LE VICENDE DI TEXMA
E DELLE DOMANDE SULLA LEGGE 488/92
NEL 2000
I testi delle ordinanze e le
relative osservazioni,
con i confronti rispetto alle norme
vigenti
all’epoca dei fatti
Alle ore 6 di martedì 18 febbraio 2003 sono stati eseguiti:
a) un provvedimento di custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 284 codice procedura penale nei confronti di Rodolfo Marusi Guareschi, di suo figlio Tristano e della dottoressa Cheti Franceschi;
b) un provvedimento di arresti domiciliari ai sensi dell’art. 284 codice procedura penale nei confronti di Valerio Marusi Guareschi, del dottor ...., del signor Roberto Zecchetti e di altre quattro persone con le quali alcuni dei predetti hanno avuto rapporti in passato;
c) un provvedimento di sequestro probatorio del complesso aziendale nei confronti di Maguro S.p.A. ai sensi dell’art. 253 codice procedura penale.
Le suddette misure coercitive sono state disposte con ordinanza del 7/2/2003 del G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale di Lecce, dottor Vincenzo Scardia, su richiesta del 3/12/2002, presentata dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, dottor Lino Giorgio Bruno, il quale ha anche disposto il decreto di sequestro probatorio, nominando custode il dottor Giovanni Rocco di Torrepadula, commercialista in Bologna.
L’arresto di Rodolfo Marusi Guareschi è avvenuto in Sant’Ilario d’Enza (RE), via XXV Aprile n. 2; quello di suo figlio, in Parma, strada Argini Enza n. 103; quello della dottoressa Cheti Franceschi, presso la sua residenza, in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Togliatti n. 21/A.
Rodolfo Marusi Guareschi ed il figlio Tristano sono stati condotti nel carcere di Lecce, la dottoressa Cheti Franceschi in quello di Reggio Emilia.
L’originaria misura è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari: dal GIP di Lecce per la dottoressa Cheti Franceschi il 25/2/2003 e per mio figlio Tristano il 4/3/2003; dal Tribunale del Riesame di Lecce per Rodolfo Marusi Guareschi l’8/3/2003. L’11/3/2003, il Tribunale del Riesame di Lecce ha revocato l’ordinanza cautelare per le altre quattro persone.
Secondo la motivazione dell’ordinanza del 7/2/2003, i suddetti provvedimenti sarebbero fondati su gravi indizi di colpevolezza per i reati previsti e puniti:
1) dall’art. 416 codice penale, per aver costituito un’associazione per delinquere per ottenere indebiti finanziamenti pubblici;
2) dall’art. 640-bis codice penale, per aver fatto eseguire dalla filiale di Parma della Comit, in data 30/8/2000, false operazioni bancarie per dimostrare fittizi versamenti dei soci e disporre delle relative contabili per far ottenere a Texma S.p.A. di Gallipoli (LE) l’erogazione, dal parte di Mediocredito Centrale S.p.A. di Roma, della prima quota di contributo di circa lire 7,5 miliardi concesso il 14/8/1998 sulla Legge 488/92;
3) dagli artt. 2 ed 8 del decreto legislativo 74/2000, per aver emesso ed utilizzato fatture del 30/8/2000, oltre ad una dell’ottobre 2000, per operazioni inesistenti per dimostrare fittizi anticipi versati da Texma S.p.A. al fornitore dell’impianto di Gallipoli Vast S.p.A. ed alla società di progettazione Projeos S.r.l.;
4) dall’art. 640-bis codice penale, per aver fatto eseguire dalla Banca Sanpaolo Invest di Roma, in data 30/11/2000, operazioni bancarie fittizie per disporre delle contabili necessarie per tentare di far ammettere alla graduatoria dell’8° bando della Legge 488/92 le domande presentate il 31/01/2000 da circa 450 imprese promosse da Maguro S.p.A. e per far loro ottenere le relative erogazioni;
5) dagli artt. 2 ed 8 del decreto legislativo 74/2000, per aver emesso ed utilizzato fatture del 30/11/2000 per operazioni inesistenti per dimostrare fittizi anticipi versati a Vast S.p.A. e ricevuti da Mondial Clearing S.r.l. dalle imprese che il 31/10/2000 hanno presentato domanda ai sensi della Legge 488/92;
6) dall’art. 640-bis codice penale e dagli artt. 2 ed 8 del decreto legislativo 74/2000, per aver concorso a far ottenere indebiti finanziamenti pubblici dal Consorzio di Manfredonia Sviluppo di Foggia alla società M. & G. S.r.l., mediante emissione di fatture del 1998, 1999 e 2000 per beni che non sono risultati consegnati;
7) dall’art. 132 del D.P.R. 385/93, per aver fatto prestare da Maguro S.p.A., ai soci di M. & G. S.r.l. somme che i gli stessi hanno versato a M. & G. S.r.l., non essendo Maguro S.p.A. iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari con il pubblico.
Le suddette misure coercitive sono state fondate sulle esigenze cautelari costituite dal pericolo di reiterazione dei fatti considerati reato, ai sensi dell’art. 274, comma 1, lettera c) codice procedura penale, a causa del «non lunghissimo tempo trascorso dalla commissione dei reati».
Il Tribunale di Lecce, ai sensi dell’art. 8 codice procedura penale, è incompetente per territorio su tutti i fatti descritti nell’ordinanza cautelare, poiché, prima ancora di non essere reati, si sono svolti all’esterno della provincia di Lecce, nella quale sono stati effettuati solo l’acquisto del suolo di Texma S.p.A. in Gallipoli nel novembre 2000 e l’inizio delle opere murarie sullo stesso suolo nel dicembre 2000. E l’acquisto del suolo e l’inizio delle opere murarie non sono certamente reati.
Circa i gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati, si precisa quanto segue.
Reato di cui all’art. 416 codice procedura penale di cui al punto 1) – Chi, suo malgrado, è stato coinvolto nel procedimento, non ha costituito una associazione per delinquere. Alcune delle persone interessate da anni vivono e lavorano per realizzare un progetto economico nazionale per l’occupazione, soprattutto nel Sud del Paese. L’ipotesi di reato associativo corrisponde alla sola esigenza di giustificare il provvedimento con la più grave pena prevista dall’art. 416 codice procedura penale rispetto agli altri fatti descritti nell’ordinanza.
Reato di cui all’art. 640-bis codice procedura penale di cui al punto 2) – Le operazioni bancarie del 30/8/2000 sono state eseguite da un primario istituto di credito nazionale, con l’assenso della sua direzione. Esse sono del tutto regolari, fatte con risorse lecite, secondo le norme previste dall’articolo 1856 codice civile sull’esecuzione delle operazioni bancarie in conto corrente e dall’art. 1719 codice civile sui mezzi necessari per l’esecuzione delle stesse secondo le norme sul mandato. L’erogazione della prima quota di contributo è avvenuta a titolo di anticipazione garantita da polizza fidejussoria, tuttora valida, della Società Italiana Cauzioni S.p.A. di Roma e contro-garantita da Maguro S.p.A.. Texma S.p.A., secondo la normativa sulla Legge 488/92 vigente all’epoca delle operazioni contestate (circolare ministeriale n. 234363 del 20/11/1997), avrebbe avuto diritto di riscuotere la prima quota a titolo di anticipo, purché garantita da fideiussione, anche senza la presentazione delle contabili bancarie relative ai versamenti dei soci. Texma S.p.A. ha speso assai più di quanto ha ricevuto in erogazione. Il nuovo impianto di Texma S.p.A. a Gallipoli non è stato completato non per le operazioni del 30/8/2000 ma a causa dei pretesti di Mediocredito Centrale S.p.A., delle interpellanze e denunzie dell’allora deputato Alfredo Mantovano (oggi sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia) che avrebbe partecipato alle elezioni politiche del 2001 contro l’onorevole D’Alema nel collegio elettorale di Gallipoli-Casarano, delle iniziative giudiziarie assunte dalla Procura della Repubblica di Lecce, delle relative azioni di polizia giudiziaria svolte dalla Guardia di Finanza di Lecce e di Roma, dalle calunnie esposte in diversi scritti di uffici della Pubblica Amministrazione al solo scopo di ingenerare difficoltà ed impedire il completamento degli investimenti e da perizie tecniche che descrivono fatti e situazioni del tutto falsi.
Reato di cui agli artt. 2 ed 8 del decreto legislativo 74/2000 di cui al punto 3) – Texma S.p.A. ha ricevuto le fatture del 30/8/2000 e quella successiva dal fornitore degli impianti Vast S.p.A. e dalla società di progettazione Projeos S.r.l., esattamente come previsto dai contratti di appalto registrati nella stessa data, per importi esattamente corrispondenti ai pagamenti e secondo quanto prescritto dalle norme di cui al D.P.R. 633/72 in materia di imposta sul valore aggiunto.
Reato di cui all’art. 640-bis codice penale di cui al punto 4) – Le operazioni bancarie del 30/11/2000 sono state eseguite da un primario istituto di credito nazionale, con l’assenso della sua direzione. Esse sono del tutto regolari, fatte con risorse lecite, secondo le norme previste dall’articolo 1856 codice civile sull’esecuzione delle operazioni bancarie in conto corrente e dall’art. 1719 codice civile sui mezzi necessari per l’esecuzione delle stesse secondo le norme sul mandato. Le suddette operazioni sono state effettuate in relazione ad accordi scritti con data certa per stabilire gli effetti giuridici fra le imprese che il 31/10/2000 hanno presentato domanda ai sensi della Legge 488/92, i loro soci, i fornitori dei relativi impianti ed i clienti che hanno acquistato con contratti di vendita pluriennale ad inizio di consegna differita. Secondo la normativa sulla Legge 488/92 vigente al momento dei fatti (circolare ministeriale n. 900315 del 14/7/2000), tali operazioni non servivano ai fini dell’ammissione della domande di contributo né all’erogazione dei contributi, peraltro mai richiesti. A questo ultimo proposito occorre ricordare che con circolare ministeriale n. 900012 del 14 gennaio 2002, è stato stabilito che per ottenere l’erogazione delle quote di contributo ad eccezione dell’ultima non fosse più necessaria la dimostrazione da parte dell’impresa beneficiaria dell’avvenuto versamento delle quote di capitale dei soci.
Reato di cui agli artt. 2 ed 8 del decreto legislativo 74/2000 di cui al punto 5) – Le società che il 31/10/2000 hanno presentato domanda sulla Legge 488/92 hanno ricevuto fatture di anticipo dal fornitore gli impianti Vast S.p.A. ed hanno emesso fatture di vendita pluriennale ad inizio di consegna differita a Mondial Clearing S.r.l., mentre Mondial Clearing S.r.l. ha emesso a Vast S.p.A. fatture per la fornitura di componenti necessari a Vast S.p.A. per realizzare i nuovi impianti. Tutte le fatture sono state emesse in base ad accordi scritti e con data certa. Gli effetti fiscali delle fatture sono stati assolutamente neutrali, tanto è vero che le società richiedenti il contributo hanno presentato dichiarazioni annuali IVA per il 2000 a zero. Le fatture sono state emesse in base all’art. 6 del D.P.R. 633/72 sull’IVA che stabilisce al comma 1 che «le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili» ed al comma 4 che «se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento».
Reati di cui all’art. 640-bis codice
penale ed agli artt. 2 ed 8 del decreto legislativo 74/2000 di cui al punto 6)
– La società M. & G. S.r.l. ha ottenuto dal Consorzi di Manfredonia
Sviluppo di Foggia un contributo in conto capitale in base ad un progetto
ritenuto meritevole. I prezzi concordati e fatturati sono congrui e mai nessuno
ha dimostrato il contrario. Le fatture emesse a carico di M. & G. S.r.l.
sono previste da accordi scritti e con data certa. Gli oggetti ed i
corrispettivi corrispondono esattamente a quanto concordato fra le parti. Da
una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia risulta che il totale di quanto
versato da Maguro S.p.A. ai soci di M. & G. S.r.l. sia largamente superiore
al totale dei pagamenti effettuati da M. & G. S.r.l.. Le fatture emesse
prima della consegna dei beni (che peraltro sono stati messi a disposizione)
sono in regola secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui ai commi 1
e 4 dell’art. 6 D.P.R. 633/72 sull’IVA. I beni fatturati a M. & G. S.r.l. e
consegnati da terzi fornitori dovranno essere oggetto di normale nota di
accredito con relativo conguaglio.
Reati di cui all’art. 132 del D.P.R. 385/93 di cui al punto 7) – Maguro S.p.A. non ha effettuato prestiti ai soci di M. & G. S.r.l. ma ha versato anticipi in conto acquisto di partecipazioni, anche se tale acquisto è stato formalizzato con una lettera imprecisa. In ogni caso, circa l’esercizio abusivo di attività finanziaria, considerato in relazione al rapporto fra Maguro S.p.A. ed i soci di M. & G. S.r.l., secondo Nota di Cass. pen., sez. VI, 21-04-1999, n. 5118 «Affinché possa configurarsi il reato di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 D.L.vo 1° settembre 1993 n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è indispensabile che l'agente ponga in essere una delle condotte indicate dall'art. 106 del medesimo decreto … Ciò comporta che è necessario che la predetta attività sia professionalmente organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente vasto e realizzandosi così quella latitudine di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell'ambito di operatività della legge bancaria».
Considerato che gli anticipi effettuati sotto forma di versamenti, di accolli e di espromissioni da Maguro S.p.A. in conto acquisto partecipazioni non hanno mai dato luogo ad interessi, e che l’operazione non è stata compiuta nell’ambito di una costante professionalmente destinata a concedere finanziamenti a terzi, nella fattispecie non si può parlare di attività finanziaria fra il pubblico.
Perciò, rispetto ai fatti descritti nell’ordinanza, non esistono né artifizi o raggiri, né ingiusti profitti, tanto meno a favore degli indagati, né altrui danno nei confronti di soggetti pubblici o privati.
Circa le esigenze cautelari, nel caso concreto si osserva quanto segue.
I fatti descritti nell’ordinanza
genetica sono considerati sintomatici di un enorme apparato predisposto per
commettere reati, per di più potenzialmente ripetibili in qualsiasi momento. A
parte il fatto che sembra ovvio considerare che chi volesse commettere reati di
tale natura e specie, rivolgendosi non a sprovveduti cittadini ma a soggetti
(imprenditori, banche, dirigenti della Pubblica Amministrazione) specializzati
nelle materie oggetto delle supposte attività criminose si presenterebbe con
un’organizzazione più modesta e senz’altro in modo meno trasparente, occorre
considerare, nel concreto, che le operazioni (peraltro legittime) contestate
sono state effettuate fra il 30/8/2000 ed i 30/11/2000, salvo, in precedenza,
quelle relative a M. & G. S.r.l., e che mai più si sono ripetute né mai più
sono state impiegate nell’ambito di richieste di finanziamenti pubblici,
nonostante che dopo quelle date vi siano stati diversi altri bandi nazionali,
regionali, territoriali dai quali si è rimasti ben distanti.
Fra l’altro, le stesse misure
eseguite il 18/2/2003, riprese e rilanciate dalla stampa (il 18/3/2003, mentre
si stavano eseguendo le misure cautelari, la Guardia di Finanza e la Procura di
Lecce hanno tenuto una conferenza stampa
nel corso della quale è stato detto che «Erano venuti per fare le calze
e gli abbiamo fatto le scarpe») hanno di fatto annullato, anche potenzialmente,
qualsiasi esigenza cautelare.
Pertanto, dal momento che non possono
esistere altre esigenze oltre a quelle indicate nell’ordinanza, le misure
applicate non soddisfano alcuna concreta esigenza mentre certamente procurano danni
gravissimi, non solo agli indagati ed alle società da essi rappresentate ma
anche a terzi (clienti, fornitori, collaboratori) con le stesse rapportati.
Quanto sopra in relazione ai gravi
indizi ed alle responsabilità avrebbe ben potuto essere precisato e dimostrato
in precedenza se non fossero state adottate le misure coercitive che hanno di
fatto impedito agli indagati una tempestiva difesa, in considerazione della
copiosa documentazione sulla quale si fonda l’ordinanza, che avrebbe
necessariamente richiesto il possesso, da parte loro, della stessa. E forse è
anche per questo che sono state prese le misure.
Le vicende di Texma e delle 450 nuove
imprese che hanno presentato domanda sulla Legge 488/92 hanno solo provocato
ingenti danni agli indagati. Le vicende sono state attivate da soggetti
pubblici e privati, professionisti, banche, ministeri, periti al solo scopo di
impedire che si realizzasse lo stabilimento di Texma S.p.A. in Gallipoli e che
le domande delle 450 nuove imprese fossero ammesse. Si sono mossi ed hanno
operato soggetti che, ciascuno per la sua parte, dalla realizzazione di quelle
iniziative avrebbero perso soldi o guadagnato di meno.
Tutti i risvolti delle vicende e le
prove scritte e verbali di come realmente si sono svolti i fatti sono in
possesso degli indagati che non le hanno utilizzate, fino ad ora, solo per
responsabilità, per non provocare danni ad imprese che sono state ammesse a
finanziamento.
Ora saranno costretti a fare
diversamente.
Con il presente atto si cercherà di dimostrare in base ad elementi oggettivi non solo la completa innocenza degli indagati ma anche precise e gravi responsabilità da parte di soggetti che, per diversi fini, hanno alimentato provocato, indagato, inquisito e voluto la vicenda giudiziaria di Texma S.p.A. e delle imprese che il 31/10/2000 hanno presentato domanda ai sensi della Legge 488/92.
Preliminarmente si osserva quanto segue.
Texma S.p.A. non ha mai fatto parte del gruppo societario controllato dalla società Maguro S.p.A., la quale detiene soltanto la maggioranza del capitale di alcune società con sede in Parma e Reggio Emilia costituite fra il 1985 ed il 1988 e non ha mai avuto direttamente o indirettamente alcuna partecipazione nel capitale di Texma S.p.A..
Le imprese promosse (promosse, non costituite) da Maguro S.p.A. e costituite nei giorni 20 e 21 ottobre 2000 nell’ambito di un progetto economico nazionale per l’occupazione elaborato e reso pubblico fin dal 1995, nonché le società loro partecipanti e le società che in qualsiasi modo hanno avuto rapporti con esse, non sono né controllate né collegate di Maguro S.p.A., la quale non ha alcuna partecipazione in esse e non ha alcuna influenza dominante o notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali (art. 2359 codice civile).
Prima di entrare nel merito della motivazione dell’ordinanza del 7/3/2003 impugnata, che riprende pedissequamente quella della ordinanza genetica del 7/2/2003, appare necessario ed opportuno richiamare le norme in vigore all’epoca dei fatti relative ivi descritti e riportarne letteralmente i passaggi attinenti il presente procedimento, insieme ad alcune pronunzie della Suprema Corte di Cassazione, per poterli poi confrontare con i fatti stessi e stabilire se effettivamente siano stati commessi reati.
Fino a quando non è entrata in vigore la Circolare ministeriale n. 900315 del 14/7/2000, Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/7/2000, le erogazioni dei contributi concessi ai sensi della Legge 488/92 erano regolate dalla Circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 247 della Gazzetta Ufficiale n° 291 del 15 dicembre 1997.
Tale Circolare n. 234363, si riferisce al «Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, modificato ed integrato dal D.M. n. 319 del 31 luglio 1997, concernente il regolamento di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,» e precisa le «modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese.»
Al punto 5.9 della Circolare n. 234363, in relazione alla congruità delle spese ammissibili, precisava che «Per quanto concerne l’esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per la concessione definitiva. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo dell’iniziativa, in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla validità economica della stessa, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni – a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui – tenuto conto dell’esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L’esame di congruità da condurre nella seconda fase, in sede di relazione finale di spesa, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l’adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell’investimento prospettato.»
Il punto 6.2 della Circolare n. 234363, relativamente alle graduatorie e concessioni provvisorie ed ai relativi indicatori, stabiliva che:
«L’indicatore n. 1 è il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nell’iniziativa e l’investimento complessivo dell’iniziativa medesima, risultanti dalla istruttoria della banca concessionaria.
Il capitale proprio investito o da investire nell’iniziativa è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, in un’unica o più soluzioni, nel corso degli anni solari di realizzazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione dello stesso.
Le delibere relative ai suddetti aumenti, conferimenti e/o accantonamenti, ovvero una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa nel caso di ammortamenti anticipati, devono esplicitamente fare riferimento al programma agevolato o da agevolare al quale gli stessi sono destinati, con l’indicazione del relativo numero di progetto; tali indicazioni possono essere perfezionate anche successivamente alle delibere stesse, e comunque entro la prima erogazione delle agevolazioni, attraverso una specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria.
Per effettuare la prima erogazione la banca concessionaria deve acquisire, qualora non l’abbia già fatto in fase istruttoria, la documentazione, indicata nell’Allegato n. 18, utile a comprovare l’apporto di capitale proprio in una o più delle forme consentite, fino al raggiungimento dell’ammontare complessivo eventualmente indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione.»
Il punto 7.4 della Circolare n. 234363, in relazione alla erogazione delle agevolazioni, precisava che:
«Ai fini di
ciascuna erogazione, l’impresa, per
i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l’istituto collaboratore, per
i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono
alla banca concessionaria la relativa richiesta /dichiarazione secondo gli
schemi di cui rispettivamente agli Allegati nn. 17/a o 17/b, con allegata la documentazione di cui all’Allegato n. 18
e, limitatamente all’ultima erogazione (la seconda o la terza), qualora non già
presentata, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al
successivo punto 8.4. La richiesta di erogazione avanzata dall’istituto
collaboratore deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’impresa,
secondo lo schema di cui all’Allegato n. 17/c, concernente le spese ed i
relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. Con dette
richieste l’impresa e/o l’istituto
collaboratore dichiarano l’importo
delle spese sostenute per le opere realizzate e/o i macchinari, impianti e
attrezzature acquistati o realizzati, distinto per capitolo di spesa, espresso
in lire ed in percentuale del programma di investimenti approvato per la parte
di rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato d’avanzamento
anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell’effettivo pagamento
delle fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d’avanzamento devono essere
fisicamente individuabili e presenti presso l’unità produttiva interessata dal
programma di investimenti alla data della richiesta ad eccezione di quelli
acquistati con contratti “chiavi in mano”.»
L’Allegato n. 18 alla Circolare n. 234363 , cui fa riferimento il punto 7.4 della stessa, precisava la «Documentazione da inviare alla banca concessionaria insieme alla richiesta di erogazione (punti 6.2 e 7.4 della circolare):
1) certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;
2) fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di importo pari alla somma da erogare (prima disponibilità);
3) in relazione a quanto previsto dal punto 6.2 della circolare per quanto concerne il capitale proprio da investire nell’iniziativa e con esclusione delle imprese individuali:
a) nel caso di aumento del capitale sociale:
I - copia autenticata del relativo verbale di Assemblea Straordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione di impegno in tal senso sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l’aumento è destinato
II - copia autenticata dell’attestazione del
deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso la competente cancelleria del tribunale ovvero dichiarazione
del notaio in tal senso
7) la documentazione correlata ad eventuali condizioni particolari contenute nel decreto di concessione provvisoria;
1) certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;
2) nel caso in cui lo stato d’avanzamento riguardi opere murarie; perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all’autorizzazione edilizia comunale, con l’indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d’uso delle opere stesse è conforme all’attività ivi svolta o da svolgere dall’impresa; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
3) solo per la prima erogazione, quanto previsto dai punti 3), 4), 5), 6),
7) e 8) della precedente lettera A); gli
oggetti dei documenti di cui al precedente punto 2) ed al punto 8) della
lettera A), qualora entrambi necessari, possono essere riuniti in un'unica
perizia giurata;
4) solo per la prima erogazione utile successiva all’ultimazione del programma, la documentazione finale di spesa di cui al punto 8.2 della circolare e, a seconda dei casi, le dichiarazioni di cui agli Allegati 19, 20, 21, 22 e 23.
Con Circolare ministeriale n. 900315 del 14
luglio 2000, entrata in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale (S.O. n. 122 della G.U.R.I. n. 175 del 28 luglio 2000), relativa al «Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
n. 527 del 20 ottobre 1995 modificato ed integrato dai DD.MM. n. 319 del 31
luglio 1997 e n. 133 del 9 marzo 2000, concernente il regolamento di cui
all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalità e le procedure per la concessione
ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree
depresse del Paese.» introduceva modifiche alla precedente normativa e
precisava quanto segue.
Con decreto del 3 luglio 2000 il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha redatto il testo unico
delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attività produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-Legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n.
488.
Tale decreto, di seguito denominato
"direttive", comprende le deliberazioni del CIPE del 27 aprile 1995 e
18 dicembre 1996 ed i decreti ministeriali 20 luglio 1998, 22 luglio 1999 e 2
marzo 2000.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5,
comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e sulla base delle
predette direttive, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con decreto n. 527 del 20 ottobre 199, modificato ed
integrato dai DD.MM. n. 319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9 marzo 2000, nel
seguito denominato "regolamento", ha fissato le modalità, le
procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle predette
agevolazioni.
Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle
agevolazioni di cui si tratta, nel rispetto dei termini, delle procedure e
delle modalità fissati dalle direttive e dal regolamento, si forniscono le
seguenti indicazioni nonché, in allegato, il facsimile del nuovo modulo di
domanda, l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali
dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.
Le disposizioni di cui alla presente circolare
hanno efficacia con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 2000.
5 - PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE E ISTRUTTORIE DELLE BANCHE CONCESSIONARIE
5.8 Accertata la regolarità e la completezza del
Modulo di domanda e della documentazione prevista, la banca concessionaria
procede alla istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema
contenuto nella convenzione con il Ministero. La banca concessionaria può
richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori
e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per
il completamento degli accertamenti istruttori.
L'accertamento istruttorio riguarda
principalmente:
- la sussistenza di tutte le condizioni per
l'ammissione alle agevolazioni;
- la
consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, ove occorra,
anche dei soci, attraverso quanto rappresentato dall'impresa nella prima parte
del business plan, l'analisi degli ultimi due bilanci approvati prima della
presentazione del Modulo di domanda e la determinazione dei relativi principali
e più significativi indici, nonché attraverso la comparazione dei bilanci
stessi con quelli di aziende dello stesso settore che consentano di valutarne
il grado di affidabilità; particolare rigore deve essere riservato alla
valutazione della comprovata possibilità dell'impresa e, ove ritenuto
necessario, anche dei soci di fare fronte, nella misura e nei tempi previsti
dall'impresa e ritenuti necessari dalla banca concessionaria medesima (tenuto
anche conto dell'articolazione temporale degli investimenti e delle condizioni
poste per l'erogazione delle agevolazioni di cui al successivo punto 6.2), agli
impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma e dal collegato
eventuale incremento del capitale circolante o, ancor più, dalla realizzazione
di altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti. Tale valutazione, ove
ritenuto necessario, deve essere estesa anche ad altre imprese che abbiano
programmi temporalmente sovrapposti a quello in esame, qualora il loro capitale
sia posseduto in modo rilevante da un medesimo soggetto che, a sua volta,
possegga il capitale dell'impresa richiedente in misura altrettanto rilevante;
- la
validità tecnico-economico-finanziaria del programma, con particolare
riferimento ai livelli occupazionali,
alle potenzialità degli impianti, alle produzioni conseguibili, alle
prospettive di mercato, ai previsti effetti di carattere reddituale,
finanziario e patrimoniale derivanti dalla realizzazione del programma stesso;
- la piena
disponibilità dell'immobile (suolo e/o costruzioni) nell'ambito del quale
viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in
relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi,
urbanistici e di destinazione d'uso; - il piano finanziario per la copertura
degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il
ricorso ai mezzi propri aziendali - che, si precisa, non può essere inferiore,
in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile - alle fonti di
finanziamento esterne ed alle agevolazioni; dovrà essere accertata, in
particolare, la sussistenza delle condizioni per il ricorso all'eventuale
credito bancario, anche in relazione ad eventuali preesistenti esposizioni; la
banca concessionaria dovrà attestare, in sede istruttoria e di relazione
finale, se sono stati rifiutati, da parte della banca stessa, eventuali
finanziamenti sul medesimo o su altri programmi, specificandone le motivazioni;
al fine di condurre una corretta istruttoria "secondo le tipiche procedure
di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti
d'investimento", il piano finanziario dovrà essere analizzato, sulla base
dei dati e delle informazioni fornite dall'impresa nella Scheda Tecnica, nel
business plan o nell'altra prevista documentazione, in relazione alla totalità
dei fabbisogni finanziari del programma e non limitatamente al capitale proprio
convenzionalmente considerato per la determinazione del relativo indicatore di
cui al successivo punto 6.2;
- l'ammissibilità degli investimenti indicati
dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle
spese prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la
relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa e per anno solare; a tal
fine, eventuali riduzioni, qualora non univocamente riconducibili ad un
determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la durata del
programma in parti proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno
solare;
- i dati che determinano il valore degli
indicatori di cui al successivo punto 6.1, ad eccezione di quello relativo alla
misura richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non può
essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori.
Inoltre, per quanto concerne i programmi relativi
ai "grandi progetti" di cui al successivo punto 6.1, punto i),
particolare attenzione dovrà essere posta in merito ai seguenti argomenti:
- valutazione del settore produttivo nel quale
l'impresa opera o intende operare a seguito del programma di investimenti da
agevolare, al fine di evidenziare eventuali situazioni di sovraccapacità
strutturale ovvero se il programma verrà sviluppato in un settore in declino,
secondo le definizioni di cui alla suddetta disciplina multisettoriale;
- valutazione circa il numero di posti di lavoro
creati o salvaguardati in connessione con il programma di investimenti da agevolare,
con riferimento sia a quelli dell'impresa beneficiaria che a quelli dei
fornitori o dei clienti di primo livello.
Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese, si
precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non
pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad
escluderle da quelle proposte per le agevolazioni.
Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di
terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi
dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli
connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per
il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune,
ecc.. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello
condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per la concessione
definitiva. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla
valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle
caratteristiche tecniche ed alla validità economica dello stesso, senza
condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano
elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza
di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente
necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L'esame di
congruità da condurre nella seconda fase, in sede di relazione finale di spesa,
dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso
la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e
di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al
totale complessivo dell'investimento prospettato.
Le risultanze istruttorie delle banche
concessionarie devono concludersi con un giudizio positivo o negativo
sull'agevolabilità del programma. Il giudizio positivo può anche essere
condizionato, in relazione a quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso
di giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni
affinché il Ministero provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni alle
imprese interessate. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche anche a
campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter procedurale.
Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero, le banche
concessionarie inviano alle imprese interessate ed alle regioni competenti una
nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (secondo lo
schema di cui all'Allegato n. 19), così come eventualmente rettificati in sede
istruttoria; la banca concessionaria comunica, altresì, alle imprese
interessate i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili
(a titolo di pertinenza e/o di congruità).
L'invio
delle risultanze istruttorie avviene, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del
regolamento, tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla chiusura
dei termini per la presentazione delle domande (si veda il precedente punto
5.1), salvo modifiche apportate dal Ministero ai sensi del comma 3bis dello
stesso articolo.
5.9 Nel caso in cui, successivamente alla domanda
di agevolazioni, al soggetto richiedente
le agevolazioni ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione,
conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il soggetto
subentrante può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e,
qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. A tal fine:
a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le
medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli
obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di
agevolazioni; qualora sia già stata prodotta la Scheda Tecnica, lo stesso
soggetto subentrante aggiorna, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva
di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, solo i
dati e le informazioni di cui ai punti A e D della Scheda Tecnica medesima
variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette la
documentazione, di cui al precedente punto 5.3 ed all'Allegato 11,
limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;
b) la banca concessionaria verifica, con
riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma di
cui alla domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;
c) la dimensione del soggetto subentrante viene
rilevata, con i criteri di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla
data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi,
a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;
d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base
della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando
la percentuale richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto; nel caso di
concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque,
superare l'importo indicato nel decreto relativo a detta concessione.
Qualora l'operazione societaria di cui si tratta
abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio d'obbligo di mantenimento
dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle
frazioni di detto quinquennio relative al soggetto originario ed a quello
subentrante;
e) l'indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento
al soggetto subentrante, deve essere pari a quello calcolato sulla base dei
dati esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva, nel caso di
concessione ancora da emettere, l'eventuale riduzione, conseguente ad una
maggiore agevolazione, per effetto del limite di cui al successivo punto 6.2,
ultimo capoverso. Il capitale proprio ancora da deliberare, ai detti fini
ovvero del rispetto del limite minimo del 25%, dà luogo ad una specifica
condizione nel decreto di concessione in favore del soggetto subentrante;
f) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla Scheda Tecnica sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni sussistenti in capo al primo soggetto.
6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE
6.2 L’indicatore n. 1 è il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nel programma e l’investimento complessivo del programma medesimo, risultanti dalla istruttoria della banca concessionaria. Il capitale proprio investito o da investire nel programma, che, si ricorda, non può essere comunque inferiore, in valore nominale, al 25% dell’investimento ammissibile, è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali, dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in un’unica o più soluzioni, a partire dall’anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima ovvero, qualora il programma venga ultimato prima del decreto di concessione provvisoria, fino all’anno solare del decreto medesimo. I versamenti devono avvenire in ogni caso prima della richiesta delle singole quote di erogazione del contributo ed in misura percentuale almeno pari a quella della relativa quota come specificato nel seguito. Nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni solari, l’impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate. L’ammontare di detti utili e/o ammortamenti, nonché delle eventuali perdite non ripianate, relativi all’anno solare di ultimazione del programma, viene preso in considerazione in proporzione ai mesi dello stesso anno solare interessati dal programma medesimo
…
Inoltre, ai fini delle erogazioni, ivi compresa l’eventuale quota a titolo di anticipazione, l’impresa beneficiaria deve produrre alla banca concessionaria la documentazione utile a comprovare l’avvenuto versamento e/o accantonamento:
- nel caso di due quote: per la prima, almeno della metà del suddetto ammontare complessivo del capitale proprio indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione provvisoria;
- nel caso di
tre quote: per la prima, di almeno un terzo, e per la seconda di almeno due
terzi del suddetto ammontare complessivo.
7.3 Ciascuna
erogazione in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore avviene per stato d'avanzamento, ad eccezione della
prima, che può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma
ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata
ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dell'Industria, del
commercio e dell'Artigianato, rilasciata in stretta conformità allo schema di
cui all'Allegato n. 24, sottoscritta con firma autenticata e completa di
attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non
accoglimento della stessa. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche
e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del
decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del
1993. Qualora la garanzia sia rilasciata dalla medesima banca concessionaria,
la firma può non essere autenticata e possono essere omessi i poteri di firma.
Ai fini
delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa o l'istituto collaboratore, fermo restando quanto indicato al precedente punto 6.2 in merito al
proporzionale versamento del capitale proprio e le eventuali condizioni
poste dal decreto di concessione provvisoria, deve avere sostenuto:
- nel caso
di due erogazioni: almeno la metà della spesa approvata di rispettiva
competenza per la prima erogazione ed il totale della stessa, come
eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la
seconda;
- nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo
della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione, almeno
i due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente
aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza.
In ogni caso il raggiungimento, alla data della
disponibilità, di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente
necessario, non può dare luogo ad una erogazione superiore a quella
predeterminata, né il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima
della data della disponibilità, può dare luogo ad un'erogazione anticipata.
7.4 Ai
fini di ciascuna erogazione, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati
direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione
finanziaria, trasmettono alla banca
concessionaria la relativa richiesta/dichiarazione secondo gli schemi di
cui rispettivamente agli Allegati nn. 25a o 25b, con allegata la documentazione di cui all'Allegato n. 26
e, limitatamente all'ultima erogazione (la seconda o la terza), qualora non già
presentata, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al
successivo punto 8.4. La richiesta di erogazione avanzata dall'istituto
collaboratore deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa,
secondo lo schema di cui all'Allegato n. 25c, concernente le spese ed i
relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. Con dette
richieste l'impresa e/o l'istituto collaboratore dichiarano l'importo delle
spese sostenute per le opere realizzate e/o i macchinari, impianti e
attrezzature acquistati, distinto per capitolo di spesa, espresso in lire o in euro
ed in percentuale del programma di investimenti approvato per la parte di
rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento anche
finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle
fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato
d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità
produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta,
ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce
acconto e di quelli acquistati con contratti "chiavi in mano".
Allegato n. 26 - Documentazione da inviare alla banca concessionaria insieme alla richiesta di erogazione della quota di agevolazioni (punti 6.2 e 7.4 della circolare)
1) certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;
2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di importo pari alla somma da erogare (prima disponibilità
3) in relazione a quanto previsto dal punto 6.2 della circolare per quanto concerne il capitale proprio da investire nell’iniziativa:
al fine di formalizzare l’impegno ad apportare i mezzi propri per l’ammontare indicato nel decreto di concessione provvisoria:
a) nel caso di aumento del capitale sociale:
I - copia autenticata del relativo verbale di Assemblea Straordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l’aumento è destinato
II - copia autenticata dell’attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso la competente cancelleria del tribunale ovvero dichiarazione del notaio in tal senso
III - copia autentica della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta dovuta al competente ufficio del registro
b) nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale:
I - copia autenticata del relativo verbale del Consiglio di Amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato il conferimento con le relative quote o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale il conferimento è destinato
II - copia autentica della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta dovuta al competente ufficio del registro al fine di comprovare l’effettivo versamento dei mezzi propri in misura almeno pari a quella della quota di erogazione richiesta:
c) nel caso di nuovi apporti e/o conversione di preesistenti poste del passivo: copia autentica delle contabili bancarie, nel caso di aumento e/o conferimento con nuovi apporti, o delle delibere societarie o documentazioni contabili, nel caso di conversione di preesistenti poste del passivo, comprovanti l'avvenuto versamento del capitale proprio nella misura prevista del punto 6.2 della circolare;
1) certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;
2) nel caso in cui lo stato d’avanzamento riguardi opere murarie; perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all’autorizzazione edilizia comunale, con l’indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d’uso delle opere stesse è conforme all’attività ivi svolta o da svolgere dall’impresa; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
3) solo per la prima erogazione, quanto
previsto dai punti 3), 4), 5), 6), 7) e 8)
della precedente lettera A); gli oggetti dei documenti di cui al precedente
punto 2) ed al punto 8) della lettera A), qualora entrambi necessari, possono
essere riuniti in un'unica perizia giurata;
4) solo per la seconda erogazione nel caso di tre quote, quanto previsto, a seconda dei casi, ai precedenti punti 3.c, 3.d, 3.e e, per le imprese individuali, 3.f della precedente lettera A).»
Le sopra
citate nuove norme relative alle modalità erogazione previste dalla Circolare
n. 900315 del 14/7/2000 erano già state introdotte con Circolare ministeriale
n. 1039080 del 19/3/1999, solo per il settore turistico-alberghiero e non per
quelli dell’industria, del commercio e dei servizi.
Per quanto riguarda le erogazioni, con Circolare n. 900012 del 14 gennaio 2002 il Ministero ha stabilito quanto segue.
«Legge n. 488/1992. Modifiche alle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001, concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni nelle aree depresse del Paese ai settori, rispettivamente, "industria", "turismo" e "commercio".
Nelle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, (supplemento ordinario n. 122 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000), n. 900516 del 13 dicembre 2000 (supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2001) e n. 900047 del 25 gennaio 2001 (supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2001) concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 488/1992 alle imprese dei settori, rispettivamente, "industria", "turismo" e "commercio", sono indicati, tra l'altro, i criteri e le modalità per il versamento del capitale proprio e per l'erogazione delle singole quote in cui si articola l'agevolazione.
Secondo tali criteri e modalità,
l'erogazione di ciascuna quota dell'agevolazione, fatta eccezione per l'ultima,
è subordinata alla dimostrazione da parte dell'impresa beneficiaria
dell'avvenuto versamento di una corrispondente quota di capitale proprio.
L'osservanza di detta condizione non è più
richiesta ai fini dell'erogazione della quota a titolo di anticipazione; resta,
invece, in vigore nel caso di svincolo della relativa fidejussione bancaria o
della polizza assicurativa.
La presente disposizione si applica sulle richieste di erogazione avanzate successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2002»
La suddetta circolare venne dapprima emanata dal Direttore Generale del Ministero, ing. Carlo Sappino e venne poi sottoscritta dal Ministro Marzano prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
«Art. 1852 - Disposizioni da parte del correntista.
[1] Qualora il deposito [1834 ss.], l'apertura di credito [1842 ss.] o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente [1823 ss.], il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
Art. 1856 - Esecuzione d'incarichi.
[1] La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente [1710 ss.].
[2] Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente [1717].
Art. 1719 - Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.»
[1] Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome [1705 ss., 1748 c. 3, 1756].
Le norme relative alle fatture per operazioni inesistenti sono contenute nel D.Lgs 10/3/2000 n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/3/2000, n. 76, Serie Generale, in vigore dal 15/4/2000.
«Art. 1 -
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche;
d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;
g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.
Art. 2. -
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti
1. È' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 8. -
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.»
La norma relativa alla emissione delle fatture è stabilita dall’art. 6 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in vigore dal 1973, che precisa:
Art. 6 - Effettuazione delle operazioni
[1] Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai nn. 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
[2] In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;
[3] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
[4] Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma.
[5] L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo.»
«Art. 2436 - Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni (testo precedente le modifiche apportate dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340 e dopo le modifiche apportate dal D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127.
[1] Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo [2328] devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 2411 e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata [2457-bis, 2457-ter] [2].
[2] Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese [2188] e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata [2] il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata.
Cass. civ., sez. I, 16-07-1984, n. 4183 - Pres. SANDULLI R - Rel. SENOFONTE P - P.M. NICITA FP (CONF) - SOC NUOVA E c. SOC CORANTO
La sede legale di una società di capitali, la quale, in mancanza di prova contraria, deve presumersi coincidente con la sede reale, al fine dell'individuazione del tribunale territorialmente competente alla dichiarazione di fallimento, va riscontrata alla stregua delle risultanze dell'atto costitutivo alla data della istanza di quella dichiarazione, restando irrilevante una deliberazione di trasferimento della sede stessa che non sia stata ancora soggetta alle prescritte forme di pubblicità, ai sensi degli artt. 2436 (nuovo testo) e 2457 ter cod. CIV..
NORMA 7 – COMPETENZA PER TERRITORIO
Art. 8
codice procedura penale:
1. La
competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato
consumato [210 disp. coord.; 39 s. c.p.].
2. Se si
tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è
competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione [16].
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo
in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata
la morte di una o più persone.
4. Se si
tratta di delitto tentato [56 c.p.], è competente il giudice del luogo in cui è
stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
CITATA NELLA ORDINANZA – Cass. pen., sez. VI, 14-12-1999 (C.C. 04-10-1999), n. 3067 - Pres. Trojano P - Rel. Colla G - P.m. e Piersanti N - P.M. (conf.) Di Zenzo C – In tema di associazione per delinquere, trattandosi di reato permanente, la competenza territoriale va individuata ex art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., con la conseguenza che essa spetta al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato. Tuttavia, qualora gli atti del processo non offrano elementi certi per l'individuazione di tale luogo, deve farsi ricorso ai criteri sussidiari previsti dall'art. 9 cod. proc. pen. Alla luce di tale disposizione, ove non siano comunque percepibili neppure elementi presuntivi che valgano a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, possono utilizzarsi criteri desumibili dai reati fine, con particolare riferimento a quello della consumazione dell'ultimo reato fine, specialmente nel caso in cui detti reati siano stati tutti commessi nello stesso luogo e siano tutti dello stesso tipo. (Nella specie, nella quale l'associazione aveva ad oggetto i reati di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica, mediante ingresso in rete telefonica, attraverso un'utenza dalla quale venivano abusivamente raggiunte, in modo fraudolento e reiterato, utenze estere, si è ritenuto territorialmente competente il giudice del luogo dell'ultima telefonata).
Cass.
pen., sez. I, 02-02-1996 (18-12-1995), n. 6648 - Pres. Teresi R - Rel. Gironi E
- Conf. comp. GIP Trib. Lagonegro in proc. Dilandro - P.M. (Conf.) Ciampoli –
Ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato associativo,
determinante la competenza per territorio del Tribunale, e, più esattamente,
del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione - trattandosi di reato
permanente -, pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla
genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a
radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si
manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi
segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi
sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio.
Cass. pen., sez. I, 02-02-1996 (18-12-1995), n. 6648 - Pres. Teresi R - Rel. Gironi E - Conf. comp. GIP Trib. Lagonegro in proc. Dilandro - P.M. (Conf.) Ciampoli – Ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato associativo, determinante la competenza per territorio del Tribunale, e, più esattamente, del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione - trattandosi di reato permanente -, pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio.
Cass. pen., sez. I, 19-06-2001 (24-04-2001), n. 24849 - Pres. D'urso G - Rel. Fabbri G - Conf.comp. in proc. Simonetti ed altri - P.M. (diff.) Fraticelli M – La competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere si radica nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del cod. proc. pen., per tale dovendosi intendere il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato competente il giudice del luogo in cui aveva sede la cooperativa agricola, alla quale era stata attribuita la qualificazione di associazione criminosa finalizzata a commettere una serie di truffe ai danni dell'A.I.M.A., ritenendo ivi costituito il sodalizio criminoso).
Cass. pen., sez. I, 19-12-1996 (25-11-1996), n. 6171 - Pres. La Gioia V - Rel. Chieffi S - Confl. comp. in proc. Chierchia ed altri - P.M. (Conf.) Veneziano G – Al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione. Tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta di vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, né sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio a conoscere del reato associativo non può essere individuata sulla base di elementi i quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l'accertamento della responsabilità degli imputati, non sono particolarmente significativi ai fini della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto con altri elementi ben più significativi i quali lasciano desumere che il luogo di programmazione e di ideazione dell'attività riferibile all'associazione non possa essere individuato con certezza
Cass. pen., sez. I, 01-12-1994 (C.C. 26-10-1994), n. 4761 - Pres. Franco G - Rel. Mocali P - Conf. comp. G.i.p. Trib. Brescia e Trib. Milano in proc. Arrighetti - P.M. (Diff.) – La competenza territoriale a conoscere del reato associativo si radica nel luogo in cui la struttura, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del "pactum sceleris".
Cass. pen., sez. I, 26-01-1993 (25-11-1992), n. 703 - Pres. Franco G - Rel. Grassi A - Taino ed altri - P.M. (Parz. diff.) Di Ciccio – La competenza territoriale a conoscere dei reati associativi si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del "pactum sceleris". (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 416 cod. PEN.).
Cass. pen., sez. I, 18-03-1977 (C.C. 14-01-1977), n. 67 (ord.) - Pres. VIGORITA A - Rel. RUBINO G - FASOLI - P.M. (CONF) PM – Il luogo di consumazione della truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello nel quale il profitto ed il danno si sono verificati. Pertanto nel caso in cui il truffato abbia spedito un vaglia postale al truffatore da una località diversa da quella in cui avviene la riscossione, perché indotto in errore dagli artifizi o raggiri da costui messi in essere, il profitto per il colpevole ed il danno per l'offeso si realizzano nel luogo in cui l'agente ha la disponibilità del vaglia medesimo e lo riscuote.
NORMA 8 – TRUFFA AGGRAVATA
Art. 640-bis codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [32quater, 316bis].
Art. 640 codice penale - Truffa.
[1] Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni [649; 381 c.p.p.].
Cass. pen., sez. V, 27-11-1989 (20-09-1989), n. 16304 - Pres. CATALANO A - Rel. NICASTRO G - PIZZICHETTA - P.M. (CONF) CARLUCCI – Il delitto di truffa si consuma esclusivamente allorché dalla induzione in errore di un soggetto, mediante gli artifizi e raggiri, l'autore consegua un ingiusto profitto con altrui danno; danno che deve avere contenuto patrimoniale, deve concretarsi, cioè, in un detrimento del patrimonio. Anche nel tentativo, quindi, gli atti devono essere, oltre che idonei, diretti in modo non equivoco a conseguire un ingiusto profitto con un corrispondente danno patrimoniale del soggetto passivo.
Cass. pen., sez. VI, 07-05-2001 (04-05-2001), n. 20105 - Pres. Sansone L - Rel. Agrò A - Paccani - P.M. (diff.) Albano A – Il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma primo, cod. pen., si concreta nella vanteria, non corrispondente alla realtà, nei confronti del terzo, di accesso privilegiato presso un pubblico ufficiale, con la quale il millantatore induce in errore il terzo, con danno di quest'ultimo e proprio ingiusto profitto. Ne consegue che il reato di truffa non può concorrere con il reato di millantato credito, ma resta assorbito da quest'ultimo, allorché la vanteria presa in considerazione per esso sia identica a quella ritenuta integrante gli artifici e raggiri del primo.
Cass. pen., sez. III, 15-10-1999 (01-09-1999), n. 11831 - Pres. Papadia U - Rel. De Roberto G - Todaro ed altri - P.M. (parz. Diff.) Ciampoli L – In materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.), l'elemento specializzante rispetto al reato di truffa è costituito dall'oggetto materiale della frode, cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: "contributi e sovvenzioni" (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Dal punto di vista oggettivo è richiesta, dunque, per la sussistenza del reato la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore.
Art. 43 codice penale - Elemento psicologico del reato.
[1] Il delitto:
- è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente [584];
- è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [61, n. 3, 259, 326, 335, 350, 355, 387, 391, 449, 450, 451, 452, 500, 527, 589, 590].
[2] La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
Art. 49 codice penale - Reato supposto erroneamente e reato impossibile.
[1] Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.
[2] La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso [56].
[3] Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.
[4] Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza [229].
Cass. pen., sez. V, 13-08-1998 (13-05-1998), n. 9365 - Pres. Consoli G - Rel. Sica G - CONDOLUCI - P.M. (Conf.) Scardaccione E – In materia di delitto tentato l'idoneità di un atto criminoso, ai fini della sussistenza della ipotesi di cui all'art. 56 cod. pen., consiste nella sua capacità causale e, cioè, nella sua suscettibilità a produrre l'evento che rende consumato il delitto voluto; l’azione è inidonea solamente se, in assoluto e con valutazione ex ante, difetti intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale, e senza tener conto delle circostanze impreviste (nella fattispecie: arrivo dei carabinieri) che abbiano impedito il verificarsi dell'evento.
Cass. pen., sez. II, 02-10-1985
(23-03-1985), n. 8363 - Pres. LEONCINI L - Rel. VOLPE V - FOCACCI - P.M.
(DIFF) RANIERI – Ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità della
azione in base all'art. 49, secondo comma cod. pen. è necessario che l'incapacità dell'azione a produrre
l'evento sia assoluta, intrinseca ed organica secondo una valutazione oggettiva
da compiersi, risalendo al momento iniziale dell'azione stessa. Ne consegue che
la non punibilità si verifica nella sola ipotesi di inidoneità dell'azione che
renda impossibile e non solo improbabile l'evento. Pertanto, un medico, che
presta la sua attività professionale a tempo pieno presso un ospedale,
attraverso la domanda di iscrizione negli elenchi unici per l'assistenza
medico-generica in forma diretta, pur soggetta a meccanismo di controllo,
prospetta falsamente di essere vincolato al nosocomio da un rapporto di
servizio a tempo definito e nella sua attività si configura esattamente il
tentativo di truffa, in quanto con questa azione si lascia margine alla
possibilità del conseguimento del fine che l'agente si propone di raggiungere.
NORMA 9 – ABUSIVISMO FINANZIARIO
L’art. 132 del D.Lgs 1/9/1993, n. 385/93 stabilisce che:
1. Chiunque svolge, nei
confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire
quattro milioni a lire venti milioni. [La pena pecuniaria è aumentata fino al
doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle
banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la
legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria].
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del
pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106,
comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale
indicata nell'articolo 113 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.
L’art. 106 del D.Lgs 385/93 stabilisce che:
1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi
di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono
svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di
attività previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita
per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo
previsto per la costituzione delle società per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali
dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del
tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attività
indicate nel comma 1, nonché in quali
circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito
al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando
sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività,
può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire
diversi requisiti patrimoniali .
5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà
comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati,
notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la
sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC,
con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso
altre società ed enti di qualsiasi natura.
Secondo la definizione dell’U.I.C., per
attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma deve
intendersi la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie
sostitutive del credito e di impegni di firma, l'attività di
"leasing" (locazione finanziaria), il credito al consumo, l'attività
di concessione di prestiti su pegno, l' attività di "factoring"
(acquisto di crediti di impresa).
Il Decreto del Ministero del Tesoro 6 luglio
1994, in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.
170 del 22 luglio 1994, relativo alla determina,
ai sensi dell’art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1,
nonché in quali circostanze ricorre l’esercizio delle suddette attività nei
confronti del pubblico.
Art. 1 - Attività di
finanziamento sotto qualsiasi forma
1. Per attività di finanziamento sotto qualsiasi forma si
intende la concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie
sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività ricomprende, tra
l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:
locazione finanziaria;
acquisto di crediti;
credito al consumo, così come definito dall’art. 121 del
testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;
credito ipotecario;
prestito su pegno;
rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito
documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito. Fanno
eccezione le fideiussioni e altri impegni di firma previsti nell'ambito di
contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e
intermediari finanziari
Art. 5 - Esercizio di
attività nei confronti del pubblico
Le attività indicate negli
articoli 2, 3 e 4 sono esercitate nei
confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità.
In deroga al comma precedente, non configurano operatività
nei confronti del pubblico le attività esercitate nei confronti di società
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. e controllate
da una stessa controllante, e comunque all’interno di un medesimo gruppo; ai
fini della definizione dell’ambito dei soggetti di natura cooperativa che
costituiscono "gruppo" si applica la delibera del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994 in materia di
raccolta del risparmio. La deroga non trova applicazione in ipotesi di attività
di finanziamento connessa con operazioni di acquisto di crediti da parte di
società del gruppo ma vantati nei confronti dei soggetti non appartenenti al
gruppo.
Con riguardo all’attività di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma, non configura altresì operatività nei confronti del
pubblico l’attività svolta esclusivamente nei confronti dei soci da società con
forma giuridica di cooperativa aventi non più di 50 soci. Tali limiti devono
essere espressamente previsti dallo statuto sociale.
L’attività di credito al consumo si considera comunque
esercitata nei confronti del pubblico anche quando è limitata all’ambito dei
soci.
Art. 6 - Attività di
assunzione di partecipazioni
Per assunzione di partecipazioni si intende l’attività di
acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da
titoli, sul capitale di altre imprese.
L’assunzione di partecipazioni realizza una situazione di
legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell’attività del
partecipante; in tale attività è da ricomprendersi altresì l’impiego in
partecipazioni a titolo di investimento di portafoglio. Si ha in ogni caso
partecipazione quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei
diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Per aversi operatività nei confronti del pubblico, oltre alle condizioni previste dall’art. 5, comma 1, è necessario che le assunzioni di partecipazioni siano finalizzate all’alienazione e, per il periodo di detenzione, siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenza finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.
CITATA NELLA ORDINANZA - Cass. pen., sez. VI, 21-04-1999 (12-02-1999), n. 5118 - Pres. Tranfo G - Rel. Trifone F - D'Anna e altri - P.M. (parz. Diff.) Favalli M – Per la configurazione del reato di abusiva attività finanziaria, di cui all'art. 132 d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è indispensabile che l'agente - anche singolo professionista, al di fuori di una struttura societaria (art. 121 del T.U. n. 385/1993) - ponga in essere una delle condotte indicate nell'art. 106 del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi) inserendosi nel libero mercato e sottraendosi, in tal modo, ai controlli di legge. Non è necessario, peraltro, che tali servizi siano resi al "pubblico" inteso in senso di comunità indifferenziata dei destinatari, essendo sufficiente che vengano rivolti anche a una ristretta cerchia di soggetti, e senza che rilevi, altresì, la destinazione da costoro data al denaro. (Nella specie trattavasi di attività di "cambista" presso una casa da giuoco, il quale erogava prestiti ai frequentatori della medesima casa "scontando" assegni bancari).
LE IPOTESI DI REATO
Si riportano di seguito le ipotesi di reato descritte nell’ordinanza genetica seguite dalle relative osservazioni dei ricorrenti.
A) per il delitto p. e p. dall’art. 416 co. 1, 2 e 3 c.p. per essersi associati tra loro - e con persone allo stato non identificate - allo scopo di commettere più delitti di truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche forniture, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
In Gallipoli (Lecce), Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), Parma, Milano, negli anni 2000-2001.
<<Non c’è stata truffa, nemmeno a
titolo di tentativo, perché non sono stati compiuti artifizi o raggiri, non c’è
stato ingiusto profitto e non esiste altrui danno. Le richieste di erogazione
di Texma S.p.A. sono state presentate secondo quanto previsto dalla normativa
vigente all’epoca, che non richiedevano di allegare alle richieste le copie
autentiche delle contabili ma solo i documenti indicati in premessa (Norma 1).
Le domande delle imprese promosse da Maguro S.p.A. sono state presentate
secondo quanto previsto dalla normativa vigente all’epoca della presentazione,
fra cui non era prevista la dimostrazione del versamento del capitale sociale
(Norma 2). In ogni caso, le operazioni bancarie fatte eseguire per Texma S.p.A.
e per le imprese promosse da Maguro S.p.A. sono del tutto regolari (Norma 4).
Le fatture contestate sono state emesse tutte in modo regolare ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. 633/72 (Norma 5). Le stesse fatture sono state
fiscalmente del tutto neutrali. Di conseguenza non esiste il reato di
dichiarazione fraudolenta. Circa il luogo, le uniche due attività svolte in
Gallipoli (LE) sono l’acquisto del suolo di Texma S.p.A. e l’inizio della
costruzione delle opere murarie.>>
B) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 640 bis, 61 n. 7 c.p. per avere, con artifizi e raggiri, inducendo in errore il Ministero dell’Industria, nonché la banca concessionaria Mediocredito Centrale S.p.A. e S.I.C. - SOCIETA’ ITALIANA CAUZIONI S.p.A., procurato a TEXMA S.p.A. e ad essi imputati l’ingiusto profitto dell’importo di lire 7.459.820.000 - accreditato il 18 ottobre 2000 su disposizione di Mediocredito Centrale S.p.A. sul conto corrente n. 6844912 intrattenuto da TEXMA S.p.A. con la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA - quale prima quota (anticipazione garantita da polizza fideiussoria di S.I.C. - SOCIETA’ ITALIANA CAUZIONI S.p.A. del 12 ottobre 2000) del contributo in conto capitale di lire 22.379.460.000 concesso ad essa TEXMA S.p.A. con D.M. n. 54929 del 14 agosto 1998 a titolo di agevolazione al programma di investimento (stabilimento industriale per la produzione di calze e biancheria intima in agro di Gallipoli) proposto ai sensi della legge 19 dicembre 1992 n. 488. Artifizi e/o raggiri consistiti nell’avere la FRANCESCHI, nella qualità di amministratore unico di TEXMA S.p.A., richiesto il 31 agosto 2000 a MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. l’erogazione della prima quota di contributo “a titolo di stato d’avanzamento, in relazione ai beni acquistati direttamente…”, adducendo falsamente che “… alla data del 30 agosto 2000, a fronte del suddetto programma approvato, la … impresa ha sostenuto spese per anticipi versati per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di lire 32.800.000.000, pari al 67,178% della spesa totale ritenuta ammissibile, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati che vengono tenuti a disposizione…” ed allegando all’istanza, tra l’altro “… 5) copia autentica delle contabili bancarie relative all’aumento di capitale sociale, comprovanti l’avvenuto versamento del capitale proprio nella misura di lire 39.360.000.000.000, pari al 122,236 per cento di quella prevista dal secondo comma dell’art. 6 del decreto di concessione; 6) copia contratto d’appalto “chiavi in mano” relativo ai macchinari, impianti ed attrezzature, debitamente registrato; 7) fatture e dichiarazioni liberatorie dei fornitori…”, sebbene di fatto:
a) l’operazione di aumento di capitale sociale di lire 39.360.000.000 - deliberata dall’assemblea dei soci il 30 agosto 2000 ed eseguita mediante erogazione, con la causale “anticipi per acquisto titoli”, dell’importo complessivo di lire 39.485.000.000 da parte di MAGURO S.p.A. in favore di TEJAS S.p.A. di EUROENGINEERING S.p.A., di GLOBAL RESEARCH S.p.A. di DHANA S.p.A. e di SEVA S.p.A., società detentrici del capitale di TEXMA S.p.A. (n. uno “ordine di bonifico” per l’importo di lire 520.000.000 disposto in 25 agosto 2000 - con addebito su conto corrente n. 722 intrattenuto con la filiale di Parma della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - da MAGURO S.p.A. in favore di TEJAS S.p.A. e n. ottantotto “ordini di bonifico” per l’importo complessivo di lire 38.965.000.000 disposti il 30 agosto 2000 - con addebito sul proprio conto corrente n. 6809994 presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA - da MAGURO S.p.A. in favore di TEJAS S.p.A., EUROENGINEERING S.p.A., GLOBAL RESEARCH S.p.A., DHANA S.p.A. e SEVA S.p.A. accreditati sui conti correnti intrattenuti da ciascuna società con la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA) e successivamente mediante versamento, da parte delle indicate cinque società, sempre in data 30 agosto 2000, del complessivo importo di lire 39.360.000.000 a titolo di “finanziamento soci” in favore di TEXMA S.p.A. (n. ottantotto lettere “ordini di bonifico” disposti da TEJAS S.p.A., EUROENGINEERING S.p.A., GLOBAL RESEARCH S.p.A., DHANA S.p.A. e SEVA S.p.A. con addebito sui rispettivi conti correnti presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA ed accredito sul conto corrente n. 6844912 intrattenuto da TEXMA S.p.A. con la stessa banca) - era simulata e meramente apparente giacché:
1) né il conto corrente n. 6809994 di MAGURO S.p.A. né i conti correnti di TEJAS S.p.A., EUROENGINEERING S.p.A., GLOBAL RESEARCH S.p.A., DHANA S.p.A., SEVA S.p.A. presso la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, filiale di Parma disponevano della provvista necessaria per realizzare l’operazione (anteriormente alle rimesse in entrata ed uscita del giorno 30 agosto 2000, tutti i conti correnti - tranne quello di TEJAS S.p.A., in attivo per lire 520.000.000 - avevano saldo “zero” ed al termine della giornata tutti - tranne quello di MAGURO S.p.A., in attivo per lire 6.826.000 - recavano saldo “zero”);
2) quello stesso giorno TEXMA S.p.A. aveva restituito a MAGURO S.p.A. - per il tramite di VAST S.p.A. e PROJEOS S.r.l. (destinatarie di n. 88 “ordini di bonifico” disposti da TEXMA S.p.A. con la causale “acconto fatture” per il complessivo importo di lire 39.360.000.000, con addebito sul proprio conto n. 6844912 intrattenuto presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA e accredito sui conti correnti di VAST S.p.A. e PROJEOS S.r.l. presso la stessa banca) - l’importo complessivo di lire 38.972.000.000 (importo versato sul conto correnti di MAGURO S.p.A. presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA in base a n. 87 “ordini di bonifico” disposti da VAST S.p.A. e PROJEOS S.r.l. per complessive lire 38.847.000.000 con la causale “anticipi per acquisto titoli” con addebito sui conti correnti intrattenuti da VAST S.p.A. e PROJEOS S.r.l. presso la stessa banca); conseguentemente - avuto riguardo anche ad altro ordine di bonifico disposto da TEJAS S.p.A. in favore di MAGURO S.p.A. per lire 125.000.000 con la causale “restituzione anticipi per acquisto titoli” - l’importo complessivo dei versamenti eseguiti il 30 agosto 2000 sul conto corrente di MAGURO S.p.A., ammontava a lire 38.972.000.000, superiore a quello portato dagli “ordini di bonifico” disposti quello stesso giorno da MAGURO S.p.A. in favore di TEJAS S.p.A., SEVA S.p.A., GLOBAL RESEARCH S.p.A., EUROENGINEERING S.p.A. e DHANA S.p.A., con la causale “anticipi per acquisto titoli”;
b) le “quietanze liberatorie” rilasciate il 30 agosto 2000 da VAST S.p.A. e PROJEOS S.r.l. - prodotte da TEXMA S.p.A. a MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. al fine di ottenere l’erogazione “per stato di avanzamento” della prima e seconda quota di finanziamento agevolato - erano false poiché relative a fittizi pagamento delle fatture emesse il 30 agosto 2000 da VAST S.p.A. (soggetto incaricato della realizzazione delle opere del programma di investimento con “contratto chiavi in mano”, benché privo di comprovata esperienza progettuale e di specifiche conoscenze tecniche, il quale, peraltro, assumeva un ruolo di mera intermediazione commerciale e/o assistenza agli acquisti - vietato dalla disciplina di settore - con conseguente abnorme, ingiustificato incremento dei costi dei macchinari ed impianti produttivi) e PROJEOS S.r.l. in favore di TEXMA S.p.A. (in tutto n. 65 fatture, per il complessivo importo di lire 39.360.000.000); i pagamenti delle fatture - relative ad “anticipi” per future operazioni di cessione di beni e/o prestazioni di servizi (forniture macchinari, progettazione, etc.) in tutto inesistenti - erano eseguiti infatti (mediante n. 88 “ordini di bonifico” disposti da TEXMA S.p.A. con la causale “acconto fatture” per il complessivo importo di lire 39.360.000.000, con addebito sul proprio conto n. 6844912 intrattenuto presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA ed accredito sui conti correnti di VAST S.p.A. e PROJEOS S.r.l. presso la stessa banca) nell’ambito nella sopra esposta complessa, artificiosa operazione attraverso la quale lo stesso giorno TEXMA S.p.A. aveva restituito a MAGURO S.p.A. l’importo di lire 38.847.000.000 oggetto di finanziamento da parte di MAGURO S.p.A. in favore di TEJAS S.p.A., SEVA S.p.A., GLOBAL RESEARCH S.p.A., EUROENGINEERING S.p.A. e DHANA S.p.A. con la causale “anticipi per acquisto titoli”.
Con l’aggravante di avere cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità.
In Parma, il 18 ottobre 2000
<<L’anticipazione a Texma S.p.A. è stata garantita da polizza fidejussoria, quindi non può esserci stato danno nei confronti dello Stato. Era vero che, alla data del 30/8/2000, Texma S.p.A. aveva sostenuto spese per lire 32.800.000.000. Le contabili bancarie non avevano alcun rilievo ai fini della erogazione perché la normativa vigente all’epoca non prevedeva la loro presentazione per l’erogazione. In ogni caso il versamento dell’aumento di capitale di Texma S.p.A. è stato effettivamente di lire 39.360.000.000 e non di lire 520.000.000, in quanto i soci di Texma S.p.A., indipendentemente dal versamento di Maguro S.p.A., hanno effettivamente versato lire 39.360.000.000, mediante operazioni bancarie del tutto lecite e certamente non finalizzate ad ottenere le erogazioni ma a stabilire i rapporti con il fornitore Vast S.p.A. degli impianti. Privo di qualsiasi interesse è il fatto che i versamenti dei socie di Texma S.p.A. non siano rimasti sui conti di Texma S.p.A. e siano invece stati trasferiti al fornitore Vast S.p.A. in conto forniture di beni (macchinari) presenti presso i sub-fornitori di Vast S.p.A., che poteva liberamente disporre di tali riscossioni. Privo di interesse è il fatto che le società intervenute nella operazione bancaria del 30/8/2000 non avessero sui loro conti l’importo versato dai soci di Texma S.p.A.. Texma S.p.A. non ha mai restituito nulla a Maguro S.p.A. né ha mai ricevuto nulla. Texma S.p.A. ha ricevuto versamenti soltanto dai suoi soci. Nulla sarebbe cambiato se Maguro S.p.A., o una banca, avessero prestato ai soci di Texma S.p.A. la somma di lire 39.360.000.000 in unica soluzione ed i soci di Texma S.p.A. l’avessero versata a Texma S.p.A. e Texma S.p.A. l’avesse versata al fornitore Vast S.p.A. ed alla società di progettazioni Projeos S.r.l. e queste l’avessero versata ai soci di Texma S.p.A., nulla sarebbe cambiato e nessuna eccezione sarebbe stata sollevata, dal momento che Texma S.p.A. avrebbe destinato la somma versata dai suoi soci all’investimento e le società Vast S.p.A. e Projeos S.p.A. non devono rispondere a nessuno della destinazione di tale somma. Ebbene, invece che in un’unica soluzione, i versamenti sono stati fatti mediante una serie di operazioni ma la sostanza non cambia. Quello che conta è che i fornitori abbiano riscosso e quel che sarebbe contato, alla fine, è che l’impianto fosse stato realizzato ed interamente pagato, come era previsto e come comunque sarà fatto, anche senza contributo. Le quietanze liberatorie non erano false poiché effettivamente Texma S.p.A. aveva versato i corrispettivi indicati sulle relative fatture. Sarebbero state false se, come solitamente fanno i fornitori, Vast S.p.A. e Projeos S.r.l., avessero rilasciato quietanza liberatoria prima di aver riscosso il saldo delle fatture.>>
C) per il delitto p. e p. degli artt. 110 c.p., 56, 640 bis, 61 n. 7 c.p. per avere, con artifizi e raggiri, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il MINISTERO dell’INDUSTRIA, del COMMERCIO e dell’ARTIGIANATO (successivamente MINISTERO delle ATTIVITA’ PRODUTTIVE) nonché la banca concessionaria MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., così da procurare a TEXMA S.p.A. e ad essi imputati l’ingiusto profitto dell’importo di lire 7.459.820.000 - quale seconda quota del contributo in conto capitale di lire 22.379.460.000 concesso ad essa TEXMA S.p.A. con d.m. n. 54929 del 14 agosto 1998 a titolo di agevolazione al programma di investimento (stabilimento industriale per la produzione di calze e biancheria intima in agro di Gallipoli) proposto ai sensi della legge 19 dicembre 1992 n. 488; senza riuscire nell’intento per cause indipendenti dalla loro volontà (proposta di revoca delle agevolazioni formulata il 16 marzo 2001 dalla banca concessionaria MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. e conseguente decreto di revoca emesso il 13 settembre 2001 dal MINISTERO delle ATTIVITA’ PRODUTTIVE).
Artifizi e/o raggiri consistiti nell’aver essa FRANCESCHI, nella qualità di amministratore unico di TEXMA S.p.A., richiesto il 31 agosto 2000 a MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. l’erogazione della seconda quota di contributo “a titolo di stato d’avanzamento, in relazione ai beni acquistati direttamente…”, adducendo falsamente che “… alla data del 30 agosto 2000, a fronte del suddetto programma approvato, la … impresa ha sostenuto spese per anticipi versati per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di lire 32.800.000.000, pari al 67,178% della spesa totale ritenuta ammissibile, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati che vengono tenuti a disposizione…” ed allegando all’istanza, tra l’altro “… 5) copia autentica delle contabili bancarie relative all’aumento di capitale sociale, comprovanti l’avvenuto versamento del capitale proprio nella misura di lire 39.360.000.000.000, pari al 122,236 per cento di quella prevista dal secondo comma dell’art. 6 del decreto di concessione; 6) copia contratto d’appalto “chiavi in mano” relativo ai macchinari, impianti ed attrezzature, debitamente registrato; 7) fatture e dichiarazioni liberatorie dei fornitori…”, sebbene di fatto:
… segue testo identico al punto B) della rubrica.
Con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità da cagionare alle persone offese
In Gallipoli e Roma, il 31 agosto 2000
<<Valgono le stesse osservazioni
relative al punto B) della rubrica.>>
D) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 8 D. Lgs.vo 10 marzo 2000 n. 74 per avere, al fine di consentire a terzi evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emesso nel medesimo periodo d’imposta (anno 2000) in favore di TEXMA S.p.A., sede in Gallipoli, fatture per operazioni inesistenti.
… segue elenco fatture …
In Sant’Ilario d’Enza, il 30 agosto ed il 30 ottobre 2000
<<Le fatture emesse a carico (non in
favore) di Texma S.p.A. corrispondono esattamente alle previsioni dei contratti
“chiavi in mano” registrati in data 30/8/2000. I beni oggetti delle fatture
erano disponibili presso i
sub-fornitori di Vast S.p.A. per essere installati nel futuro stabilimento di
Texma S.p.A. in Gallipoli (LE) nel mese di febbraio 2001. Le fatture sono state
emesse in base al combinato disposto di cui al primo e quarto comma dell’art. 6
del D.P.R. 633/72 (Norma 5), secondo i quali “Le cessioni di beni si
considerano effettuate … nel momento della consegna o spedizione se riguardano
beni mobili …” e “se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei
precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato
in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata,
limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
quella del pagamento …”. Tali fatture non possono essere considerate per
operazioni inesistenti poiché non ricorrono le condizioni di cui alla lettera
a) del primo comma del D.Lgs 74/2000, non essendo state emesse “a fronte di
operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i
corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella
reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli
effettivi”. Le fatture sono state registrate tanto dalle emittenti Vast S.p.A.
e Projeos S.p.A. quanto dalla utilizzatrice Texma S.p.A. e quindi non possono
aver provocato alcuna evasione né ai fini delle imposte sul reddito né ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, essendo gli effetti fiscali delle stesse
completamente neutrali nei confronti dell’Erario. >>
E) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 8 D. Lgs.vo 10 marzo 2000 n. 74 per avere, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emesso nel medesimo periodo d’imposta (anno 2000) in valore [leggasi favore] di TEXMA S.p.A., sede in Gallipoli, le seguenti fatture per operazioni inesistenti:
… segue
elenco fatture …
<<Valgono le stesse osservazioni
relative al punto D) della rubrica. Le emittenti Vast S.p.A. e Projeos S.r.l.
hanno registrato le fatture emesse a carico di Texma S.p.A., che
rappresentavano cessioni vere e reali. Le fatture non sono state emesse per
consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto
(art. 8, comma 1, D.Lgs 74/2000).>>
F) per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 2 D. Lgs.vo 10 marzo 2000 n. 74 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi … al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti più sotto specificate, emesse da VAST S.p.A., sede in Sant’Ilario d’Enza e PROJEOS S.r.l., sede in Sant’Ilario d’Enza indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte (anno 2000) elementi passivi fittizi:
… segue elenco fatture emesse da VAST S.p.A. …
fatture emesse da PROJEOS S.r.l.
anno 2000
fattura n. 18 del 30 agosto 2000 per l’importo (I.V.A. compresa) di lire 1.200.000.000
fattura n. 19 del 20 ottobre 2000 per l’importo (I.V.A. compresa) di lire 7.080.000.000
In Gallipoli, nell’anno 2001, alla data di presentazione delle dichiarazioni
<<Valgono le stesse osservazioni
relative ai punti C) e D) della rubrica. Texma S.p.A. non ha indicato nelle
dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.Lgs 74/2000), poiché le fatture sono
state emesse ai sensi del combinato disposto di cui al primo e quarto comma
dell’art. 6 del D.P.R. 633/72). La fattura n. 19 del 20/10/2000 è stata emessa
da Projeos S.r.l. nei confronti di Vast S.p.A. e non nei confronti di Texma S.p.A..
Il decreto di concessione prevedeva il contributo anche su spese di
progettazione per lire 2,5 miliardi di lire, una cifra enorme rispetto alle
attività di progettazione che nel concreto erano necessarie. Projeos S.r.l. ha
addebitato Texma S.p.A. per sole lire 1,2 miliardi, riducendo così, secondo la
normativa che stabilisce che il contributo viene ridotto in proporzione alla
riduzione delle spese ammesse per ogni capitolo di spesa, il contributo
concesso a Texma S.p.A.. Se il fine fosse stato quello di ricevere
indebitamente l’intero contributo, certamente Texma S.p.A. avrebbe concordato
con Projeos S.r.l. un compenso per progettazione almeno pari a quello ammesso a
contributo.>>
G) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 640 bis, 61 n. 7 c.p. per avere … con artifizi e raggiri, inducendo in errore MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p. a., sede in Foggia, ente gestore della c.d. Sovvenzione Globale Monofondo concessa dalla Commissione dell’Unione Europea (decisione C 1561 del 23 luglio 1996, a valere sulle risorse F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) procurato a M. & G. S.r.l. e ad essi imputati l’ingiusto profitto dell’importo di lire 5.753.000.000 - erogato con bonifici del 29 aprile 1999 (lire 1.725.900.073), del 26 luglio 2000 (lire 1.725.900.073) del 19 dicembre 2001 (lire 1.150.600.000), del 28 dicembre 2001 (due bonifici di lire 556.307.991 e di lire 594.291.993) mediante accredito sul conto corrente n. 13372 intrattenuto da M. & G. S.r.l. con l’agenzia di Corsico di CARIPLO a titolo di contributo al programma di investimento (stabilimento industriale per la produzione di portali e porte flessibili industriali ad apertura rapida) da realizzarsi nel comprensorio dell’”area di crisi” di Manfredonia, giusta convenzione stipulata il 30 ottobre 1998 da MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p. a. con M. & G. S.r.l. e con i singoli soci Alvaro VIRGILI, Paola VIRGILI, Anselmo VIRGILI, Maurizio TERRUZZI ed Angela MANCINI.
Artifizi e/o raggiri consistiti nell’avere esso Alvaro VIRGILI, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione/legale rappresentante di M. & G. S.r.l., richiesto:
- con istanza 8 aprile 1999 l’erogazione della prima quota di contributo “a titolo di anticipazione”, adducendo falsamente che “… il programma di investimenti approvato dall’organismo intermediario è stato avviato in data 30 aprile 1998…”,
- con istanza 4 novembre 1999 l’erogazione della seconda quota di contributo “a titolo di stato di avanzamento” adducendo falsamente “di avere sostenuto spese per un ammontare complessivo di lire 5.298.025.000 oltre a I.V.A., di cui lire 5.298.025.000 ammissibili…; che le opere realizzate ed i beni acquistati si trovano c/o le sedi dei fabbricanti (essendo oggetto di contratti chiavi in mano) e sono conformi al programma approvato…”
- con istanza 10 dicembre 2001 l’erogazione della terza quota di contributo “a titolo di stato di avanzamento” adducendo falsamente “di avere sostenuto spese per un ammontare complessivo di lire 8.902.941.362 oltre I.V.A., di cui lire 8.902.941.362 ammissibili…”
- con istanza 21 dicembre 2001 l’erogazione della quarta quota di contributo “a titolo di stato di saldo” adducendo falsamente “di avere sostenuto spese per un ammontare complessivo di lire 9.611.375.7119…”
sebbene, di fatto:
a) l’operazione di versamento dei conferimenti “in conto futuro aumento di capitale per complessive lire 3.030.000.000” - deliberata dall’assemblea dei soci il 10 dicembre 1998 - era simulata e meramente apparente giacché eseguita - oltre che con somme erogate abusivamente a titolo di “finanziamento” da MAGURO S.p.A. (soggetto non abilitato all’esercizio di attività finanziaria) ai soci di M. & G. S.r.l. - quasi integralmente con utilizzo del fittizio “finanziamento ai soci” erogato da MAGURO S.p.A. mediante il pagamento delle fatture per operazioni inesistenti emesse da GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA S.r.l. (pagamento degli importi di lire 648.096.000 “… a saldo della fattura n. 2 del 9 marzo 1999…” e di lire 2.074.000.000 “… a titolo di acconto della fattura n. 2 del 22 dicembre 1998 di lire 2.951.904.000…”, eseguiti rispettivamente il 9 marzo ed il 3 aprile 1999) e C.P.P.S. - CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p. a. (pagamento dell’importo di lire 3.405.750.000 “… a titolo di acconto sulla fattura n. 12 del 4 novembre 1999…” di lire 3.585.000.000, eseguito il 4 novembre 1999) - in favore di M. & G. S.r.l.;
le “quietanze liberatorie” rilasciate il 4 novembre 1999 da GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA S.r.l. C.P.P.S. - CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p. a. - prodotte da M. & G. S.r.l. a MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a. al fine di ottenere l’erogazione “per stato di avanzamento” della seconda e delle successive quote di contributo - erano false poiché relative a fittizi pagamenti delle fatture emesse il 22 dicembre 1998 ed il 9 marzo 1999 da GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA S.r.l. (soggetto incaricato della realizzazione delle opere del programma di investimento con “contratto chiavi in mano”, benché privo di comprovata esperienza progettuale e di specifiche conoscenze tecniche) ed il 4 novembre 1999 da C.P.P.S. - CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p. a. (ente che assumeva un ruolo di mera intermediazione commerciale e/o assistenza agli acquisti, vietato dalla disciplina di settore); le fatture emesse da GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA S.r.l. e C.P.P.S. - CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p. a. erano relative ad “anticipi” per future operazioni di cessione di beni e/o prestazioni di servizi (fornitura di capannone industriale, di macchinari, etc.) in tutto inesistenti, avuto riguardo all’indisponibilità materiale del terreno all’impresa e nell’inizio dei lavori di edificazione dello stabilimento; il pagamento delle indicate fatture era stato effettuato, peraltro, nell’ambito della sopra esposta complessa, artificiosa operazione di “finanziamento” posta in essere da MAGURO S.p.A. (soggetto non abilitato all’esercizio di attività finanziaria) in favore dei soci di M. & G. S.r.l., al fine di consentire a questi ultimi l’esecuzione dei conferimenti “in conto futuro aumento di capitale sociale”.
Apporto causale di BUONTEMPO Giancarlo e ESPOSITO Vincenzo consistito nell’avere essi, nella qualità di esperti di SOVIS - SOCIETA’ VESUVIANA D’INVESTIMENTI S.p.A. - ente incaricato da MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a. di eseguire le verifiche documentali, amministrative e tecniche preliminari all’erogazione delle agevolazioni - dichiarato, nei “rapporti di monitoraggio sull’investimento” trasmessi a MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a., l’insussistenza di “… cause ostative alla erogazione…” dei contributi (nel “rapporto sulla 1° missione di monitoraggio” del 22 aprile 1998 e nel “rapporto sulla 3° missione di monitoraggio - 2° “tranche” - integrazione” del 16 giugno 2000, all’esito dei quali MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a. disponeva l’erogazione della prima e della seconda quota di contributo), così omettendo di segnalare le evidenti anomalie e/o violazioni di legge tanto della fittizia operazione di “finanziamento” eseguita da MAGURO S.p.A. (anzitutto l’assenza di un formale “contratto di finanziamento” intervenuto tra MAGURO S.p.A. da un lato e Alvaro VIRGILI, Paola VIRGILI, Anselmo VIRGILI e Angela MANCINI dall’altro) quanto dell’asserito pagamento delle fatture (le fatture emesse da CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p.a. e da GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA S.r.l. recavano l’importo complessivo di lire 6.536.904.000 e risultavano pagate per lire 5.479.750.000 a mezzo dell’indicato “finanziamento MAGURO S.p.A.”) dichiarando anzi falsamente nel “rapporto sulla 2° missione di monitoraggio” di avere “…presa visione del contratto…” di finanziamento; dichiarando ancora falsamente di avere eseguito, “una verifica tecnica…” presso UTENSILERIA ADRIATICA S.r.l. di Monopoli, presunto fornitore dei beni indicati nelle fatture emesse da CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p.a.; agendo il BUONTEMPO e l’ESPOSITO su istigazione e determinazione di VIRGILI Alvaro, D. G., MARUSI GUARESCHI Rodolfo e MARUSI GUARESCHI Tristano.
Con l’aggravante di avere cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità
In Corsico, il 29 aprile 1999, il 26 luglio 2000, il 19 dicembre ed il 28 dicembre 2001
<<Lo stabilimento di M. & G. S.r.l. è stato realizzato, quindi non è possibile che la società abbia ottenuto un ingiusto profitto pari all’intero importo del contributo di lire 5.753.000.000 e che Manfredonia Sviluppo abbia subito un danno pari all’intero importo del contributo di lire 5.753.000.000. A parte questo, non esistono artifizi o raggiri. Era vero che il 30/4/1998 era stato avviato il programma di investimenti ed era vero che il 4/11/1999 M. & G. S.r.l. aveva sostenuto spese per lire 5.298.025.000 più IVA nell’ambito di un contratto “chiavi in mano”. A quanto consta, era vero che in data 10/12/2001 erano state sostenute spese per un ammontare complessivo di lire 8.902.941.362 oltre I.V.A. ed era vero che in data 21/12/2001 aveva sostenuto spese per un ammontare complessivo di lire 9,6 miliardi. L’operazione di conferimento in conto aumento capitale di lire 3.030.000.000 deliberata dall’assemblea dei soci il 10 dicembre 1998 non può essere considerata simulata e meramente apparente solo perché eseguita con somme erogate da Maguro S.p.A., che non aveva fatto un fittizio ma un reale anticipo ai soci di M. & G. S.r.l., saldando per conto della stessa fatture di fornitori. Nessuna norma impedisce di effettuare i pagamenti in modo diverso dal contante e secondo le altre modalità di pagamento previste dal codice civile (accollo, estromissione, ecc.). Ne alcuna norma stabilisce che i versamenti dei soci in conto aumento capitale debbano essere effettuati per contanti o per banca. Gestioni Immobiliari Carisma S.r.l. e C.P.P.S. – Consorzio Polisettoriale Promozione Scambi S.C.p.A. non hanno emesso a M. & G. S.r.l. fatture per operazioni inesistenti bensì fatture relative ad acconti su beni da consegnare ed in parte già messi a disposizione, secondo le previsioni di cui al quarto comma dell’art. 6 del D.P.R. 633/72. Le quietanze liberatorie rilasciate a M. & G. S.r.l. non erano false ma vere, poiché i fornitori erano stati saldati da Maguro S.p.A. e M. & G. S.r.l. era stata liberata dal debito nei loro confronti. Gestioni Immobiliari Carisma S.r.l. e C.P.P.S. – Consorzio Polisettoriale Promozione Scambi S.C.p.A. operano da oltre dieci anni nel corso dei quali hanno fornito ad imprese che non hanno mai chiesto contributi pubblici numerosi beni, impianti, macchinari, rami di azienda che nessuno ha mai contestato. Va altresì precisato che nessuna “disciplina di settore“ impedirebbe ad un fornitore di fornire beni “nuovi di fabbrica” (come erano quelli per M. & G. S.r.l.) ad un’impresa beneficiaria di finanziamenti pubblici, compresi quelli previsti dalla Legge 488/92, anche a titolo di mera intermediazione commerciale. L’unico effetto potrebbe essere che il contributo sarebbe calcolato sul costo di acquisto del fornitore “chiavi in mano”, al netto del ricarico da questi applicato. Le fatture di anticipo sono tali proprio perché vengono emesse quando ancora non sono stati consegnati i beni. Non si può sostenere che le fatture di anticipo siano emesse per operazioni inesistenti sol perché i beni non sono consegnati (è una contraddizione in termini). Il fatto che M. & G. S.r.l. non fosse ancora, suo malgrado, in possesso del suolo, non significa che la stessa non potesse ricevere fatture di anticipo e che i beni mobili (macchinari ed attrezzature) non fossero a sua disposizione. Il pagamento delle fatture non è stato fatto con modalità né complesse né artificiose ma semplicemente secondo le norme del codice civile italiano vigente al momento in cui sono state compiute. Non è vietato a Maguro S.p.A. di riconoscere anticipi ai soci di M. & G. S.r.l. a titolo di futuro acquisto di partecipazioni e dare gli anticipi attraverso pagamenti ai fornitori di M. & G. S.r.l. per conto della stessa. I funzionari della Sovis S.p.A. incaricati di eseguire le verifiche documentali, amministrative e tecniche preliminari all’erogazione delle agevolazioni non potevano dichiarare la sussistenza di insussistenti cause ostative alla erogazione dei contributi, poiché non era loro compito segnalare alcuna inesistente anomalia e/o violazione di legge, poiché l’operazione eseguita da Maguro S.p.A. (che non doveva fare alcun contratto di finanziamento proprio perché non si trattava di un finanziamento), né avrebbero potuto contestare pagamenti effettivamente effettuati e quietanzati. Essi non hanno mai detto o scritto di aver preso visione di un contratto di finanziamento, come maliziosamente si sostiene nell’ordinanza correlando pretestuosamente frasi virgolettate (“… presa visione del contratto …”), seguite da espressioni appositamente inserite (di finanziamento) per sostenere una versione distorta dei fatti. I futuri accertamenti potranno stabilire se effettivamente i funzionari della Sovis S.p.A. non si siano veramente recati presso Utensileria Adriatica S.r.l..>>
H) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 479, 61 n. 2 c.p. per avere … falsamente attestato, nel “rapporto sulla 3° missione di monitoraggio - 2° “tranche” - integrazione” del 16 giugno 2000” trasmesso a MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a., di avere “… presa visione del contratto…” di finanziamento tra MAGURO S.p.A. ed i soci di M. & G. S.r.l. nonché di avere eseguito, “una verifica tecnica…” presso UTENSILERIA ADRIATICA S.r.l. di Monopoli, presunto fornitore dei beni indicati nelle fatture emesse da CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p.a.
Commettendo il fatto al fine di eseguire il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui al capo che precede
In Foggia, il 16 giugno 2000
<<È del tutto presuntivo contestare ai funzionari di Sovis S.p.A. di non avere preso visione del contratto. Non c’era alcun motivo per dichiarare di aver preso visione di un atto (una lettera) se non fosse stato vero. Presumere che non abbiano preso visione dell’atto per il solo fatto che non lo hanno contestato (né avrebbero potuto farlo) corrisponde ad un ragionamento illogico il quale presuppone che i funzionari, resisi conto che il contratto fosse irregolare, non lo avrebbero neppure visto. Si ribadisce che, nonostante le dichiarazioni rese dal suo titolare, forse si potrà dimostrare che effettivamente i funzionari della Sovis S.p.A. si siano veramente recati presso Utensileria Adriatica S.r.l.. Del resto, per quale motivo avrebbero dovuto dichiarare il falso, dal momento che i macchinari, in un luogo o in un altro, effettivamente erano esistenti ed a disposizione di M. & G. S.r.l.?>>
I) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 323 co. 1 e 2 c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi … nello svolgimento delle funzioni ed in violazione delle disposizioni della Sovvenzione Globale concessa con la decisione n. C(96)1561 della Commissione Europea del 23 luglio 1976, del Fondo per lo Sviluppo concesso con decreto del Ministero del Lavoro del 30 maggio 1996, della legge 19 dicembre 1992 n. 488 e delle relative circolari applicative, nonché delle norme contrattuali disciplinanti l’incarico professionale di monitoraggio e/o di altre disposizioni impartite da SOVIS - SOCIETA’ VESUVIANA d’INVESTIMENTI e SERVIZI S.p.A. e/o da MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a., con le condotte specificate ai capi che precedono (imputazioni sub lett. G ed H) intenzionalmente procurato a M. & G. S.r.l. e ad essi MARUSI GUARESCHI Rodolfo, MARUSI GUARESCHI Tristano, D. F. e VIRGILI Alvaro, l’ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dall’indebita percezione dell’importo complessivo di lire 2.451.800.046, quale prima e seconda quota del contributo erogate su disposizione di MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a. in seguito alla trasmissione dei “rapporti di monitoraggio” redatti da essi BUONTEMPO ed ESPOSITO.
In Foggia, il 22 aprile 1998 ed il 16 giugno 2000
<<Le quote di contributo dovevano
essere anticipate dietro esibizione delle fatture quietanziate e delle delibere
relative all’aumento del capitale. E così è stato. M. & G. S.r.l. non ha
avuto alcun ingiusto vantaggio patrimoniale, poiché ha ricevuto erogazioni in
base a spese effettivamente sostenute ed ha poi completato l’impianto, dopo
aver ricevuto un suolo che gli è stato assegnato dopo anni da quando gli era
stato promesso (e si tratterebbe di capire il motivo e gli interessi che hanno
provocato tale enorme ritardo).>>
J) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 8 D. Lgs.vo 10 marzo 2000 n. 74 per avere … al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emesso nei periodi di imposta anni 1998 e 1999 in favore di M. & G. S.r.l., sede in Vigano di Gaggiano, le seguenti fatture per operazioni inesistenti:
… segue elenco fatture …
<<Le fatture sono state emesse
regolarmente, ai sensi del quarto comma dell’art. 6 del D.P.R. 633/72. Se una
parte dei beni fatturati prima della consegna nel luogo cui erano destinati
risulteranno mai consegnati, le società emittenti, che hanno registrato le
fatture e quindi hanno dichiarato il debito IVA sulle dichiarazioni annuali,
dovranno emettere note di accredito con conguaglio dei corrispettivi non
dovuti.>>
K) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 8 D. Lgs.vo 10 marzo 2000 n. 74 per avere … al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, emesso nel medesimo periodo d’imposta (anno 2000) in favore di M. & G. S.r.l., sede in Vigano di Gaggiano, le seguenti fatture per operazioni inesistenti:
fattura n. 12 del 4 novembre 1999 per l’importo (I.V.A. compresa) di lire 3.585.000.000
In Sant’Ilario d’Enza, il 4 novembre 1999
<<Vale quanto osservato al punto J).
Le fatture sono state emesse regolarmente, ai sensi del quarto comma dell’art.
6 del D.P.R. 633/72. Se una parte dei beni fatturati prima della consegna nel
luogo cui erano destinati risulteranno mai consegnati, le società emittenti,
che hanno registrato le fatture e quindi hanno dichiarato il debito IVA sulle
dichiarazioni annuali, dovranno emettere note di accredito con conguaglio dei
corrispettivi non dovuti.>>
L) per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 2 D. Lgs.vo 10 marzo 2000 n. 74 per avere … al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti più sotto specificate, emesse da GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA S.r.l., sede in Sant’Ilario d’Enza e da C.P.P.S. - CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p.a., sede in Sant’Ilario d’Enza, indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte (anni 1999 e 2000) elementi passivi fittizi:
… segue elenco fatture …
In Vigano di Gaggiano, negli anni 1999 e 2000, alla data di presentazione delle dichiarazioni.
<<Non trattandosi – come dimostrato
in relazione ai precedenti punti J) e K) della rubrica, secondo l’accezione di
cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 74/2000 – di fatture per
operazioni inesistenti, non c’è stato alcun illecito vantaggio fiscale.>>
M) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 56, 640 bis, 61 n. 7 c.p. per avere … con artifizi e raggiri, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il MINISTERO dell’INDUSTRIA, del COMMERCIO e dell’ARTIGIANATO (successivamente MINISTERO delle ATTIVITA’ PRODUTTIVE) nonché le banche concessionarie BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., BANCO DI NAPOLI S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA S.p.A., CENTROBANCA S.p.A., EUROPROGETTI & FINANZA S.p.A., INTERBANCA S.p.A., IRFIS S.p.A., MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A., MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A., MEDIOCREDITO DELL’UMBRIA (successivamente BANCA DELL’UMBRIA 1462) S.p.A. e compagnie assicurative e/o altri enti autorizzati al rilascio di polizze fideiussorie, così da procurare alle seguenti 447 società, richiedenti l’ammissione alle agevolazioni in conto capitale, ai sensi della legge 19 dicembre 1992 n. 488 (in relazione all’8° bando di “attuazione normativa” per insediamenti nelle regioni Basilicata, Campania, Calabri, Puglia, Sicilia, Sardegna - per i “grandi progetti” anche nelle regioni Abruzzo e Molise - istituito con D.M. 14 luglio 2000) … segue elenco società … e/o ad essi imputati l’ingiusto profitto dell’importo complessivo di lire 5.558.882.000.000 (importo massimo del contributo previsto, nell’ipotesi di ammissione di tutti i programmi di investimento) o della minor somma corrispondente a titolo di contributo, in caso di ammissione solo parziale dei programmi di investimento proposti; senza riuscire nell’intento per cause indipendenti dalla loro volontà (esclusione di progetti dalle graduatorie ordinarie e speciali e dalla graduatoria dei “grandi progetti”, disposta dal Ministero delle Attività Produttive).
Artifizi e/o raggiri consistiti nell’avere essi Cheti FRANCESCHI, BAGNOLINI Moreno, FRANCHINI Alessandro, MONTALI Gianluca, CEDA Giuseppe,...., ZECCHETTI Roberto, LAURITZEN Lorenzo, D. F., MARUSI GUARESCHI Tristano, MARUSI GUARESCHI Valerio - nella rispettiva qualità di amministratori unici/legali rappresentanti di ciascuna delle società sopra indicate/posto in essere fittizie operazioni di conferimento “in conto futuro aumento di capitale sociale” e fittizia documentazione di spesa, al fine di consentire a ciascuna delle 447 società l’erogazione della prima quota di contributo (a titolo di anticipazione o “per stato di avanzamento) e delle successive, e segnatamente:
- fittizie operazioni di “versamento decimi e conferimento soci in conto futuro aumento di capitale”, eseguite il 30 novembre 2000 apparentemente su disposizione di PROJEOS S.r.l., KADH S.r.l., VIKA S.r.l., VIKRA S.r.l., VARGA S.r.l., TEJAS S.p.A., KASI S.r.l., MEKH S.r.l., DHANA S.r.l., AVKA S.r.l., EVEK S.r.l. e SAHD S.r.l. (società partecipanti al capitale di 441 delle 447 imprese istanti) mediante n. 2682 “bonifici” eseguiti - con l’indicata causale - in favore di ciascuna società delle 447 società richiedenti l’ammissione alle agevolazioni, mediante versamenti sui conti correnti intrattenuti con la sede di Roma di BANCA SANPAOLO INVEST (n. 1392 “bonifici” in favore di 232 società eseguiti da PROJEOS S.r.l., KADH S.r.l., VIKA S.r.l., VIKRA S.r.l., VARGA S.r.l., TEJAS S.p.A. e n. 1290 bonifici eseguiti da KASI S.r.l., MEKH S.r.l., DHANA S.r.l., AVKA S.r.l., EVEK S.r.l. e SAHD S.r.l. in favore delle rimanenti 232 società; i bonifici interessarono anche i conti correnti delle società non partecipate R.I.C.R.E.A. S.r.l., APRINDUSTRIA S.r.l., TELSAR S.r.l., INTERTEX S.r.l., AIR X S.r.l., SISTEMICA S.r.l.) per l’importo complessivo di lire 15.839.492.152.050; sui conti correnti presso la sede di Roma di BANCA SAN PAOLO INVEST intrattenuti dalle società PROJEOS S.r.l., KADH S.r.l., VIKA S.r.l., VIKRA S.r.l., VARGA S.r.l., TEJAS S.p.A., KASI S.r.l., MEKH S.r.l., DHANA S.r.l., AVKA S.r.l., EVEK S.r.l. e SAHD S.r.l. - quello stesso giorno - era stato versato il complessivo importo di lire 15.839.492.152.050 in base a n. 2682 “bonifici” impartiti da MONDIAL CLEARING S.r.l. con la causale “anticipo su acquisto partecipazioni”; sul conto corrente presso la sede di Roma di BANCA SANPAOLO INVEST intrattenuto da MONDIA CLEARING S.r.l. - sempre il 30 novembre 2000 - era stato disposto su incarico di VAST S.p.A. il versamento del complessivo importo di lire 15.839.492.152.050 in base a n. 2682 bonifici eseguiti con la causale “conto aumento capitale sociale”;
- fittizia documentazione di spesa per l’ammontare complessivo di lire 15.839.492.152.050, relativa a pagamenti di inesistenti operazioni di cessione di beni e/o prestazione di servizi apparentemente eseguite da VAST S.p.A. nei confronti di ciascuna delle 447 società richiedenti l’ammissione alle agevolazioni, indicate in n. 447 fatture emesse da VAST S.p.A. (446 fatture emesse il 30 novembre 2000 ed una fattura - nei confronti di SISTEMICA S.r.l. - emessa il 10 dicembre 2000, recanti la causale “anticipo relativo a fornitura di azienda completa che realizzeremo per vostro conto nel comune di …” con l’indicazione successiva dei comuni di Brindisi, Oristano, Taranto, Vibo Valentia, Molfetta, Laino Borgo, Lavello, Palma di Montechiaro, Rocca di Neto, Mignano, Macomer, Carlantino, Lattarico, Pastorano, Valle del Tirso, Villacidro, Calimera, Melpignano, Lamezia Terme, Parabita, Sommatino, Iglesias, Cervinara, Trinitapoli, Campobello di Licata, Uggiano La Chiesa, Gela, Silius, Ripigliano, Poggioreale, Acerenza, Castrovillari, Avigliano, Spezzano della Sila, Cancello, Arnone, Colobraro, Pietraperzia, S. Benedetto in Galdo, Plataci, Calvi, Strongoli, Butera); attraverso il fittizio pagamento delle indicate fatture - apparentemente eseguito da ciascuna delle 447 società mediante “bonifico” disposto in favore di VAST S.p.A. con accredito sul conto corrente intrattenuto con la sede di Roma BANCA SANPAOLO INVEST (complessivamente n. 2682 ordini di bonifico disposti con la causale “anticipo su forniture”) - le 447 società di fatto restituirono l’importo complessivo ricevuto a titolo di conferimenti dalla stessa VAST S.p.A. per il tramite dapprima di MONDIAL CLEARING S.r.l. e successivamente di PROJEOS S.r.l., KADH S.r.l., VIKA S.r.l., VIKRA S.r.l., VARGA S.r.l., TEJAS S.p.A., KASI S.r.l., MEKH S.r.l., DHANA S.r.l., AVKA S.r.l., EVEK S.r.l. e SAHD S.r.l.
Con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità da cagionare alle persone offese.
In Roma, il
30 novembre 2000
<<Non è stato compiuto alcun
artifizio o raggiro per indurre in errore né il Ministero, né le banche
concessionarie, né chi ha rilasciato polizze fidejussorie non per garantire l’ammissione
o l’erogazione dei contributi ma solo a titolo di cauzione per il caso in cui
le domande fossero rinunciate (punto 3.8 della Circolare ministeriale n. 900315
del 14/7/2000 – «A garanzia della volontà
dell'impresa di realizzare il programma agevolato, al Modulo di domanda deve
essere allegata, pena l'invalidità della domanda stessa, la ricevuta del
versamento di una cauzione ovvero una fideiussione bancaria o una polizza
assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata
ed escutibile a prima richiesta. La cauzione viene trattenuta e la fideiussione
o la polizza escussa qualora le agevolazioni già concesse nella misura
richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima
che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia
rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1) del
regolamento.» Non sono state compiute fittizie operazioni di conferimento “in
conto futuro aumento di capitale sociale” o presentata fittizia documentazione
di spesa. Innanzitutto le imprese richiedenti non hanno allegato alle domande
alcun documento relativo ad aumenti di capitale o ad anticipi a fornitori,
anche perché non era necessario ai fini dell’ammissione (vedasi punto 5.8.
della Circolare n. 900315 – Norma 2), né sarebbero bastate ai fini della
erogazione delle prime quote per stato di avanzamento o a titolo di anticipo
(dopo l’entrata in vigore della Circolare n. 900012 del 14/1/2002, riportata in
Norma 3, poi quelle operazioni non sarebbero comunque più state necessarie
poiché alle richieste di erogazione non andavano più allegate le copie delle
contabili). In secondo luogo, le operazioni bancarie fatte eseguire il
30/11/2000 sono del tutto corrette, regolari, a prescindere dal successivo
“defilaggio” (come non capirli?) dei funzionari che le hanno eseguite o fatte
eseguire con il consenso della direzione di Banca Sanpaolo Invest S.p.A.. Esse
operazioni sono state effettuate in base a regolari delibere di conferimento
soci in conto aumento capitale e ad accordi scritti aventi data certa stipulati
fra ciascuna delle richiedenti, il fornitore Vast S.p.A. ed il cliente Mondial
Clearing S.r.l.. Come già osservato al punto B) della rubrica e come precisato
dalle norme riportate in Norma 4, le operazioni bancarie sono state eseguite ai
sensi degli artt. 1852, 1856 e 1719 del codice civile vigente il 30/11/2000,
salvo il fatto che, in questa occasione, la banca ha messo a disposizione un
fido tecnico privo di qualsiasi rischio.
Come precisato nella memoria scritta da
Rodolfo Marusi Guareschi (già depositata in data 27/2/2003, in allegato ad
istanza al G.I.P. ai sensi dell’art. 299 c.p.p.) e prodotta, sia in minuta sia
trascritta ad integrazione della richiesta di riesame, dal 1990 al 1991, una
società del Gruppo Carisma (questa sì partecipata da Maguro S.p.A.) aveva
inviato suoi incaricati in 178 Paesi, in ogni continente, per scoprire la
domanda solvibile che potesse rappresentare lo sbocco di mercato per le nuove
imprese previste dal progetto economico nazionale per l’occupazione. Furono
identificati i potenziali clienti interessati ad acquistare macchinari ed
impianti per un valore di oltre 1 milione di miliardi di lire di allora. Con
molti di essi furono stabiliti accordi che prevedevano vendite pluriennali ad
inizio di consegna differita. La maggioranza dei beni consegnati sarebbe
avvenuta per baratto. La consegna dei beni avrebbe avuto inizio dopo due/tre
anni (consegna differita) e sarebbe continuata per tre/cinque anni. I beni
prodotti dalle nuove imprese italiane sarebbero stati venduti a clienti esteri
che avrebbero pagato con beni che nel relativo Paese estero sono in eccedenza.
I beni ricevuti in pagamento (normalmente materie prime e semilavorati)
sarebbero stati venduti, a prezzi competitivi, ad imprese dei Paesi più
industrializzati, che li avrebbero pagati in valuta. Per far funzionare le
nuove imprese italiane previste dal progetto economico nazionale venne
impostato uno schema operativo che prevede rapporti fra diversi soggetti che
hanno dichiarato il loro completo gradimento. Per concentrare e rendere
efficienti i rapporti commerciali e finanziari, era necessario l’intervento di
una società che svolgesse la funzione di realizzare i nuovi impianti (come main
contractor) chiavi in mano. Era altresì necessario l’intervento di una società
che acquistasse i beni che sarebbero stati prodotti dalle nuove imprese,
vendesse i beni ai clienti esteri, accettasse di essere pagata con beni in
permuta, vendesse questi ultimi ai clienti interessati, riscuotesse i prezzi di
vendita e pagasse i beni acquistati dalle nuove imprese italiane. Lo schema
prevede i seguenti passaggi essenziali:
- ogni nuova impresa italiana che vuole
realizzare un nuovo impianto vende i beni che produrrà una volta che l’impianto
sarà in produzione ad una società commerciale;
- la società commerciale vende i beni
acquistati dalle nuove imprese italiane ad un cliente estero ricevendo in
baratto altri beni, che vende ad un cliente interessato e disposto a pagarli in
valuta, ovviamente alla consegna;
- un gruppo assicurativo garantisce al
cliente la consegna dei beni ricevuti in baratto dalla società commerciale;
- l’acquirente dei beni che riceve la
garanzia della consegna fa garantire il suo pagamento alla società commerciale
da una banca;
- la società commerciale cede il credito
verso l’acquirente per il quale la banca ha rilasciato garanzia di pagamento ad
una banca che anticipa il 50% del credito;
- la società commerciale versa l’importo
dell’anticipo ricevuto dalla banca che ha acquistato il credito alla nuova
impresa italiana che vuole realizzare l’impianto ed in parte al main
contractor.
In questo modo, le imprese italiane entrano
in possesso delle risorse per realizzare i nuovi impianti ed iniziare a produrre.
Affinché questo sistema possa essere messo
in funzione, è necessario che tutti i soggetti che partecipano alle fasi del
processo formalizzino i loro rapporti e costituiscano gli effetti giuridici sui
quali si fonda il processo stesso.
Per ottenere i necessari effetti giuridici
servono le seguenti operazioni con i relativi soggetti. Per fare un esempio,
supponiamo che una delle nuove imprese italiane voglia realizzare un impianto
del costo di 50 milioni di euro e preveda un fatturato annuale di 70 milioni di
euro all’anno per tre anni (i primi). Le fasi sono:
- i soci della nuova impresa versano
all’impresa, come finanziamento soci, 50 milioni di euro;
- la nuova impresa versa i 50 milioni al
main contractor come anticipo (praticamente l’intero prezzo dell’impianto) per
la realizzazione dell’investimento;
- il main contractor versa l’importo
ricevuto dalla nuova impresa alla società commerciale che assume l’incarico di
reperire i macchinari ed impianti da installare nella nuova impresa;
- la società commerciale versa l’importo
ricevuto dal main contractor ai soci di un’altra nuova impresa.
Al termine delle suddette operazioni,
risulta che il main contractor ha ricevuto un anticipo e deve realizzare il
nuovo impianto, come risulta che la società commerciale ha ricevuto un anticipo
dal main contractor.
Le fasi successive sono:
- la nuova impresa vende alla società
commerciale la produzione che farà nei primi tre anni di attività, per 210
milioni di euro (70 milioni all’anno per tre anni);
- la società commerciale vende al cliente
estero la suddetta produzione per 300 milioni di euro;
- il cliente estero vende alla società
commerciale beni per un valore uguale a quello dei beni acquistati (baratto
alla pari per 300 milioni di euro);
- la società commerciale vende ad un
secondo cliente i beni acquistati in permuta per 300 milioni di euro;
- una compagnia di assicurazioni garantisce
a questo secondo cliente che la società commerciale consegnerà i beni nei
termini stabiliti;
- terzi che vogliono sostenere il progetto
contro-garantiscono la compagnia di assicurazione che ha rilasciato la garanzia
della consegna;
- la banca del cliente che ha ricevuto la
garanzia di consegna garantisce alla società commerciale il pagamento del
cliente;
- la società commerciale cede il credito
garantito dalla banca del cliente ad una banca disposta ad anticipare 150
milioni di euro;
- la banca cessionaria del credito versa
l’anticipo di 150 milioni di euro alla società commerciale;
- la società commerciale versa 100 milioni
di euro alla nuova impresa italiana che vuole realizzare l’impianto e 50
milioni di euro al main contractor che deve realizzare l’impianto;
- il main contractor realizza il nuovo
impianto;
- la nuova impresa produce e consegna i
beni alla società commerciale;
- la società commerciale consegna i beni al
cliente estero;
- il cliente estero consegna alla società
commerciale i beni in pagamento oggetto del baratto;
- la società commerciale consegna al
secondo cliente i beni ricevuti in baratto dal cliente estero;
- il secondo cliente che ha ricevuto i beni
oggetto del baratto libera la compagnia di assicurazione dalla garanzia di
consegna prestata;
- il secondo cliente versa il prezzo dei
beni alla banca cessionaria del credito;
- la banca cessionaria del credito libera
dalla garanzia concessa la banca del secondo cliente.
Le suddette operazioni sono state ideate e
poste in essere al fine di garantire che le risorse a disposizione del progetto
non potessero in alcun modo essere sottratte alla destinazione stabilita ed
allo scopo di formalizzare i rapporti giuridici con clienti e fornitori,
necessari a gestire il progetto. Tali risorse sono ancora a disposizione, anzi
sono state aumentate per realizzare i nuovi impianti senza alcun finanziamento
pubblico. Per questo è stata inviata la lettera di Maguro S.p.A. dell’ottobre
2002 ai sindaci dei Comuni del Sud. E guarda caso, proprio quando si stavano
stabilendo nei vari Comuni i rapporti per iniziare la realizzazione delle
previste nuove unità produttive, è stato emesso il provvedimento coercitivo.
Se le operazioni bancarie del 30/11/2000
fossero state eseguite con una provvista in Italia di lire 15.839.492.152.050,
oggi quelle somme non sarebbero più a disposizione per il progetto. Lo dimostra
il fatto che fin dall’inizio, le azioni della Procura di Lecce nella vicenda
non siano state richieste delle informazioni o di documenti ma dei sequestri.
Il primo in data 2/2/2001, con il sequestro probatorio di documenti dei soci di
Texma S.p.A. e di Maguro S.p.A. presso la loro sede amministrativa in
Sant’Ilario d’Enza (RE); il secondo in data 10/3/2001, con il sequestro
probatorio di tutti i libri e documenti dei soci di Texma S.p.A. e di Maguro
S.p.A.; il terzo l’8/5/2001 con il sequestro probatorio di documenti ed
estratti conto di tutte le richiedenti che avevano presentato domanda il
31/10/2000 e, nello stesso giorno, richiesta di esibizione di tutta la
documentazione bancaria delle stesse presso Comit di Parma e banca Sanpaolo
Invest S.p.A. di Roma; il quarto il 18/2/2003, con il sequestro probatorio di
Maguro S.p.A.; il quinto il 6/3/2003 con il sequestro preventivo di Maguro
S.p.A. e dei suoi conti correnti bancari. Fra il quarto ed il quinto sequestro
sulle società, sono stati addirittura sequestrati contanti di proprietà privata
di un incaricato che il 18/2/2003, non sapendo del provvedimento coercitivo
eseguito in quella data, aveva compiuto normali operazioni bancarie e prelevato
somme destinate a creditori della società sequestrata (il sequestro probatorio
non può in ogni caso essere esteso ai conti correnti bancari della società
sequestrata, altrimenti non è più sequestro probatorio). Se sui conti bancari
italiani delle imprese richiedenti o su quelli di Vast S.p.A. o su quelli di
Mondial Clearing S.r.l. o su quelli di Maguro S.p.A. fossero stati trovati
soldi, che sarebbe stato fatto? È in previsione di questo rischio che le
operazioni del 30/11/2000 sono state eseguite in modo tecnico, legittimo,
peraltro non apparente, poiché quelle operazioni hanno prodotto gli effetti
giuridici attesi, quelli che servivano non per l’ammissione alla graduatoria
(altrimenti non sarebbe stata inviata al Ministero la lettera di banca San
paolo Invest S.p.A. nella quale si dichiarava che i movimenti del 30/11/2000 erano
stati di entrata e di uscita, da cui si evince chiaramente che non c’era alcun
intento di indurre in errore alcuno ma di precisare i fatti per quello che
erano e per come, del resto, alcune banche concessionarie sapevano benissimo).
Dopo il primo sequestro, in data 6/3/2001 venne presentato ricorso al Tribunale
del Riesame di Lecce, il quale ha motivato l’ordinanza di rigetto con il fatto
che quello del 2/2/2001, essendo stati spontaneamente esibiti i documenti, non
sarebbe stato un vero e proprio sequestro (!). Ecco perché si è operato nel
modo che risulta. Non per truffare ma per impedire di essere espropriati.
Le operazioni bancarie del 30/11/2000, come
quelle del 30/8/2000, sono lecite, legittime, vengono fatte ogni giorno in
Italia ed altrove fra banche e fra soggetti pubblici e privati, in ambito sia
nazionale sia internazionale. Identica tipologia viene normalmente utilizzata
per l’emissione di azioni ed obbligazioni quotate in Borsa, per le offerte
pubbliche di acquisto e di vendita. Sono operazioni consentite nell’ambito
della cosiddetta «finanziarizzazione» dell’economia. Il sistema bancario, oggi,
con la riduzione delle riserve stabilite dalla BCE, moltiplica il denaro
prestando cinquanta volte il valore dei depositi. Il sistema finanziario moltiplica
le risorse attraverso numerose operazioni sulla stessa provvista. Nessuno si
sognerebbe di eccepirle. Naturalmente ogni operazione, ogni movimento, deve
essere ricollegato ad accordi veri sottostanti le operazioni. Così è stato per
le operazioni del 30/8/2000 e del 30711/2000. Possono non piacere (non
piacciono nemmeno a chi le ha fatte eseguire) ma ciò non significa che siano
illegittime o che siano state poste in essere per truffare.
Non esiste alcuna documentazione fittizia di spesa. Le fatture emesse il 30/11/2000 da Vast S.p.A. a carico delle imprese richiedenti hanno per oggetto anticipi su forniture di impianti. Le fatture emesse nella stessa data dalle imprese richiedenti queste ultime a carico di Mondial Clearing S.r.l. hanno per oggetto anticipi su forniture di beni da produrre. Le fatture emesse da Mondial Clearing S.r.l. a carico di Vast S.p.A. hanno per oggetto anticipi su componenti necessari a realizzare i nuovi impianti. Tutte le fatture sono state registrate tanto dalle emittenti (ogni richiamo al settimo comma dell’art. 21 del D.P.R. 633/72 è inutile e fuorviante, sia perché nella fattispecie non sono state emesse fatture per operazioni inesistenti, sia perché, in ogni caso, tutte le fatture sono state immediatamente registrate e dichiarate dalle emittenti) quanto dalle utilizzatrici. L’effetto fiscale è assolutamente neutrale, anzi, ai fini delle imposte sui redditi, le fatture costituiscono effetto penalizzante per i soggetti intervenuti, in quanto, mentre le utilizzatrici, quando le porteranno a costo, dovranno calcolare le quote di ammortamento in più esercizi, per le emittenti i corrispettivi, quando saranno portati a ricavo, saranno fiscalmente imponibili in un solo esercizio.>>
N) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 8 D. Lgs.vo 10 marzo 2000 n. 74 per avere … al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emesso nel medesimo periodo d’imposta (anno 2000) n. 447 fatture per operazioni in tutto inesistenti - recanti i nn. da 141 a 587 - per l’importo complessivo di lire 15.839.492.152.050 (I.V.A. compresa) nei confronti di ciascuna delle seguenti società: … elenco delle società …
In Sant’Ilario d’Enza, il 30 novembre 2000 - per la fattura nei confronti di SISTEMICA S.r.l. - il 10 dicembre 2000
<<Non trattandosi di fatture per
operazioni inesistenti e comunque non avendo prodotto né avendo potuto
provocare un ingiusto vantaggio fiscale, non ricorrono le condizioni di cui
all’art. 8 del D.Lgs 74/2000. Le fatture sono state emesse ai sensi del quarto
comma dell’art. 6 del D.P.R. 633/72.>>
O) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 8 D. Lgs.vo 10 marzo 2000 n. 74 per avere … al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emesso n. 447 fatture - una per ciascuna delle società sopra indicate (recanti tutte la data del 30 novembre 2000) ed il n. 1, salvo la fattura emessa da SISTEMICA S.r.l., recante la data del 29 dicembre 2000 ed il n. progressivo 41) - per operazioni in tutto inesistenti per l’importo complessivo di lire 15.839.592.152.050 (I.V.A. compresa) nei confronti di MONDIAL CLEARING S.r.l., sede in Parma
In Sant’Ilario d’Enza, Parma, Milano, Cagliari, il 30 novembre ed il 29 dicembre 2000
<<Vale quanto ampiamente illustrato
in relazione agli altri capi nei quali è contestato lo stesso reato.>>
P) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 8 D. Lgs.vo 10 marzo 2000 n. 74 per avere … al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emesso nel medesimo periodo d’imposta (anno 2000) n. 447 fatture per operazioni in tutto inesistenti - recanti i nn. da 1 a 447 - per l’importo complessivo di lire 15.839.492.152.050 (I.V.A. compresa) nei confronti di VAST S.p.A.
In Parma, il 30 novembre 2000 e - per una sola fattura - il 10 dicembre 2000
<<Vale quanto ampiamente illustrato
in relazione agli altri capi nei quali è contestato lo stesso reato.>>
Q) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 D. Lgs.vo 10 marzo 2000 n. 74 per avere … al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di n. 447 fatture per operazioni in tutto inesistenti emesse il 30 novembre ed il 10 dicembre 2000 da MONDIAL CLEARING S.r.l., sede in Parma - recanti i nn. da 1 a 447 - per l’importo complessivo di lire 15.839.492.152.050 (I.V.A. compresa) indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte (anno 2000) elementi passivi fittizi.
In Sant’Ilario d’Enza, nell’anno 2001, alla data di presentazione delle dichiarazioni
<<Vale quanto ampiamente illustrato
in relazione agli altri capi nei quali è contestato lo stesso reato.>>
R) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 D. Lgs.vo 10 marzo 2000 per avere … al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi delle 446 fatture per operazioni in tutto inesistenti emesse il 30 novembre 2000, nei confronti di ciascuna delle indicate società, da VAST S.p.A., sede in Sant’Ilario d’Enza - recanti i nn. da 141 a 586 - per l’importo complessivo di lire 15.803.472.689.375 (I.V.A. compresa) indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte (anno 2000) elementi passivi fittizi.
In Sant’Ilario d’Enza, Parma, Cagliari e Milano, nell’anno 2001, alla data di presentazione delle dichiarazioni
<<Vale quanto ampiamente illustrato in
relazione agli altri capi nei quali è contestato lo stesso reato.>>
S) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 D. Lgs.vo 10 marzo 2000 n. 74 per avere … al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi delle 447 fatture per operazioni in tutto inesistenti emesse il 30 novembre 2000 dalle 447 società di seguito indicate (recanti tutte la data del 30 novembre 2000 ed il n. 1, salvo la fattura emessa da SISTEMICA S.r.l., recante la data del 29 dicembre 2000 ed il n. progressivo 41) per l’importo complessivo di lire 15.839.492.152.050 (I.V.A. compresa) indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte (anno 2000) elementi passivi fittizi:
… elenco delle società …
In Parma,
nell’anno 2001, alla data di presentazione delle dichiarazioni.
<<Gli importi riportati sulle dichiarazioni annuali delle utilizzatrici (che non avendo ricevuto altre fatture hanno dichiarato l’imposta sul valore aggiunto a zero) corrispondo a quelli indicati sulle dichiarazioni annuali delle emittenti. Alla lira.>>
T) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 D. Lgs.vo 10 marzo 2000 n. 74 per avere … al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura n. 1 del 15 settembre 2000 dell’importo di euro 155.000.000.000 emessa da HOLOS HOLDING S.A., sede in Lussemburgo, indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte (anno 2000) elementi passivi fittizi.
In Sant’Ilario d’Enza, nell’anno 2001, alla data di presentazione delle dichiarazioni.
<<Questa è la contestazione che
spiega lo spirito con cui polizia giudiziaria ed inquirenti si sono mossi.
Avatar S.p.A. riceve da Holos Holding S.A. una fattura esente da IVA che non ha
mai portato a costo e le viene contestato di essersene avvalsa per evadere le
imposte sul valore aggiunto e le imposte sui redditi.>>
U) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 132 D. Lgs.vo 1 settembre 1993 n. 385 per avere … nei confronti del pubblico (tra l’altro nei confronti di FINLEASING LOMBARDA S.p.A., Alvaro VIRGILI, Paola VIRGILI, Anselmo VIRGILI, Angela MANCINI, TEJAS S.p.A.), attività finanziaria (concessione di finanziamenti), senza essere essa MAGURO S.p.A. iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106 D. Lgs.vo 1 settembre 1993 n. 385
In San Prospero Parmense, negli anni 1997 - 2000
<<Maguro S.p.A. ha dato ai soci di M.
& G. S.r.l. somme a titolo di anticipo in conto acquisto di partecipazioni
e non a titolo di finanziamento. La lettera di concessione di finanziamento precisa
a fronte di che cosa veniva concesso (acquisto di partecipazioni). Mai nessun
interesse è stato calcolato. In relazione a questo capo della rubrica,
comunque, ci si riporta alla definizione di attività finanziaria nei confronti
del pubblico contenuta nell’art. 5 del Decreto del Ministero del Tesoro 6
luglio 1994, secondo il quale le attività finanziarie «sono esercitate nei
confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità.», ed
alla Nota a Cass. pen., sez. VI, 21-04-1999, n. 5118 (citata nella ordinanza),
secondo la quale per aversi attività finanziaria nei confronti del pubblico «…
è necessario che la predetta attività sia professionalmente organizzata con
modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica
di un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un numero
di persone potenzialmente vasto …» (Norma 9)>>
LE OSSERVAZIONI DEL GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI
La presente indagine, condotta dalla G. di F. di Lecce - Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria ed i cui risultati sono compendiati nell’informativa del 5/4/2002, prende le mosse da un’interrogazione parlamentare dell’On.le A. Mantovano - presentata in data 7/12/2000 anche alla locale Procura della Repubblica - con cui, in relazione all’erogazione di contributi ex L. nr. 488/1992 in favore della Texma S.p.A., società facente parte del gruppo MAGURO che era stata interessata da “straordinaria rapidità nell’adempimento delle operazioni di trasformazione societaria, di ricapitalizzazione e soprattutto di dotazione di mezzi che nel giro di poche ore si assicura essere già pronti per i due terzi…”, si ponevano in rilievo significative anomalie che destavano interrogativi e perplessità circa l’effettiva destinazione ed utilizzazione dei finanziamenti percepiti e da percepire per un investimento produttivo e per un rilancio occupazionale nel Sud.
<<È chiara e dichiarata l’origine
della vicenda. Mantovano e Saim. Quella «straordinaria rapidità nell’adempimento
delle operazioni di trasformazione societaria, di ricapitalizzazione e
soprattutto di dotazione di mezzi che nel giro di poche ore si assicura essere
già pronti per i due terzi…” dava proprio fastidio.
L’ex deputato Alfredo Mantovano è un ex
magistrato che nel suo partito si occupa di problemi dello Stato. Forse conosce
anche problemi di economia e di lavoro. Certamente s’intende di procedimenti
penali. Sa come promuoverli e come servirsene. O almeno dovrebbe. È stata la
sua prima, vera ed unica professione prima di fare il deputato.
Il 7/12/2000, subito dopo essere stato designato come candidato alle elezioni politiche, questo signore ha presentato un’interrogazione parlamentare, depositata nello stesso giorno anche alla Procura della Repubblica di Lecce, sollevando «dubbi e perplessità» sull’iniziativa di Texma, che stava iniziando il nuovo stabilimento di Gallipoli, e su 452 nuove imprese che avevano presentato programmi di investimenti sulla legge 488/92.
Il 10/1/2001, con un comunicato, l’ex magistrato
se la prendeva con il consorzio industriale SISRI di Lecce e con il Comune di
Gallipoli colpevoli il primo di avere «incautamente»
concesso il suolo ed il secondo di aver «imprudentemente» rilasciato la concessione edilizia a Texma, perché
«sin dall’inizio era immaginabile il
naufragio dell’iniziativa». Se la prendeva anche con chi aveva «improvvidamente anticipato miliardi» perché
«sin dall’inizio era immaginabile il
naufragio dell’iniziativa» ma, subito dopo, assolveva Mediocredito
Centrale, la banca che aveva anticipato, dietro fideiussione, la prima quota di
contributo. Infine, sosteneva che se la banca non riconosceva lo stato di
avanzamento lavori di Texma «è perché la
truffa da ipotesi assume sempre più consistenza di realtà».
Il 18/1/2001, avendo saputo che il giorno
prima Rodolfo Marusi Guareschi era stato imprigionato su ordine del GIP di
Palermo, secondo il quale avrebbe fatto parte di un’associazione per delinquere
con il ruolo di riciclare 1.700 miliardi di fondi pubblici da sottrarre al
Banco di Sicilia, quel signore ha dichiarato che la mia carcerazione «confermava e dava ulteriore consistenza alle
forti perplessità espresse» con la
sua interrogazione.
Il 10/2/2001, il GIP di Palermo ha accolto
l’istanza che avevo scritto personalmente, a mano, e mi ha scarcerato. L’ex
magistrato non ha pubblicato commenti.
Il 21/2/2001, Marusi ha scritto a tutti i
deputati che sarebbero state ingiustamente respinte tutte le domande presentate
dalle 452 nuove imprese. Ha scritto anche a quel signore il quale, il giorno
dopo, ha rivendicato il primato affermando che «Il Governo è cioè giunto dopo due mesi e mezzo alle medesime
conclusioni avanzate» da lui e che «anche
al Ministero dell’Industria si è preso atto della sostanza truffaldina dell’intera
iniziativa», ricordando la sua interrogazione «a seguito della quale, con riferimento specifico alla Texma, la Procura
della Repubblica di Lecce ha avviato un’indagine e acquisito documenti».
Il 18/4/2001, l’ex magistrato ha invitato i
giornalisti ad un incontro, nello stabilimento in costruzione di Texma con «oggetto della conferenza stampa il clamoroso
resoconto dell’ultima e definitiva puntata del bidone legato all’operazione
Texma».
L’ex magistrato doveva tenere molto alla
sua elezione ma, in dodici anni di professione come magistrato, non ha imparato
che i dibattiti si fanno in contraddittorio, anche quando si accusa. Egli ha
preferito parlare da solo. Non ha mai invitato gli interessati alle sue
esternazioni. Tuttavia, ha ottenuto alcuni risultati. Primo, darsi ragione da
solo. Secondo, attivare un Pubblico Ministero che ha disposto tanti sequestri
che ormai non si contano più. Terzo, far ritardare l’iniziativa di Texma, poi
impedire che fosse completata ed infine far revocare il contributo.
Invece di chiedere, la Magistratura di
Lecce ha iniziato a fare sequestri. Se le Procure italiane si fossero mosse
nello stesso modo negli ultimi venti anni quando sono stati denunziati illeciti
«veri» relativi ai finanziamenti pubblici, l’Italia avrebbe un deficit
patrimoniale inferiore di circa 50/60 mila miliardi, ci sarebbero le stesse
imprese e gli stessi occupati che ci sono ora, i consulenti, i periti e tanti
funzionari di enti pubblici e privati avrebbero preso meno soldi e forse le
elezioni politiche ed amministrative, in tante circoscrizioni, collegi,
regioni, province e comuni, avrebbero avuto esiti diversi.
Texma non ha mai fatto parte del gruppo
Maguro.
Da dove nasce questa vicenda? Perché nasce?
Né Rodolfo Marusi Guareschi, né le imprese che rappresentano o le loro
collegate o da esse promosse hanno mai chiesto finanziamenti pubblici fino alla
fine di agosto 2000. E mai più sono stati chiesti dopo la fine di ottobre 2000.
Nasce da dieci anni di attività invise ai poteri forti. Nasce per interessi
precisi ed anche un poco per invidia. Nasce per impedire che si cerchi di
cambiare davvero le cose. I mezzi sono articoli di stampa fatti in modo da
generare ed alimentare allarme sociale, rapporti di polizia giudiziaria nei
quali i fatti vengono artatamente narrati in modo da pregiudicare
interpretazioni diverse da quelle che servono a sostenere giudizi negativi,
informazioni orchestrate all’unico fine di mettere in cattiva luce, valutazioni
pretestuose tese a dissuadere chi volesse cercare nei fatti il senso oggettivo
per cui sono stati compiuti. Prima si decide che Rodolfo Marusi Guareschi deve
essere fermato. Poi si ingenera l’idea che sia colpevole di reati gravissimi.
Quindi si indaga su tutto quello che si suppone possa riguardarlo, da vicino e
da lontano. Fino a quando si trovano elementi che possono essere interpretati
in modo da sostenere i giudizi. Non è difficile, perché non c’è nulla di
nascosto. Lui non ha riserve e ti mette tutto sotto il naso. Infine, si
aggrediscono lui e chi lo aiuta, si gettano in cella e si sequestrano le
società. Il tutto condito da provincialismo, luoghi comuni. Operazioni del
tutto normali per migliaia di altre imprese vengono ingigantite, criticate,
interpretate a senso unico. Per bloccare, condannare senza processo, distruggere,
impedire addirittura che possa difendersi. Che cosa ha fatto? Un progetto
nazionale per l’occupazione che prevede nuove imprese che dopo aver pagato i
loro investimenti vengano date (donate) ai lavoratori delle imprese stesse.
Operazioni bancarie del tutto lecite. Promosso imprese che hanno presentato
domande sulla Legge n. 488/92 per accelerare l’assegnazione di suoli
edificabili. Fatturazioni in base a contratti regolari e con oggetti leciti.
Cercato di fare Texma a Gallipoli. Fatto incassare a Texma 7,5 miliardi di lire
garantiti da fidejussione. E per questo si arrestano le persone e si
sequestrano le società. Non per operazioni in nero, non per aver pagato debiti,
non per aver utilizzato risorse di fonte illecita, non per rapporti con organizzazioni
mafiose, non per reati acclarati, non per danni provocati. Solo per fatti dai
quali si può trarre spunto per fare un processo alle intenzioni in netta
contraddizione con le sue idee, la sua vita. C’è un cordone che passa
attraverso tutte le polemiche, gli attacchi, gli articoli di stampa, i rapporti
informativi e li lega insieme agli atti giudiziari ed ai provvedimenti
cautelari. È una rete di iniziative tutte concentrate contro di lui. Sulle
notizie di reato si leggono particolari del tutto falsi, astutamente inanellati
con società, persone, stati di avanzamento, domande di contributo, operazioni
bancarie, fatturazioni.
Il 31/8/2000, alle ore 9, lui e la
dottoressa Cheti Franceschi si presentano alla sede di Mediocredito Centrale in
Roma. Con i funzionari della banca si sono sentiti diverse volte nei giorni
precedenti e si sono scambiati dei fax relativi alla presentazione dei
documenti di Texma. Tutto viene depositato. Si concordano i tempi per superare
gli ostacoli e per fare in fretta quanto necessario per evitare la revoca del
contributo. Si resta d’accordo che in 10/12 giorni si faranno le verifiche
degli stati di avanzamento, subito dopo aver valutato le modifiche progettuali.
Nei successivi dieci giorni vengono fatte diverse telefonate dal dott. Paolini
del Mediocredito, presente all’incontro del 31/8/2000. Vuole sapere chi sono i
soci delle società lussemburghesi socie delle società italiane (cinque: Tejas,
Seva, Euroengineering, Global Research e Dhana) che hanno acquistato le quote
di Texma. Dice: “Mi dia un nome importante. Non devo verificarlo. Ma in questo
modo posso attribuire una paternità all’iniziativa”. Ecco, serviva una
paternità! Gli viene risposto che non si è abituati a dire cose non vere. Anzi,
non lo si fa mai. Le azioni delle società lussemburghesi sono al portatore, i
portatori sono diversi e non sono conosciuti dai rappresentanti delle società
estere. Nessuna norma gli dava il diritto di chiedere quello che voleva sapere.
Tuttavia, insisteva. Era solo curiosità? Eccesso di zelo? O che altro? Per
quattro settimane andò avanti questa storia. Poi intervenne il Ministero
dell’Industria. Chiese a Mediocredito di attenersi alle norme ed alle
convenzioni stipulate fra di loro. Mediocredito venne sollecitato più volte dal
Ministero che, ad un certo punto, incaricò l’ing. Borrelli di occuparsi del
problema. Intorno al 25/26 settembre 2000, l’ing. Borrelli chiama Marusi e gli
propone di far chiedere a Texma una quota a titolo di anticipazione garantita
di fideiussione. Avendo Mediocredito dichiarato di non avere il tempo per
verificare gli stati di avanzamento, secondo l’ing. Borrelli l’erogazione della
quota anticipata avrebbe sbloccato la situazione. Marusi non era d’accordo ma
accettò ugualmente. All’epoca, in vigenza della circolare ministeriale n.
263364, non erano necessarie le contabili bancarie ma bisognava formalizzare i
rapporti giuridici per realizzare l’impresa. Ormai erano stati fatti gli
accordi con tutti i sub-fornitori, erano stati versati anticipi, dal 27/28
agosto i macchinari oggetto degli stati di avanzamento erano disponibili per le
verifiche, era stato fatto l’accordo con Anthesis per la distribuzione dei beni
che avrebbe prodotto Texma. Insomma, bisognava andare avanti. Fu un errore.
Forse è stato il primo compromesso della sua vita. Doveva capire subito che
quelli erano i metodi consueti dell’ambiente. Tutto nasce da quell’errore.
Verso la metà di ottobre si recò da Marusi
il dottor Reale, capufficio di Paolini. Voleva sapere come sarebbero state
presentate le domande sulla legge 488/92, con quali valori ai fini degli
indicatori. Il 31/10/2000 vennero presentate le 447 domande. Le società con
sede legale a Reggio Emilia erano state tutte omologate. Di quelle con sede a
Parma neanche una. Intervennero il Ministero della Giustizia, la Presidenza
della Repubblica, la Procura Generale di Bologna. Come risposta, un giudice
delegato alle omologazioni del Tribunale di Parma segnalò alla locale Procura
che era perplesso perché in un solo giorno erano state costituite 228 società.
La Procura, invece di dare il prescritto parere, spedì la Guardia di Finanza
nello studio del Notaio che aveva rogato gli atti costitutivi. Era tutto
regolare. Le costituzioni erano state integralmente video-registrate. Era noto
che Maguro aveva promosso quelle imprese. La cosa non piaceva. Non andava bene.
Il Tribunale di Parma omologò le nuove società solo dopo 12/20 giorni. Per
questo le domande delle società con sede legale a Parma vennero presentate
tutte da Avka S.r.l., che poi le cedette, adottando le disposizioni previste
dalla Circolare n. 900315 del 14/7/2000, alle società quando furono omologate.
Fino al 14/11/2000 nessun altro problema con Mediocredito Centrale.
Ma in quelle prime due settimane di novembre,
in seguito ai normali controlli incrociati fra Ministero e banche
concessionarie, scoppiò il caso. I consulenti che avevano assistito le imprese
che avevano presentato i loro progetti furono informati delle 447 domande, dei
loro valori, dei contributi (bassi) richiesti. Vi fu una reazione generale.
Erano in gioco tanti compensi professionali. E, siccome nelle premesse della
parte descrittiva del business plan di ognuna delle 447 richiedenti c’era
scritto che la società si collocava nell’ambito del progetto di Maguro, si
attribuì alla parola “promosse” da Maguro il significato di “costituite” da
Maguro.
Ecco da dove nasce l’espressione “Gruppo
Maguro” che, in realtà, non esiste.
Le banche concessionarie comunicarono ai
consulenti che con quei parametri tutte le domande delle 447 imprese sarebbero
state ammesse in graduatoria in posizione tale da impedire a tutte le altre di
ottenere contributi.
Con un articolo di metà novembre, il Sole
24 Ore accese la miccia. Altre testate nazionali e locali pubblicarono i tratti
essenziali riportati dal Sole 24 Ore e si gridò allo scandalo. Chi ha detto al
“Sole” che i valori delle domande fossero (non è vero) identici? Chi ha
inventato l’espressione “domande fotocopia” e “progetti clonati”? Qualcuno che
disponeva di tutti i progetti. Chi ha fomentato tanto clamore? Tanti erano gli
interessati, fra cui le banche concessionarie, che avendo altre domande sulla
488, avevano fatti i conti ed è stato facile scegliere di sostenere domande
piccole e medie piuttosto che domande con una spesa prevista di 50 miliardi di
lire. Le banche concessionarie ricevono un compenso dal Ministero in
percentuale inversamente proporzionale al valore delle domande. Dieci domande
da 5 miliardi di spesa danno un compenso triplo di una domanda da 50 miliardi.
Dopo qualche giorno dall’articolo del
“Sole” sono state presentate interrogazioni e interpellanze parlamentari, sulla
falsariga dell’articolo. Nei testi dei documenti si riporta sempre “le società
del gruppo Maguro”, le “domande fotocopia”, i “progetti clonati”, la
“sottrazione di fondi pubblici” al Sud.
Si parla dei precedenti penali di Marusi,
della Repubblica della Terra, del contenzioso fiscale del gruppo Carisma.
Polemiche, aggressioni gratuite - certo non disinteressate - alle nuove imprese
ed a chi le aveva promosse. Lo stesso deputato Alfredo Mantovano fa di tutta
l’erba un fascio: Texma, le 447 domande sulla 488, Anthesis, Maguro, il tutto
sapientemente accostato per creare allarme sociale presso l’opinione pubblica e
la Magistratura (Mantovano sapeva come fare, essendo un magistrato in
aspettativa). Verso la fine di novembre, una televisione privata pugliese si
presenta la mattina alle otto al cancello della sede di Sant’Ilario d’Enza e
vuole fare un servizio. Gli operatori sono stati cortesemente invitati ad
andarsene. Non c’era nulla da dire. Non si voleva fare come gli altri. C’era
solo da lavorare per fare. I progetti e le teorie restano tali finché non sono
concretizzati. Prima bisognava fare le aziende, poi avviarle, farle vendere,
poi si sarebbe potuto raccontare l’esperienza, i fatti concreti.
Subito dopo le interpellanze,
improvvisamente, esponenti della politica e delle istituzioni, assessori
regionali e deputati del Parlamento italiani ed europeo, che avevano rincorso
Cheti Franceschi chiedendo incontri, proponendo i loro progetti di sviluppo e
comunque dichiarando la loro piena adesione al progetto economico hanno fatto
un repentino voltafaccia, affermando che queste iniziative vanno concordate
prima a Roma e poi con le forze politiche e le istituzioni del territorio.
Prima, tutti chiedevano di poter dichiarare la loro paternità politica, poi
tutti sembravano cadere dalle nuvole. Sono registrate, informandone il Garante
della Privacy, telefonate di prima e di poi e sarà istruttivo fare dei
confronti.
Al Ministero dell’industria, nelle prime
due settimane di novembre 2000, non si parlava d’altro. “Sono proprio bravi”,
si diceva, “questa volta (questo bando) non ci saranno residui attivi, non
accadrà, come le altre volte, che il 45% dei contributi destinati alle aree
depresse del nostro Paese torni a Bruxelles”. Poi, si disse, ma chi sono? Chi
sono gli sponsor politici? E quando tutti (partiti, sindacati, banche,
commercialisti, giornali) si furono espressi contro l’iniziativa, allora le
domande non andarono più bene. E fu chiesto alle banche di esprimere parere
contrario. A tutte le banche. Anche quelle che rimostravano chiedendo di sapere
i motivi. Negli ultimi giorni di gennaio 2001, quando ormai la decisione
politica di rigettare tutte le domande era presa, si tenne un incontro nel
quale, alla presenza di due ministri, di ufficiali della Guardia di Finanza, di
funzionari di una banca concessionaria e di consulenti esterni, si discusse
come fare per respingere le domande. Ma non esistevano motivi tecnici. Alcuni
funzionari del Ministero dell’Industria e consulenti esterni furono allora
incaricati di trovare il modo, i pretesti per poter rigettare i progetti. Ed è
iniziato un nuovo attacco della stampa (siamo a febbraio 2001). Intanto, da
Lecce, si muove la Procura. Per Texma? Anche, ma non solo. Texma è il pretesto,
il punto di partenza che ha un altro obiettivo.
Le domande furono rigettate. Ma non
bastava. Marusi contestava le decisioni prese, denunziava fatti veri. Era
informato. Reagiva perché non era giusto quello che stava accadendo. Aveva
scritto al Ministro Letta che non si voleva fare man bassa dei contributi; che
non dovevano essere escluse domande meritevoli. Bastava ridurre la percentuale
di contributo, anche all’1%, e liberare il 95% delle risorse. L’importante era
che le domande fossero ammesse, per mantenere il possesso dei suoli. Ma oramai
la scelta politica era presa e, a meno di qualche “apertura” (non nel senso di
ridurre le percentuali di contributo ma di altro), era irreversibile. Alcuni
sindaci andarono a parlare con il Ministero. Furono rassicurati. Ma,
dall’esterno, qualcuno disse “adesso basta”.
Certo la vicenda di Palermo ha inciso. Non
è un caso se il 18/1/2001, il giorno dopo l’arresto di Marusi, partirono molte
lettere (sono nel fascicolo), venne iscritto il nome di Marusi e quello degli
amministratori di Texma e dei suoi soci. sul Registro delle Notizie di Reato
presso la Procura di Lecce. Marusi era già condannato.
Bisognava solo trovare le prove.
Non è un caso se pochi giorni dopo, il
2/2/2001, la Guardia di Finanza di Lecce si presentava a Sant’Ilario d’Enza con
un ordine di perquisizione e sequestro dei documenti contabili e degli atti
delle cinque società che avevano acquistato le quote di Texma, notificando
avvisi di garanzia a tutti i loro amministratori. E naturalmente anche a
Marusi, come presidente di Maguro. Perché era Maguro, ero lui che si voleva. In
fondo, sembrava che l’unico veramente interessato a Texma fosse Mantovano,
perché gli serviva per fare polemiche con D’Alema. Non era così, era peggio.
C’erano in ballo interessi economici.
“Cosa vuole questo Marusi? Cambiare il
sistema? Ma questo ci mette tutti in discussione. Bisogna impedirlo. Parlarne
male. Continua a farlo. Vedrai che qualcuno abbocca.” Mille volte vengono
scritte le parole “fittizie”, “false”, “apparenti”, “inesistenti”, “frode”,
“sottrarre”, “artificiose” ed altre simili nei rapporti, nelle perizie, nelle
comunicazioni fra uffici pubblici. Per creare il vuoto intorno a lui. Si muove
una macchina mostruosa, con ingranaggi potenti, tutti orientati allo stesso
scopo con poche parole d’ordine, le frasi, sempre le stesse, citate sopra, con
le quali si accompagna ogni sua azione, ogni operazione, ogni cosa che fa.
Che cosa ha fatto? Un progetto economico
che prevede nuove imprese di produzione soprattutto nelle zone depresse del
Paese, finalizzato non al massimo profitto ma alla massima occupazione. Ha
cercato di realizzare lo stabilimento di Texma a Gallipoli. Ha fatto promuovere
da Maguro la costituzione di circa 450 nuove imprese che hanno ricevuto
l’assegnazione di suoli ed hanno presentato domanda sulla Legge 488/92. Ha
fatto fare le operazioni bancarie del 30/8/2000 dalla Comit di Parma per Texma.
Ha fatto emettere le relative fatture. Ha fatto fare le operazioni bancarie del
30/11/2000 da Banca Sanpaolo Invest di Roma per le società che hanno presentato
domanda sulla Legge 488/92 ed emettere le relative fatture. Non ha mai chiesto
o fatto chiedere finanziamenti pubblici fino al 31/8/2000 e non ne ha mai più
chiesti né fatti chiedere dopo il 31/10/2000. Texma ha ottenuto, il 18/10/2000,
la prima quota di contributo a titolo di anticipazione, garantita da
fidejussione. Tutte le domande sulla Legge 488/92 sono state rigettate. Le operazioni
del 30/8/2000 e del 30/11/2000 sono state eseguite da banche primarie,
certamente in grado di riconoscere se un’operazione bancaria è lecita. A quelle
due banche Marusi ha dichiarato o fatto dichiarare i motivi delle operazioni.
Con quelle operazioni bancarie, una somma di denaro relativamente esigua è
stata girocontata da una società all’altra in base a precisi accordi scritti
fra i diversi soggetti intervenuti e sono stati prodotti gli effetti giuridici,
del tutto leciti, che servivano a far assumere ai soggetti stessi precisi
obblighi cui corrispondono diritti delle controparti. Sono lecite le operazioni
bancarie e sono leciti gli effetti ottenuti. Tali operazioni bancarie, che si
possono definire di “ruling”, cioè di regolamento di partite di debito e
credito, sono quotidianamente compiute da milioni di aziende, anche in Italia,
pubbliche e private, da operatori economici e finanziari e da brokers che
operano nelle borse di quasi tutti i Paesi del mondo. Alla borsa di Wall Street
il “ruling” è ammesso dall’ente di controllo (SEC) e nessuno si azzarderebbe
mai ad eccepirla. In relazione ai rapporti in base ai quali sono state eseguite
le operazioni bancarie sono state emesse fatture di anticipo, ai sensi della
vigente normativa IVA che stabilisce la possibilità di emettere fattura anche
prima della consegna di beni o della prestazione di servizi.
Per questi fatti viene indagato, con i suoi
figli, con chi aveva voluto fare Texma perché riteneva immorale chiedere nuovi
finanziamenti senza realizzare un progetto già finanziato e con altri che hanno
lavorato per anni per realizzare un progetto economico del quale l’Italia
avrebbe bisogno. Vengono indagati per truffa aggravata e per tentata truffa
aggravata nei confronti dello Stato, per emissione ed utilizzazione di
operazioni inesistenti, il tutto nell’ambito di una associazione per
delinquere. Per questi fatti Marusi, suo figlio e Cheti Franceschi vengono
arrestati il 18/2/2003 e si è fatto di tutto per tenere Marusi in carcere per i
prossimi quindici anni. Egli spiega i motivi delle operazioni, fa rilevare che
si tratta di operazioni avvenute nel corso di tre mesi oltre due anni fa e mai
più ripetute, dichiara che è stato da tempo deciso di non chiedere mai più
finanziamenti pubblici e di non fornire mai più beni a richiedenti e/o
beneficiarie di finanziamenti pubblici, chiede la revoca dell’ordinanza
custodiale e suggerisce, per evitare - se ce ne fosse bisogno - qualsiasi
reiterazione dei fatti considerati ipotesi di reato, che gli sia interdetta, ai
sensi dell’ 290 c.p.p., qualsiasi possibilità di presentare e/o fare presentare
domande di finanziamenti pubblici ad imprese che rappresenti e/o ad esse
collegate e/o da esse promosse, nonché di fornire beni ad imprese richiedenti
e/o beneficiarie di finanziamenti pubblici, nonché di interdire le società
suddette dalla emissione di fatture il cui oggetto non sia stato previamente
asseverato tramite perizia giurata. Nella stessa istanza di revoca, presentata
ai sensi dell’art. 299 c.p.p. in data 27/2/2003, eccepisce l’incompetenza
territoriale del G.I.P. di Lecce in quanto certamente la presunta associazione
non può aver consumato reati o essersi manifestata per la prima volta
all’esterno in Gallipoli (Lecce) dove gli unici due fatti descritti
nell’ordinanza custodiale sono l’acquisto del terreno per realizzare lo
stabilimento di Texma e l’inizio delle opere murarie della stessa.
L’istanza viene respinta il 4/3/2003, con
una ordinanza del G.I.P. con la quale si dice semplicemente che restano intatti
i gravi indizi di colpevolezza a suo carico e sussistenti le esigenze cautelari
soddisfatte con le misure coercitive applicate (custodia cautelare in carcere).
Nulla si dice nell’ordinanza circa la
richiesta sostituzione delle misure coercitive con quelle interdittive. Nulla
si dice sull’eccezione di incompetenza.
Perché? Il codice di rito impone al giudice
di valutare le richieste e di motivare le decisioni.
Perché queste due richieste, esposte in
memorie integrative all’istanza, non sono state nemmeno succintamente motivate,
anzi nemmeno rigettate?
Chi sta operando fuori dalla legalità? Chi
ha lavorato per fare aziende, non certamente per se stesso? O chi lo ha tenuto
in carcere (dove occorrono tre-quattro giorni per avere l’autorizzazione a
ricevere un Codice di Procedura Penale), in base a fatti che in sé non sono
reati e che non sono serviti per commettere reati, con un provvedimento fondato
su una sorta di verifica contabile-fiscale, tipica della Guardia di Finanza, e
di segnalazioni di uffici pubblici da cui è stato tratto motivo e prova per
compiere un vero e proprio processo alle intenzioni? Qual è il fine vero del
provvedimento, al quale ha fatto seguito un sequestro probatorio (poi
convertito, il giorno in cui doveva essere discusso dal Tribunale del Riesame di
Lecce, in sequestro preventivo poiché inutile ai fini delle prove) su una
società (Maguro) considerata cosa pertinente il reato?
Esaminando il fascicolo del P.M. si sono
potuti vedere ritagli di giornale, comunicazioni di uffici pubblici e privati
(SIC, Bankitalia, Guardia di Finanza, dottori commercialisti, Ministero
Industria, ed altri) sui quali si rilevano sempre le stesse espressioni citate
sopra (fittizie, inesistenti, gruppo Maguro, etc.), oltre ad altre notizie che
non hanno nulla a che vedere con il provvedimento, come il programma Holos, la
Repubblica della Terra e soprattutto Dhana, la sua moneta.
Qual è in effetti il problema principale
che si propone di risolvere l’ordinanza cautelare? Il pericolo di reiterazione
di altre domande di finanziamenti pubblici (che si può davvero escludere e
comunque interdire) oppure un altro pericolo? Che venga diffusa Dhana? E, per
impedirlo, bisogna tener bloccate in casa le persone che si suppone possano
occuparsene ed in carcere chi l’ha ideata?
È vero, non esiste alcuna norma che possa
impedire ad un privato di emettere una moneta. Non una falsa moneta di una già
esistente, ma una nuova moneta. Non sarà per questo motivo che si è andati alla
ricerca di fatti che, invece, pretestuosamente valutati ed interpretati,
possano essere considerati reato? Per ottenere comunque il risultato di
bloccare iniziative che certamente non sono reato? Non sarà possibile. Con il
progetto Holos - anche se la società Holos Holding venisse chiusa - ha avuto
origine un processo irreversibile, presentato a Stati, Governi, stampa (molto
attenta a non fare inchieste non volute dai poteri forti), organizzazioni di
oltre 200 Paesi. I primi 6 miliardi di Dhane sono stati garantiti da un
capitale sociale di 150 miliardi di euro (una Dhana per 25 euro) di una società
italiana, ma i successivi 34 miliardi di Dhana sono stati garantiti da 850
miliardi di euro fuori dall’Italia.
Marusi aveva pensato alla possibilità che
si potesse distruggere tutto ciò che è stato reso visibile ed aveva deciso, per
la verità ben consigliato, che in quella malaugurata ipotesi – che si è
puntualmente verificata e che sta pagando a caro ed ingiusto prezzo – quel
progetto e quella moneta sarebbero andati avanti comunque.
Non scopre adesso che per impedire si è
capaci di tutto. Lo sapeva anche prima.>>
Analoghe indicazioni di una possibile truffa ai danni dello Stato erano al P.M. pervenute il 19/12/2000 dal Giudice monocratico di Gallipoli che, adito in sede monitoria dalla SAIM S.r.l. che rivendicava un credito per L. 817.000.000 nei confronti della Texma S.p.A. per attività di consulenza ed assistenza nella pratica di ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla L. nr 488/1992, aveva appreso (stando a quanto evidenziato nel ricorso per decreto ingiuntivo) che la Texma “… in virtù del D.M. dell’industria e del commercio e dell’artigianato nr. 54929 del 14/8/1998, aveva avuto un contributo in conto capitale di oltre 22 miliardi per un programma di investimento nell’ambito della propria attività produttiva ubicata in Gallipoli senza poi realizzare le iniziative industriali progettate…”.
<<Il contenuto del ricorso di SAIM era falso. Texma aveva riscosso solo la prima quota garantita da fideiussione.>>
In data 1/2/2001 il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato richiedeva degli accertamenti in merito alle agevolazioni finanziarie concesse alla Texma S.p.A. e la G. di F. di Roma - Nucleo Regionale della Polizia Tributaria del Lazio con nota informativa del 28/2/2001, a seguito di sommarie verifiche condotte anche presso il comune di Gallipoli, esprimeva anch’essa “… significative perplessità soprattutto per ciò che concerne le modalità ed i tempi di attuazione di alcune operazioni gestionali finalizzate all’ottenimento del finanziamento” (la Texma S.p.A. aveva già ottenuto il pagamento della prima tranche pari a L. 7.459.820.000).
<<Le significative perplessità della G. di F. di Roma derivano sempre dal testo della interpellanza di Mantovano e da quello della richiesta di accertamenti del Ministero dell’Industria dell’1/2/2001.>>
Le laboriose indagini così intraprese e proseguite dalla locale Procura della Repubblica, articolatesi principalmente attraverso l’acquisizione e l’esame di una smisurata documentazione contabile, bancaria e societaria, di sommarie informazioni testimoniali ed accertamenti presso l’anagrafe tributaria, hanno consentito così di disvelare le sofisticate modalità operative di un gruppo di operatori commerciali, facenti capo alla famiglia Marusi Guareschi, che hanno creato una fittissima rete societaria, in gran parte costituita da strutture di comodo, precipuamente volta all’indebito ottenimento di cospicue sovvenzioni comunitarie con l’apparente dimostrazione dei requisiti e delle condizioni previste per l’ammissione e l’erogazione delle varie tranches ottenuta per mezzo di una serie impressionante (per numero, entità dei capitali e cronometrica precisione dei tempi d’esecuzione) di operazioni societarie, movimentazioni bancarie, cessione di partecipazioni e fatturazioni infragruppo fittizie.
<<La smisurata documentazione raccolta dalla Guardia di Finanza è stata richiesta dal P.M. e non si poteva non esibirla. Essa riguarda, oltre a Texma ed ai suoi soci, tutte le 450 società che hanno presentato domanda sulla Legge 488/92 il 31/10/2000 ed i loro soci, anch’esse società. Non ci sono sofisticate modalità operative ma normali operazioni societarie e bancarie, tutte previste dal codice civile italiano. Tali modalità, vere e non fittizie, non sono mai state rivolte ad ottenere indebiti finanziamenti pubblici.>>
Il reticolo di società appositamente create in Italia ed all’estero e la sperimentata compiacenza di funzionari di banca che hanno avallato disinvolte operazioni bancarie in cui sostanzialmente si movimentavano cifre, ma non denaro (basti pensare, ad esempio, che in una stessa giornata sono stati aperti ben 496 conti correnti intestati a società del gruppo MAGURO sui quali sono state fatte transitare solo nominalmente ingenti somme di denaro) hanno consentito a Marusi Guareschi Rodolfo ed ai sui familiari e sodali - avvinti da un legame associativo conclamato dalla reciproca disponibilità all’assunzione di cariche sociali in società fittizie e all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, dalla capillare organizzazione ed alla sintonia operativa tra gli agenti - di costituire uno spregiudicato nucleo imprenditoriale dotato di stabile organizzazione per il fraudolento emungimento di sovvenzioni comunitarie senza predeterminazione o limitazione quantitativa e temporale.
<<Non ci sono compiacenti funzionari
di banca. Le operazioni sono state autorizzate dalle direzioni delle stesse
banche. Il fatto che in una stessa giornata siano stati aperti 496 conti non
significa nulla. Le società promosse da Marusi Guareschi hanno compiuto, prima
e dopo i fatti descritti nella ordinanza, centinaia di miliardi di operazioni
con provviste iniziali consistenti e non è mai stato eccepito nulla circa
l’origine delle risorse. Non esistono società fittizie, poiché sono tutte
operative. Espressioni come «fraudolento emungimento», «reticolo di società»,
«disinvolte operazioni» sono state utilizzate solo per enfatizzare le
convinzioni del giudicante.>>
Ciò che autorizza la configurazione del delitto di cui all’art. 416 c.p. sub A) della rubrica di cui ricorrono, almeno a livello di gravi indizi richiesti nella presente fase, tutti gli elementi costitutivi.
Trattasi, peraltro, del reato più grave (siccome punito con la reclusione fino a sette anni) tra quelli costituenti l’addebito cautelare, come tale idoneo a radicare la competenza ratione loci innanzi a questa A.G., per ragioni di connessione, anche per gli altri reati ex art. 16, co 1°, c.p.p.
<<L’ipotesi di reato prevista dall’art. 416 c.p. è stata avanzata dalla G. di F. con l’informativa del 5/4/2002, non prima. Evidentemente serviva per poter sostenere le esigenze cautelari - delinquenza organizzata, art. 274, comma 1, lettera c) e per poter indagare su fatti esterni al territorio della provincia di Lecce. Senza il ricorso all’art. 416 c.p., risulterebbe che in provincia di Lecce sono stati compiuti solo due fatti: l’acquisto del suolo di Texma a Gallipoli e l’inizio delle opere murarie sullo stesso.>>
Non è superfluo in proposito
rilevare che l’associazione ha iniziato ad operare ed a manifestarsi
all’esterno in Gallipoli con l’acquisizione della Texma S.r.l. ed il
trasferimento della sede sociale nella cittadina ionica, l’acquisizione del
terreno su cui sarebbe stato realizzato l’insediamento produttivo e le
richieste di erogazione delle sovvenzioni comunitarie.
<<I soggetti che avrebbero costituito l’associazione e le società che rappresentano operano dal 1994. Le società estere partecipanti di quelle italiane sono state costituite nel 1999. Le uniche attività poste in essere in provincia di Lecce sono l’acquisto del suolo di Texma e l’inizio delle opere murarie. >>
Da qui la competenza di questo
G.I.P. in quanto è noto che per il reato associativo, avendo questo natura
permanente, devesi a tal fine avere riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la
consumazione di esso secondo la regola dettata dall’art. 8, co. 3°, c.p.p. vale
a dire al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività (cfr. ex
plurimis Cass., Sez. V, 18/2/2002 nr. 6707, Ugoletti; Cass., Sez. I, 21/1/2002
nr. 2245, confl. Comp, in proc. Arace ed altri).
<<Il luogo in cui avrebbe avuto inizio la consumazione del reato associativo, se esistesse, sarebbe in provincia di Reggio Emilia e non in quella di Lecce.>>
Il sofisticato meccanismo frodatorio posto in essere dagli indagati, meticolosamente vagliato dal P.M. e di seguito descritto nelle sue modalità operative, ha loro consentito, anche con l’apporto causale di chi era stato chiamato a verificare l’effettiva realizzazione delle condizioni previste dalla legge, in taluni casi di ottenere indebitamente cospicue sovvenzioni comunitarie, in talaltri di richiederle ma senza riuscirci nell’intento per cause a loro estranee: da qui la condivisibile configurazione del delitto di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 bis c.p. (sulla natura di circostanza aggravante del conseguimento di erogazioni pubbliche e non di figura autonoma di reato cfr. Cass., SS.UU., 10/7/2002 nr. 26351) nella forma consumata (capi B> e G>) o tentata (capi C< ed M>), a seconda dei casi.
<<Solo chi non conosce le normali procedure con le quali si compiono operazioni bancarie per costituire effetti giuridici reali fra imprese può sostenere che sia stato posto in essere un «sofisticato meccanismo frodatorio». E solo chi non conosce le norme sull’ammissione e sull’erogazione dei contributi previsti dalla Legge 488/92, può sostenere che tali meccanismi sono stati utilizzati ai fini dell’ammissione e dell’erogazione.>>
In proposito va osservato che l’arch. Buontempo Giancarlo ed il rag. Esposito Vincenzo, funzionari incaricati dalla COFIRI SOVIS di eseguire per conto della società MANFREDONIA SVILUPPO mirati controlli amministrativi e tecnici al fine di verificare la regolarità dell’apporto dei mezzi propri da parte dei soci della M. & G. nonché l’effettiva esistenza dei nuovi macchinari destinati all’investimento produttivo della M. & G. in Monte Sant’Angelo, allorché hanno proceduto a detta attività (propedeutica e strumentale all’erogazione delle quote di finanziamento in favore della predetta M. & G.), ancorché liberi professionisti, nel redigere i falsi “rapporti di monitoraggio” (di cui si dirà) hanno assunto la qualità di pubblici ufficiali.
<<Non esistono falsi rapporti di monitoraggio.>>
Va rammentato, infatti, che a norma dell’art. 357, secondo comma, c.p. la qualifica di pubblico ufficiale dev’essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della p.a., oppure esercitare, anche indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati. (Cass., Sez. V, 25/1/1999 nr. 7120, P.M. in proc. Di Sante).
Così, ad esempio, proprio in base alla prefata potestà certificativa nell’ambito di un procedimento volto alla erogazione da parte del C.O.N.I. di contributi a fondo perduto a società sportive ed al fatto di concorrere detta potestà al raggiungimento di un obiettivo istituzionale dell’ente consistente del potenziamento dello sport nazionale, è stata riconosciuta natura pubblica ed amministrativa all’attività dei rappresentanti del Servizio Impianti Sportivo di un Comitato provinciale del C.O.N.I. di rilascio di attestazioni relative al controllo della reale sussistenza e della funzionalità di attrezzi da acquistarsi con il contributo pubblico; con corollario che questi agiscono quali pubblici ufficiali, esercitando un potere certificativi che, pur non previsto in maniera esplicita, deriva dalla natura dell’atto e nonostante che le dette attestazioni abbiano carattere consultivo e non vincolante, sicché qualora venga omessa la detta verifica, essi rispondono del reato di cui all’art. 479 cod. pen. (Cass. Sez. VI, 27/1/1998 nr. 1052, Fusella).
Non dissimile è la situazione nel caso che si occupa: al Buontempo ed all’Esposito con l’incarico professionale loro conferito da COFIRI-SOVIS S.p.A. - a sua volta incaricata da MANFREDONIA SVILUPPO, ente gestore della c.d. Sovvenzione Globale Monofondo in base a convenzione stipulata il 16 aprile 1997 con la Commissione dell’U.E. - , avente ad oggetto l’esecuzione delle verifiche documentali, amministrative e tecniche sugli stati di avanzamento dei progetti ammessi alle agevolazioni al cui esito positivo era subordinata l’erogazione dei contributi, sono state attribuite funzioni pubbliche di controllo e certificazione specificate nella normativa comunitaria, nazionale ed in quella regolamentare nonché nelle norme, anche contrattuali, che disciplinavano lo svolgimento dell’incarico.
Con la conseguenza che la falsità ideologica (che sarà in seguito evidenziata) dei rapporti di monitoraggio da loro redatti in quella veste integra il delitto di cui all’art. 479 c.p.
Devesi, invece, dissentire dal P.M. quanto alla configurabilità (anche) del delitto di abuso d’ufficio (sub I> dell’addebito cautelare).
Non che non sia astrattamente ammissibile il concorso del reato di cui all’art. 323 c.p. con quello di falso ideologico, essendo ben noto che trattasi di reati che offendono beni giuridici diversi (la genuinità degli atti pubblici il falso, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione l’abuso) e che generalmente la condotta dell’abuso d’ufficio non si esaurisce in quella del delitto di falsi in atto pubblico né coincide con essa (cfr. Cass., Sez. V, 16/3/2000, Palmegiani).
Vi è, però, che la c.d. clausola di consunzione posta dall’art. 323 c.p. (“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato…”) determina l’assorbimento del reato d’abuso (in tesi sussistente, avendo i due verificatori, violando le disposizioni di legge e regolamentari indicate dal P.M. e falsamente attestando l’insussistenza di cause ostative all’erogazione dei contributi, procurato a M. & G. S.r.l., MARUSI GUARESCHI Rodolfo, MARUSI GUARESCHI Tristano, D. F., VIRGILI Alvaro l’ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dall’indebita percezione dell’importo complessivo di lire 2.451.800.046) nel più grave reato di cui all’art. 640 bis c.p. rubricato sub G> del quale essi pure sono chiamati a rispondere, per lo stesso fatto, a titolo di concorso.
Di conseguenza, dovendosi escludere la sussistenza del reato di cui all’art. 323 c.p., la richiesta del P.M. va rigettata quanto al capo I> non soltanto nei confronti dei soggetti qualificati (Buontempo ed Esposito), ma anche degli extranei che con loro avrebbero concorso (MARUSI GUARESCHI Rodolfo, MARUSI GUARESCHI Tristano, D. F., VIRGILI Alvaro).
L’emissione al fine di evadere le imposte e l’utilizzazione in sede di dichiarazioni annuali di una lunghissima serie di fatture per operazioni inesistenti (la fittizietà delle operazioni di ciascuna di esse documentata verrà di volta in volta esaminata nel prosieguo della trattazione) integra appieno le fattispecie di cui agli artt. 8 e 2 D. Lgs.vo nr. 74/2000).
Si tratta, peraltro, di falsi importi indicati nelle fatture o di falsi elementi passivi indicati nelle dichiarazioni di ammontare sempre superiore a L. 300.000.000, con conseguente ammissibilità, in relazione a detti reati, della chiesta misura coercitiva tenuto conto della sanzione editale prevista (fino a sei anni di reclusione nel massimo, ovvero fino a cinque anni di reclusione ex art. 4, co. 1°, lett.d>, D.L. nr. 429/1982, abrogato, ma più favorevole nel trattamento sanzionatorio, per quelle condotte - capi J>, K> ed L> - anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs.vo nr 74/2000).
<<Secondo il combinato disposto di cui agli artt.. 1, 2 ed 8 del D.Lgs 74/2000 ed all’art. 6 del D.P.R. 633/72, le fatture emesse ed utilizzate sono assolutamente regolari. Basta leggere la definizione di fatture per operazioni inesistenti all’art. 1 e le condizioni in cui si consuma il reato di cui agli artt. 2 ed 8.>>
Sussiste, infine, con il grado di certezza indiziaria sufficiente in questa sede, la fattispecie di cui all’art. 132 T.U. Legge bancaria, avendo la Maguro S.p.A., con il concorso di Cheti Franceschi e D. F., in più occasioni erogato finanziamenti in favore non solo di società del gruppo, ma anche di soggetti (indicati sub U>) a questo estranei.
Trattasi di abusiva (siccome non proveniente da soggetto inscritto nell’albo degli intermediari finanziari) attività creditizia penalmente sanzionata dal citato art. 132 D.L. nr. 385/1993 per la cui configurazione, peraltro, non è necessario che la concessione dei finanziamenti - in tal modo sottratta ai controlli di legge - sia resa al “pubblico” inteso in senso di comunità indifferenziata dei destinatari, essendo sufficiente che, come nella fattispecie, sia rivolta ad una ristretta cerchia di soggetti (cfr. Cass., Sez. VI, 21/4/1999 nr. 5118, D’Anna).
<<Secondo Cassazione (Nota a Cass. pen., sez. VI, 21-04-1999, n. 5118) Maguro non avrebbe svolto abusiva attività finanziaria fra il pubblico.>>
La complessiva attività d’indagine di cui si parla, qui riepilogata solo per sommi capi e di seguito dettagliatamente esposta con riferimento ai singoli episodi delittuosi, ha confermato in pieno l’ipotesi accusatoria, portando all’acquisizione di una messe di elementi la cui valenza indiziaria - per univocità e concludenza di significato - non può che apprezzarsi in termini di gravità in ordine sia all’esistenza del sodalizio descritto
al capo A), sia degli specifici
fatti criminosi per cui si procede, sia, infine, alla responsabilità di
ciascuno degli indagati in relazione ai reati a lui ascritti.
In particolare il P.M., ricomponendo con pazienza ed impegno la congerie di acquisizioni probatorie in un quadro organico che al contempo rappresentasse fedelmente le vicende connesse al gruppo MAGURO, ne descrivesse i meccanismi fraudolenti escogitati per l’indebita appropriazione di sovvenzioni comunitarie e rendesse palese l’insidiosità delle condotte e la pericolosità degli agenti, ha efficacemente evidenziato quanto segue.
<<Anche
qui, le parole «fraudolenti», «indebita appropriazione», «insidiosità delle
condotte» sono appositamente usate per sostenere gravi indizi di colpevolezza
di reati inesistenti.>>
I. L’iniziativa industriale della TEXMA
S.r.l. e l’immissione al contributo
I.I. Nel 1996 TEXMA S.r.l., società con sede in Varese appartenente al "gruppo" MALERBA, diede avvio ad un’iniziativa industriale nel territorio di Gallipoli.
Il 9 dicembre 1996 la Giunta comunale di Gallipoli espresse parere favorevole sulla richiesta avanzata da TEXMA S.r.l. - rappresentata dall’amministratore unico Giuseppe Paolo SIMONETTA - di realizzare sul territorio comunale - zona ex A.S.I. un’azienda tessile e di "... ottenere la concessione di un’area di un’estensione di 80.000 mq. almeno..." (v. all.to n.1 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE).
Ottenuta la localizzazione dell’opificio nell’agglomerato industriale di Gallipoli da parte del S.I.S.R.I. - CONSORZIO per lo SVILUPPO INDUSTRIALE e dei SERVIZI REALI alle IMPRESE di Lecce (v. delibera del consiglio di amministrazione 13 dicembre 1996, all.to n. 4 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE), TEXMA S.r.l. richiese al MINISTERO dell’Industria - per il tramite del MEDIOCREDITO DI ROMA S.p.A., banca concessionaria - l’ammissione dell’iniziativa alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488 (allegato n. 6 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE).
Il 30 giugno 1997 il Ministero dell’Industria - Direzione Generale della Produzione Industriale deliberò l’esclusione dell’iniziativa della TEXMA S.r.l. dalle agevolazioni finanziarie "... considerato che, sulla base delle risorse disponibili per la Regione Puglia, la domanda stessa è collocata nella graduatoria relativa alla medesima regione in posizione n. 807, non utile per la concessione delle agevolazioni, a causa dell’insufficienza delle suddette risorse..." (v. D.M. n. 3467 del 30 giugno 1997, all.to n. 8 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE).
Il 16 marzo 1998 TEXMA S.r.l. - assistita da S.A.I.M. - SOCIETA’ASSISTENZA IMPRESE MERIDIONALI S.r.l., sede in Galatina - formulò al Ministero dell’Industria - per il tramite del MEDIOCREDITO DI ROMA S.p.A., banca concessionaria - una ulteriore richiesta di ammissione alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, specificando che l’investimento produttivo avrebbe dovuto consistere nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di calze e collant in territorio di Gallipoli (allegato n.11 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE).
Con decreto n. 54929 del 14 agosto 1998, il Ministero dell’Industria - Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese dispose la concessione in via provvisoria alla TEXMA S.r.l., ai fini della realizzazione del programma di investimenti, di "... un contributo in conto capitale di lire 22.379.460.000, pari al 69,0 per cento della misura massima consentita per la dimensione dell’impresa e l’ubicazione dell’unità produttiva..." (allegato n. 16 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE).
Nel decreto era stabilito, tra l’altro:
- che le agevolazioni concesse sarebbero state erogate dalla banca concessionaria "... in tre quote annuali di lire 7.459.820.000 ciascuna..."; la prima quota era resa disponibile "... entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili...", la seconda e la terza alla stessa data del primo e secondo anno successivi (art.2);
- che l’erogazione era subordinata (art.6) "... alla presentazione, da parte dell’impresa, della documentazione prevista dalla normativa, utile a comprovare l’apporto di capitale proprio in una o più delle forme consentite dalla normativa medesima, fino al raggiungimento dell’importo di lire 32.200.000.000..." (questa condizione - come si dimostrerà ampiamente più avanti - è di fondamentale importanza per gli ulteriori sviluppi della vicenda)
<<Le forme per l’apporto di capitale
vigenti alla data in cui le erogazioni sono state chieste non prevedeva la
presentazione di contabili ma solo i documenti indicati dalla circolare n.
234363 del 20/11/1997 ma, soltanto, in relazione a quanto previsto dal punto
6.2 di tale circolare, per quanto concerne il capitale proprio da investire
nell’iniziativa, nel caso di aumento del capitale sociale, copia autenticata
del relativo verbale di assemblea straordinaria e copia autenticata della
attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso
la competente cancelleria del tribunale ovvero dichiarazione del notaio in tal
senso.>>
Il 30 novembre 1998 l’assemblea dei soci TEXMA S.r.l. - sul presupposto che "... gli impegni e le responsabilità gestionali dovrebbero particolarmente ampliarsi in parallelo ad una rilevante iniziativa industriale nel Mezzogiorno..." - prese atto delle dimissioni dell’amministratore unico Giuseppe Paolo SIMONETTA e deliberò l’affidamento dell’amministrazione ad un organo collegiale composto da Giovanni SANTINI (presidente), Giorgio MALERBA, Giuseppe Paolo SIMONETTA (consiglieri delegati) e Mario MORONI (allegato n. 18 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE).
Con nota del 9 febbraio 2000 Giorgio MALERBA, in rappresentanza di TEXMA S.r.l., formulò al MEDIOCREDITO di ROMA S.p.A. istanza di "... proroga di una anno per il completamento del programma di investimenti ammessi alle agevolazioni...", adducendo, tra l’altro, che non era stata "... ancora assegnata, da parte degli organi pubblici competenti, l’area su cui sarà realizzato lo stabilimento..." e che si era determinata "... una oggettiva situazione di sperequazione tra le aziende del terzo bando, a cui ha partecipato TEXMA S.r.l., e quelle degli altri bandi...", le quali avrebbero avuto a disposizione un tempo maggiore - 48 mesi - per la realizzazione del programma investimenti.
Il MEDIOCREDITO di ROMA S.p.A., con nota del 9 marzo 2000 (allegato n. 28 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE), rappresentò l’impossibilità di accogliere la richiesta, giacché "... la normativa (al punto 2.4 della circolare ministeriale) prevede - per le iniziative ammesse al cofinanziamento - che il termine ultimo per la presentazione della documentazione finale di spesa è fissato a non oltre il 31 marzo 2001, non ulteriormente prorogabile...".
Con nota del 15 maggio 2000 l’amministratore unico della S.A.I.M. S.r.l. sollecitò TEXMA S.r.l. a completare gli adempimenti connessi al programma di investimento, rammentando che il termine ultimo sarebbe scaduto il 31 gennaio 2001 e che "... ancora non si è provveduto alla richiesta di erogazione della prima quota di contributo; se ciò non dovesse verificarsi entro il 20 ottobre 2000, data in cui viene messa a disposizione la terza ed ultima quota di contributo, si incorrerà nella revoca delle agevolazioni..." (all.to n. 29 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE)
Con nota del 23 agosto 2000 TEXMA S.r.l. (la firma è illeggibile) invitò il S.I.S.R.I. - CONSORZIO per lo SVILUPPO INDUSTRIALE e dei SERVIZI REALI alle IMPRESE di Lecce a "... stabilire il prezzo di assegnazione..." e "... procedere alla assegnazione del suolo aziendale..." adducendo che "... nell’intento di attivare immediatamente il programma previsto e, al fine di superare il ritardo, la scrivente aumenterà il proprio capitale sociale di lire 39.360.000.000 entro il 29 agosto 2000, sottoscriverà nella stessa data un contratto di appalto "chiavi in mano" e provvederà a riconoscere ai fornitori acconti pari ad oltre due terzi della spesa ritenuta ammissibile, presentando infine entro il 31 agosto 2000 domanda di erogazione per stato di avanzamento..." (all.to n. 30 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE).
<<La lettera del 23/8/2000 venne
siglata da Marusi Guareschi Rodolfo, autorizzato da Giorgio Malerba.>>
L’improvvisa disponibilità manifestata da TEXMA S.r.l. alla realizzazione del programma di investimenti ammesso alle agevolazioni - che, come si è detto, richiedeva l’impiego di consistenti mezzi finanziari, necessari in primo luogo per il richiesto aumento di capitale sociale - è senz’altro da mettere in relazione alle trattative in corso - e a quella data in fase ormai avanzata di conclusione - di trasferimento della proprietà delle quote dai componenti la famiglia MALERBA alle società facenti capo a Rodolfo MARUSI GUARESCHI, ai di lui figli Tristano e Valerio ed a Cheti FRANCESCHI.
<<Si ribadisce che per avviare la
realizzazione dell’impianto e per chiedere le quote anticipate non c’era
bisogno di versamenti dei soci ma solo di delibere di assemblea (Circ. 234364
del 1997).>>
TEXMA S.p.A. e le altre società del c.d.
"gruppo MAGURO"
I.II. Invero, pochi giorni dopo, con atto di cessione del 29 agosto 2000 autenticato nelle firme dal notaio Angelo BUSANI di Parma (all.to n. 267 all’informativa Guardia di Finanza - Comando Nucleo P.T. di Lecce 5 aprile 2002 n. 5854), MALERBA Giorgio, MALERBA Giancarlo, MALERBA Maria Angela e MALERBA Giovanni trasferirono le quote di rispettiva proprietà di TEXMA S.r.l. - costituenti l’intero capitale sociale, ammontante a lire 80.000.000 - alle società TEJAS S.p.A., SEVA S.p.A., GLOBAL RESEARCH S.p.A., EUROENGINEERING S.p.A. e DHANA S.p.A.
Il corrispettivo della cessione del capitale sociale di TEXMA S.r.l. fu stabilito in lire 745.000.000, da pagarsi "... mediante accollo in capo alle società TEJAS S.p.A., SEVA S.p.A., GLOBAL RESEARCH S.p.A., EUROENGINEERING S.p.A. e DHANA S.p.A. del debito di lire 450.000.000... che i cedenti hanno nei confronti di TEXMA S.r.l. e, per la parte restante, mediante pagamento diretto di lire 295.000.000 al 10 ottobre 2000, previa esibizione da parte di TEXMA S.r.l. di idonea documentazione attestante l’assenza di carichi fiscali pendenti...".
Nell’atto di cessione, le società acquirenti erano rappresentate, rispettivamente:
- TEJAS S.p.A., sede in Sant’Ilario d’Enza, dall’amministratore unico/legale rappresentante Cheti FRANCESCHI;
- SEVA S.p.A., sede in Sant’Ilario d’Enza, dall’amministratore unico/legale rappresentante ....;
- GLOBAL RESEARCH S.p.A., sede in Parma, dall’amministratore unico/legale rappresentante Ketti ZANICHELLI;
- EUROENGINEERING S.p.A., sede in Parma, dall’amministratore unico/legale rappresentante Roberto ZECCHETTI;
- DHANA S.p.A., sede in Sant’Ilario d’Enza, dall’amministratore unico/legale rappresentante Tristano MARUSI GUARESCHI.
Il giorno successivo, 30 agosto 2000, l’assemblea della TEXMA S.r.l. - riunita alle ore 9,20 nella sede di Varese - deliberò la nomina di Cheti FRANCESCHI quale amministratore unico della società (alla riunione parteciparono, oltre a Giovanni SANTINI, Giorgio MALERBA e Mario MORONI, componenti il consiglio di amministrazione dimissionario, la stessa Cheti FRANCESCHI, nella qualità di amministratore della TEJAS S.r.l., e Ketti ZANICHELLI, amministratore di GLOBAL RESEARCH S.r.l. nonché rappresentante "... per delega scritta..." dei rimanenti soci SEVA S.p.A., EUROENGINEERING S.p.A. e DHANA S.p.A., v. all.to n. 32 alla relazione di c.t. ing. VARNALEONE)
Quello stesso giorno, alle ore 11,15, in Besozzo (atto per notaio Ferdinando CUTINO, all.to n. n. 32 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE e n. 98 all’informativa Guardia di Finanza - Comando Nucleo P.T. di Lecce 5 aprile 2002 n. 5854), l’assemblea straordinaria della TEXMA S.r.l., deliberò:
- l’aumento del capitale sociale da lire 80.000.000 a lire 39.440.000.000, “... immediatamente sottoscritto dai soci in proporzione alle quote da essi detenute...”;
- la destinazione di tale aumento di capitale “... esclusivamente alla realizzazione del programma di investimenti oggetto del progetto n.8787/1998, compreso nella graduatoria del terzo bando di cui al D.M. 54929 del 14 agosto 1998 della legge 488/1992...”;
- la trasformazione della TEXMA S.r.l. in società per azioni, con conseguente assunzione della denominazione TEXMA S.p.A.;
- il trasferimento della sede sociale in Gallipoli, “... presso l’agglomerato industriale...”.
Nel verbale il notaio rogante si limitò a dare atto della presenza dell’amministratore unico Cheti FRANCESCHI e a constatare, per il resto, che “... l’intero capitale sociale è debitamente rappresentato, giusta deleghe che rimarranno depositate nella sede della società...”; la FRANCESCHI, dopo aver assunto “... la presidenza dell’assemblea a norma di statuto...”, diede atto “... che ... il capitale sottoscritto è stato interamente versato dai soci stessi presso la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, sede di Parma, le cui contabili bancarie sono in originale a disposizione della società ed in copia autentica dei terzi interessati...”
Sempre nello stesso giorno - 30 agosto 2000 - il conto corrente intestato alla TEXMA S.p.A. presso la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, filiale di Parma, recante il n. 6844912.01.52, fu interessato da una serie impressionante di operazioni - in accredito ed in addebito - e segnatamente:
- complessive n. ottantotto operazioni di accredito, per l’importo totale di lire 39.360.000.000, eseguite in base a “ordini di bonifico”, recanti tutti la causale “finanziamento soci”, disposti dai soci TEJAS S.p.A., SEVA S.p.A., GLOBAL RESEARCH S.p.A., EUROENGINEERING S.p.A. e DHANA S.p.A. (l’importo complessivo degli “ordini di bonifico” per ciascuna società disponente fu di lire 7.872.000.000), con addebito sui rispettivi conti correnti presso la stessa BANCA COMMERCIALE ITALIANA, filiale di Parma; apparentemente le operazioni di accredito costituivano i versamenti necessari per l’aumento di capitale di TEXMA S.p.A. sottoscritto dai soci;
- complessive n. ottantotto operazioni di addebito, per l’importo totale di lire 39.360.000.000, eseguite in base a “ordini di bonifico”, recanti tutti la causale “acconto fatture”, disposti dalla TEXMA S.p.A. in favore delle società VAST S.p.A. (per complessive lire 38.160.000.000) e PROJEOS S.r.l. (per complessive lire 1.200.000.000) - mediante accredito sui conti correnti nn. 6810079.01.61 e 6812956.01.73 presso la stessa BANCA COMMERCIALE ITALIANA, filiale di Parma; sui rapporti economici tra TEXMA S.p.A. da una parte, VAST S.p.A. e PROJEOS S.r.l. dall’altra - tali da giustificare (apparentemente) le indicate operazioni - si dirà approfonditamente più oltre.
Le indicate operazioni di accredito ed addebito transitate sul conto corrente n. 6844912.01.52 trovano formale corrispondenza nelle scritture contabili di TEXMA S.p.A., con le seguenti causali:
- "finanziamento soci", per le operazioni di accredito connesse agli ordini di bonifico disposti da TEJAS S.p.A., SEVA S.p.A., GLOBAL RESEARCH S.p.A., EUROENGINEERING S.p.A. e DHANA S.p.A. in favore di TEXMA S.p.A.;
- "acconti su immobili in realizzazione", per le operazioni di addebito connesse agli ordini di bonifico disposti dalla TEXMA S.p.A. in favore di PROJEOS S.r.l.;
- "acconti su macchinari/su programmazioni calcolatori/su attrezzatura/su magazzino automatizzato", per le operazioni di addebito connesse agli ordini di bonifico disposti dalla TEXMA S.p.A. in favore di VAST S.r.l.
Emerge con evidenza che il saldo giornaliero finale delle operazioni transitate il 30 agosto 2000 sul conto corrente n. 6844912.01.52 intestato a TEXMA S.p.A. - di segno assolutamente uguale e contrario, con elisione reciproca dei rapporti dare-avere - è pari a "zero" e che, conseguentemente, l’apporto dei mezzi finanziari necessari per l’aumento di capitale di TEXMA S.p.A. fu meramente "virtuale" e fittizio, concretandosi in operazioni i cui effetti furono - quello stesso giorno - di fatto "annullati" in conseguenza di flussi "in uscita" verso altre società - VAST S.p.A. e PROJEOS S.r.l. - facenti parte del reticolo della "galassia" MAGURO.
Ma come si dirà più avanti, analoghe anomalie si registrano - nella stessa giornata del 30 agosto 2000 - anche sui conti correnti intrattenuti presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA dalle altre società coinvolte nell’operazione di aumento del capitale sociale - TEJAS S.p.A., SEVA S.p.A., GLOBAL RESEARCH S.p.A., EUROENGINEERING S.p.A. e DHANA S.p.A. - e su quelli di VAST S.p.A., di PROJEOS S.r.l. e di MAGURO S.p.A.: tutti i conti correnti evidenziano reciproche rimesse - in entrata ed uscita - per importi complessivi assolutamente coincidenti, i cui valori si elidono vicendevolmente, così che non solo il saldo finale giornaliero delle operazioni svolte da ciascuna società sul proprio conto corrente ma anche quello finale giornaliero "di gruppo" risulta pari a "zero".
<<Non è vero che gli effetti delle
operazioni, peraltro reali e non virtuali, si siano annullati, poiché restano
tutti gli effetti giuridici delle stesse. Gli indagati sono abituati a fare le
cose di corsa, dopo averci pensato mille volte. Da noi si dice cento misure e
un taglio solo. Le operazioni bancarie del 30/8/2000 non sono fittizie o
virtuali, poiché hanno costituito diritti ed obblighi reali, giuridicamente
esercitabili. E meno male che non si è usata una provvista iniziale di 40
miliardi di lire. L’avrebbero bloccata, pur di non lasciar fare Texma.
L’operazione bancaria del 30/8/2000 è un
normale «ruling finanziario», ammesso nei rapporti interbancari, nei rapporti
di borsa e nelle gestioni di gruppo delle multinazionali. Nessuna norma lo
vieta, anzi la Federal Reserve e le Convenzioni bancarie internazionali
regolano la materia. È il modo che ha adottato la finanza non bancaria per
ottenere la cosiddetta «moltiplicazione finanziaria», come risposta alla «moltiplicazione
monetaria», mediante la quale le banche per ogni 100 di depositi prestano 5000,
cioè 50 volte i depositi.
Nel caso specifico, si è adottata una procedura della normale per la finanza virtuale nell’ambito dell’economia reale, allo scopo di preservare le risorse reali da mettere a disposizione del progetto di Texma. In apposita memoria depositata il 27/2/2003 in allegato ad istanza ex art. 299 c.p.p. è descritto minuziosamente lo schema operativo.>>
I.III. E’ necessario, a questo punto della trattazione, evidenziare in dettaglio per un verso la struttura e la composizione delle varie società - rimarcando i rapporti infra-gruppo, emersi nel corso dell’attività d’indagine - e, per altro profilo, analizzare il contenuto delle operazioni eseguire il 30 agosto 2000 sui conti correnti istituiti da ciascuna società presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA:
- VAST S.p.A. (costituita il 26 novembre 1999 nella forma della società a responsabilità limitata, trasformata in società per azioni il 29 agosto 2000), sede legale ed amministrativa in Sant’Ilario d’Enza, risulta amministrata da Valerio MARUSI GUARESCHI (fratello di Tristano MARUSI GUARESCHI, amministratore unico di DHANA S.p.A.) e partecipata paritariamente da due società anonime di diritto lussemburghese, KATAMA HOLDING S.A. e KHANDA HOLDING S.A.; il capitale sociale, ammontante originariamente ad euro 10.000, fu aumentato con delibera dell’assemblea straordinaria del 29 agosto 2000 (atto per notaio Angelo BUSANI di Parma) ad euro 26.800.000 “... mediante ...”; la società ha per oggetto “... la produzione di macchinari ed impianti necessari alla realizzazione di imprese produttive nei settori dell’agricoltura, dell’avionica, delle biotecnologie, ecologia, edilizia, dell’editoria, degli elettromedicali, dell’energia e dell’informatica, delle macchine utensili, della elettronica, dei nuovo materiali, della robotica, dei servizi, delle telecomunicazioni e delle attività produttive connesse a tali settori...”; la società è titolare del conto corrente n. 6810079.01.67 presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, aperto il 21 luglio 2000 su richiesta di Valerio MARUSI GUARESCHI, con procura rilasciata a Tristano MARUSI GUARESCHI; come si è detto, sull’indicato conto corrente, il 30 agosto 2000, sono transitati - in entrata - i versamenti per complessive lire 38.160.000.000 connessi a n. ottantacinque ordini di bonifico disposti quello stesso giorno, con la causale “acconto fatture”, da TEXMA S.p.A. mediante addebito sul proprio conto corrente n. 6844912.01.52; tuttavia lo stesso giorno - 30 agosto 2000 - sono state registrate sul conto corrente intestato a VAST S.p.A. anche n. ottantaquattro operazioni di addebito, per l’importo complessivo di lire 37.647.000.000, in forza di altrettanti “ordini di bonifico” impartiti, con la causale “anticipi per acquisti titoli”, da VAST S.p.A. in favore di MAGURO S.p.A. ed eseguiti mediante versamento sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima società presso la stessa filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, recante il n. 6809994.01.80;
- PROJEOS S.r.l. (costituita il 26 novembre 1999), sede legale ed amministrativa in Sant’Ilario d’Enza, risulta amministrata da Roberto ZECCHETTI (amministratore unico anche di EUROENGINEERING S.p.A., società - come si è detto - partecipante al capitale di TEXMA S.p.A.) e partecipata paritariamente da due società anonime di diritto lussemburghese, KANIKA HOLDING S.A. e VIKARA HOLDING S.A., con capitale sociale ammontante ad euro 10.000; la società ha per oggetto “... progettazione, nell’ambito di un progetto economico nazionale orientato alla creazione di nuovi posti di lavoro, di nuove imprese produttive nei settori dell’agricoltura, dell’avionica, delle biotecnologie, dell’ecologia, dell’edilizia, dell’editoria, degli elettromedicali, dell’energia, dell’informatica, delle macchine utensili, della microelettronica, dei nuovi materiali, della robotica, dei servizi, delle telecomunicazioni e delle attività produttive connesse a tali settori...”; PROJEOS S.r.l. è titolare del conto corrente n. 6812956.01.73 presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, aperto il 25 luglio 2000 su richiesta di Roberto ZECCHETTI, con procura rilasciata a Tristano MARUSI GUARESCHI e Valerio MARUSI GUARESCHI; come si è detto, sull’indicato conto corrente, il 30 agosto 2000, sono transitati - in entrata - i versamenti per complessive lire 1.200.000.000 connessi a n. tre ordini di bonifico disposti quello stesso giorno, con la causale “acconto fatture”, dalla TEXMA S.p.A. mediante addebito sul proprio conto corrente n. 6844912.01.52; tuttavia lo stesso giorno - 30 agosto 2000 - sono state registrate sul conto corrente intestato a PROJEOS S.r.l. anche n. 3 operazioni di addebito, anch’esse per l’importo complessivo di lire 1.200.000.000, in forza di altrettanti “ordini di bonifico” impartiti, con la causale “anticipi per acquisti titoli”, da PROJEOS S.r.l. in favore di MAGURO S.p.A. ed eseguiti mediante versamento sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima società presso la stessa filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, recante il n. 6809994.01.80;
- TEJAS S.p.A., (costituita il 26 novembre 1999 nella forma della società a responsabilità limitata, trasformata in società per azioni il 29 agosto 2000), sede legale ed amministrativa in Sant’Ilario d’Enza, risulta amministrata - come si è detto - da Cheti FRANCESCHI (amministratore unico anche di TEXMA S.p.A.) e partecipata paritariamente da due società anonime di diritto lussemburghese, KUMARA HOLDING S.A. e DHANA HOLDING S.A.; il capitale sociale, ammontante originariamente ad euro 10.000, fu aumentato con delibera dell’assemblea straordinaria del 29 agosto 2000 (atto per notaio Angelo BUSANI di Parma all.to all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. Lecce 28 marzo 2001 n. 5087; nel verbale i soci KUMARA HOLDING S.A. e DHANA HOLDING S.A. erano entrambi rappresentati da Tristano MARUSI GUARESCHI) ad euro 26.800.000 “... da liberarsi mediante l’utilizzo per il corrispondente importo di versamenti precedentemente effettuati dai soci (da ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione al capitale sociale) nelle casse sociali a titolo di "finanziamento soci" alla cui restituzione i soci stessi hanno dichiarato di voler rinunziare, versamenti evidenziati nella situazione patrimoniale della società redatta con riferimento alla data del 31 luglio 2000 ...”; la società ha per oggetto “... promozione, nell’ambito di un progetto economico nazionale orientato alla creazione di nuovi posti di lavoro, di nuove imprese produttive nei settori dell’agricoltura, dell’avionica, belle biotecnologie, ecologia, edilizia, dell’editoria, degli elettromedicali, dell’energia e dell’informatica, delle macchine utensili, della microelettronica, dei nuovi materiali, della robotica, dei servizi delle telecomunicazioni e delle attività produttive connesse a tali settori ...”; la società è titolare del conto corrente n. 6811076.01.74 presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, aperto il 21 luglio 2000 su richiesta di Cheti FRANCESCHI, con procura rilasciata a Tristano MARUSI GUARESCHI e Valerio MARUSI GUARESCHI; come si è detto, sull’indicato conto corrente, il 30 agosto 2000, sono stati registrati - in uscita - i versamenti per complessive lire 7.872.000.000 connessi a n. diciotto ordini di bonifico disposti quello stesso giorno, con la causale “finanziamento soci”, da TEJAS S.p.A. in favore di TEXMA S.p.A. ed eseguiti mediante versamento sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima società presso la stessa filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, recante il n. 6844912.01.52; peraltro, quello stesso giorno - 30 agosto 2000 - il conto corrente di TEJAS S.p.A. risulta non solo interessato - sempre in uscita - da un ulteriore versamento di lire 125.000.000 in favore di MAGURO S.p.A., connesso ad “ordine di bonifico” impartito con la causale “restituzione anticipi per acquisto titoli”, ma anche da operazioni di accredito per complessive lire 7.477.000.000, rivenienti da n. diciassette “ordini di bonifico” impartiti da MAGURO S.p.A., con la causale “anticipi per acquisto titoli” (complessivamente lire 7.477.000.000) mediante addebito sul proprio conto corrente n. 6809994.01.80 intrattenuto presso la stessa banca; deve segnalarsi, peraltro, che qualche giorno prima - il 25 agosto 2000 - sul conto corrente di TEJAS S.p.A. n. 6811076.01.74 presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA era stato accreditato l’importo di lire 520.000.000 sulla base di “ordine di bonifico” impartito il 23 agosto 2000, sempre con la causale “anticipo acquisto titoli”, da MAGURO S.p.A. con addebito sul conto corrente n. 722 intrattenuto da quest’ultima società con la filiale di Parma della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO; l’indicato importo di lire 520.000.000 - riveniente dal versamento sul conto corrente di MAGURO S.p.A. n. 722 presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO della maggior somma di lire 1.535.900.000 portata da assegni circolari emessi all’ordine di MAGURO S.p.A. su richiesta di M. & G. S.r.l., impresa con sede in Vigano di Gaggiano (Milano) le cui vicende si intrecciano con quelle di MAGURO S.p.A. ed altre società del medesimo “gruppo” e verranno ampiamente trattate più avanti - era l’unico effettivamente esistente e disponibile sui vari conti correnti delle società interessate alle operazioni del 30 agosto 2000, conti che - per il resto - evidenziano operazioni meramente cartolari in entrata ed uscita, con saldo finale giornaliero pari a “zero”; la disponibilità di tale importo sul conto corrente di TEJAS S.p.A. - che in parte verrà immediatamente restituito alla stessa MAGURO S.p.A. (come si è detto, il 30 agosto 2000 fu registrato, “in uscita” dal conto corrente di TEJAS S.p.A., anche un versamento di lire 125.000.000 in favore di MAGURO S.p.A., connesso ad “ordine di bonifico” impartito con la causale “restituzione anticipi per acquisto titoli”) - costituirà anzi motivo di giustificazione e “schermo” della sequenza di operazioni “virtuali” eseguite alla data del 30 agosto 2000;
- SEVA S.p.A., (costituita il 3 dicembre 1999 nella forma della società a responsabilità limitata, trasformata in società per azioni il 29 agosto 2000), sede legale ed amministrativa in Sant’Ilario d’Enza, risulta amministrata - come si è anticipato - da .... e partecipata paritariamente da due società anonime di diritto lussemburghese, KANA HOLDING S.A. ed EKATA HOLDING S.A.; il capitale sociale, ammontante originariamente ad euro 10.000, fu aumentato con delibera dell’assemblea straordinaria del 29 agosto 2000 (atto per notaio Angelo BUSANI di Parma, all.to all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. Lecce 28 marzo 2001 n. 5087; nel verbale i soci KANA HOLDING S.A. ed EKATA HOLDING S.A. erano entrambi rappresentati da Tristano MARUSI GUARESCHI) ad euro 26.800.000 “... da liberarsi mediante l’utilizzo per il corrispondente importo di versamenti precedentemente effettuati dai soci (da ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione al capitale sociale) nelle casse sociali a titolo di “finanziamento soci” alla cui restituzione i soci stessi hanno dichiarato di voler rinunziare, versamenti evidenziati nella situazione patrimoniale della società redatta con riferimento alla data del 31 luglio 2000 ...”; la società ha per oggetto “... consulenze e piani di sviluppo aziendali ...”; SEVA S.p.A. è titolare del conto corrente n. 6812839.01.55 presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, aperto il 25 luglio 2000 su richiesta di ...., con procura rilasciata a Tristano MARUSI GUARESCHI e Valerio MARUSI GUARESCHI; come si è detto, sull’indicato conto corrente, il 30 agosto 2000, sono stati registrati - in uscita - i versamenti per complessive lire 7.872.000.000 connessi a n. diciotto ordini di bonifico disposti quello stesso giorno, con la causale “finanziamento soci”, dalla TEJAS S.p.A. in favore della TEXMA S.p.A. ed eseguiti mediante versamento sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima società presso la stessa filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, recante il n. 6844912.01.52; peraltro, quello stesso giorno - 30 agosto 2000 - il conto corrente della TEJAS S.p.A. risulta interessato anche da operazioni di accredito per complessive lire 7.872.000.000 (l’importo di queste ultime annulla completamente, ancora una volta, gli effetti - uguali e contrari - collegati ai versamenti “in uscita”), riveniente da n. diciotto “ordini di bonifico” impartiti da MAGURO S.p.A., con la causale “anticipi per acquisto titoli”, mediante addebito sul proprio conto corrente n. 6809994.01.80 intrattenuto presso la stessa banca;
- GLOBAL RESEARCH S.p.A., (costituita il 26 novembre 1999 nella forma della società a responsabilità limitata, trasformata in società per azioni il 29 agosto 2000), sede legale in Parma e di fatto in Sant’Ilario d’Enza, risulta amministrata - come si è detto - da Ketti ZANICHELLI e partecipata paritariamente da due società anonime di diritto lussemburghese, KANA HOLDING S.A. ed EKATA HOLDING S.A. (si tratta delle stesse società che detengono il capitale di SEVA S.p.A.); il capitale sociale, ammontante originariamente ad euro 10.000, fu aumentato con delibera dell’assemblea straordinaria del 29 agosto 2000 (atto per notaio Angelo BUSANI di Parma all.to all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. Lecce 28 marzo 2001 n. 5087; nel verbale i soci KANA HOLDING S.A. ed EKATA HOLDING S.A. erano entrambi rappresentati da Tristano MARUSI GUARESCHI) ad euro 26.800.000 “... da liberarsi mediante l’utilizzo per il corrispondente importo di versamenti precedentemente effettuati dai soci (da ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione al capitale sociale) nelle casse sociali a titolo di “finanziamento soci” alla cui restituzione i soci stessi hanno dichiarato di voler rinunziare, versamenti evidenziati nella situazione patrimoniale della società redatta con riferimento alla data del 31 luglio 2000 ...”; la società ha per oggetto “... studi e ricerche nel settore dell’economia, della finanza e delle società in generale ...”; la società è titolare del conto corrente n. 6812909.01.26 presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, aperto il 25 luglio 2000 su richiesta di Ketti ZANICHELLI, con procura rilasciata a Tristano MARUSI GUARESCHI e Valerio MARUSI GUARESCHI; come si è detto, sull’indicato conto corrente, il 30 agosto 2000, sono stati registrati - in uscita - i versamenti per complessive lire 7.872.000.000 connessi a n. diciotto ordini di bonifico disposti quello stesso giorno, con la causale “finanziamento soci”, da TEJAS S.p.A. in favore di TEXMA S.p.A. ed eseguiti mediante versamento sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima società presso la stessa filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, recante il n. 6844912.01.52; peraltro, quello stesso giorno - 30 agosto 2000 - il conto corrente TEJAS S.p.A. risulta interessato anche da operazioni di accredito per complessive lire 7.872.000.000 (l’importo di queste ultime annulla completamente, ancora una volta, gli effetti - uguali e contrari - collegati ai versamenti “in uscita”), riveniente da n. diciotto “ordini di bonifico” impartiti da MAGURO S.p.A., con la causale “anticipi per acquisto titoli”, mediante addebito sul proprio conto corrente n. 6809994.01.80 intrattenuto presso la stessa banca;
- EUROENGINEERING S.p.A., (costituita il 26 novembre 1999 nella forma della società a responsabilità limitata, trasformata in società per azioni il 29 agosto 2000), sede legale in Parma e di fatto in Sant’Ilario d’Enza, risulta amministrata - come si è anticipato - da Roberto ZECCHETTI (amministratore unico anche di PROJEOS S.r.l.) e partecipata paritariamente da due società anonime di diritto lussemburghese, KANIKA HOLDING S.A. e VIKARA HOLDING S.A.; il capitale sociale, ammontante originariamente ad euro 10.000, fu aumentato con delibera dell’assemblea straordinaria del 29 agosto 2000 (atto per notaio Angelo BUSANI di Parma all.to all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. Lecce 28 marzo 2001 n. 5087; nel verbale i soci KANIKA HOLDING S.A. e VIKARA HOLDING S.A. erano entrambi rappresentati da Tristano MARUSI GUARESCHI) ad euro 26.800.000 “... da liberarsi mediante l’utilizzo per il corrispondente importi di versamenti precedentemente effettuati dai soci (da ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione al capitale sociale) nelle casse sociali a titolo di “finanziamento soci” alla cui restituzione i soci stessi hanno dichiarato di voler rinunziare, versamenti evidenziati nella situazione patrimoniale della società redatta con riferimento alla data del 31 luglio 2000 ...”; la società ha per oggetto “... progettazione di soluzioni tecniche e scientifiche nei settori dell’energia, dell’ecologia, dell’informatica, della telematica e delle comunicazioni ...”; la società è titolare del conto corrente n. 6813202.01.22 presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, aperto il 25 luglio 2000 su richiesta di Roberto ZECCHETTI, con procura rilasciata a Tristano MARUSI GUARESCHI e Valerio MARUSI GUARESCHI; come si è detto, sull’indicato conto corrente, il 30 agosto 2000, sono stati registrati - in uscita - i versamenti per complessive lire 7.872.000.000 connessi a n. diciassette “ordini di bonifico” disposti quello stesso giorno, con la causale “finanziamento soci”, dalla TEJAS S.p.A. in favore di TEXMA S.p.A. ed eseguiti mediante versamento sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima società presso la stessa filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, recante il n. 6844912.01.52; peraltro, quello stesso giorno - 30 agosto 2000 - il conto corrente della TEJAS S.p.A. risulta interessato anche da operazioni di accredito per complessive lire 7.872.000.000 (l’importo di queste ultime annulla completamente, ancora una volta, gli effetti - uguali e contrari - collegati ai versamenti “in uscita”), riveniente da n. diciotto “ordini di bonifico” impartiti dalla MAGURO S.p.A., con la causale “anticipi per acquisto titoli”, mediante addebito sul proprio conto corrente n. 6809994.01.80 intrattenuto presso la stessa banca;
- DHANA S.p.A., (costituita il 26 novembre 1999 nella forma della società a responsabilità limitata, trasformata in società per azioni il 29 agosto 2000), sede legale in Sant’Ilario d’Enza, risulta amministrata - come si è anticipato - da Tristano MARUSI GUARESCHI e partecipata paritariamente da due società anonime di diritto lussemburghese, SARGA HOLDING S.A. e DHATU HOLDING S.A.; il capitale sociale, ammontante originariamente ad euro 10.000, fu aumentato con delibera dell’assemblea straordinaria del 29 agosto 2000 (atto per notaio Angelo BUSANI di Parma, all.to all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. Lecce 28 marzo 2001 n. 5087; nel verbale le società SARGA HOLDING S.A. e DHATU HOLDING S.A. erano entrambe rappresentate da Cheti FRANCESCHI) ad euro 26.800.000 “… da liberarsi mediante l’utilizzo per il corrispondente importo di versamenti precedentemente effettuati dai soci (da ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione al capitale sociale) nelle casse sociali a titolo di “finanziamento soci” alla cui restituzione i soci stessi hanno dichiarato di voler rinunziare, versamenti evidenziati nella situazione patrimoniale della società redatta con riferimento alla data del 31 luglio 2000…”; la società ha per oggetto “… assistenza amministrativa e finanziaria necessaria alla realizzazione di nuove unità produttive nei settori dell’agricoltura, dell’avionica, delle biotecnologie, ecologia, edilizia, dell’editoria, degli elettromedicali, dell’energia e dell’informatica, delle macchine utensili, della microelettronica, dei nuovi materiali, della robotica, dei servizi delle telecomunicazioni e delle attività produttive connesse a tali settori…”; la società è titolare del conto corrente n. 6812544.01.57 presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, aperto il 25 luglio 2000 su richiesta di Stefano LAMI (all’epoca amministratore unico della società), con procura rilasciata a Valerio MARUSI GUARESCHI; come si è detto, sull’indicato conto corrente, il 30 agosto 2000, sono stati registrati - in uscita - i versamenti per complessive lire 7.872.000.000 connessi a n. diciassette “ordini di bonifico” disposti quello stesso giorno, con la causale “finanziamento soci”, della TEJAS S.p.A. in favore della TEXMA S.p.A. ed eseguiti mediante versamento sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima società presso la stessa filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, recante il n. 6844912.01.52; peraltro, quello stesso giorno - 30 agosto 2000 - il conto corrente della TEJAS S.p.A. risulta interessato anche da operazioni di accredito per complessive lire 7.872.000.000 (l’importo di queste ultime annulla completamente, ancora una volta, gli effetti - uguali e contrari - collegati ai versamenti “in uscita”), rivenienti da n. diciassette “ordini di bonifico” impartiti dalla MAGURO S.p.A., con la causale “anticipi per acquisto titoli”, mediante addebito sul proprio conto corrente n. 6809994.01.80 intrattenuto presso la stessa banca
- I.IV. Da quanto esposto in precedenza emerge il ruolo centrale assunto nella vicenda da MAGURO S.p.A., società che si colloca al crocevia della sequenza di operazioni finanziarie “virtuali” - in entrata ed uscita - eseguite il 30 agosto 2000 e che, apparentemente, avrebbe finanziato, attraverso le rimesse effettuate sui conti correnti di TEJAS S.p.A., SEVA S.p.A., GLOBAL RESEARCH S.p.A., EUROENGINEERING S.p.A., DHANA S.p.A., VAST S.p.A., PROJEOS S.r.l., intrattenuti da ciascuna società con la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA - l’operazione di aumento di capitale sociale di TEXMA S.p.A., indispensabile ai fini dell’erogazione degli aiuti previsti dalla legge n. 488/1992:
- MAGURO S.p.A., (costituita il 27 febbraio 1986 nella forma della società a responsabilità limitata, trasformata in società per azioni il 30 ottobre 1997), sede legale in San Prospero Parmense (in alcuni atti la sede della società è indicata in Parma), risulta amministrata da un consiglio composto da Rodolfo MARUSI GUARESCHI (presidente) e da figli Valerio MARUSI GUARESCHI e Tristano MARUSI GUARESCHI (la stessa denominazione MAGURO richiama, con ogni evidenza, le lettere iniziale del doppio cognome e del nome del presidente); il capitale sociale - ammontante, da ultimo, a lire 1.000.000.000.000 (millemiliardi di lire) - è ripartito tra tre società anonime di diritto lussemburghese, DHANA HOLDING S.A., VIKARA HOLDING S.A., DHATU HOLDING S.A. (detentrici ciascuna di n. 3.274.477 azioni, per un corrispondente valore di lire 327.447.700.000) ed AVATAR S.p.A., società con sede in Sant’Ilario d’Enza, titolare di n. 176.568 azioni, per un corrispondente valore di lire 17.656.800.000; il capitale sociale, stabilito originariamente in lire 20.000.000, fu aumentato dapprima a lire 50.000.000.000 con delibera assembleare del 3 ottobre 1997 (contestualmente alla trasformazione in società per azioni) e quindi portato all’attuale limite di lire 1.000.000.000.000 “… da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2000…”, con deliberazione del consiglio di amministrazione - delegato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2443 c.c. - del 24 dicembre 1999 (atto per notaio Angelo BUSANI di Parma); nel verbale il presidente Rodolfo MARUSI GUARESCHI diede atto “… che gli attuali soci si sono resi disponibili (eccezion fatta per il socio AVATAR S.p.A. che intende rinunciare al diritto di opzione spettategli) a liberare per intero detto aumento di capitale mediante rinunzia ai crediti vantati verso la società a titolo di finanziamento soci, del seguente ammontare: - DHANA HOLDING S.A. per lire 316.666.700.000; - DHATU HOLDING S.A. per lire 316.666.700.000; VIKARA HOLDING S.A. per lire 316.666.700.000…”; MAGURO S.p.A. ha per oggetto “… a) assunzione di partecipazioni in altre società od enti, sia in Italia che all’estero; b) finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa; c) compravendita, possesso, gestione e collocamento di titoli pubblici o privati…”; il collegio sindacale è composto da Mario CITTERIO (presidente), Andrea GALVANI e Antonio SCHIRRIPA (sindaci effettivi), Emilio RIVA e Mario USUARDI (sindaci supplenti); la società è titolare del conto corrente n. 6809994.01.80 presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE, aperto il 21 luglio 2000 su richiesta di Tristano MARUSI GUARESCHI, con procura rilasciata a Valerio MARUSI GUARESCHI; come si è detto, sull’indicato conto corrente sono state registrate il 30 agosto 2000 - in uscita - operazioni per complessive lire 38.965.000.000, connesse a n. ottantotto “ordini di bonifico” disposti quello stesso giorno, con la causale “anticipi per acquisto titoli”, da MAGURO S.p.A. in favore di TEJAS S.p.A. (n. 17 operazioni di versamento per l’ammontare complessivo di lire 7.447.000.000 sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima società presso la stessa filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, recante il n. 6811076.01.74), di EUROENGINEERING S.p.A. (n. 17 operazioni di versamento per l’ammontare complessivo di lire 7.872.000.000 sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima società presso la stessa filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, recante il n. 6813202.01.22), di GLOBAL RESEARCH S.p.A. (n. 18 operazioni di versamento per l’ammontare complessivo di lire 7.872.000.000 sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima società presso la stessa filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, recante il n. 6812909.01.26), di DHANA S.p.A. (n. 17 operazioni di versamento per l’ammontare complessivo di lire 7.872.000.000 sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima società presso la stessa filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, recante il n. 6812544.01.57), di SEVA S.p.A. (n. 18 operazioni di versamento per l’ammontare complessivo di lire 7.872.000.000 sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima società presso la stessa filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, recante il n. 6812839.01.55), quello stesso giorno risultano accreditate sul conto corrente di MAGURO S.p.A. complessive lire 38.972.000.000 (importo di poco superiore a quello corrispondente alle operazioni in “uscita”), in forza di n. ottantotto “ordini di bonifico” impartiti in favore della società da TEJAS S.p.A. (n. una operazione di versamento per l’importo di lire 125.000.000, eseguita con la causale “restituzione anticipi per acquisto titoli” mediante addebito sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima società presso la stessa filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, recante il n. 6811076.01.74), da PROJEOS S.r.l. (n. 3 operazioni di versamento per l’importo complessivo di lire 1.200.000.000, eseguite con la causale “anticipi per acquisto titoli” mediante addebito sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima società presso la stessa filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, recante il n. 6812956.01.73), da VAST S.p.A. (n. 84 operazioni di versamento per l’importo complessivo di lire 37.647.000.000, eseguite con la causale “anticipi per acquisto titoli” mediante addebito sul conto corrente intrattenuto da quest’ultima società presso la stessa filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA, recante il n. 6810079.01.67)
Emerge con ogni evidenza l’artificiosità dell’intera operazione di “finanziamento” apparentemente posta in essere da MAGURO S.p.A., sol che si rifletta:
- sulla circostanza che né il conto corrente di MAGURO S.p.A. né i conti correnti di TEJAS S.p.A., EUROENGINEERING S.p.A., GLOBAL RESEARCH S.p.A., DHANA S.p.A., SEVA S.p.A., presso la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, filiale di Parma, disponevano della provvista necessaria per realizzare l’operazione (anteriormente alle rimesse in entrata ed uscita del giorno 30 agosto 2000, tutti i conti correnti - tranne quello di TEJAS s.p.a, in attivo per lire 520.000.000 - avevano saldo “zero” ed al termine della giornata tutti - tranne quello di MAGURO S.p.A., in attivo per lire 6.826.000 - recavano saldo “zero”) così che le rimesse in “uscita” si appalesano meramente “cartolari” e fittizie;
- sulla “circolarità” delle operazioni poste in essere nella giornata del 30 agosto 2000 sui conti correnti intrattenuti dalle varie società del “gruppo” presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA: quello stesso giorno TEXMA S.p.A., di fatto, ebbe a “restituire” a MAGURO S.p.A. - per il tramite di VAST S.p.A. e PROJEOS S.r.l. - l’intero importo “cartolarmente” accreditato sul proprio conto corrente a titolo di “aumento del capitale sociale” in seguito alle rimesse eseguite dai soci TEJAS S.p.A., SEVA S.p.A., GLOBAL RESEARCH S.p.A., EUROENGINEERING S.p.A., DHANA S.p.A., società - a loro volta - apparentemente “finanziate” da MAGURO S.p.A.
Parimenti evidente è che l’intera operazione - per la cui efficace realizzazione era indispensabile un assoluto sincronismo delle rimesse in entrata ed uscita sui vari conti correnti nella giornata del 30 agosto 2000 (al termine della quale si contano ben 351 distinti “bonifici”, eseguiti su nove conti correnti) - era stata programmata per tempo e che di essa erano sicuramente informati i preposti e/o i funzionari responsabili della filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA. Significative sono le ammissioni di Andrea COVERI, funzionario della sede di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A., che di seguito si riportano:
<<Tante pagine per descrivere fatti
nessuno dei quali ha violato alcuna norma. Tutte pagine tratte dall’informativa
della Guardia di Finanza del 5/4/2002 che ha sollecitato la contestazione ai
sensi dell’art. 416 c.p. prima mai considerata. Non tocca alla Guardia di
Finanza stabilire come devono essere fatte operazioni bancarie assolutamente
ineccepibili. Purtroppo, il problema è anche che normalmente chi fa le
verifiche ha solo due rapporti bancari, uno sul quale riceve lo stipendio
…>>
Verbale G. di F. 20 marzo 2001,
assunzione sommarie informazioni Andrea COVERI
“…
verso la fine del mese di luglio 2000 (rectius, agosto) arrivò un bonifico in favore di una delle società del gruppo MAGURO
(TEJAS S.p.A.), di circa un miliardo e seicento milioni da parte della BANCA DI
ROMA, sede di Roma, su ordine dell’ISTITUTO MEDIOCREDITO CENTRALE, quale
contributo agevolato ai sensi della legge n. 488/92 (in realtà il bonifico,
dell’importo di lire 520.000.000, fu disposto il 25 agosto 2000 da MAGURO
S.p.A. - con addebito sul proprio conto corrente n. 722 presso la filiale di
Parma della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - in favore di TEJAS S.p.A., sul conto
corrente di quest’ultima società n. 6811076 intrattenuto presso la filiale di
Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA; sul conto corrente n. 6809994 della
MAGURO S.p.A. presso la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, filiale di Parma, risulta
effettivamente eseguito il 4 agosto 2000 un versamento dell’importo complessivo
di lire 1.535.900.000 - somma portata da n. due assegni circolari CARIALO,
riveniente dall’”operazione M. & G.”, di cui si tratterà ampiamente più
aventi - ma l’accredito fu di fatto annullato tre giorni dopo - il 7 agosto -
mediante restituzione degli assegni alla MAGURO S.p.A., operazione quest’ultima
riportata sul conto corrente con l’indicazione “storno di scrittura”; come si è
detto anteriormente alle operazioni del 30 agosto 2000, il conto corrente n.
6809994 della MAGURO S.p.A. presso la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, filiale di
Parma, aveva saldo “zero”). Utilizzando
questi fondi alcune società del gruppo, circa sette/otto, in una stessa
giornata diedero disposizioni di bonifici con accredito ed addebito sui
rispettivi conti correnti bancari, generando una movimentazione superiore
all’entità della quota di contributo agevolato innanzi descritta … Con
riferimento ai bonifici in accredito ed addebito delle suddette sette/otto
società del gruppo MAGURO, aggiungo che la relativa documentazione cartacea fu
presentata in banca dal sig. MARUSI GUARESCHI Tristano due giorni prima della
data di esecuzione delle operazioni. Detti ordini sono stati da me visionati,
nel senso che ho verificato l’autenticità della firma apposta sull’ordine di
pagamento. Dopodiché ho trasmesso la documentazione al servizio affinché provvedesse
alla registrazione di addebito e di accredito dei bonifici. Di detti ordini furono informati tutti gli
organi direttivi della banca, i quali hanno dato corso alle operazioni…”
<<Se gli organi direttivi della banca hanno dato corso alle operazioni, vuol dire che sono state ritenute lecite.>>
Il versamento della somma di lire 520.000.000 sul conto corrente n. 6811076 intrattenuto da TEJAS S.p.A. presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA (il solo importo effettivamente accreditato ed esistente anteriormente al 30 agosto 2000 sui vari conti correnti interessati alle operazioni di quel giorno) consentì - e fu deliberatamente preordinato al fine - di “generare una movimentazione” (sono parole del COVERI) di operazioni per importi di gran lunga superiori per le società del gruppo “MAGURO” (operazioni che altrimenti la banca non avrebbe in nessun caso consentito), ancorché al termine della giornata il saldo finale sui conti correnti delle varie società interessate ai bonifici in accredito ed addebito risultò - come si è detto - pari a “zero” (salvo il conto di MAGURO S.p.A., in attivo per lire 6.826.000).
Si è già detto che il bonifico in favore di TEJAS S.p.A. fu disposto il 25 agosto 2000 da MAGURO S.p.A., con addebito sul proprio conto corrente n. 722 presso la filiale di Parma della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO. Più avanti si dimostrerà come l’importo di lire 520.000.000 è provento di ulteriori condotte fraudolente poste in essere dai componenti la famiglia MARUSI GUARESCHI e dai loro complici in relazione all’”operazione M. & G.”.
<<Le operazioni sono state svolte osservando quanto disposto dagli artt. 1856 e 1719 del codice civile italiano.>>
I rapporti di TEXMA S.p.A. con VAST
S.p.A. e PROJEOS S.r.l.
I.V. Sempre il 30 agosto 2000 furono stipulati tra TEXMA S.p.A. e VAST S.r.l. - rappresentante dai rispettivi amministratori Cheti FRANCESCHI e Valerio MARUSI GUARESCHI - due distinti “contratti di fornitura”:
- un “contratto di fornitura” con il quale VAST S.r.l. si impegnava alla “… realizzazione di un immobile industriale fornito chiavi in mano completo di impianti generali (forza motrice, idrico, telefonico, riscaldamento, condizionamento, illuminazione, etc.) per la produzione di biancheria intima per uomo/donna/bambino…” (all.to n. 33 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE; l’atto - privo dell’indicazione del luogo di stipulazione - risulta registrato quello stesso giorno presso l’Ufficio delle Entrate di Fidenza, col n. 1947); dall’”Appendice C - Remunerazione e pagamento dell’”impresa”” emerge che il corrispettivo della fornitura fu stabilito in lire 11.605.000.000 oltre I.V.A., da corrispondersi “… entro sei mesi dall’avvenuto collaudo, senza anticipi…”;
- un “contratto di fornitura” con il quale VAST S.r.l. si impegnava alla “… realizzazione di un impianto industriale fornito chiavi in mano montato e collaudato per la produzione di biancheria intima per uomo/donna/bambino…” (all.to n. 34 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE; l’atto - privo dell’indicazione del luogo di stipulazione - risulta registrato quello stesso giorno presso l’Ufficio delle Entrate di Fidenza, col n. 1946); dall’”Appendice C - Remunerazione e pagamento dell’”impresa”” emerge che il corrispettivo della fornitura fu stabilito in lire 36.087.550.000 oltre I.V.A. e che fu pattuito un “acconto di lire 31.800.000.000, oltre I.V.A., con “… saldo a completamento della fornitura, previo collaudo generale”.
<<È vero che, nella fretta non è stato indicato il luogo di stipula. Ma non sembra essere un grave reato.>>
Con nota dello stesso giorno - 30 agosto 2000 - indirizzata a TEXMA S.p.A., l’amministratore unico di VAST S.p.A. Valerio MARUSI GUARESCHI, dichiaro “… con riferimento alle nostre fatture, tutte emesse nei Vostri confronti in data 30 agosto 2000… relative ad anticipi per la fornitura di macchinari, attrezzature ed impianti…” che “… le fatture sono state interamente pagate per i relativi importi, e per un totale complessivo di Lit. 38.160.000.000 e per tale importo rilasciamo quietanza liberatoria…” (all.to n. 35 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE e all.to n. 252 all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 5 aprile 2002 n. 5854). Come si dirà più oltre, le fatture - complessivamente n. 64 documenti, recanti i numeri progressivi da 24 ad 87 ed acquisite agli atti del procedimento, all.ti da n. 188 a n. 251 all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 5 aprile 2002 n. 5854 - attengono ad operazioni di fatto ed in tutto inesistenti e la quietanza “liberatoria” fu fraudolentemente rilasciata da VAST S.p.A. al fine di consentire a TEXMA S.p.A. di chiedere ed ottenere la corresponsione delle quote di finanziamento agevolato connesse al programma di investimento.
Analoga “quietanza liberatoria” fu rilasciata - sempre con nota del 30 agosto 2000 - da Roberto ZECCHETTI, amministratore unico di PROJEOS S.r.l. in favore di TEXMA S.p.A. con riferimento al pagamento della fattura n. 18 del 30 agosto 2000 per complessive lire 1.200.000.000 (all.to n. 254 all’informativa G. d F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 5 aprile 2002 n. 5854)
<<Non si vede cosa ci sia di irregolare.>>
I rapporti di TEXMA S.p.A. con la banca
concessionaria MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.
I.VI. Con nota del 31 agosto 2000 Cheti
FRANCESCHI, amministratore unico di TEXMA S.p.A., richiese a MEDIOCREDITO
CENTRALE S.p.A. l’erogazione della prima quota del contributo “… a titolo di stato d’avanzamento, in
relazione ai beni acquistati direttamente…”, adducendo che “… alla data del 30 agosto 2000, a fronte
del suddetto programma approvato, la… impresa ha sostenuto spese per anticipi
versati per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di lire
32.800.000.000, pari al 67,178% della spesa totale ritenuta ammissibile, come
comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati che vengono tenuti a disposizione…”. All’istanza la CHETI allegò, tra l’altro “… 5) copia autentica delle contabili bancarie relative all’aumento di capitale sociale, comprovanti l’avvenuto versamento del capitale proprio nella misura di lire 39.360.000.000.000, pari al 122,236 per cento di quella prevista dal secondo comma dell’art. 6 del decreto di concessione; 6) copia contratto d’appalto “chiavi in mano“ relativo ai macchinari, impianti ed attrezzature, debitamente registrato; 7) fatture e dichiarazioni liberatorie dei fornitori…”
Con separata istanza - sempre del 31 agosto 2000 - di contenuto in tutto analogo alla precedente, l’amministratore di TEXMA S.p.A. richiese alla banca concessionaria anche l’erogazione della seconda quota del contributo “…a titolo di stato d’avanzamento, in relazione ai beni acquistati direttamente …”.
Con nota del 28 settembre 2000, a firma dell’amministratore unico Cheti FRANCESCHI (all.to. n. 49 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE), TEXMA S.p.A. dopo avere richiamato “… l’incontro del 27 settembre 2000 presso codesto MEDIOCREDITO, nel corso del quale la scrivente è stata rappresentata dal dott. F. D. …” comunicò la disponibilità “… relativamente alla richiesta di erogazione della prima quota di contributo… a presentare domanda di anticipazione garantita da polizza assicurativa, come da testo allegato, a condizione che codesto MEDIOCREDITO, per dare alla scrivente le certezze indispensabili perché la stessa possa assumere i necessari impegni nei confronti dei propri soci e dei terzi, comunichi, al numero verde di fax 800-232311, il più sollecitamente possibile, quanto segue: a) definitiva conferma che l’attività di TEXMA S.p.A., considerata la suddetta integrazione al contratto di fornitura con VAST S.p.A., rientra nel codice ISTAT 91 DB17740; b) il proprio assenso al testo della polizza assicurativa allegata, con precisazione dell’importo che deve essere garantito; c) il proprio impegno ad erogare l’anticipazione della prima quota di contributo entro il giorno successivo a quello in cui la scrivente presenterà la relativa domanda corredata dell’atto di integrazione al contratto di fornitura debitamente sottoscritto dalle parti e della polizza assicurativa…; d) il proprio impegno a trasmettere per fax alla scrivente, entro il giorno successivo alla presentazione della suddetta domanda e dei relativi allegati, la contabile bancaria relativa al bonifico per l’importo dell’anticipazione…”.
Con nota del
29 settembre 2000 (all.to n. 50 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE)
MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. comunicò a TEXMA S.p.A., tra l’altro, che “… lo schema di garanzia fideiussoria è
quello fissato nella circolare ministeriale del 7 giugno 1999 (pubblicata sulla
G.U. n. 139 del 15 giugno 1999)… La Vostra richiesta di specificare il periodo
di efficacia (in luogo della prevista dizione di “un periodo massimo di
trentasei mesi dall’erogazione dell’importo garantito”) dovrà quindi essere
espressamente approvata dal Ministero; al riguardo riteniamo che - in caso di
positivo accoglimento un periodo di efficacia limitato ad un massimo di 12 mesi
sia da ritenersi congruo in relazione alla specificità e alla tempistica
prevista per la operazione in oggetto…”. L’istituto assicurò, d’altro
canto, che l’erogazione della prima quota di contributo a titolo di
anticipazione - una volta verificata la conformità della documentazione
prodotta ai requisiti richiesti - sarebbe stata effettuata “…nei tempi minimi compatibili con le
connesse esigenze tecniche e procedurali, tempi stimabili comunque in pochi
giorni lavorativi…”.
Con nota del
9 ottobre 2000 (all.to n. 55 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE),
MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. comunicò a TEXMA S.p.A. che il Ministero
dell’Industria aveva “…favorevolmente
accolto la richiesta di limitare a 12 mesi, invece di 36 correttamente
previsti, la durata della polizza posta a garanzia dell’erogazione della prima
quota di contributo…”.
Con nota del 16
ottobre 2000 (all.to n. 60 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE), TEXMA
S.p.A. richiese l’erogazione della prima quota di contributo “a titolo di anticipazione”, allegando
all’istanza la “polizza fideiussoria a
garanzia dell’anticipazione della prima quota delle agevolazioni di cui alla
legge 488/1992” stipulata il 12 ottobre 2000 con SOCIETA’ITALIANA CAUZIONI
S.p.A. (all.to n. 59 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE); all’istanza erano
tra l’altro allegate: ”…4) copia
dell’omologa della delibera di aumento del capitale sociale; …6) copia
autentica delle contabili bancarie relative all’aumento di capitale sociale,
comprovanti l’avvenuto versamento del capitale proprio nella misura di lire
39.360.000.000.000, pari al 122,236 per cento di quella prevista dal secondo
comma dell’art. 6 del decreto di concessione;…”.
Con ordine del 19 ottobre 2000 (all.to n. 67 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE) MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. dispose il pagamento in favore di TEXMA S.p.A. dell’importo di lire 7.459.820.000, quale “contributo in conto capitale da riconoscere con valuta compensata al 18 ottobre 2000” da accreditare sul conto corrente n. 6844912.01.52 intrattenuto da TEXMA S.p.A. con la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, agenzia di Parma.
Con nota del 22 novembre 2000 (all.to n. 84 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE) TEXMA S.p.A. - richiamando una propria precedente comunicazione del 30 ottobre 2000 - richiese a MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. l’erogazione della seconda quota di contributo a titolo di stato di avanzamento, instando altresì per lo svincolo della fideiussione prestata a garanzia della prima quota; l’impresa beneficiaria sostenne che “… è del tutto rispettata la normativa vigente rispetto agli stati di avanzamento previsti dalla legge 488/1992…” ed invitò l’istituto “…a provvedere al più presto a quanto richiesto, sia in relazione alla massima disponibilità dichiarata con Vostra del 29 settembre 2000, sia in adempimento a quanto prescritto dall’art. 9 della Convenzione sottoscritta con il Ministero dell’Industria…”.
<<La richiesta era legittima, basta guardare
la normativa vigente all’epoca.>>
Con nota del 19 dicembre 2000 (all.to n. 98 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE) MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. comunicò a TEXMA S.p.A. l’insussistenza dei presupporti richiesti per lo svincolo della polizza fideiussoria e per il riconoscimento dei primi due stati di avanzamento, non essendosi ancora “… verificata la condizione relativa alla “positiva verifica, da parte di questa Banca… della avvenuta realizzazione fisica di una significativa parte del programma, anche in riferimento alle opere murarie” …”. Segnalò ancora la banca concessionaria: “… a) abbiamo acquisito il lay out dei macchinari, l’indicazione della loro capacità produttiva e le produzioni previste a regime, ma non la richiesta descrizione organica del progetto; al fine di effettuare la necessaria valutazione della variazione dell’investimento, Vi preghiamo di inoltrarci anche tale ultimo documento; b) da quanto da Voi indicato, risulta l’avvenuta cessione d’azienda da parte di ANTHESIS S.p.A. alla TEXMA S.p.A.; Vi preghiamo pertanto - anche ai fini di valutare l’impatto economico-finanziario ed occupazionale sull’iniziativa in corso (con particolare riguardo agli effetti dei punti 3, 5, 9 e 14 del contratto di cessione d’azienda datato 16 novembre 2000) - di volerci fornire una sintetica descrizione delle motivazioni e delle conseguenze di detta cessione nonché l’ultimo bilancio approvato (completo di allegati) della ANTHESIS e la situazione patrimoniale al 30 settembre 2000…”. L’ultima parte della nota di MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. faceva riferimento all’”atto di cessione d’azienda” (all.to n. 80 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE) stipulato il 16 novembre 2000 tra TEXMA S.p.A. ed ANTHESIS S.p.A. (deve segnalarsi che tra le stesse società era intervenuto il 1° settembre 2000 un “accordo commerciale” - all.to n. 40 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE) - in forza del quale TEXMA S.p.A. si impegnava “… a produrre per almeno cinque anni di seguito gli articoli oggetto dell’attività di ANTHESIS S.p.A. e venderli a quest’ultima a prezzi normali di mercato…”) col quale quest’ultima società - operante nel settore della vendita a domicilio di biancheria intima e per la casa - cedeva la propria azienda a TEXMA S.p.A. per il prezzo di lire 100.000.000 “… a titolo di indennità di rinunzia ai diritti di opzione di acquisto dei beni in leasing, oltre ad un importo pari alla differenza fra il capitale netto risultante dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2000 sottoscritta dalle parti e le eventuali imposte non accantonate, allo stato non determinabili, che risultassero dovute dalla cedente…”. Nell’atto di cessione ANTHESIS S.p.A. era rappresentata dall’amministratore unico Cheti FRANCESCHI - amministratore unico anche di TEXMA S.p.A. - e TEXMA S.p.A. da Ketti ZANICHELLI “… in forza di procura conferita in data odierna con atto del notaio dottor Stefano SPAGNA MUSSO in corso di registrazione…”.
Ai rilievi di MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., TEXMA S.p.A. replicò con nota del 27 dicembre 2000 (all.to n. 100 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE) indirizzata anche al Ministro dell’Industria Enrico LETTA, adducendo l’illegittimità della pretesa della banca di condizionare il riconoscimento dei richiesti stati di avanzamento alla verifica della “… avventura realizzazione fisica di una significativa parte del programma…”. L’amministratore unico Cheti FRANCESCHI rilevò i “comportamenti pretestuosi” assunti dall’istituto “… fin dal primo incontro del 31 agosto 2000…”, concludendo, in termini ultimativi: “… Di tutto quanto sopra e degli effetti che ne deriveranno dovrete assumere ogni responsabilità. Noi stiamo lavorando, e di corsa. Voi fate di tutto per rallentare…”.
Il 30 dicembre 2000 TEXMA S.p.A. depositò presso il Tribunale di Roma un “ricorso ex art. 700 c.p.c.” (all.to n. 101 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE), recante la data del 28 dicembre 2000, col quale eccepiva l’illegittimità della condotta della banca concessionaria e chiedeva al Tribunale “… a) di riconoscere i due stati di avanzamenti dichiarati da TEXMA S.p.A.; b) di svincolare la fideiussione presentata da SIC - SOCIETA’ITALIANA CAUZIONI S.p.A.; c) di erogare immediatamente la seconda quota di contributo… e nel caso in cui la richiesta di tale seconda quota non fosse stata già inserita negli elenchi quindicinali delle richieste di erogazioni per stati di avanzamento trasmessi al Ministero dell’Industria, di anticipare l’importo di tale seconda quota…”.
Con nota del 3 gennaio 2001 (all.to n. 121 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE) il MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. rappresentò al Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato tutta una serie di perplessità in ordine alla agevolabilità del programma di investimento, chiedendo di conoscerne le determinazioni e rimarcando come TEXMA S.p.A. aveva “… reclamato con palese stentoreità l’erogazione della prima e seconda quota di contributi, insistendo per lo svincolo della fideiussione prestata a garanzia della prima quota erogata quale anticipazione, così introducendo l’elemento nuovo della propria dichiarata indisponibilità ad aderire alla linea cautelativa sino ad ora tenuta e condivisa…”. Rilevò a riguardo l’Istituto: “… 1) nessuno dei soci della TEXMA ha documentato, ovvero anche solo dichiarato, di avere esperienza nel settore manufatturiero in questione; detti soci sono sostanzialmente riconducibili al gruppo MARUSI GUARESCHI (c.d. gruppo MAGURO), anche per via indiretta attraverso la proprietà azionaria di società anonime lussemburghesi, in relazione alle quali nessuna informazione è stata intenzionalmente fornita dalla TEXMA; 2) allo stato attuale, pur avendo la TEXMA indicato come data di completamento del programma il 31 marzo 2001, la società TEXMA medesima non è in grado di attestare nemmeno la proprietà del terreno sul quale intende edificare l’impianto, giacché esso gli è stato assegnato in concessione amministrativa provvisoria con delibera del 23 ottobre 2000 del C - SISRI di Lecce, subordinato all’atto pubblico di trasferimento della proprietà del suolo, all’esito della “concretizzazione dell’iniziativa, ai sensi del vigente regolamento di concessione e vendita suoli alle imprese”; mentre la concessione edilizia è stata rilasciata dal comune di Gallipoli in data 17 novembre 2000; 3) per effetto di mutamento del settore manufatturiero della produzione prescelta, la TEXMA ha integrato il contratto d’appalto “chiavi in mano”, stipulato con la società VAST, con un’appendice estensiva concernente i macchinari occorrenti per la produzione dei filati, destinati alla confezione di maglieria intima, con un incremento di spesa di lire 1.116.000.000; 4) quanto alla società VAST S.p.A., appaltatrice del contratto “chiavi in mano” (amministrata dall’amministratore unico sig. Valerio MARUSI GUARESCHI), che la TEXMA ha dichiarato dotata di un capitale sottoscritto e versato di euro 26.800.000, essa è stata costituita nel 1999 e sembrerebbe iniziare la propria attività proprio con il contratto di fornitura/appalto in argomento, pertanto risulta inaccertabile la “comprovata, specifica esperienza progettuale e tecnica del settore, con particolare riferimento all’avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari”; su tali specifiche referenze, la TEXMA ha riferito che la società VAST “avendo acquisito da collegate, conoscenze specifiche in macchinari e impianti di diverse tipologie, non avrà problemi, salvo imprevisti, a realizzare l’intera opera entro i termini previsti dal decreto di concessione”: oltre tale petizione di principio, nessun’altra informazione o dato documentale si è stato fornito dalla società VAST; tale circostanza, unitamente alle inusitate peculiarità cronologiche e finanziarie dei contratti di appalto/fornitura del 30 agosto 2000… hanno consigliato, d’intesa con codesto On.le Ministero e con l’adesione della TEXMA, di provvedere cautelativamente solo alla erogazione della prima quota, come anticipazione, con garanzia fideiussoria; 5) a comprova della realizzazione dell’investimento, necessaria per l’erogazione delle due prime rate del finanziamento, la TEXMA, dopo avere dichiarato (cfr. nota del 31 agosto 2000), di avere interamente destinato ad acconto ai fornitori (formula di per sé non chiara) il complessivo importo di lire 39.360.000.000, ha prodotto copia delle fatture concernenti i macchinari con la relativa quietanza, rifiutandosi per converso di consentire a questo Istituto la verifica dell’avvenuta realizzazione fisica della spesa che, in assenza delle opere murarie, non poteva che avere ad oggetto l’acquisto dei macchinari, trincerandosi dietro il dato formale contenuto nell’art. 7.4 primo comma, ultimo periodo della Circolare n. 234363, che nel caso di contratti “chiavi in mano” fa eccezione alla individuabilità fisica dei beni previsti nella richiesta di stato d’avanzamento (ancorché peraltro nella domanda di accesso alle agevolazioni la TEXMA abbia espressamente e senza limitazioni autorizzato l’Istituto ed il Ministero “ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa”); 6) per quanto riguarda il dato della validità tecnico-economica e finanziaria del programma e segnatamente delle prospettive di mercato, la TEXMA ha in un primo tempo rappresentato (cfr. lettera del 31 agosto 2000) di avere convenzionato anticipatamente la distribuzione di tutta la propria produzione per i primi 4 anni, con un accordo commerciale con la ANTHESIS S.p.A. che avrebbe in pratica venduto in esclusiva la produzione della TEXMA; successivamente, con atto del 16 novembre 2000, la ANTHESIS (in persona del proprio amministratore unico sig.ra Cheti FRANCESCHI, che contestualmente ricopriva la qualità di amministratore unico anche della TEXMA S.p.A., che infatti nell’occasione era rappresentata dalla sig.ra Ketti ZANICHELLI, procuratrice speciale), ha ceduto la propria azienda esercente attività nel settore della vendita al minuto di biancheria intima alla TEXMA; la cedente ANTHESIS però si obbligava…, quale agente generale con rappresentanza, a gestire con la propria forza vendita i rapporti con la concessionaria TEXMA dietro un corrispettivo ivi determinato, determinandosi così verosimilmente il mancato passaggio alla TEXMA della rete di vendita delle circa diecimila dimostratrici “porta a porta”. Soggiunse il MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.: “…Dagli elementi informativi e documentali sopra evidenziati emerge anche, oltre alle osservazioni già sin qui prospettate, un reticolo societario riconducibile ad una unicità di gruppo di tutti i soggetti interessati al programma, in ogni sua fase: di progettazione (società PROJEOS S.r.l., riconducibile al c.d. gruppo MAGURO), di realizzazione dell’immobile e degli impianti (società VAST S.p.A., riconducibile al gruppo MAGURO, amministrata dal sig. MARUSI GUARESCHI), di distribuzione degli articoli di maglieria prodotti (ANTHESIS S.p.A., presuntivamente riconducibile al c.d. gruppo MAGURO, comunque amministrata dalla stessa persona fisica che amministra la società TEXMA ed inoltre protagonista della cessione di azienda). Rileva altresì la singolare circostanza che nessuna delle società individuate, ancorché costituite nella forma di società per azioni e dotate di ingenti capitali sociali, dell’ordine di svariate decine di miliardi di lire, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, essendo invece tutte amministrate da un Amministratore unico…”.
<<La realtà era molto semplice. Texma doveva verificare se Mediocredito avrebbe davvero accettato il progetto modificato ai fini della conferma della concessione del contributo, ancora a titolo provvisorio. Quando Mediocredito sollevò eccezioni non previste dagli accordi precedenti, si comprese che non sarebbe stato così e che il nuovo progetto sarebbe stato contestato. Così come la fornitura “chiavi in mano” di Vast. Sono tutti pretesti, compresa l’eccezione relativa all’organo amministrativo di Anthesis, che avrebbe dovuto avere un Consiglio di Amministrazione e non un Amministratore Unico ….>>
Riscontrando la comunicazione del MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. con nota dell’8 gennaio 2001 (all.to n. 106 alla relazione di c.t. VERNALEONE), il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato manifestò adesione al “… prudente comportamento assunto… a seguito delle sostanziali innovazioni che hanno interessato l’iniziativa…” ed invitò la banca ad effettuare una ulteriore attività istruttoria, espletando gli accertamenti “… secondo modalità adeguate rispetto all’attuale stato di realizzazione degli investimenti e dell’iniziativa produttiva, verificando ad esempio, quando ciò sia possibile, anche lo stato di avanzamento fisico, oltre che contabile, del programma e, ove ciò non sia possibile… acquisendo tutte le informazioni atte ad assicurare sugli esiti della nuova istruttoria…”
<<L’8/1/2001 il Ministero dell’Industria (ing. Marco Borrelli, aveva già deciso che Texma non si dovesse fare come aveva deciso che le 450 domande delle sulla legge 488/92 non dovessero essere ammesse. Da qui il cambio di atteggiamento del Ministero.>>
Con relazione del 23 gennaio 2001 (all.to n. 121 alla relazione di c.p. ing. VERNALEONE) l’ing. BENNATI informò il MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. sull’esito dell’ispezione effettuata il 17 gennaio 2001 sull’area dell’erigendo stabilimento industriale in Gallipoli e nella sede della DE LUCA COSTRUTTORI S.r.l., impresa fornitrice della struttura prefabbricata dell’edificio, alla presenza del “… sig. Roberto BARONE (rappresentante dell’amministratore unico sig.ra Cheti FRANCESCHI della richiedente TEXMA S.p.A., del dott. F. D. (consulente della TEXMA S.p.A.), dell’ing. Franco CASTELLANI (direttore dei lavori), del sig. ZECCHETTI (in rappresentanza della ditta VAST S.p.A., incaricata della fornitura “chiavi in mano” dell’opificio), del sig. MAGNO (della omonima ditta incaricata di eseguire i lavori di sbancamento e riempimento del terreno nonché di realizzazione delle fondazioni dell’edificio)…”. Il tecnico, dopo avere rilevato che “… il cantiere è apparso non presidiato da mezzi di lavoro e soprattutto non recintato…” e che, in occasione del sopralluogo presso l’opificio della DE LUCA COSTRUTTORI S.r.l. in Castrano, era stata accertata solo “… la presenza di elementi prefabbricati… etichettati sommariamente VAST S.r.l.…”, concluse nel senso che “… lo stato di avanzamento dei lavori rilevato in occasione del sopralluogo corrisponde ad un valore pari a 2.578,6 ML (eventualmente incrementabile di 2.000 ML ca. in presenza di adeguata dimostrazione documentale della pertinenza con l’iniziativa in oggetto degli elementi prefabbricati presenti presso l’opificio del fornitore DE LUCA COSTRUTTORI S.r.l. e presso il terreno sede dell’iniziativa, a Gallipoli), da intendersi quale “tradotto” economico di quanto accertato in termini di “realizzato fisico in loco”…”, rimarcando tuttavia la circostanza che “… non è stato possibile effettuare controlli sui pagamenti in quanto - a meno della concessione amministrativa del SISRI per la cessione del suolo (pagato al 50% circa) - non è stata resa disponibile alcuna documentazione di natura contabile…”.
<<L’ing. Bennati è un incaricato di
Mediocredito che ha fatto e scritto quello che gli è stato suggerito da
Mediocredito. La recinzione ed il controllo dei pagamenti non hanno nulla a che
vedere con la verifica dello stato di avanzamento. È del tutto evidente
l’atteggiamento tendenzioso e dilatorio dei soggetti, fra i quali i consulenti,
che hanno gestito la vicenda.>>
Una ulteriore relazione - avente ad oggetto i profili tecnici ed operativi del progetto industriale - fu redatta, sempre su incarico del MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., dal prof. Leonardo CERINI (relazione del 30 gennaio 2001 all.to n. 124 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE). Il tecnico riscontrò nel progetto in esame “… due elementi negativi di notevole importanza. Innanzitutto, per quelle che sono le mie specifiche competenze, rilevo un gonfiamento dei prezzi esposti (fatta eccezione per quelli dei telai circolari di tessitura) che non hanno alcuna possibile giustificazione. In secondo luogo c’è una grande carenza di analisi delle scelte effettuate e quindi di motivazioni a favore delle stesse: tecnicamente potrebbero essere plausibili, ma possono comportare anche pesanti remore ad una conduzione economicamente efficiente dell’impianto…”
<<Dalle relazioni relative alla predisposizione dei macchinari ed impianti per Texma risulta il motivo per cui per alcuni macchinari si sarebbe dovuto sostenere un costo superiore al normale e cioè l’estrema brevità di tempo e le modifiche a macchinari standard.>>
Infine, con relazione del 31 gennaio 2001, Ernesto ORLANDI, responsabile dell’Ufficio Revisioni Tecniche del MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., informò l’istituto sull’esito dei sopralluoghi presso gli stabilimenti delle aziende fornitrici dei macchinari ed impianti, eseguiti nei giorni 22 e 23 gennaio 2001, ai quali, in rappresentanza di TEXMA S.p.A., avevano partecipato “… il consulente dott. D. ed il dott. ZECCHETTI (fornitore dell’investimento chiavi in mano e responsabile della VAST)…”. Il funzionario segnalò preoccupanti anomalie sul grado di esecuzione dei macchinari e sulla congruità dei relativi prezzi, rilevando anzitutto “… che sia i fornitori d’investimento che il capo commessa (VAST S.p.A.) non hanno fornito nemmeno quel minimo di descrizione tecnica delle macchine e delle attrezzature rispetto a quanto riportato nell’elenco allegato alla descrizione organica del progetto, che è necessaria per una valutazione precisa…”; soggiunse l’estensore della relazione che “… sulla base di una attenta disamina ottenuta con l’ausilio di ditte fornitrici analoghe nonché sulla base di acquisti effettuati da aziende operanti nello stesso settore…” era stato determinato in complessive lire 7.370.500.000 il valore dei macchinari e degli impianti indicati ai fini dell’investimento, a fronte di un costo esposto da TEXMA S.p.A. per complessive lire 37.203.550.000, segnalando che comunque, nel corso dei sopralluoghi eseguiti presso le aziende (presunte) fornitrici (BIANCHI MARE’ S.p.A., MARIO FONIO S.r.l., CARIBA S.r.l. e la stessa VAST S.p.A.) non era stato “… possibile visionare le macchine già pronte da trasferire allo stabilimento in corso di costruzione, eccezion fatta per le macchine confezionatrici con un avanzamento del 30% e del tavolo stenditore di tessuti al 70%…”; il funzionario rilevò conclusivamente che il “… progetto, anche in base a quanto detto dal responsabile (ZECCHETTI) desta… molte perplessità…”, consigliando conseguentemente “… la sospensione temporanea delle erogazione ed una comunicazione ufficiale all’ente erogatore…”.
Con nota del 7 febbraio 2001 (all.to n. 129 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE) - trasmessa per conoscenza al Ministero dell’Industria - il MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. informò TEXMA S.p.A. sull’esito dei sopralluoghi eseguiti presso il cantiere di Gallipoli, presso l’opificio della DE LUCA COSTRUTTORI S.r.l. nonché presso le aziende fornitrici, sollecitando ulteriormente la trasmissione della documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività istruttoria. L’Istituto segnalò tra l’altro l’anomalia dell’operazione di acquisto di ANTHESIS S.p.A. da parte di TEXMA S.p.A., con “… un significativo esborso di circa 10 MLD (indicativamente pari al patrimonio netto della ANTHESIS risultante dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2000, che - secondo l’atto di cessione fornitoci - costituisce sostanzialmente la base del prezzo di vendita)…”, esprimendo al riguardo seri dubbi, giacché “… non conoscendo gli effettivi soci di riferimento, né le loro effettive capacità patrimoniali, resta indeterminata la reale possibilità di immissione di tali capitali…”
Con nota del 16 marzo 2001 (all.to n. 142 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE) il MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. propose al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato la revoca delle agevolazioni accordate alla TEXMA S.p.A., riassumendo le carenze riscontrate in fase istruttoria, rimaste insolute in assenza degli elementi di valutazione che avrebbero dovuto essere forniti dalla società: “… a) conferma dell’inquadramento dell’iniziativa nell’originale divisione ISTAT 17; b) verifica dell’insussistenza di un mero ruolo di intermediazione commerciale e/o assistenza agli acquisti da parte di VAST S.p.A. (soggetto incaricato dell’intera realizzazione delle opere del programma, con contratto “chiavi in mano”) nonché della sua comprovata esperienza progettuale e tecnica (peraltro dal certificato camerale in atti, il settore tessile non è compreso nell’oggetto sociale che neppure prevede espressamente l’attività di realizzazione di immobili), con particolare riferimento all’avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari, con l’obbligo della richiedente di fornire tutti gli elementi necessari; c) congruità dei prezzi esposti con particolare riferimento a quelli dei macchinari e impianti produttivi; il costo di questi ultimi, a seguito di una valutazione di massima… appare microscopicamente elevato: è emersa, infatti, una rilevante differenza tra i costi esposti e quelli ritenuti congrui… d) impatto economico finanziario sulla TEXMA S.p.A. dell’operazione di “acquisto ANTHESIS” considerato anche il suo ruolo di soggetto cui è affidato l’accesso al mercato della produzione…”
<<Leggendo attentamente queste pagine e confrontando il loro contenuto con la realtà che risulta da altri atti del fascicolo ci si rende conto della farsesca costruzione. Come dire parlane, parlane, parlane male e vedrai che si riesce a convincere che ha fatto del male.>>
Il Ministero, con nota del 4 aprile 2001 (all.to n. 143 alla relazione di c.t. ing. VERNALEONE), informò TEXMA S.p.A. e la banca concessionaria dell’avvio della procedura di revoca delle agevolazioni finanziarie ex legge n. 488 del 1992 concesse alla società in base al D.M. n. 54929 del 14 agosto 1998.
Il Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese, con decreto del 13 settembre 2001, dispose la revoca del decreto di concessione n. 54929 del 14 agosto 1998 e “… il recupero dell’importo di lire 7.459.820.000…, oltre alle relative maggiorazioni, che dovrà essere restituito dall’impresa beneficiaria o dalla Società Assicuratrice attraverso la Banca concessionaria...”
<<Ecco, era alla revoca che si “doveva” arrivare. Adesso bisognerà vedere se il TAR del Lazio la confermerà. È stato presentato ricorso contro la revoca ed è stata chiesta fin dal 2002, la fissazione dell’udienza per il merito.>>
II. Il progetto di investimento di M. & G. S.r.l. e la stipula della convenzione con MANFREDONIA SVILUPPO soc. cons.le p.a.
II.I. La ricostruzione delle vicende commesse all’erogazione, in favore di M. & G. S.r.l., di contributo agevolato di lire 5.753.000.000 evidenzia profili di fraudolenza per molti aspetti analoghi a quelli emersi in occasione dell’esame delle operazioni - societarie e commerciali - relative alla realizzazione del programma di investimento di TEXMA S.p.A.:
- l’intervento di MAGURO S.p.A. - società di cui si è esposto in dettaglio, l’apporto meramente artificioso di mezzi finanziari per l’aumento di capitale di TEXMA S.p.A. - in funzione di soggetto erogatore di finanziamenti ai partecipanti al capitale sociale di M. & G. S.r.l.; l’operazione di finanziamento - realizzata da MAGURO S.p.A. apparentemente mediante pagamento delle fatture emesse (per operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi in tutto inesistenti) da GESTIONE IMMOBILIARI CARISMA S.r.l. e CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p.a. nei confronti di M. & G. S.r.l. - consentì ai soci di M. & G. S.r.l. di accreditare falsamente l’esecuzione dei prescritti conferimenti “in conto futuro aumento di capitale” ed alla società di giustificare - attraverso l’esibizione delle false fatture e delle “quietanze liberatorie” dei presunti fornitori - il raggiungimento di “stati di avanzamento” (con la determinante complicità dei funzionari preposti alla verifica), assumendo l’effettuazione di spese di fatto mai sostenute (i lavori di edificazione dello stabilimento - con lo sbancamento dell’area - ebbero inizio solo dopo l’erogazione della prima e seconda “quota” di contributo, pari complessivamente al 60 per cento dell’ammontare delle agevolazioni accordate);
- l’intervento di altre società del “c.d. gruppo MAGURO” nella specie GESTIONE IMMOBILIARE CARISMA S.r.l. e CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p.a. - in funzione di soggetti incaricati dell’intera realizzazione delle opere connesse al programma di investimento e della fornitura di impianti e macchinari; analogamente a quanto segnalato in precedenza per VAST S.p.A. e PROJEOS S.r.l., anche GESTIONE IMMOBILIARE CARISMA S.r.l. e CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p.a., erano soggetti privi di comprovata esperienza progettuale e di specifiche conoscenze tecniche per la realizzazione dell’investimento (la normativa di settore ammette solo nel caso di “realizzazione particolarmente complessa” il ricorso a soggetti intermedi con stipula di “contratti chiavi in mano”, escludendo comunque l’intervento di enti con “mero ruolo di intermediazione commerciale e/o assistenza agli acquisti”); nella specie l’attività di GESTIONE IMMOBILIARE CARISMA S.r.l. e CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p.a. si è limitata a contatti con eventuali esecutori dei lavori edili e fornitori (degli elementi in prefabbricato dello stabilimento, degli impianti e macchinari, etc.) e nell’emissione di fatture - per importi ingenti, complessivamente lire 7.185.000.000 - nei confronti di M. & G. S.r.l. a titolo di “anticipi per forniture di capannone industriale” (da parte di GESTIONE IMMOBILIARE CARISMA S.r.l.) e, addirittura, per vendita di impianti e macchinari (da parte di C.P.P.S. - CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p.a.) di cui la parte alienante non aveva alcuna disponibilità materiale o/o giuridica, per non averne acquisito la proprietà.
<<Sia le società fornitrici di M.
& G., sia Vast S.p.A. sono in possesso delle conoscenze tecniche per
realizzare impianti di qualsiasi complessità. In ogni caso, spetta solo
all’ente erogante stabilire, dal momento in cui è entrata in vigore la
circolare 900315 del 14/7/2000 (non prima), se l’impianto è di particolare
complessità e se la realizzazione mediante contratto “chiavi in mano” può dar
luogo ad una decurtazione del contributo (non a revocare il
contributo).>>
II.II. M. & G. S.r.l. - società con sede in Vigano di Gaggiano (Milano), costituita il 16 giugno 1986 ed amministrata da un consiglio composto da Alvaro VIRGILI (presidente), Anselmo VIRGILI e Angela MANCINI (consiglieri) - presentò il 30 novembre 1996 un progetto di un nuovo stabilimento industriale per la produzione di portali e porte flessibili industriali ad apertura rapida, da realizzarsi nella provincia di Foggia - e segnatamente nel comprensorio della c.d. “area di crisi” di Manfredonia, comprendente i comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo - richiedendo l’ammissione ai benefici finanziari previsti dalla c.d. Sovvenzione Globale Monofondo concessa dalla Commissione dell’Unione Europea (decisione C 1561 del 23 luglio 1996, a valere sulle risorse F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) MANFREDONIA SVILUPPO società consortile per azioni, sede in Foggia - ente gestore dell’indicata Sovvenzione in base a convenzione stipulata il 16 aprile 1997 con la Commissione dell’U.E. - stipulò il 30 ottobre 1998 con M. & G. S.r.l. e con i singoli soci Alvaro VIRGILI, Paola VIRGILI, Anselmo VIRGILI, Maurizio TERUZZI ed Angela MANCINI una convenzione (all.to n. 2165 all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 5 aprile 2002 n. 5845) in base alla quale M. & G. si impegnò “…entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo a far sì che: 1) venga celebrata l’assemblea straordinaria della società per l’adozione della delibera di aumento del capitale sociale a nominali lire tremiliardiduecentomilioni (3.200.000.000)… oppure 2) venga deliberato dal competente organo sociale il versamento in conto futuro aumento di capitale della complessiva somma di lire tremiliarditrentamilioni (lire 3.030.000.000), da effettuarsi in tranche corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori…”; l’intermediario MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a., dal canto proprio, concesse a M. & G. S.r.l. “… un contributo dell’importo massimo di lire cinquemiliardisettecentocinquantatre-milioni (lire 5.753.000.000) finalizzato alla realizzazione degli investimenti previsti dal Progetto…” da erogarsi “… previa esibizione dell’atto di acquisto del terreno o del contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto nonché della relativa concessione edilizia e della polizza fideiussoria, con le seguenti modalità: a) trenta per cento (30%) di anticipo a richiesta della società; b) sessanta per cento (60%) o trenta per cento (30%) - se corrisposto l’anticipo di cui alla precedente lettera - dopo l’esibizione di uno stato di avanzamento pari al sessanta per cento (60%) del valore totale dell’investimento di cui almeno il trenta per cento (30%) coperto da quietanza e versamento dei mezzi propri per il sessanta per cento (60%) del totale previsto; c) venti per cento (20%) dopo l’esibizione di uno stato di avanzamento pari all’ottanta per cento (80%) del valore totale dell’investimento di cui almeno il sessanta per cento (60%) coperto da quietanza e versamento totale dei mezzi propri; d) venti per cento (20%) alla verifica (collaudo) della realizzazione fisica e funzionale degli investimenti con fatture quietanzate per il cento per cento (100%) dell’investimento stesso…”. Nella convenzione era previsto ancora che “… La presentazione dell’atto di acquisto del terreno o del contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto, nonché della relativa concessione edilizia e della polizza fidejussoria deve essere perfezionata dalla società entro il termine di sessanta (60) giorni dalla stipula della presente scrittura, a pena di risoluzione del presente contratto e contestuale decadenza dal beneficio della Sovvenzione, con conseguente estromissione dalla graduatoria. Prima dello spirare del suddetto termine la società potrà avanzare formale e motivata istanza di proroga e l’Intermediario, valutata la fondatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda, potrà concedere la proroga una sola volta e per un periodo massimo di novanta (90) giorni che decorreranno dalla scadenza del termine di sessanta (60) giorni. La corresponsione delle suddette tranches di contributo sarà in ogni caso subordinata a: I) intervenuta omologa della delibera di cui al precedente articolo 2/n. 1 o registrazione della delibera di cui al precedente articolo 2/n. 2; II) positivo accertamento degli stati di avanzamento dei lavori…; III) effettivo incasso da parte dell’Intermediario delle previste risorse finanziarie nazionali e comunitarie…”
<<Tutta la suesposta trascrizione corrisponde unicamente, come tante altre, all’esigenza di formare un provvedimento corposo, con molte pagine, quasi che all’infondatezza qualitativa si volesse riparare con una maggiore quantità di pagine.>>
I rapporti di M. & G. S.r.l. con GESTIONE IMMOBILIARE CARISMA S.r.l., C.P.P.S. - CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p.a. e MAGURO S.p.A.
II.III. Sulla genesi e l’articolazione dei rapporti con Rodolfo MARUSI GUARESCHI - e con le società del c.d. “gruppo MAGURO” - nonché sui passaggi salienti della procedura di ammissione ed erogazione delle agevolazioni, ha diffusamente riferito - nel corso dell’audizione davanti al P.M. - Alvaro VIRGILI, socio e presidente del consiglio di amministrazione di M. & G. S.r.l. E’opportuno tuttavia approfondire preliminarmente per un verso la struttura e la composizione delle società del c.d. “gruppo MAGURO” coinvolte nella vicenda e, per altro profilo, il complesso di fittizie operazioni che consentì indebitamente a M. & G. S.r.l. di ottenere l’erogazione delle agevolazioni:
- GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA S.r.l., sede in Sant’Ilario d’Enza; la società è amministrata da Rodolfo MARUSI GUARESCHI ed ha per oggetto “… acquisto e vendita anche frazionata di terreni ed edifici, la costruzione in economia ed in appalto di edifici ed opere immobiliari, gestione, amministrazione, appalto per la costruzione, manutenzione di immobili anche di terzi, conduzione di fondi rustici”; dal verbale di assemblea straordinaria del 14 febbraio 1991 (all.to n. 5 alla nota G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 11 maggio 2001 n. 6456) emerge che la società è partecipata da PROFESSIONAL S.r.l., sede in Sant’Ilario d’Enza (società rappresentata nell’atto da Tristano MARUSI GUARESCHI, presidente del consiglio di amministrazione) e da CARISMA S.p.A., sede in Sant’Ilario d’Enza (società rappresentata nell’atto da Rodolfo MARUSI GUARESCHI, presidente del consiglio di amministrazione) e dispone di un capitale di lire 480.000.000; GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA S.r.l. emise nei confronti di M. & G. S.r.l. n. due fatture (sottoposte a sequestro ed allegate in copia alla nota G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 11 maggio 2001 n. 6456): 1) fattura n. 2 del 22 dicembre 1998 dell’importo complessivo di lire 2.951.904.000, di cui lire 491.984.000 per I.V.A., recante la causale “anticipi per fornitura di capannone industriale come da ns. offerta prot. 3454 dell’11.2.1997, da Voi accettata in pari data”, e quali condizioni di pagamento “bonifico bancario sul c/c 24827 c/o BANCA POPOLARE DI MILANO di Parma… a Vs. riscossione prima tranche contributo sulla Sovvenzione Globale Monofondo”; 2) fattura n. 2 del 9 marzo 1999 dell’importo complessivo di lire 648.096.000, di cui lire 108.016.000 per I.V.A., recante la causale “anticipi per fornitura di capannone industriale come da ns. offerta prot. 3454 dell’11.2.1997, da Voi accettata in pari data” e quali condizioni di pagamento “bonifico bancario sul c/c 24827 c/o UNICREDITO ITALIANO S.p.A. di Parma… a Vs. riscossione seconda tranche contributo sulla Sovvenzione Globale Monofondo”; l’artificiosità dell’operazione emerge immediatamente sol che si consideri: a) che le fatture, sebbene emesse negli anni 1998 e 1999 a titolo di “anticipi”, attengono a lavori di edificazione del capannone industriale i quali ebbero inizio solo nella tarda primavera dell’anno 2000 (i funzionari verificatori della SOVIS S.p.A. - i quali effettuarono un sopralluogo sull’area il 30 maggio 2000 - rilevarono che “… la società M. & G. S.r.l., essendo entrata da poco in possesso dell’area assegnata, non aveva avuto la possibilità di effettuare le attività propedeutiche al montaggio del capannone industriale…”, v. il c.d. “rapporto sulla 3° missione di monitoraggio - 2° “tranche” - integrazione” del 16 giugno 2000, all.to n. 2180 all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 5 aprile 2002 n. 5854; d’altro canto, la prima fattura relativa ai lavori di edificazione del capannone fu emessa il 19 maggio 2000 dall’impresa Michelangelo MURGO ed attiene a “… scavo di splateamento e/o di sbancamento in terreno…”); b) che le fatture recano l’ingente importo complessivo di lire 3.600.000.000, I.V.A. compresa, quale mero “anticipo” sulla “fornitura” (apparentemente) versato da MAGURO S.p.A. fin dal 9 marzo e dal 3 aprile 1999, a fronte del quale - essendosi avvalsa GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA S.r.l. dell’opera dell’impresa appaltante Michelangelo MURGO, sede in Manfredonia (per l’esecuzione dei lavori di sbancamento del terreno e - inizio di - edificazione del capannone) e di M.B.M. S.r.l., sede in Sommacampagna (per la fornitura degli elementi in prefabbricato) - risultano emesse dall’impresa Michelangelo MURGO e da M.B.M. S.r.l. nei confronti di GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA S.r.l., solo a partire dal 19 maggio 2000, fatture per il complessivo minore importo di lire 630.612.000, I.V.A. compresa (v. le fatture emesse dall’impresa individuale Michelangelo MURGO nn. 17, 28 e 44/2000 per l’importo complessivo di lire 312.612.000 nonché le fatture emesse da M.B.M. S.r.l. nn. 143/2000 e 4/2001 per l’importo complessivo di lire 328.000.000, all.to n. 5 alla nota G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 11 maggio 2001 n. 6456);
- CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI società consortile per azioni, sede in Sant’Ilario d’Enza; la società è amministrata da un consiglio composto da Rodolfo MARUSI GUARESCHI (presidente), Roberto ZECCHETTI, Valerio MARUSI GUARESCHI (consiglieri) e ha per oggetto “… l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l’attività promozionale necessaria per realizzarla, nonché l’importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse…”; con delibera assembleare del 24 dicembre 1999 (all.to n. 4 alla nota G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 11 maggio 2001 n. 6456) - assunta in presenza di “…tutti i soci titolari dell’intero capitale sociale e cioè le società MAGURO S.p.A., CARISMA FARMACEUTICI S.r.l., CARISMA VEICOLI S.r.l., ICS SYSTEM S.r.l., CARISMA DESIGNER S.r.l. e CARISMA EXPRESS S.r.l.…” - il capitale sociale fu aumentato da lire 200.000.000 ad euro 6.000.000 “… mediante emissione alla pari di un corrispondente numero di azioni da un euro cadauna da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2000 e conversione delle azioni attualmente in circolazione…”; l’aumento di capitale sociale fu sottoscritto esclusivamente dal socio MAGURO S.p.A. “… mediante rinunzia al credito dal socio stesso vantato verso la società a titolo di finanziamento soci…”, avendo rinunziato “… i soci CARISMA FARMACEUTICI S.r.l., CARISMA VEICOLI S.r.l., ICS SYSTEM S.r.l., CARISMA DESIGNER S.r.l. e CARISMA EXPRESS S.r.l. (titolari complessivamente del 31,25 - trentuno e venticinque centesimi - per cento del capitale sociale)… al proprio diritto di opzione…”; C.P.P.S. - CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI, s. cons.le p.a., emise nei confronti di M. & G. S.r.l. dapprima la fattura n. 3 del 15 febbraio 1997 per l’importo complessivo di lire 6.188.000.000 con la causale “Fornitura beni progetto Manfredonia” - di fatto “annullata” con la nota di accredito n. 1 del 15 dicembre 1997 di pari importo recante “Storno totale nostra fattura numero 03 del 15 febbraio 1997 per mancato pagamento” - e successivamente la fattura n. 12 del 4 novembre 1999 dell’importo complessivo di lire 3.585.000.000, di cui lire 597.500.000 per I.V.A. (all.to n. 4 alla nota G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 11 maggio 2001 n. 6456), a fronte della quale MAGURO S.p.A. - come emerge dalla nota più sopra riportata - avrebbe versato, alla stessa data del 4 novembre 1999, “a titolo di acconto” la somma di lire 3.405.750.000; l’artificiosità dell’operazione emerge con evidenza sol che si consideri: a) l’assoluta illogicità ed incongruenza di una fornitura di impianti e macchinari eseguita ancor prima dell’inizio dei lavori di edificazione ed addirittura anteriormente alla consegna materiale del terreno sui cui avrebbe dovuto sorgere lo stabilimento (lo stesso C.P.P.S. s. cons.le p.a., comunicò a M. & G. S.r.l., con nota del 4 novembre 1999 avente ad oggetto “nostra fattura n. 12 del 4 novembre 1999” che “…i beni oggetto della nostra fattura n. 12 del 4 novembre 1999, non installati per mancanza delle strutture Fisse si trovano presso i seguenti recapiti: a) n. 2 segatrici a nastro, c/o THOMAS, via Pasubio 32, Isola Vicentina (VI); b) n. 6 saldatrici a filo continuo, c/o UTENSILERIA ADRIATICA, via Don Minzioni, 6, Monopoli (BA), etc.…”); b) l’accertata indisponibilità da parte di C.P.P.S. - CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p.a. dei beni oggetto della fornitura, fittiziamente ceduti dietro corrispettivo a M. & G. S.r.l. - con pagamento eseguito “in acconto” da MAGURO S.p.A. - , nonostante la società venditrice non vantasse alcun diritto reale sugli stessi: al riguardo sono esplicite le dichiarazioni rese da Ignazio FIUME, amministratore di UTENSILERIA ADRIATICA S.r.l., sede in Monopoli (impresa che avrebbe fornito molti dei macchinari ed impianti indicati nella fattura n. 12 del 4 novembre 1999 emessa da C.P.P.S. - CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p.a., beni oggetto di rivendita a M. & G. S.r.l.; peraltro - come si è detto - presso la sede di UTENSILERIA ADRIATICA S.r.l. i beni avrebbero dovuto rimanere depositati in attesa di installazione nell’erigendo stabilimento industriale), il quale ha ammesso di avere intrattenuto con gli esponenti di C.P.P.S. - CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p.a. e di M. & G. S.r.l. - segnatamente con Rodolfo MARUSI GUARESCHI e Alvaro VIRGILI - vari colloqui aventi ad oggetto la eventuale fornitura di macchinari ed impianti, precisando tuttavia che, di fatto nessun acquisto - nonostante le insistenze di esso FIUME ad “… ufficializzare la fornitura” - fu eseguito da C.P.P.S. s. cons.le p.a.; il FIUME ha soggiunto che solo sul finire dell’anno 2001 e nell’anno 2002 provvide alla esecuzione della fornitura, ma non nei confronti di C.P.P.S. s. cons.le p.a. bensì direttamente nei confronti di M. & G. S.r.l. (a conferma di tale circostanza sono state acquisite dai militari della G. di F. presso MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a. varie fatture emesse da UTENSILERIA ADRIATICA S.r.l. nei confronti di M. & G. S.r.l. a partire dal 26 novembre 2002 fino al 28 febbraio 2002, v. le fatture UTENSILERIA ADRIATICA S.r.l. n. 2439 del 26 novembre 2001 per complessive lire 121.550.000; n. 2645 del 10 dicembre 2001 per complessive lire 1.777.550.000; n. 2712 del 31 dicembre 2001 per complessive lire 322.102.013; n. 2824 del 31 dicembre 2001 per complessive lire 59.441.996; n. 198 del 31 gennaio 2002 per complessivi euro 1.475,00; n. 389 del 28 febbraio 2002 per complessivi euro 847,66, all.to alla informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 5 aprile 2002 n. 5854); si riportano, di seguito i passaggi salienti della deposizione del FIUME, il quale peraltro ha riferito che - contrariamente a quanto affermato dai verificatori di SOVIS - SOCIETA’ VESUVIANA D’INVESTIMENTI S.p.A. nel “rapporto sulla 2° missione di monitoraggio” del 26 gennaio 2000 trasmesso a MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a. - nessun sopralluogo ispettivo fu di fatto eseguito presso la sede dell’impresa (apparente) fornitrice.
Verbale G. di F. 22/3/2002 assunzione informazioni Ignazio FIUME
“Nel
mese di settembre o di ottobre del 1999, un fornitore della UTENSILERIA
ADRIATICA, tale sig. Angelo FARINA di Milano, mi chiese se potevo effettuare
una fornitura di macchine utensili alla C.P.P.S., società che all’epoca non
conoscevo, in quanto lui stesso non era in grado di fare perché costruttore
solo di cesoie e presse piegatrici. Lo stesso Angelo FARINA mi disse altresì
anche che la scelta era caduta su di me in quanto la mia società era la più
vicina all’area dove doveva sorgere uno stabilimento nella zona di Manfredonia.
Il FARINA Angelo, quindi, fissò un appuntamento presso gli uffici della
C.P.P.S. siti a Sant’Ilario d’Enza (RE) col sig. MARUSI GUARESCHI Rodolfo dove
anche lui mi accompagnò. In quella occasione quindi conobbi il MARUSI GUARESCHI
Rodolfo. Era presente anche il sig. VIRGILI Alvaro, presentatomi come titolare
della M. & G.. In quella occasione il MARUSI e il VIRGILI mi chiesero se
potevo effettuare la fornitura di macchinari alla M. & G. presso uno
stabilimento di Manfredonia. A tale richiesta manifestai il mio consenso.
Quindi mi inviarono presso la società una lista di macchinari dettagliatamente
elencati su quattro fogli di carta intestata alla società CO.MA.F. S.r.l.
riportante la data del 7 luglio 1999, e di cui vi ho esibito copia.
Successivamente ricordo che Alvaro VIRGILI mi chiese telefonicamente i tempi
per la consegna di questi macchinari. Dopo essermi informato presso i miei
fornitori, riferii al VIRGILI che i macchinari sarebbero stati pronti dopo un
paio di mesi e che una parte di essi si trovavano presso varie aziende del nord
Italia e un’altra parte presso la mia società. Per quelli che si trovavano
presso la società fornitrice feci anche una lettera alla M. & G., mentre per
gli altri che erano presso la mia società, mi limitai ad informarlo solo
telefonicamente. In seguito, sempre telefonicamente, un responsabile della
C.P.P.S., di cui non ricordo il nome, mi informò che i macchinari che si
trovavano presso i miei fornitori sarebbero stati controllati da funzionari
della MANFREDONIA SVILUPPO, ricordo anche il nome di uno di essi, tale sig.
BUONTEMPO, e per facilitare il controllo dei suddetti funzionari era opportuno
applicare sugli stessi macchinari delle etichette adesive. In seguito la
C.P.P.S. mi fornì le suddette targhette unitamente ad un tabulato, che vi ho
esibito, recante la descrizione dei macchinari da etichettare nonché la loro
ubicazione. Alla fine del mese di novembre del 1999 inviai alle rispettive
società fornitrici le suddette etichette. Per quanto mi riguarda posso
affermare che né il sig. BUONTEMPO, né altri funzionari della MANFREDONIA
SVILUPPO o di altre società dalla stessa incaricate, hanno mai effettuato
verifiche tecniche su macchinari esistenti presso la sede della UTENSILERIA
ADRIATICA in Monopoli (BA) via Ghandi e altri depositi. Posso altresì
dichiarare, sulla base di quanto riferitomi telefonicamente da alcuni miei
fornitori, la THOMAS, la CEM e qualche altro di cui non ricordo il nome, che
funzionari incaricati della suddetta società MANFREDONIA SVILUPPO, hanno
effettuato il riscontro dei macchinari esistenti presso tale società, elencate
nel tabulato sopra menzionato.
Dopo
il riscontro dei macchinari, ricordo che il MARUSI GUARESCHI mi chiese telefonicamente
se potevo tenere bloccate per un paio di mesi le macchine presso i fornitori,
ove si trovavano, in quanto il capannone della M. & G. non era ancora
pronto. Nel frattempo, sempre telefonicamente, chiesi più volte alla segretaria
del MARUSI GUARESCHI, in quanto quest’ultimo mi riferivano che era sempre
assente, di ufficializzare la fornitura dei macchinari, perché a mia volta
sollecitato in tal senso dai miei fornitori. Infatti all’inizio del mese di
agosto 2000 MARUSI GUARESCHI Rodolfo, con lettera dell’8 agosto 2000, intestata
GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA, ha confermato alla mia società l’ordine dei
materiali di cui sopra. Nell’occasione e per più volte chiesi al MARUSI
GUARESCHI Rodolfo o alla sua segretaria, che per confermare la fornitura dei
citati macchinari avrebbero dovuto versarmi un acconto pari a 15 percento.
Alcuni giorni dopo mi telefonò la segretaria che mi autorizzava ad emettere una
fattura di acconto pari al 15 percento circa della fornitura descritta nel
citato ordine di conferma. Quindi la società UTENSILERIA ADRIATICA emise la
fattura n. 1784 del 14/9/2000 nei confronti della C.P.P.S. per l’importo
complessivo di lire 220.800.240. Dopo un po’ di tempo, constatato che la
C.P.P.S. non aveva pagato la suddetta fattura di acconto, anche dopo aver
inviato al MARUSI e, per conoscenza, alla M. & G., una raccomandata con la
quale ne chiedeva il pagamento, fui costretto ad emettere una nota di credito
in data 30 settembre 2000 a totale storno della anzidetta fattura.
In
seguito e precisamente l’8 giugno 2001, con lettere raccomandate informai la
società MANFREDONIA SVILUPPO e la SOVIS che i macchinari relativi alla pratica
M. & G., a suo tempo visionati dall’arch BUONTEMPO, non erano stati mai
consegnati dalla UTENSILERIA ADRIATICA alla stessa società M. & G.. La
fattura e la nota di credito prima citate sono state regolarmente registrate
nella contabilità della UTENSILERIA ADRIATICA S.r.l. Dopo quanto accaduto
con la società C.P.P.S., non ho avuto alcun rapporto con la stessa società o
col MARUSI GUARESCHI Rodolfo o altri suoi collaboratori.
Nel
settembre del 2001 ricordo che il VIRGILI Alvaro mi contattò telefonicamente
fissando un appuntamento in quanto mi voleva parlare.
Nell’occasione
mi disse che siccome doveva comunque continuare a portare avanti la pratica
della M. & G. relativa alla costruzione dello stabilimento nell’area di
Manfredonia, aveva bisogno di acquistare macchinari della stessa tipologia di
quelli che gli avrebbe dovuto fornire la C.P.P.S. Gli risposi che non era
più possibile fornirgli gli stessi macchinari in quanto già venduti ad altri
dalle mie ditte fornitrici; era invece possibile fornire nuovi macchinari
similari. Quindi mi commissionò i nuovi macchinari come da conferma d’ordine
del 31 ottobre 2001. Di tali macchinari, come già avvenuto in precedenza, una
parte erano disponibili presso la UTENSILERIA ADRIATICA Srl; altri li
commissionai a mia volta alle varie ditte fornitrici. Le relative fatture ve le
ho esibite. Per tale fornitura il VIRGILI Alvaro mi ha versato le somme che
risultano dalla contabilità della società.
Al
momento, tranne che per una foratrice, di cui il fornitore l’ha ritirata per
l’adeguamento del software, la UTENSILERIA ADRIATICA S.r.l. ha consegnato tutti
i macchinari commissionati dal VIRGILI con la conferma d’ordine del 31 ottobre
2001.
A
conclusione di tutto quanto sopra dichiarato preciso che alla C.P.P.S., la
UTENSILERIA ADRIATICA non ha mai fornito alcun macchinario; ha invece
fornito alla M. & G. per lo stabilimento di Manfredonia, direttamente o
indirettamente attraverso le ditte fornitrici, i macchinari indicati nelle
fatture esibite…”
<<È
legittimo dubitare che i tecnici della SOVIS non abbiano compiuto la verifica
presso i magazzini del signor Fiume. Anzi, è probabile che gli stessi si siano
recati presso quei magazzini prima che Utensileria Adriatica S.r.l. emettesse
nota di accredito. L’acconto a Fiume non venne dato perché avrebbero dovuto
farsene carico M. & G. S.r.l. ed i suoi soci, che erano già in debito nei
confronti di Maguro S.p.A., Gestioni Immobiliari Carisma S.r.l. e C.P.P.S.
S.C.r.l.. Ecco perché non venne versato.>>
- MAGURO S.p.A., sede in San Prospero Parmense, società amministrata da un consiglio composto da Rodolfo MARUSI GUARESCHI (presidente) e da figli Tristano e Valerio MARUSI GUARESCHI (consiglieri); sulla struttura di MAGURO S.p.A. si è più sopra riferito, in occasione dell’illustrazione delle vicende societarie connesse all’aumento di capitale di TEXMA S.p.A.; deve solo rimarcarsi il ruolo centrale assunto anche in questa occasione da MAGURO S.p.A. (società holding nella quale, non casualmente l’organo amministrativo è composto esclusivamente da componenti della famiglia MARUSI GUARESCHI; nella relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio anno 1998 risultano rapporti di MAGURO S.p.A. con le società controllate o collegate CARISMA S.p.A., I.P.I. S.p.A., INTERCOMIND S.r.l., APECS S.r.l., FIAE S.r.l., CARISMA FINANCE S.p.A., CARISMA LEASING S.r.l., CARISMA MARKETING S.r.l., C.P.P.S. s. cons.le p.a., GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA S.r.l., CARISMA EXPRESS S.r.l., PIMA S.r.l., PROFESSIONAL S.r.l., CARISMA ENGINEERING S.r.l., CARISMA TERRA S.r.l., CARISMA FARMACEUTICI S.r.l., ASHANTI S.r.l., CARISMA INFORMATICA S.r.l., CARISMA VEICOLI S.r.l., ICS SYSTEM S.r.l.) in funzione di erogazione di finanziamenti ad altre imprese riferibili allo stesso gruppo ma anche a soggetti estranei alla “costellazione MAGURO”, come i soci di M. & G. S.r.l.; emerge con evidenza come, nella costruzione ed articolazione dell’agglomerato di società riferibile alla persona di Rodolfo MARUSI GUARESCHI (oltre 500, come si dirà), MAGURO S.p.A. si collochi in posizione strategicamente sovraordinata rispetto alle altre, svolgendo essa (per statuto, ma soprattutto) di fatto attività di concessione di finanziamenti - sebbene abusiva, in quanto soggetto non iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’at. 106 D. Lgs.vo 2 settembre 1993 n. 385, c.d. T.U. Bancario e pertanto non autorizzato all’esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico (deve segnalarsi, al riguardo, che il consiglio di amministrazione di MAGURO S.p.A., nella seduta del 16 gennaio 2001, ai fini della presentazione della “… domanda di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari previsto dall’art. 107 del d. leg.vo 1° settembre 1993 n. 385…” accertò che amministratori e sindaci erano “… in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 4 del d. Ministero del Tesoro 31 dicembre 1998 n. 516…”) - così da costituire il necessario referente per l’elaborazione e la realizzazione in concreto delle (illecite) strategie di “gruppo”; per quanto concerne nello specifico i rapporti di MAGURO S.p.A. con i soci di M. & G. S.r.l. deve segnalarsi il contento della note 17 aprile 1997 (all.to al verbale a.i. Alvaro VIRGILI 4 maggio 2001), 9 marzo 1999, avente ad oggetto “Anticipi su promessa di acquisto partecipazioni M.” (all.to al verbale a.i. Alvaro VIRGILI 4 maggio 2001), 3 aprile 1999 e 4 novembre 1999 (all.te tanto al verbale a.i. Alvaro VIRGILI 4 maggio 2001 quanto all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 5 aprile 2002 n. 5854 ai nn. 2206 e 2207; deve segnalarsi al riguardo una evidente - non casuale - difformità tra i documenti acquisiti da questo P.M. in occasione dell’audizione di Alvaro VIRGILI e quelli sottoposti a sequestro dai militari della Guardia di Finanza presso gli uffici di MANFREDONIA SVILUPPO s. cons. p.a.: invero, nel primo caso, le comunicazioni di MAGURO S.p.A. del 3 aprile 1999 e del 4 novembre 1999 indicano quale oggetto “Anticipi su promessa di acquisto partecipazioni M.” e nel secondo - ferma restando l’identità di contenuto e di impostazione grafica - l’oggetto “Finanziamento”), indirizzate da MAGURO
S.p.A. - e per essa dal presidente del
consiglio di amministrazione Rodolfo MARUSI GUARESCHI - ad Alvaro VIRGILI,
Paola VIRGILI, Anselmo VIRGILI ed Angela MANCINI, di seguito interamente
riportato:
<<Ecco quelle indicate sopra sono le
società partecipate da Maguro S.p.A., quelle, non altre, rispetto alle quali
non ha alcun potere di alcun tipo e certamente non si trova in posizione
sovraordinata. Non esiste un gruppo Maguro, bensì un gruppo Carisma,
controllato da Maguro, e diversi altri gruppi controllati da altre società che
con Maguro non hanno nulla a che vedere. La supposta e falsa centralità di
Maguro è servita a Mantovano, alla Guardia di Finanza ed al Pubblico Ministero
per sostenere e giustificare le azioni compiute nei confronti di questa società
(sequestro probatorio, poi preventivo) e dei suoi amministratori.
Si
legge sopra che «nella relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio anno
1998 risultano rapporti di MAGURO S.p.A. con le società controllate o collegate
… in funzione di erogazione di finanziamenti ad altre imprese riferibili allo
stesso gruppo ma anche a soggetti estranei alla “costellazione MAGURO”, come i
soci di M. & G. S.r.l.» ma non ci sono altri soggetti che abbiano ricevuto
finanziamenti (o presunti tali) da Maguro. L’unica riportata non è un esempio
ma proprio l’unica.>>
Nota MAGURO S.p.A. 17 aprile 1997
“Egregi
Signori,
in
relazione alle Vostre richieste ed al progetto di sviluppo della M. & G.
S.r.l., … vi confermiamo la nostra disponibilità a concederVi un finanziamento
proporzionale alle quote detenute da ciascuno di Voi nella predetta società,
alle seguenti condizioni:
1) il finanziamento non potrà superare
l’importo di lire 4.500.000.000, salve particolari occasioni in cui potrà
raggiungere, temporaneamente, l’importo di lire 7.000.000.000;
2) tali importi dovranno essere destinati
unicamente al finanziamento di M. S.r.l. per consentire alla Vostra società di
far fronte al pagamento di forniture emesse dai fornitori dei nuovi impianti
previsti nel progetto che ci è stato consegnato e che ha per oggetto una nuova
unità produttiva nel comprensorio di Manfredonia;
3) il finanziamento viene concesso al tasso di
interesse annuale del 5% (cinque per cento);
4) fermo restando il rientro delle quote di
finanziamento che superassero l’importo di lire 4.500.000.000 non appena M.
S.r.l. risultasse nella condizione di provvedere al rimborso di tali eccedenze
ai soci, il finanziamento dovrà essere rimborsato attraverso i dividendi netti
distribuiti da M. S.r.l.;
5) trascorsi
dieci anni dalla data di inizio delle erogazioni senza che il finanziamento sia
stato integralmente rimborsato, ci rimetterete il saldo mediante cessione di
partecipazioni sociali da Voi detenute, escluse quelle relative alla società M.
S.r.l. previa stima del loro valore attraverso una perizia asseverata da tre
commercialisti dei quali uno nominato da noi, uno da Voi e il terzo dai primi
due;
6) in
deroga alle suddette condizioni di rimborso, lo stesso potrà avvenire, anche
totalmente, in qualsiasi momento, mediante Vostra cessione di partecipazioni
sociali, diverse da quelle da Voi detenute nella società M. S.r.l., con le
modalità sopra previste;
7) il finanziamento sarà erogato a condizione
che il Consorzio di Manfredonia, o altro ente, ammetta il citato progetto ad
agevolazioni finanziarie che prevedano un contributo in conto capitale di
almeno lire 5.500.000.000…”
<<Si ribadisce quanto osservato rispetto all’art. 132 del D.P.R. 385/93.>>
Nota MAGURO S.p.A. 9 marzo 1999
“…
come da accordi intercorsi, in data odierna abbiamo versato per Vostro conto a
M. & G. S.r.l. e, per suo conto, a GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA S.r.l.,
l’importo di lire 648.096.000, a saldo della fattura n. 2 del 9 marzo 1999,
emessa da GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA S.r.l. a M. & G. S.r.l.
Tale
importo di lire 648.096.000 è da considerarsi quale anticipo su promessa di
acquisto partecipazioni M., in aggiunta agli importi erogati in precedenza…”
Nota MAGURO S.p.A. 3 aprile 1999 (documento nella versione acquisita presso MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a.)
“…Come
da accordi intercorsi, in data odierna abbiamo versato per Vostro conto a M.
& G. S.r.l. e, per suo conto, a GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA S.r.l.,
l’importo di lire 2.074.000.000, a titolo di acconto sulla fattura n. 2 del 22
dicembre 1998 di lire 2.951.904.000, emessa da GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA
S.r.l. a M. & G. S.r.l.
Tale
importo di lire 2.074.000.000 è da considerarsi quale ulteriore finanziamento
da Voi concesso dalla scrivente, nella seguente misura:
-
lire
1.267.442.140 a Alvaro VIRGILI
-
lire 230.442.140
a Paola VIRGILI
-
lire 460.884.280
a Anselmo VIRGILI
-
lire 115.231.440
ad Angela MANCINI.
Vi
ricordiamo che, in precedenza, la scrivente vi aveva concesso finanziamento per
lire 1.644.931.640 alle seguenti date:
-
lire 47.450.500 a
FINLEASING LOMBARDA S.p.A. il 19 giugno 1997
-
lire 65.259.500
tramite bonifico il 27 agosto 1997
-
lire 150.000.000
con assegno circolare il 14 ottobre 1998
-
lire 284.035.640
tramite bonifico il 22 ottobre 1998
-
lire 150.000.000
con assegno circolare il 18 dicembre 1998
-
lire 300.000.000
con assegni circolari il 27 gennaio 1999
-
lire 648.096.000
a GESTIONI IMMOBILIARI CARISMA S.r.l. il 9 marzo 1999
In
totale, pertanto, i finanziamenti a Voi concessi dalla scrivente risultano di
lire 3.718.931.640 così assegnati:
-
lire
2.272.676.314 ad Alvaro VIRGILI
-
lire 413.210.495
a Paola VIRGILI
-
lire 826.420.990
a Anselmo VIRGILI
-
lire 206.623.841 a Angela MANCINI.
Vi
confermiamo, infine, che la scrivente, per consentire a M. & G. S.r.l. di
completare il progetto di Manfredonia, è disponibile a riconoscerVi un
ulteriore finanziamento di lire 3.600.000.000…”
Nota MAGURO S.p.A. 4 novembre 1999 (documento nella versione acquisita presso MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a.)
“…Come
da accordi intercorsi, in data 4 novembre 1999 abbiamo versato a M. & G.
S.r.l. e, per suo conto, a CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s.
cons.le p.a., l’importo di lire 3.405.750.000, a titolo di acconto sulla
fattura n. 12 del 4 novembre 1999, emessa da CONSORZIO POLISETTORIALE
PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p.a. a M. & G. S.r.l., oltre a lire
2.000.000.000 in contanti.
Tale
importo di lire 3.405.750.000 è da considerarsi quale ulteriore finanziamento a
Voi concesso dalla scrivente, in aggiunta all’importo di lire 3.718.931.640
erogato in precedenza.
In
data odierna, pertanto, l’importo del finanziamento a Voi concesso dalla
scrivente risulta essere di lire 7.126.681.640, così assegnato
-
lire
4.355.186.417 a Alvaro VIRGILI
-
lire 791.845.597
a Paola VIRGILI
-
lire
1.583.691.194 a Anselmo VIRGILI
-
lire 395.958.432
ad Angela MANCINI…
<<Le note suddette si riferiscono semplicemente alle varie coperture delle fatture emesse a carico di M. & G.>>
II. IV. Un esame congiunto delle varie comunicazioni inviate da MAGURO S.p.A. ai soci di M. & G. S.r.l. consente di rilevare - oltre alla già disposta difformità dell’“oggetto” nei documenti (per il resto identici) del 3 aprile 1999 e del 4 novembre 1999, nelle versioni esibite al P.M. da Alvaro VIRGILI ed in quelle acquisite presso MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a. - evidenti anomalie e specifiche violazioni di legge nella (presunta) operazione di “finanziamento” apparentemente eseguita da MAGURO S.p.A., che i funzionari verificatori di SOVIS - SOCIETA’VESUVIANA D’INVESTIMENTI S.p.A. avrebbero dovuto senz’altro evidenziare nelle relazioni presentate a MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a. (di cui si dirà più avanti), così da impedire l’erogazione delle agevolazioni a M. & G. S.r.l.:
- anzitutto l’assenza di un formale “contratto di finanziamento” intervenuto tra MAGURO S.p.A. da un lato e Alvaro VIRGILI, Paola VIRGILI, Anselmo VIRGILI e Angela MANCINI dall’altro; è agevole constatare come l’(asserita) operazione di “finanziamento” si fonda esclusivamente su una “comunicazione” unilaterale di MAGURO S.p.A. - la nota 17 aprile 1997, più sopra integralmente trascritta, alla quale, al più, può attribuirsi valore di “proposta” di contratto - e su generici riferimenti, contenuti nelle note del 9 marzo 1999, 3 aprile 1999 e 4 novembre 1999, ad “… accordi intercorsi…” tra le parti; deve rammentarsi che, ai sensi dell’art. 117 T.U. Bancario - non casualmente inserito nel titolo VI interessato “Trasparenza delle condizioni contrattuali” - i contratti relativi ad “operazioni e servizi bancari e finanziari” sono “… redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti…”; i verificatori di SOVIS S.p.A., non solo omisero di rimarcare la grave violazione alla previsione di legge (e probabilmente, ancor prima, di approfondire doverosamente l’effettivo titolo e la natura delle pattuizioni intervenute) ma addirittura nel “rapporto sulla 2° missione di monitoraggio” del 26 gennaio 2000 trasmesso a MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a. affermarono che “… per i pagamenti a mezzo finanziamento si è presa visione del contratto…”, contratto - lo si ribadisce - che né Alvaro VIRGILI, socio e presidente del consiglio di amministrazione di M. & G. S.r.l. (a cui avrebbe dovuto essere consegnato “un esemplare”) né l’ente gestore MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a. sono stati in condizione di esibire!;
- in secondo luogo - e più in generale - l’evidente, macroscopica incongruenza delle “condizioni generali” dell’operazione di finanziamento esposte - in assenza di formale contratto - nella “proposta” di MAGURO del 17 aprile 1997 (soprattutto in ordine all’ingente importo mutuato in relazione alle modalità e termini di restituzione di esso) che nessun serio operatore nel settore dell’intermediazione finanziaria avrebbe potuto - e dovuto - sottoscrivere.
<<L’operazione
con i soci di M. non è un prestito, ecco perché non è stata svolta secondo le
normali condizioni previste per finanziamenti a terzi.>>
Si riportano, di seguito ed integralmente, le dichiarazioni rese al P.M. da Alvaro VIRGILI.
Verbale P.M. 4 maggio 2001 assunzione informazioni Alvaro VIRGILI
“La S.V. mi chiede di riferire in ordine ai
rapporti intrattenuti con la MAGURO S.p.A..
Premetto che sono presidente del consiglio
di amministrazione della M. & G. S.r.l., sede in Gaggiano (MI). Altri
componenti del consiglio di amministrazione sono mio padre Anselmo e mia moglie
Angela MANCINI. Le quote sociali - il capitale è ammontante a 170.000.000 di
lire - sono divise tra VIRGILI Alvaro, VIRGILI Anselmo, VIRGILI Paola e MANCINI
Angela. La società ha per oggetto la progettazione e fabbricazione di strutture
metalliche per soluzioni logistiche (capannoni mobili, aperture automatiche
flessibili, attrezzature di carico e scarico, etc.). L’azienda dispone di uno
stabilimento in Gaggiano, presso il quale prestano la loro attività circa venti
dipendenti, tra tecnici progettisti ed operai. La società ha realizzato
nell’anno 2000 un fatturato di circa lire 10.000.000.000.
Per quanto concerne i rapporti con la
MAGURO, tengo a precisare che essi sono stati intrattenuti quasi esclusivamente
con Rodolfo MARUSI GUARESCHI. Negli ultimi anni, in occasione degli incontri
presso la sede della MAGURO S.p.A. in Sant’Ilario d’Enza, era presente anche
Cheti FRANCESCHI, persona che ritenevo svolgesse “mansioni di segretaria del
MARUSI”. Conobbi il MARUSI per la prima volta nell’anno 1992 in Salsomaggiore
Terme, in occasione di un seminario, nel quale svolgeva funzioni di relatore,
esponendo un suo progetto industriale.
Mi parve una persona di larghe vedute e di
grande entusiasmo. Allacciai con il MARUSI un rapporto connotato da “reciproca
fiducia”. Peraltro, non disponendo agli inizi di una vera e propria cultura
imprenditoriale (sono soprattutto un tecnico), richiesi più volte al MARUSI
consigli in ordine a talune scelte ed opportunità relative alla mia azienda.
In più occasioni ho corrisposto somme di
denaro in contanti al MARUSI GUARESCHI affinché egli le investisse. Il MARUSI
gestiva personalmente e direttamente tali somme - che a suo dire utilizzava per
l’acquisizione di partecipazioni nel capitale di aziende e/o in investimenti
finanziari di altra natura - corrispondendomi un interesse o tasso di
rendimento, di regola semestrale, in percentuale superiore a quella ordinariamente
praticata all’epoca dalle banche o da altri intermediari autorizzati. Il MARUSI
mi informava genericamente circa gli “investimenti” di tali somme, talora
producendo una sorta di resoconto da lui redatto. Tengo a precisare che questo
rapporto si è protratto per alcuni anni (e comunque fino al 1994) ed ha
riguardato la corresponsione di somme per un ammontare complessivo di circa
250.000.000, versate in più soluzioni. Si trattava di investimenti “ personali
”, non di pertinenza aziendale. Gli altri soci - e tra questi mia moglie - non
erano al corrente di tali miei rapporti con il MARUSI. Le somme venivano da me
corrisposte personalmente a Rodolfo MARUSI GUARESCHI, che usavo incontrare
presso “il suo ufficio, che all’epoca aveva sede in Parma”. Il rapporto, come
ho detto era esclusivamente “fiduciario”. Ho sempre considerato l’investimento
redditizio. Nell’anno 1994, per contingenti necessità dell’azienda da me
amministrata, interruppi tali operazioni.
Nell’anno 1995 venni a conoscenza, per il
tramite del dott. F. D., amministratore della M. S. S.r.l., di una favorevole
opportunità di investimento nell’area industriale di Manfredonia. Si trattava
del finanziamento, a condizioni particolarmente vantaggiose di progetti
imprenditoriali per la realizzazione di stabilimenti industriali su aree in
precedenza occupate dall’ENICHEM.
Il D., per il tramite della M. S. S.r.l.,
era un consulente della M. & G., alla quale prestava assistenza soprattutto
per le scelte organizzative e manageriali.
Con l’ausilio del D. predisposi un progetto
per la realizzazione di uno stabilimento per la fabbricazione di strutture
metalliche,portali isotermici e porte automatiche. Il progetto tecnico fu
redatto dallo studio di ingegneria “E.T.” di Piacenza. L’istruttoria dei progetti
- i quali rientravano nei finanziamenti connessi ai c.d. “ patti territoriali “
- fu curata dalla MANFREDONIA SVILUPPO, ente - se non vado errato - incaricato
dall’Unione Europea e presieduto da Annibale INCASTRO. Come ho detto si
trattava di finanziamenti particolarmente vantaggiosi. Prevedevano, tra
l’altro, l’erogazione di somme “ a fondo perduto ” per un ammontare pari al
sessantacinque per cento “del valore globale dell’investimento”.
Era indispensabile tuttavia che, in
relazione al valore dell’investimento, la società ammessa fosse dotata di
adeguati mezzi finanziari e quindi di idonea capitalizzazione. Questo era per
me motivo di preoccupazione, giacché la M. & G. - provvista di un capitale
sociale di lire 170.000.000 - necessitava di aumenti di capitale che da sé
sola, con gli scarsi mezzi propri, non era in grado di “coprire”.
In concomitanza con la presentazione del
progetto presi quindi contatto con Rodolfo MARUSI GUARESCHI.
Illustrai al MARUSI il progetto industriale
e gli chiesi se era disponibile a “sostenermi sotto l’aspetto finanziario”. Il
MARUSI disse che “avrebbe studiato la cosa”.
In seguito mi convocò presso la sede della
MAGURO S.p.A. in Sant’Ilario d’Enza e mi espose i termini del suo “sostegno”.
Mi disse che “lui poteva gestire tutta l’operazione, comprando i macchinari e
facendo lo stabilimento”. Il MARUSI pretese, in sostanza che la M. & G.
intrattenesse i rapporti - tanto quelli relativi alla fornitura dei macchinari
industriali e dei materiali edili quanto quelli connessi alla costruzione dello
stabilimento industriale - esclusivamente con “aziende di sua proprietà,
appartenenti al c.d. gruppo MAGURO”. Il MARUSI disse che mi avrebbe così
“indirettamente finanziato”: anziché “prestarmi del denaro, avrebbe egli stesso
anticipato, per il tramite della MAGURO S.p.A., le somme necessarie per
l’acquisto dei macchinari industriali e dei materiali edili”
L’intesa era nel senso che, una volta
ammessa al finanziamento e ottenuta l’erogazione delle somme, la M. & G.
avrebbe provveduto a corrispondere alla MAGURO S.p.A. gli importi che
quest’ultima società si impegnava ad anticipare per il pagamento delle fatture
emesse da altre società che ad esso MARUSI facevano capo.
La S.V. mi invita ad una maggiore precisione
ed a chiarire anzitutto se le aziende “fornitrici” alle quali il MARUSI faceva
riferimento erano esse stesse produttrici dei macchinari industriali e dei
materiali edili. La risposta è negativa. Le imprese del c.d. gruppo MAGURO -
che il MARUSI mi indicò successivamente nella C.P.P.S. - CONSORZIO
POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI soc. cons. p.a. e nella GESTIONE IMMOBILIARE
CARISMA S.r.l. - avrebbe svolto funzioni di mera intermediazione, acquistando i
macchinari e l’altro materiale occorrente dai fabbricanti e/o da concessionari
di vendita. Io stesso consegnai al MARUSI vari “elenchi delle specifiche” dei
macchinari che le società avrebbero dovuto acquistare. Per quanto concerne
l’edificazione del capannone, ad esso avrebbe provveduto la GESTIONI IMMOBILIARI
CARISMA S.r.l., la quale - secondo quanto ho appreso in seguito - ha incaricato
dell’esecuzione materiale delle opere la MBM, azienda di Sommacampagna (VR).
La S.V. manifesta perplessità in ordine al
contenuto di un simile accordo, giacché i rapporti con le imprese fornitrici
avrebbero potuto essere senz’altro intrattenuti direttamente dalla M. & G.
anziché da società terze, in funzione di mera intermediazione.
Mi rendo perfettamente conto di ciò.
Tuttavia erano queste le condizioni imposte dal MARUSI, il quale - a suo dire -
con l’anticipazione delle somme per l’acquisto dei macchinari e del materiale
edile avrebbe in tal modo “ finanziato indirettamente ” la M. & G..
Il progetto, se non vado errato nell’anno
1997, fu approvato ed ammesso al finanziamento. Nel bando era tra l’altro
previsto che, in seguito all’approvazione del progetto, la società era ammessa
immediatamente - dietro produzione di una fideiussione - all’erogazione della
prima quota di “contributo a fondo perduto”, nella misura percentuale “del 30
per cento sull’ammontare complessivo del finanziamento a fondo perduto”. Nella
primavera del 1999 fu erogato, a titolo di “prima quota”, la somma di lire
1.726.000.000
Devo a questo punto rilevare che, nel mentre
le operazioni di approvazione del progetto e di erogazione della prima “ quota
” del finanziamento procedettero speditamente, insorsero tutta una serie di
difficoltà - che hanno dilatato inaspettatamente la realizzazione dello
stabilimento - per il reperimento e
l’acquisto dell’area sulla quale avrebbe
dovuto sorgere l’impianto industriale. Ebbi vari contatti con il Consorzio ASI
di Foggia e solo dopo alcuni anni - e la revoca di una prima assegnazione - mi
fu indicata l’area sulla quale avrebbe dovuto sorgere l’impianto.
Ho stipulato il contratto di acquisto con la
AGRICOLTURA S.p.A., società del gruppo E.N.I., solo nel mese di gennaio di
quest’anno, corrispondendo il prezzo di lire 112.500.000. I lavori sono
iniziati nel mese di febbraio e sono stati sospesi nel mese di marzo, dopo il
completamento delle fondazioni e delle strutture portanti del capannone.
Dovrebbero riprendere entro la metà di questo mese.
Nonostante le difficoltà nel reperimento
dell’area, il MARUSI - o meglio, le società che al MARUSI facevano riferimento
- avevano tuttavia provveduto ad acquistare tanto i macchinari industriali
quanto i materiali edili indispensabili per l’edificazione del capannone (la
prima fattura reca la data del 22 dicembre 1998). La somma di lire
1.726.000.000 ricevuta a titolo di “prima rata finanziamento” fu quindi dalla
M. & G. S.r.l. “girata” alla MAGURO S.p.A. che, secondo le intese, aveva
provveduto ad anticipare il pagamento delle fatture.
Tuttavia l’importo delle fatture già emesse
dal C.P.P.S. e dalla GESTIONE IMMOBILIARE CARISMA era di gran lunga superiore.
Fu il MARUSI a suggerirmi di richiedere alla SVILUPPO MANFREDONIA l’erogazione
della “seconda quota di finanziamento”, giustificandola in relazione
all’esborso di somme ulteriori per il pagamento delle forniture industriali, giusta
fatture emesse in favore della M. & G. dal C.P.P.S. s. cons. p.a. e dalla
GESTIONE IMMOBILIARE CARISMA S.r.l.
La S.V. manifesta ancora perplessità in
ordine alla ritualità di simili operazioni. Effettivamente, come la S.V.
rileva, l’acquisto dei macchinari e dei materiali edili per l’edificazione
dello stabilimento era apparentemente prematuro, attesi i ritardi
nell’individuazione e nell’assegnazione dell’area da parte del Consorzio ASI.
Tuttavia la MANFREDONIA SVILUPPO inviò un
tecnico di sua fiducia, “l’architetto BONTEMPO della SOVIS”, il quale attestò
che i macchinari ed i materiali edili indicati nelle fatture erano
effettivamente esistenti.
In seguito a tale attestazione fu erogata,
nell’estate del 2000, la seconda “ quota ” di finanziamento, ammontante
anch’essa a lire 1.726.000.000. Anche questa somma fu “girata” immediatamente
dalla M. & G. alla MAGURO S.p.A. a copertura - ancora parziale - delle
fatture emesse dal C.P.P.S. s. cons. p.a. e dalla GESTIONE IMMOBILIARE CARISMA
S.r.l.
La S.V. mi chiede di specificare, in
considerazione del fatto che lo stabilimento industriale non è stato tuttora
completato, i luoghi nei quali sono depositati i
macchinari e le altre apparecchiature
acquistate dal C.P.P.S. e dalla GESTIONE IMMOBILIARE CARISMA. Alcuni di questi
macchinari sono presso i capannoni della M. & G., ma la maggior parte di
essi sono “presso i fornitori”.
La S.V. mi invita a precisare cosa intendo
per “fornitori”. Naturalmente si tratta delle “case costruttrici” e/o loro
concessionari, e presso le quali il C.P.P.S. e la GESTIONE IMMOBILIARE CARISMA
hanno effettuato gli acquisti.
La S.V. manifesta ancora una volta
perplessità in ordine alle procedure adottate ed alle operazioni eseguite.
Rileva che secondo la mia ricostruzione, avrei corrisposto alla MAGURO S.p.A.
importi per complessive lire 3.500.000.000 circa - erogati alla M. & G. a
titolo di finanziamento agevolato - a fronte di asseriti acquisti di
macchinari, i quali non solo non sono stati installati presso lo stabilimento
industriale di Manfredonia, tuttora non completato, ma di cui la M. & G.
non ha nemmeno per intero la materiale disponibilità.
La S.V. mi chiede ancora di riferire in
ordine ad una serie di operazioni economiche riportate nelle scritture contabili
della MAGURO S.p.A. In particolare mi esibisce il “partitario conti - periodo
dall’01.01.1999 al 31.12.1999 - conto nr. 20050201” denominato “acc.ti per acq.
di partecipazioni” sul quale risultano annotate:
-
alla data del
27.01.1999 la nota anticipo conto acquisti partecipazione Alvaro VIRGILI per
l’importo in dare di lire 300.000.000;
-
alla data del
31.12.1999 la nota ril. Alvaro VIRGILI per un importo in dare di lire
4.355.186.417;
-
alla data del
31.12.1999 una nota ril. Paola VIRGILI per un importo in dare di lire
791.845.597;
-
alla data del
31.12.1999 una nota ril. Anselmo VIRGILI per un importo in dare di lire
1.583.691.194;
-
alla data del
31.12.1999 una nota ril. Angela MANCINI per un importo in dare di lire
395.958.432.
Rileva altresì che per l’importo di lire
300.000.000 corrispondente all’operazione del 27.01.1999 vi è una apparente
emissione di assegno circolare Banca Popolare di Milano di pari importo alla
stessa data.
Ancora la S.V. mi fa notare che sul conto
nr. 1202040299 denominato “anticipi di conto acquisto partecipazione diritti”
vi è annotata quale data del documento “07.09.2000” e quale nota dello stesso
(versamento da M. & G.) per l’importo in avere di lire 1.535.900.000.
Non so dare alcuna spiegazione di queste
movimentazioni. Ritengo che tutte queste movimentazioni debbano ricondursi ad
una operazione di “finanziamento” eseguito in favore dei soci della M. & G.
dalla MAGURO S.p.A. Se non vado errato era questo sostanzialmente il contenuto
degli accordi intercorsi con il MARUSI GUARESCHI che tuttavia non sono in
condizione di precisare nei dettagli. Può essere più precisa mia sorella Paola
VIRGILI che “si occupa della parte contabile””
A questo punto il P.M. dispone l’audizione
di Paola VIRGILI. Sono le ore 14.00.
“Sono e mi chiamo VIRGILI Paola nata a
Milano 11.05.1954 ed ivi residente alla via Mar Nero nr. 26.
La S.V. mi chiede di riferire in ordine alle
operazioni che risultano dalle scritture contabili della MAGURO, esibendomi i partitari
dei conti e la documentazione bancaria. A quanto mi risulta il MARUSI GUARESCHI
ha “concesso un finanziamento ai soci della M. & G. e parte di questo
finanziamento è stato destinato in funzione di un futuro aumento di capitale”.
Non so precisare tuttavia i dettagli di queste operazioni giacché i rapporti
con il MARUSI li intratteneva mio fratello Alvaro”.
Alvaro VIRGILI a questo punto spontaneamente
dichiara:
“Il MARUSI mi ha rilasciato per iscritto una
serie di dichiarazione ed attestazioni che conservo presso l’azienda. Ritengo
che possano essere utili alla S.V. per chiarire la portata ed il contenuto
delle indicate operazioni”.
A questo punto il P.M. invita Alvaro e Paola
VIRGILI a portarsi presso la sede della M. & G., al fine di acquisire la
documentazione alla quale hanno fatto riferimento.
Alvaro e Paola VIRGILI si allontanano alle
ore 14.30.
Alvaro e Paola VIRGILI fanno ritorno alle
ore 17.15 ed esibiscono la seguente documentazione:
-
note di
corrispondenza aventi quale data 17.04.1997, 19.06.1997, 27.08.1997,
14.10.1998, 22.10.1998, 18.12.1998, 27.01.1999, 09.03.1999, 03.04.1999,
03.04.1999, 04.11.1999, 20.04.2000, 04.08.2000, 13.02.2001 tra la MAGURO S.p.A.
nella persona del presidente Rodolfo MARUSI GUARESCHI ed i sigg. Alvaro VIRGILI,
Paola VIRGILI, Anselmo VIRGILI, Angela MANCINI con allegata copia di nr. 2
assegni della CARIALO per un importo totale di lire 1.535.900.000;
-
fattura nr. 2 del
09.03.1999 avente quale importo lire 648.096.000 emessa da GESTIONI IMMOBILIARI
CARISMA nei confronti di M. & G.;
-
polizza di
fideiussione della società italiana cauzioni avente quale beneficiario
MANFREDONIA SVILUPPO S.C.P.A. di Foggia;
-
scheda impianti,
macchinari ed attrezzature per un importo totale di lire 6.536.904.000 con
allegata documentazione di dettaglio;
-
scheda pagamenti
con allegata documentazione di dettaglio.
Con riferimento alla documentazione
prodotta, Alvaro e Paola VIRGILI dichiarano quanto segue: “Come la S.V. può
constatare, tra i soci della M. S.r.l. e la MAGURO SPA è intervenuto un accordo
orale, al quale si fa riferimento nello scritto a firma della MAGURO S.p.a. del
17.04.1997, in forza del quale la MAGURO dichiarava la disponibilità a
concedere ai soci un finanziamento per l’importo massimo di lire 4.500.000.000
eccezionalmente fino a 7.000.000.000 di lire, da destinarsi esclusivamente al
pagamento di fatture emesse dai fornitori dei nuovi impianti previsti nel
progetto che ci è stato consegnato e ha per oggetto una nuova unità produttiva
nel comprensorio di Manfredonia”. Nello scritto sono contenute anche specifiche
pattuizioni per la restituzione del finanziamento da parte della M. S.r.l.
Teniamo a precisare che all’epoca la M. S.r.l. non aveva ancora incorporato la G.
S.r.l.
Dalla ulteriore documentazione
emerge che la MAGURO ha erogato importi per complessive 7.421.941.640 fino alla
data del 20.04.2000 a titolo di “finanziamento soci”. Detti importi, nelle
scritture contabili della società e nei relativi bilanci, risultano in parte
appostate come “finanziamento soci” ed in parte come “finanziamento soci in
conto futuro aumento di capitale”. Precisiamo ancora che gli importi
corrispondenti ai finanziamenti erogati dai soci della MAGURO non sono affluiti
direttamente ed immediatamente nelle casse sociali, ma sono stati impiegati
dalla MAGURO per il pagamento di forniture eseguite alla M. & G.. La
massima parte delle somme - per l’importo complessivo di lire 7.185.000.000 -
riguardano le forniture eseguite dalla GESTIONE CARISMA IMMOBILIARE S.r.l. e
dalla C.P.P.S. s. cons. p. a.
Dalla scrittura a firma MAGURO
S.p.A. del 04.08.2000 emerge altresì che, a quella data, la M. & G. S.r.l.
ha consegnato alla MAGURO S.p.A. assegni circolari per l’importo complessivo di
lire 1.535.900.000, importo che veniva versato dalla M. & G. S.r.l. per
conto dei soci “a titolo di parziale rimborso delle anticipazioni erogate dalla
scrivente”.
Attualmente pertanto la M. & G.
non è debitrice di alcunché nei confronti delle imprese fornitrici GESTIONI
IMMOBILIARI CARISMA S.r.l. e C.P.P.S. S.c.p.a., come pure nei confronti della
MAGURO S.p.A. (in tal senso il MARUSI, su mia richiesta ed in seguito alle
notizie di stampa relative alla sua recente cattura nell’ambito di indagini
svolte dall’A.G. di Palermo, mi ha trasmesso la dichiarazione che esibisco alla
S.V.). Residua invece un debito dei singoli soci nei confronti della MAGURO
che, alla data 04.08.2000, ammontava a lire 5.886.041.640.
A domanda della S.V. precisiamo che
l’importo di lire 1.535.900.000 di cui alla nota MAGURO del 04.08.2000 fa parte
del maggiore importo di lire 1.726.000.000 corrisposto alla M. & G. S.r.l.
dalla SVILUPPO MANFREDONIA.
La S.V. mi chiede a questo punto di riferire in quali termini e
con quali modalità i soci intendono restituire alla MAGURO l’importo concesso a
titolo di finanziamento; in quali termini e con quali modalità intendono
provvedere al prescritto aumento di capitale sociale fino al complessivo
importo di lire 3.200.000.000.
Rispondo nel senso che i termini e
le modalità della restituzione del finanziamento sono quelli di cui alla nota
del 07.04.1997.
Rispondo nel senso che i termini e
le modalità della restituzione del finanziamento sono quelli di cui alla nota
del 07.04.1997.
Per quanto concerne l’aumento del
capitale tengo a precisare che esso deve essere aumentato in proporzione al
valore dell’investimento. A questo proposito devo rilevare che, in base alla
convenzione con la MANFREDONIA SVILUPPO, di cui mi riservo di produrre copia, è
data la possibilità al richiedente di “ridurre di un trenta per cento medio
l’investimento”. E’ possibile pertanto che la M. & G. non richieda
ulteriori finanziamenti, anche per la necessità di dare avvio in tempi rapidi
all’attività produttiva. In questo caso il capitale sociale dovrebbe essere
aumentato per il minore importo di lire 2.000.000.000 circa.
A questo punto interviene Paola
VIRGILI la quale dichiara: “E’ nostra intenzione utilizzare le somme che nelle
scritture contabili risultano imputate in precedenza a titolo di “versamento
soci in confronto futuro aumento di capitale”. Se ben ricordo tali somme
ammontano a circa lire 2.600.000.000”.
<<Marusi non ha imposto alcuna
condizione. Gli è stato chiesto di aiutare M. per realizzare lo stabilimento di
Manfredonia ed ha accettato di farlo con società del gruppo Carisma.>>
II.V. Per una compiuta rappresentazione degli accadimento sono necessari i seguenti ulteriori elementi conoscitivi.
II.V.I. MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a., a titolo di contributo, accreditò sul conto corrente di M. & G. S.r.l. n. 13372 presso la CARIPLO, agenzia di Corsico, l’importo complessivo di lire 5.753.000.130 con le seguenti modalità:
- lire 1.725.900.073 (euro 891.358,16) con bonifico del 29 aprile 1999 (anticipo pari al 30 per cento)
- lire 1.725.900.073 (euro 891.358,16) con bonifico del 26 luglio 2000 (quota corrispondente al primo S.A.L., pari al 30 per cento)
- lire 1.150.600.000 con bonifico del 19 dicembre 2001 (quota corrispondente al secondo S.A.L., pari al 20 per cento)
- lire 556.307.991 (euro 287.310,69) con bonifico del 28 dicembre 2001 (quota parte del saldo finale)
- lire 594.291.993 (euro 306.926,20) con bonifico del 28 dicembre 2001 (quota parte del saldo finale)
II.V.II. Come ha riferito il VIRGILI, M. & G. S.r.l. - in seguito alla riscossione dei contributi erogati dalla MANFREDONIA SVILUPPO s. cons.le p.a. (segnatamente della prima e seconda quota) - versò a Rodolfo MARUSI GUARESCHI - e per esso alle società GESTIONE IMMOBILIARI CARISMA S.r.l. e MAGURO S.p.A. - i seguenti importi:
- lire 877.904.000 in data 17 maggio 1999, a mezzo bonifico disposto in favore di GESTIONE IMMOBILIARI CARISMA S.r.l. con addebito sul conto corrente di M. & G. S.r.l. n. 13372 presso la CARIPLO, agenzia di Corsico (all.to all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 11 maggio 2001 n. 6456); fu lo stesso Rodolfo MARUSI GUARESCHI, in rappresentanza di MAGURO S.p.A., a specificare ulteriormente - con nota del 3 aprile 1999 indirizzata ad Alvaro VIRGILI (all.to al verbale a.i. VIRGILI Alvaro) - il (confuso) contenuto degli “accordi” ed indicare in dettaglio l’ammontare e le modalità del versamento (ancorché esso, come si è detto, non fu eseguito in favore di MAGURO S.p.A. bensì di GESTIONE IMMOBILIARI CARISMA S.r.l.):
Nota MAGURO S.p.A. 3 aprile 1999
“…
L’anticipo è di lire 1.725.900.000.
M.
dovrà versare a G.I. CARISMA lire 2.951.904.000 a saldo fattura n. 2 del 22
dicembre 1998.
MAGURO
dovrà versare ai soci di M. lire 2.074.000.000.
Il
saldo liquido per M. resterà di lire 847.996.000 (1.725.900.000 + 2.074.000.000
- 2.951.904.000).
Per
evitare inutili movimenti bancari si può operare nel modo seguente.
-
MAGURO riconosce
ai soci di M. lire 2.074.000.000, versando per loro conto tale somma a M. e,
per conto di questa, a G.I. CARISMA, in conto fattura emessa;
-
M. versa a G.I.
CARISMA lire 877.904.000, pari alla differenza tra lire 2.9512.904.000 meno
2.074.000.000, a saldo della fattura n. 2 del 22 luglio 1998
Tale
importo di lire 877.904.000 potrà essere versato tramite bonifico indirizzato a:
MAGURO S.p.A., c/c 24562 presso UNICREDITO, filiale di Parma, CAB 12700, ABI
2008…”
- lire 1.535.900.000, a mezzo di due assegni circolari - rispettivamente n. 9010490538 dell’importo di lire 1.000.000.000 e n. 9010490537 dell’importo di lire 535.900.000 - emessi il 4 agosto 2000 dalla filiale CARIALO di Corsico su richiesta di M. & G. all’ordine di MAGURO S.p.A.; la
consegna dei titoli fu riscontrata da MAGURO S.p.A. con nota del 4 agosto 2000, indirizzata ad Alvaro VIRGILI, Paola VIRGILI, Anselmo VIRGILI e Angela MANCINI avente ad oggetto “parziale rimborso anticipi su promessa di acquisto partecipazioni M.”:
Nota MAGURO S.p.A. 4 agosto 2000
“
In data odierna abbiamo ricevuto da M. & G. S.r.l. assegni circolari
intestati alla scrivente per l’importo complessivo di lire 1.535.900.000.
Tale
importo ci viene versato per Vostro conto, a titolo di parziale rimborso delle
anticipazioni a Voi erogate dalla scrivente, che alla data del 20 aprile 2000
risultavano essere di lire 7.421.941.640…
Per
effetto del suddetto rimborso, tali anticipazioni risultano ridotte a lire
5.886.041.640…”
<<Nessuna delle sopra riportate operazioni è reato.>>
Deve inoltre segnalarsi - come già anticipato - che l’importo complessivo di lire 1.535.900.000 riveniente dai due assegni circolari fu dapprima versato sul conto corrente n. 722 intrattenuto da MAGURO S.p.A. con la filiale di Parma della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO e successivamente utilizzato - per il minore importo di lire 520.000.000 - per l’operazione di (fittizio) aumento del capitale sociale di TEXMA S.p.A., più sopra esposta; infatti il 25 agosto 2000 sul conto corrente n. 6811076.01.74 intrattenuto con la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA da TEJAS S.p.A. - società partecipante al capitale sociale di TEXMA S.p.A. - fu accreditato l’importo di lire 520.000.000 in base di “ordine di bonifico” impartito il 23 agosto 2000, con la causale “anticipo acquisto titoli”, da MAGURO S.p.A.
In definitiva:
- può quantificarsi in complessive lire 2.383.896.000, I.V.A. compresa, l’importo indebitamente versato da M. & G. S.r.l. alle società del “c.d. gruppo MAGURO”, e segnatamente a MAGURO S.p.A. e GESTIONE IMMOBILIARE CARISMA S.r.l.; a fronte della corresponsione di tale importo - avuto riguardo all’artificiosità dell’operazione di “finanziamento” apparentemente eseguita da MAGURO S.p.A. e alla inesistenza delle operazioni di fornitura di beni e servizi indicate nelle fatture emesse da GESTIONE IMMOBILIARE CARISMA S.p.A. e C.P.P.S. - CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s. cons.le p.a. - i soli “costi” effettivamente sostenuti dalle imprese facenti capo al MARUSI GUARESCHI sono rappresentati dagli esborsi eseguiti da GESTIONE IMMOBILIARE CARISMA S.r.l. per il pagamento delle fatture emesse dall’impresa
Michelangelo MURGO e da M.B.M. S.r.l., per il complessivo importo di lire 630.612.000 I.V.A. compresa (v. le fatture emesse dall’impresa individuale Michelangelo MURGO nn. 17, 28 e 44/2000 per l’importo complessivo di lire 312.612.000 nonché le fatture emesse da M.B.M. S.r.l. nn. 143/2000 e 4/2001 per l’importo complessivo di lire 328.000.000, all.to n. 5 alla nota G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 11 maggio 2001 n. 6456); conclusivamente ammonta a ire 1.753.484.000 il “netto” ricavo fraudolentemente conseguito dalle società del c.d. “gruppo MAGURO”
-
dal canto proprio M. & G. S.r.l., anziché ricorrere
a “mezzi propri” per finanziare il prescritto aumento di capitale sociale
(condizione indispensabile per l’erogazione delle agevolazioni), ha dapprima
simulato un inesistente “finanziamento ai soci” concesso da MAGURO S.p.A. e
quindi - dopo l’erogazione dei contributi - impiegato a tal fine (parte del)le
somme riscosse proprio a titolo di agevolazione.
<<Si fa sommessamente notare che con l’espressione “mezzi propri”, sia in tecnica aziendale sia in diritto, si possono intendere sia risorse in possesso della società richiedente sia versamenti dei soci i quali possono anche ricevere tali risorse da terzi.>>
III. La costituzione di 458 società e le domande di ammissione ai contributi della legge 488/1992
III.I. Nei giorni 21 e 22 ottobre 2000 (sabato e domenica), con atti dei notai SPADOLA e SPAGNA MUSSO, entrambi di Parma, furono costituite le seguenti 458 società … segue elenco … che presentarono - quasi tutte il 31 ottobre 2000 - domanda di concessione di agevolazioni finanziarie in conto impianti, ai sensi della legge n. 488/1992, alle banche convenzionate con il Ministero dell’Industria BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (5 domande), BANCO DI NAPOLI S.p.A. (5 domande), CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA S.p.A. (77 domande), CENTROBANCA S.p.A. (5 domande), EUROPROGETTI & FINANZA S.p.A. (5 domande), INTERBANCA S.p.A. (98 domande), IRFIS S.p.A. (68 domande), MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (6 domande), MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. (6 domande), MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. (102 domande), MEDIOCREDITO DELL’UMBRIA (ora BANCA DELL’UMBRIA 1462) S.p.A. (75 domande).
Deve segnalarsi che, fatta eccezione per otto delle sopra indicate società, costituite anteriormente - segnatamente ANTHESIS S.p.A., sede in Verona (società con capitale di lire 5.000.000.000, le cui azioni - intestate dapprima ad ANTHESIS HOLDING b.v. e I.F.L. INTERNATIONAL b.v., entrambe con sede in Amsterdam - furono trasferite con atto del 10 novembre 2000 a KUMARA HOLDING S.A. e SIRAS HOLDING S.A. entrambe con sede in Lussemburgo; amministratore unico - dall’11 novembre 2000 - Cheti FRANCESCHI; ad ANTHESIS S.p.A. si è fatto più sopra riferimento in occasione dell’esame delle vicende di TEXMA S.p.A., v. anche informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 26 marzo 2001 n. 3998), APRINDUSTRIA S.r.l., sede in Cagliari (società costituita il 30 agosto 1998 e partecipata da SARGA HOLDING S.A., sede in Lussemburgo, e Alvaro VIRGILI; nella carica di amministratore unico si sono succeduti dapprima Alvaro VIRGILI, quindi Moreno BAGNOLINI - dal 30 marzo 2000 al 14 febbraio 2001 - e da ultimo Rodolfo MARUSI GUARESCHI), SISTEMICA S.r.l., sede in Milano (società costituita il 30 agosto 1999 e partecipata da KANA HOLDING S.A. e SARGA HOLDING S.A., entrambe con sede in Lussemburgo; nella carica di amministratore unico si sono succeduti dapprima Giuseppe CEDA, quindi Alessandro FRANCHINI - dal 21 febbraio 2000 al 27 dicembre 2000 - e da ultimo F. D.), TELSAR S.r.l., sede in Cagliari (società costituita il 30 agosto 1999 e partecipata da KANIKA HOLDING S.A., sede in Lussemburgo, Gian Paolo MAZZOLA e Maurizio MONTALI; amministratore unico fino al 17 aprile 2000 Maurizio MONTALI, successivamente Gian Luca MONTALI), INTERTEX S.r.l., sede in Cagliari (società costituita il 30 agosto 1999 e partecipata da KANA HOLDING S.A., sede in Lussemburgo, e Giuseppe CEDA; amministratore unico Giuseppe CEDA), AIR-X S.r.l., sede in Parma (società costituita il 3 dicembre 1999 e partecipata da KHANDA HOLDING S.A. e KATAMA HOLDING S.A., entrambe con sede in Lussemburgo; amministratore unico Valerio MARUSI GUARESCHI), R.I.C.R.E.A. S.r.l., sede in Milano (società costituita l’8 settembre 1999 e partecipata da EVAM HOLDING S.A., sede in Lussemburgo, e ....; amministratore unico .....), ITALFARM S.r.l., sede in Milano (società costituita il 9 settembre 1977, amministratore unico dal 1° ottobre 1980 Mario DALLERA) - tutte le altre 444 società richiedenti erano state costituite il 21 o il 22 ottobre 2000, con gli atti dei notai SPADOLA e SPAGNA MUSSO sopra richiamati.
Le 452 domande (di cui 14 relative alla graduatoria riservata ai “grandi progetti”) facevano riferimento all’8° “bando di attuazione normativa” - ovvero il primo dell’anno 2000 per il settore “industria” - relativo alle sole aree dell’obiettivo 1 (e cioè alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, per le domande relative ai “grandi progetti” anche alle regioni Abruzzo e Molise) istituito con il D.M. 14 luglio 2000 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2000). I programmi di investimento (v. al riguardo la nota Ministero Attività Produttive 21 novembre 2002, nel relativo sottofascicolo) riguardavano insediamenti produttivi da realizzarsi nei comuni di Brindisi, Oristano, Taranto, Vibo Valentia, Molfetta (BA), Laino Borgo (CS), Lavello (PZ), Palma di Montechiaro (AG), Rocca di Neto (KR), Minagno (CE), Macomer (NU), Carlantino (FG), Lattarico (CS), Pastorano (CE), Valle del Tirso (OR), Villacidro (CA), Calimera (LE), Melpignano (LE), Lamezia Terme (CZ), Parabita (LE), Sommatino (CL), Iglesias (CA), Cervinara (AV), Trinitapoli (FG), Campobello di Licata (AG), Uggiano La Chiesa (LE), Gela (CL), Silius (CA), Ricigliano (SA), Poggioreale (TP), Aderenza (PZ), Castrovillari (CS), Avigliano (PZ), Spezzano della Sila (CS), Cancello (CE), Arnone (CE), Colobraro (MT), Pietraperzia (EN), S. Benedetto in Galdo (BN), Plataci (CS), Calvi (BN), Strongoli (KR), Butera (CL).
<<La presentazione delle domande era
stata previamente concordata con i funzionari di settore di CASSA DI RISPARMIO
DI BOLOGNA S.p.A. (77 domande), INTERBANCA S.p.A. (98 domande), IRFIS S.p.A.
(68 domande), MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. (102 domande) e
MEDIOCREDITO DELL’UMBRIA (75 domande). Vennero presentate domande anche a BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (5 domande), BANCO DI NAPOLI S.p.A. (5 domande),
CENTROBANCA S.p.A. (5 domande), EUROPROGETTI & FINANZA S.p.A. (5 domande) e
MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. (6 domande) per verificare quali
sarebbero stati i loro comportamenti, dei quali si era informati da terzi ma
che si voleva accertare direttamente. Le domande a MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.
(6 domande) erano state concordate con il dottor Reali in occasione della sua
visita presso la sede di Sant’Ilario d’Enza (RE), pochi giorni prima della data
di presentazione.
Ai primi di settembre 2000, Anthesis S.p.A.
aveva concordato con Texma l’acquisto dei beni da questa prodotti e
rappresentava lo sbocco di mercato di Texma stessa (senza lo sbocco di mercato,
non si sarebbe neppure tentato di realizzare lo stabilimento di Gallipoli, anzi
non si sarebbero neppure acquistate le sue quote). Successivamente, Texma
acquistò l’azienda di Anthesis e, infine, sempre per avere maggiori garanzie
dello sbocco di mercato anche nel tempo, venne acquistata la società Anthesis
S.p.A..
Le altre società sopra citate erano
costituite da tempo e non si erano potute realizzare per carenza di
suoli.>>
Le operazioni bancarie, commerciali e societarie
III.III. Contestualmente alla presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni le società del c.d. gruppo MAGURO posero in essere tutta una serie
di attività - concretatesi in operazioni societarie, bancarie e commerciali - con l’unico fine di predisporre tempestivamente le condizioni per l’erogazione delle quote di contributo agevolato.
Infatti:
a) i contratti di conto corrente e le disposizioni di bonifico
- nel periodo dal 27 ottobre al 1° dicembre 2000 le 455 delle 458 società costituite nei giorni 21 e 22 ottobre 2000 - insieme ad altre 30 società riferibili al c.d. gruppo MAGURO (PROJEOS S.r.l., KADH S.r.l., VIKA S.r.l., VIKRA S.r.l., VARGA S.r.l., TEJAS S.p.A., KASI S.r.l., MEKH S.r.l., DHANA S.p.A., AVKA S.r.l., EVEK S.r.l., SAHD S.r.l., VAST S.p.A., MONDIAL CLEARING S.r.l., AVATAR S.p.A., S.I.C.C.M.A. - SOCIETA’ITALIANA COSTRUZIONE COMMERCIO MOBILI ARREDAMENTO S.p.A., M. S. S.r.l., TRICAD SERVICE ITALIA S.r.l., ANTHESIS S.p.A., APRINDUSTRIA S.r.l., SISTEMICA S.r.l., TELSAR S.r.l., INTERTEX S.r.l., AIR-X S.r.l., R.I.C.R.E.A. S.r.l., ITALFARM S.r.l., sede in Milano, TETRAKOS S.p.A., FANNER S.r.l., START ACT S.r.l., NEWTEC S.r.l., complessivamente 485 società) - stipularono numerosi contratti di conto corrente (complessivamente 496 rapporti, alcune società stipularono più contratti, per l’elenco completo c. all.to n. 346 all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 5 aprile 2002 n. 5854) con la BANCA SANPAOLO INVEST S.p.A., sede di Roma (la massima parte dei rapporti furono istituiti nei giorni 15, 16, 17 e 18 novembre 2000);
<<Non si comprende questa insistenza sui “numerosi contratti di conto corrente”. Erano state costituite 456 nuove società. Altre erano già costituite da tempo. Tutte avevano la disponibilità dei suoli e tutte avevano presentato domanda sulla Legge 488/92. Tutte, compresa Anthesis S.p.A., avevano l’esigenza di formalizzare i rapporti con fornitori e clienti. La quantità di conti correnti non ha nulla a che vedere con la commissione dei reati contestati, salvo il fatto che un numero così considerevole di aperture avrebbe potuto dare nell’occhio. Non avevano nulla da nascondere ed avevano ricevuto l’offerta della Banca Sanpaolo Invest S.p.A. (Comit avrebbe potuto fare le aperture e le operazioni del 30/11/2000 nel corso di una settimana ma il tempo stringeva perché il ripristino dei rapporti esteri relativi agli sbocchi di mercato era stato difficoltoso, a causa dei reiterati ritardi che si erano verificati dopo gli accordi iniziali, risalenti al 1991 ed al 1995).>>
-
il 30 ottobre 2000 sul conto corrente n. 10969 presso
BANCA SANPAOLO INVEST S.p.A. intestato a DHANA S.p.A., fu accreditato l’importo
di lire 1.170.000.000, in base a disposizione di bonifico impartita dalla
stessa DHANA S.p.A. con addebito sul proprio conto corrente n. 68125440157
presso BANCA COMMERCIALE ITALIANA, agenzia di Parma (v. fol. 19 informativa);
analogamente il 30 novembre 2000 sul conto corrente 16722 presso BANCA SANPAOLO
INVEST S.p.A., intestato ad AVATAR S.p.A., fu accreditato l’importo di lire
1.410.000.000, in base a disposizione di bonifico impartita dalla stessa AVATAR
S.p.A. con addebito sul proprio conto corrente n. 68104800132 presso BANCA
COMMERCIALE ITALIANA, agenzia di Parma; deve segnalarsi che entrambi i
bonifici provengono da disponibilità sul conto corrente di DHANA S.p.A. n.
68104800132 presso BANCA COMMERCIALE ITALIANA, agenzia di Parma - mediante
successivi trasferimenti da TEXMA S.p.A. a DHANA S.p.A. attraverso VAST S.p.A.,
PROJEOS S.r.l. e CARISMA ENGINEERING S.p.A. - di (parte delle) somme rivenienti
dal contributo di lire 7.152.000.000 erogato a titolo di anticipazione da
MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. a TEXMA S.p.A. il 18 ottobre 2000;
<<Niente e nessuno autorizza ad
eccepire l’origine del saldo di Dhana S.p.A., costituito attraverso la normale
operatività della società. Non si riesce a comprendere per quale motivo quegli
importi sarebbero “rivenienti dal contributo di lire 7.152.000.000 erogato a
titolo di anticipazione a Texma S.p.A. il 18 ottobre 2000”. A meno che le
società italiane non abbiano la libertà di gestire le somme secondo quanto
deciso dai loro organi anche se sono di origine lecita.>>
- il 30 ottobre e soprattutto il 30 novembre 2000 tra i vari conti correnti intrattenuti dalle società intercorsero numerosissime operazioni in “entrata” ed in “uscita” (complessivamente furono impartite 10.862 disposizioni di bonifico per un totale di 21.724 movimentazioni “infragruppo”) per molti versi analoghe a quelle - più sopra esposte - che interessarono il 30 agosto 2000 i conti correnti presso la filiale di Parma della BANCA COMMERCIALE ITALIANA delle società TEXMA S.p.A., TEJAS S.p.A., SEVA S.p.A., GLOBAL RESEARCH S.p.A., EUROENGINEERING S.p.A., DHANA S.p.A., VAST S.p.A., PROJEOS S.r.l. e MAGURO S.p.A.; gli ordini di bonifico recavano causali diverse (a seconda dei casi “anticipo su forniture”, “anticipo su acquisto partecipazioni”, “versamento decimi e conferimento soci conto aumento di capitale sociale”, “versamento conto aumento capitale sociale”) di cui si dirà più avanti; come si legge nella segnalazione ai sensi dell’art. 3 legge n. 197/1991 (c.d. disciplina antiriciclaggio) di BANCA SANPAOLO INVEST S.p.A. all’UFFICIO ITALIANO CAMBI, gli indicati bonifici “… pur avendo fatto circolare una cifra enormemente rilevante, hanno di fatto lasciato la quasi totalità dei suddetti conti correnti con saldo zero…” (v. nota 12 febbraio 2001 BANCA SANPAOLO INVEST S.p.A., all.to all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 12 maggio 2001 n. 6980);
<<Le causali “anticipo su forniture”,
“anticipo su acquisto partecipazioni”, “versamento decimi e conferimento soci
conto aumento di capitale sociale”, “versamento conto aumento capitale sociale”
sono lecite e legittime. La Banca Sanpaolo Invest S.p.A. informò l’U.I.C. solo
nel febbraio 2001 per il solo fatto che dopo il 17/1/2001, in seguito alla
vicenda di Palermo, la dirigenza della Banca, che pure aveva autorizzato – ed
anzi voluto fare – l’operazione, ritenendo di poter subire censure, decise di
fare la segnalazione la quale, peraltro, non ha mai dato luogo ad alcuna
contestazione.>>
- si riportano di seguito le dichiarazione rese al P.M. da Ettore BETTI, funzionario di BANCA SANPAOLO INVEST S.p.A., e da Loris MONACHESI promotore finanziario della stessa banca, i quali hanno riferito sulle vicende relative all’apertura dei rapporti di conti correnti e sulle modalità - invero assai anomale - con le quali si procedette all’esecuzione delle operazioni di addebito/accredito del 30 ottobre e del 30 novembre 2000.
Verbale P.M. 18 marzo 2002 assunzione
informazioni Ettore BETTI
“La S.V. mi ha dato lettura delle
dichiarazioni da me rese il 9 maggio 2001 a militari della G. di F. - Comando
Nucleo PT di Lecce, che confermo con le seguenti precisazioni ed aggiunte.
Premetto che alla BANCA SANPAOLO INVEST -
facente parte del gruppo SANPAOLO IMI - fanno attualmente capo 1.500 promotori
finanziari che rappresentano il principale “canale di distribuzione” dei
prodotti e servizi finanziari offerti. All’epoca dei fatti la SAN PAOLO INVEST,
peraltro, aveva iniziato ad operare come banca da pochi mesi, avendo ricevuto
l’autorizzazione della BANCA d’ITALIA solo nel mese di luglio 2000. In
precedenza l’istituto operava come s.i.m. con la denominazione SANPAOLO INVEST
SIM. Attualmente ricopro l’incarico di “responsabile della gestione rete”.
Il
p.f. Loris MONACHESI - attraverso il responsabile di area Matteo MARELLO -
prospettò l’operazione al dott. Lorenzo FARES, all’epoca responsabile
commerciale della banca. L’operazione - per la sua complessità - trascendeva la
competenza degli uffici operativi (cosiddetto ufficio “back office”) e
investita direttamente quella del responsabile dell’“ufficio commerciale”.
L’operazione consisteva nell’apertura di
circa 400 conti correnti - in seguito accertammo il numero esatto di 496 - ad
altrettante società facenti capo a Rodolfo MARUSI GUARESCHI. Sui conti correnti
avrebbero dovuto transitare immediatamente somme provenienti da bonifici
disposti da altre società del gruppo. Successivamente dovrebbero dovuto
affluire somme rivenienti dai finanziamenti di cui alla legge n. 488/92,
richiesti dalle varie società del gruppo/clienti.
L’interesse per la Banca consisteva nella
disponibilità - per un periodo di tempo sufficientemente lungo (si parlò di un
anno) - delle somme corrispondenti ai finanziamenti (per un ammontare di circa
lire 1.500.000 miliardi), attraverso operazioni di gestione patrimoniale.
All’apertura dei conti correnti provvide
personalmente il MONACHESI. In particolare 490 rapporti di conto corrente
furono aperti dal MONACHESI attraverso il canale “scrivania informatica” e 6
conti correnti con la procedura “contingency” (apertura dei conti direttamente
presso gli uffici in Roma sulla base della documentazione inviata dal
MONACHESI).
L’apertura dei conti fu preceduta da un
incontro in Sant’Ilario d’Enza, nella sede delle aziende facenti capo al MARUSI
GUARESCHI, al quale parteciparono per la banca il dott. Roberto GAUDENZI ed il
sig. Vittorio CHIODELLI, rispettivamente responsabile degli uffici “back
office” e “sistemi informativi”. Alla riunione parteciparono Rodolfo MARUSI
GUARESCHI, i di lui figli Valerio e Tristano e Cheti FRANCESCHI.
In tale circostanza Rodolfo MARUSI GUARESCHI
rappresentò le esigenze delle società ad esso facenti capo, connesse alla
necessità di predisporre un supporto informatico per consentire l’esecuzione
contestuale dei bonifici che avrebbero dovuto affluire sui conti correnti
aperti.
Al ritorno a Roma il CHIODELLI predispose un
“tracciato standard”, del tipo in uso al sistema bancario per le operazioni di
bonifico, che fu successivamente consegnato al MARUSI GUARESCHI o a persona da
questi incaricata.
Utilizzando tale “tracciato”, Rodolfo MARUSI
GUARESCHI - a quanto mi risulta a tale operazione parteciparono attivamente i
figli Valerio e Tristano - predispose un supporto informatico, costituito da
più nastri magnetici contenenti in dettaglio tutte le operazioni di bonifico
che avrebbero dovuto intercorrere tra le società del gruppo intestatarie dei
conti correnti.
Il 30 ottobre 2000 pervenne un accredito di
lire 1.170.000.000 su una delle società del gruppo - la DHANA S.p.A. - e,
quello stesso giorno, furono disposte dalla DHANA S.p.A. e, di seguito, dalle
altre società, 120 bonifici (240 movimenti) per importi complessivi inferiori
all’effettiva disponibilità liquida.
Per queste operazioni non si fece ricorso al
supporto informatico.
Il 30 novembre 2000 fu accreditato l’importo
di lire 1.410.000.000 sul conto corrente della AVATAR S.p.A. Quello stesso
giorno - tramite il supporto magnetico messo a disposizione dal MARUSI
GUARESCHI - furono effettuate 10.742 disposizioni di bonifico (giroconti tra
diverse società del gruppo) per un totale di 21.484 movimenti.
Complessivamente - in seguito al vorticoso
movimento di bonifici/giroconti tra le varie società del gruppo - a fronte di
accrediti reali rivenienti dalle indicate due operazioni per un ammontare
complessivo di lire 2.580.000.000 furono generate - in dare ed in avere -
operazioni per un ammontare di lire sessantatremilaquattrocentosessantacinque
miliardi.
Ho appreso successivamente che le operazioni
di “elaborazione” dei movimenti contenuti nel supporto magnetico avevano
richiesto una intera giornata e erano terminate nella tarda serata.
Esse avvennero sotto la direzione del
CHIODELLI, che si avvalse di un analista, alla presenza di Valerio e Tristano
MARUSI GUARESCHI. Le operazioni furono eseguite presso la sede della banca in
Roma, alla via di Torre Spaccata e ad esse partecipò anche il GAUDENZI.
Il saldo del movimento di giroconti era, al
termine delle operazioni, pari a zero.
Nei giorni successivi, a partire dal 5
dicembre 2000 e fino al 29 gennaio 2001, furono disposte otto operazioni di
addebito, tramite bonifici per un ammontare di lire 2.427.170.083.
Nei giorni immediatamente successivi alle
operazioni di accredito la banca ricevette insistenti sollecitazioni da parte
del MARUSI GUARESCHI - per il tramite del MONACHESI, ma anche direttamente
ricevute dal dott. GUADENZI - affinché fossero rilasciate le cosiddette
“contabili”.
La banca - per la sua (all’epoca) gracile
struttura organizzativa - non era in condizione di esaudire tempestivamente la
richiesta del MARUSI GUARESCHI. Per la predisposizione di tale documentazione
la banca si avvaleva infatti di una società esterna.
Il MARUSI GUARESCHI pretese allora una
“dichiarazione” dei bonifici eseguiti, che fu rilasciata dalla banca il 6
dicembre 2000.
La S.V. mi domanda quale giustificazione
avrebbero dovuto avere le numerosissime operazioni “reciproche” sui vari conti
correnti e quale utilizzo il MARUSI GUARESCHI avrebbe dovuto fare delle
“contabili”, richieste con insistenza.
Mi pare evidente - considerati anche i successivi
sviluppi della vicenda - che il MARUSI GUARESCHI aveva interesse a far apparire
come eseguite sui conti correnti intestati alle varie società le operazioni di
accredito, operazioni - come ho detto - meramente virtuali, perché ad esse
corrispondevano contemporaneamente operazioni di segno contrario. Con ogni
probabilità, attraverso l’esibizione al Ministero dell’Industria delle
“contabili in accredito”, il MARUSI GUARESCHI sarebbe riuscito a provare una
disponibilità economica sui conti correnti meramente fittizia ed apparente.
Purtroppo per il MARUSI GUARESCHI la nostra
banca non aveva all’epoca una struttura adeguata a predisporre immediatamente
le “contabili bancarie”, così che l’istituto, a fronte delle insistenze,
rilasciò la “dichiarazione” del 6 dicembre 2000, con la quale attestò che i
flussi di denaro erano tanto “in entrata” quanto “in uscita” (il documento
rilasciato da BANCA SANPAOLO INVEST S.p.A. è allegato all’informativa G. di F.
- Comando Nucleo P.T. di Lecce 12 maggio 2001 n. 6980 e reca l’intestazione “Dichiarazione sostitutiva dei bonifici
eseguiti”; la banca dichiarò “…che
per valuta 30 novembre 2000 sono transitati su conti correnti in essere presso
questa azienda, i seguenti importi a titolo di versamento di decimi e
conferimento soci conto aumento capitale: … omissis… La presente dichiarazione si riferisce a flussi di denaro in entrata ed
in uscita dai conti intestati alle società in elenco e non costituisce in alcun
modo garanzia delle giacenze attuali.”).
Il turbinio di movimentazioni poste in
essere sui conti correnti - secondo la mia esperienza - non poteva avere altra
giustificazione se non quella di fare apparire delle disponibilità di fatto
insussistenti.
Fu proprio la nostra dichiarazione - a
quanto mi risulta - ad “allertare” i funzionari del Ministero dell’Industria.
Dopo la sua produzione da parte del MARUSI GUARESCHI, vi fu un contatto con
l’avv. DE ROSA, responsabile dell’allora “direzione legale e ispettorato”.
Personalmente - quale responsabile all’epoca
del “servizio di ispettorato” - ho iniziato ad occuparmi della vicenda nel mese
di gennaio 2001, allorché la banca apprese dai giornali delle vicende
giudiziarie riguardanti Rodolfo MARUSI GUARESCHI, sottoposto a misura cautelare
su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo.
In precedenza, nel mese di dicembre 2000,
avevo partecipato ad un incontro in Roma con Valerio e Tristano MARUSI
GUARESCHI. Nel corso dell’incontro - al quale parteciparono anche i funzionari
Mario COCCA, Lorenzo FARES e Roberto GUADENZI - si discusse della
“remunerazione” della banca in conseguenza delle operazioni di apertura di
conto corrente (l’importo trattenuto a titolo di commissioni e spese è stato
complessivamente di lire 125.000.000) e dell’“azzeramento di eventuali
interessi attivi” che il sistema automatico della banca aveva computato in
conseguenza delle varie operazioni.
Ricordo che nell’occasione, Valerio e Tristano garantirono il buon
esito dell’intera operazione assicurando che, a breve, sarebbero affluiti sui
conti correnti gli importi rivenienti dagli aiuti della legge n. 488/92. Non
escludo che a quella riunione abbiano partecipato anche il MARELLO ed il dott.
Giovanni LEONARDI, responsabile del “bilancio”.
Sull’intera operazione, quale addetto al
servizio ispettivo, ho redatto - su finire del mese di febbraio 2001 - la
relazione che consegno in copia alla S.V.. Sulla base di tale relazione fu
predisposto l’“appunto”, successivamente sottoposto ai componenti il consiglio
di amministrazione nella riunione del 1° marzo 2001. L’“appunto”, a quanto mi
risulta, è stato recepito in una delibera dello stesso c.d.a..
La S.V. mi domanda se, in seguito alla mia
relazione, sono stati adottati provvedimenti da parte del c.d.a. nei confronti
dei dipendenti della banca coinvolti nella vicenda.
A quanto mi risulta, nessun provvedimento
disciplinare è stato adottato, almeno formalmente.
Mi rendo perfettamente conto che
l’operazione avrebbe dovuto fin dal principio ingenerare quantomeno
perplessità, se non motivi di vero e proprio sospetto. Ciò, purtroppo, non è
accaduto, anche perché dopo il sostanziale assenso all’intera operazione da
parte degli esponenti della struttura commerciale - i quali, a quanto mi
risulta, avevano anche informato l’amministratore delegato, dott. Antonio
PIRONTI - gli altri dipendenti si sono sentiti in qualche modo “legittimati” a
proseguirla, senza che vi sia stata una “visione complessiva e generale della
vicenda”.
La S.V. mi chiede di riferire in ordine alla
segnalazione delle operazioni all’U.I.C., ai sensi della normativa
antiriciclaggio.
La segnalazione fu trasmessa nel mese di
febbraio 2001, nel mentre - come la S.V. correttamente rileva - le operazioni
risalgono ai mesi di ottobre e novembre 2000. Ritengo che, nell’ottica della
banca, la segnalazione è stata, a suo modo, “tempestiva”, nel senso che è stata
eseguita nel momento in cui “chi avrebbe dovuto conoscere di eventuali profili
di sospetto dell’operazione ne è venuto effettivamente a conoscenza”.
Per quanto riguarda la persona del MONACHESI ritengo che ancora oggi questi non si sia reso conto dell’effettiva portata e gravità della vicenda, alla quale ha dato avvio con il suo intervento. Egli continua a sostenere che “il MARUSI GUARESCHI è una vittima del sistema, sacrificato sull’altare di interessi superiori”.
<<Marusi Guareschi aveva preteso una
“dichiarazione” dei bonifici eseguiti perché la Banca non era stata ancora in
grado di fornire le contabili. Non è vero che Marusi avesse interesse “a far
apparire come eseguite sui conti correnti intestati alle varie società le
operazioni di accredito, operazioni … meramente virtuali, altrimenti la
dichiarazione del 6/12/2000 della Banca non sarebbe stata inviata al Ministero
dell’Industria come invece è avvenuto, con la frase “La presente dichiarazione
si riferisce a flussi di denaro in entrata ed in uscita dai conti intestati
alle società in elenco e non costituisce in alcun modo garanzia delle giacenze
attuali.” La regolarità delle operazioni del 30/11/2000, autorizzate
dall’Amministratore Delegato di Banca Sanpaolo Invest S.p.A. e, a quanto
risulta, dalla sua controllante San Paolo di Torino, essendo corretta, non
poteva far prendere alcun provvedimento disciplinare. Tutti i soggetti della
Banca che hanno avuto a che fare con l’operazione rivestono tutt’ora gli
incarichi che avevano all’epoca dei fatti.
La segnalazione all’U.I.C. non è stata tempestiva (vedere disposizioni su norme antiriciclaggio) ma in effetti non era nemmeno dovuta perché le operazioni erano regolari, essendo lecita l’origine dei fondi mediante i quali sono state eseguite. Non è vero quello che avrebbe sostenuto il signor Monachesi, e cioè che “il Marusi Guareschi è una vittima del sistema, sacrificato sull’altare di interessi superiori”. Marusi Guareschi non una vittima del sistema ma un critico del sistema. Solo che invece di tacere, oppure denunziarlo semplicemente, cerca di cambiarlo. Non è una vittima ma un agente da fermare, distruggere.>>
Verbale P.M. 18 marzo 2002 assunzione
informazioni Loris MONACHESI
“La S.V. mi chiede di riferire in ordine ai
rapporti intrattenuti con Rodolfo MARUSI GUARESCHI.
Ho
conosciuto il MARUSI GUARESCHI per il tramite di Emanuele BATTAGLINI, all’epoca
condirettore della filiale di Parma della B.N.A., persona interessata
all’inserimento nella Banca Sanpaolo Invest, quale promotore finanziario.
Alla presenza del Battaglini incontrai
Rodolfo MARUSI GUARESCHI presso la sede della “CARISMA” in Sant’Ilario d’Enza.
In quella occasione conobbi anche Tristano
MARUSI GUARESCHI, il quale si limitò ad effettuare le presentazioni,
allontanandosi successivamente.
L’incontro avvenne nel mese di ottobre del
2000.
Il MARUSI GUARESCHI si dimostrò interessato
all’esecuzione di operazioni “on line”, mediante bonifici che avrebbe dovuto
effettuare “via Internet”. Prospettò l’apertura di vari conti correnti - senza
precisarne il numero - sul quale avrebbero dovuto affluire somme ingenti
rivenienti dai finanziamenti richiesti dalle società del gruppo ai sensi della
legge n. 488/1992. Il MARUSI GUARESCHI rappresentò tuttavia l’esigenza che le
operazioni di apertura dei conti e di bonifico venissero effettuate in tempi
rapidissimi - parlò inizialmente di una settimana - sostenendo che aveva la
necessità di “dimostrare una operatività dei conti”.
Ricordo che presi contatto immediatamente
con i responsabili dell’“ufficio commerciale” della banca, il dr. COCCA ed il
dr. GAUDENZI. Il dr. COCCA, dopo alcune perplessità connesse esclusivamente ai
tempi rapidi richiesti per l’esecuzione delle operazioni, diede il suo assenso.
Fu eseguita una prima serie di operazioni -
apertura di conti correnti e bonifici - nel mese di ottobre 2000.
Provvidi personalmente all’apertura dei
primi conti correnti, identificando gli intestatari secondo le indicazioni
fornitemi dallo stesso MARUSI GUARESCHI.
L’operazione nel suo complesso si concluse
positivamente, anche se gli uffici della banca ebbero qualche difficoltà a
rispettare i tempi imposti dal MARUSI GUARESCHI.
Il mese successivo il MARUSI GUARESCHI mi
prospettò una ulteriore operazione dello stesso tipo, per la quale tuttavia era
indispensabile - a suo dire - che le operazioni di accredito/addebito venissero
eseguite in tempi rapidissimi.
Le operazioni avrebbero comunque dovuto
esaurirsi “assolutamente” entro il 30 novembre 2000, perché - a dire del MARUSI
- avrebbe dovuto “presentare le contabili al Ministero”.
Ancora una volta proposi l’operazione ai
funzionari di Roma della banca.
Si portarono a Sant’Ilario d’Enza il dr.
GAUDENZI e il sig. CHIODELLI, i quali concordarono con il MARUSI di predisporre
un “tracciato standard” che sarebbe stato utilizzato quale supporto informatico
per implementare le operazioni di bonifico che avrebbero dovuto intercorrere
tra le società del gruppo. All’incontro era presente anche Cheti FRANCESCHI,
presentatami quale “socia” del MARUSI, e Matteo MARELLO, responsabile di area
della BANCA SANPAOLO INVEST. Alle operazioni tecniche provvide personalmente
Tristano MARUSI GUARESCHI, figlio di Rodolfo, col quale intrattenne
successivamente tutti gli ulteriori rapporti.
Per consentire l’effettuazione dei bonifici
provvidi - per il tramite della segretaria - ad eseguire le altre operazioni di
apertura di conto corrente, secondo le indicazioni fornitemi da Tristano
MARUSI.
I “nastri” furono da Tristano MARUSI
GUARESCHI trasportati a Roma. A quanto mi risulta vi furono delle difficoltà
nell’esecuzione materiale delle operazioni perché il sistema informatico
“saltava” alcune società del gruppo. Le operazioni si conclusero solo nella
tarda serata del 30 novembre 2000. Ricordo che quel giorno, dalla mia
abitazione di Piacenza, rimasi in contatto telefonico fino alle 23,45 con gli
uffici della banca in Roma, dove erano presenti Tristano MARUSI GUARESCHI ed il
dr. GAUDENZI.
Consegno alla S.V. nr. 2 note da me
trasmesse a mezzo fax il 29 ed il 30 novembre 2000 alla banca Sanpaolo Invest.
Nei giorni immediatamente successivi
Tristano MARUSI GUARESCHI mi chiese insistentemente le “contabili” relative
alle operazioni effettuate che, a suo dire, avrebbe dovuto consegnare
tempestivamente alle “banche o al Ministero”.
A fronte delle difficoltà della banca di
rilasciare le “contabili”, Tristano MARUSI GUARESCHI predispose un “fac-simile”
di dichiarazione che fu trasmessa, per mio tramite alla BANCA SANPAOLO INVEST.
La banca si rifiutò tuttavia di rilasciare
la dichiarazione nei termini richiesti dal MARUSI.
La banca, secondo quanto appresi, aveva
difficoltà a dichiarare - come preteso dal MARUSI - solo le operazioni eseguite
in accredito e non anche quelle in addebito sui singoli conti.
Fu predisposta quindi da parte della banca,
in data 6 dicembre 2000, una dichiarazione nella quale si faceva riferimento
tanto alle operazioni in “entrata” quanto a quelle in “uscita”.
Naturalmente le resistenze della banca nel
rilasciare una dichiarazione nei termini richiesti dal MARUSI, destarono in me
qualche perplessità, ma non veri e propri motivi di sospetto nei confronti
dell’operazione.
Tuttavia il MARUSI “fu molto abile”, perché
accettò la dichiarazione rilasciata dalla banca senza formulare obiezioni.
Naturalmente, dopo le note vicende connesse
alla cattura di Rodolfo MARUSI GUARESCHI, ho avuto modo di riflettere a lungo
sull’intera operazione.
All’epoca non avevo motivo di nutrire
sospetti, sia perché Rodolfo MARUSI mi era stato presentato da un funzionario
di banca, il BATTAGLINI, che aveva avuto rapporti con altri familiari (la zia),
sia perché, come ho detto, le operazioni avevano sostanzialmente ricevuto il
“nulla osta” da parte della banca e la prima operazione si era conclusa
favorevolmente e senza conseguenze di sorta.
Rodolfo MARUSI - in occasione degli incontri
da me avuti (due in tutto, sempre in Sant’Ilario d’Enza) - sosteneva di essere
un “perseguitato” e, per provarlo esibiva continuamente un “dossier” che a suo
dire, riassumeva le vicende giudiziarie e provava l’ingiusto accanimento dei
suoi confronti.
Rodolfo MARUSI GUARESCHI era sicuramente un
“grande affabulatore”, con grande capacità di persuasione.
Verbale P.M. 18 marzo 2002 assunzione
informazioni Loris MONACHESI
<<Si stava organizzando l’operazione
con Comit, che avrebbe potuto effettuarla in una settimana, per non dover
mettere il proprio centro contabile nazionale a disposizione per un’intera
giornata. Il termine del 30/11/2000 era stato indicato nelle documentazioni sui
progetti attraverso le quali erano stati ripristinati i rapporti relativi agli
sbocchi di mercato ed allo smobilizzo dei crediti futuri, necessari a
finanziarie gli investimenti, come più sopra precisato. Le contabili avrebbero
attivato le operazioni di smobilizzo dei crediti futuri. Tristano Marusi
Guareschi pretese una dichiarazione sostitutiva delle contabili su incarico del
padre, che doveva rispondere degli accordi presi in relazione alla garanzia
degli sbocchi di mercato ed allo smobilizzo dei crediti futuri. Non erano note le
resistenze della Banca sul testo della dichiarazione. Nessuno fu molto abile
nell’accettare il testo della dichiarazione della Banca. La dichiarazione venne
ricevuta e bene accolta perché rappresentava la realtà dei fatti. Rodolfo
Marusi Guareschi non ha mai sostenuto di essere un “perseguitato” ma certamente
di essere oggetto di accanimento giudiziario e fiscale e certamente di essere
persona invisa da chi ha fatto (ed il procedimento lo dimostra) e farà di tutto
per impedire che le sue iniziative siano realizzate, a prescindere dai
finanziamenti pubblici. La capacità di Marusi di persuadere non deriva
dall’essere un “affabulatore” (non ha mai cercato di convincere nessuno) ma dal
dimostrare, con una parte dei mezzi a disposizione (non tutti, per responsabilità)
come stanno le cose.>>
b) l’emissione di fatture per cessione di beni e/o prestazione di servizio ed i relativi ordini di bonifico
VAST S.p.A. emise il 30 novembre 2000 nei confronti di … elenco società … altrettante fatture, recanti i nn. dal 141 al 586 (complessivamente 446 fatture) e nei confronti di SISTEMICA S.r.l. la fattura n. 587 del 10 dicembre 2000; tutte le 447 fatture recano la causale “anticipo relativo a fornitura di azienda completa che realizzeremo per vostro conto nel comune di …” con l’indicazione successiva dei comuni di Vibo Valentia, Molfetta (BA), Laino Borgo (CS), Lavello (PZ), Palma di Montechiaro (AG), Brindisi, Rocca di Neto (KR), Mignano (CE), Macomer (NU), Carlantino (FG), Lattarico (CS), Pastorano (CE), Valle del Tirso (OR), Villacidro (CA), Calimera (LE), Melpignano (LE), Lamezia Terme (CZ), Parabita (LE), sommatine (CL), Iglesias (CA), Cervinara (AV), Trinitapoli (FG), Campobello di Licata (AG), Uggiano La Chiesa (LE), Taranto, Gela (CL), Silius (CA), Ripigliano (SA), Poggioreale (TP), Aderenza (PZ), Castrovillari (CS), Avigliano (PZ), Spezzano della Sila (CS), Cancello (CE), Arnone (CE), Colobraro (MT), Pietraperzia (EN), S. Benedetto in Galdo (BN), Plataci (CS), Calvi (BN), Strongoli (KR), Butera (CL); l’ammontare complessivo delle fatture è di lire 15.839.492.152.050, I.V.A. compresa (v. all.to da 1699 a 2145 all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 5 aprile 2002 n. 5854); lo stesso giorno - 30 novembre 2000 - le società … elenco società … incaricarono BANCA SANPAOLO INVEST S.p.A. di eseguire bonifici in favore di VAST S.p.A. - complessivamente furono impartiti 2682 ordini di bonifico (sei per ciascuna delle 447 società), tutti con la causale “anticipo su forniture” - mediante versamento su conto corrente n. 10970 intrattenuto da VAST S.p.A. presso BANCA SANPAOLO INVEST S.p.A. ed addebito sui rispettivi conti correnti; l’ammontare complessivo dei (presunti) pagamenti eseguiti in favore di VAST S.p.A. è di lire 15.839.492.152.050, I.V.A. compresa, in tutto corrispondente all’importo delle fatture emesse da VAST S.p.A.;
<<La causale “anticipo
relativo a fornitura di azienda completa che realizzeremo per vostro conto nel
comune di …” con l’indicazione successiva del Comune in cui sarebbe stato
realizzato l’impianto è corretta. L’importo di lire 15.839.492.152.050 corrisponde al totale delle fatture emesse
a carico di oltre 450 imprese. I bonifici corrispondono al saldo delle fatture
ed il loro totale corrisponde al totale delle fatture saldate.>>
- le società … in tutto 446 società - emisero il 30 novembre 2000 altrettante fatture per operazioni di “cessione” di beni “… da produrre e consegnare nel 2003” (aeromobili, articoli in lana e cotone, farmaci, apparati endotermici per la climatizzazione, vasi, gruppi avionici completi, sistemi di sorveglianza, apparati di ricerca da laboratorio, etc.) nei confronti di MONDIAL CLEARING S.r.l. (l’elenco completo delle fatture emesse, con indicazione per ciascuna della causale, costituisce l’allegato n. 1-ter all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 5 aprile 2002 n. 5854; per la riproduzione in copia delle fatture v. all.ti da 347 a 792 della stessa informativa); l’ammontare di ciascuna fattura (I.V.A. compresa) varia da un minimo di lire 9.769.450.285 (si tratta della fattura emessa da ZINCOCENTER S.r.l. con la causale “cessione zincature e finiture particolari e zincature standard da produrre e consegnare nel 2003”, all.to n. 351 all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 5 aprile 2002 n. 5854) ad un massimo di lire 36.019.462.675 (la massima parte delle fatture emesse recano tale importo complessivo); SISTEMICA S.r.l. emise il 29 dicembre 2000 la fattura n. 41 per l’importo complessivo di lire 36.019.462.675 (di cui lire 6.003.243.779 per I.V.A.) nei confronti di MONDIAL CLEARING S.r.l. con la causale “cessione stampe periodiche e stampa pubblicazioni rilegate da produrre e consegnare nel 2003” (v. allegato n. 793 all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 5 aprile 2002 n. 5854); tenendo conto anche della fattura emessa da SISTEMICA S.r.l., l’ammontare complessivo delle 447 fatture emesse nei giorni 30 novembre e 29 dicembre 2000 nei confronti di MONDIAL CLEARING S.r.l. è di lire 15.839.492.152.050, I.V.A. compresa;
<<Le società costituite
per realizzare gli investimenti emisero le fatture con causali (“cessione” di beni “… da produrre e
consegnare nel 2003”) vere, derivanti da accordi di vendita pluriennali ad inizio
di consegna differita. I beni non sono soltanto “aeromobili, articoli in lana e
cotone, farmaci, apparati endotermici per la climatizzazione, vasi, gruppi
avionici completi, sistemi di sorveglianza, apparati di ricerca da laboratorio,
etc.” ma, anche, rispettivamente per ogni società, Abifloat S.r.l. -
Costruzione di unità galleggianti non metalliche accessoriate in vario modo;
Agerit S.r.l. - Fabbricazione di macchine agricole dotate di dispositivi
tecnologicamente avanzati; Agrit S.r.l. - Fabbricazione di macchine agricole
dotate di dispositivi tecnologicamente avanzati; Airsage S.r.l. - Costruzione
di dispositivi di salvataggio per aeromobili; Airsil S.r.l. - Fabbricazione di
macchine per la depurazione dell’aria ed il disinquinamento acustico; Airwind
S.r.l. - Test, collaudi ed analisi aerodinamiche per ogni applicazione; Akitrap
S.r.l. - Fabbricazione di aspirapolvere, asciugacapelli, spazzole elettriche ed
altri piccoli elettrodomestici; Akushi S.r.l. - Fabbricazione di articoli di
largo consumo per ligiene personale, derivati da materie prime sintetiche;
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metallici dotati di automatismi integrati; Allcar S.r.l. - Fabbricazione di
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Alldiet S.r.l. - Fabbricazione di prodotti alimentari omogeneizzati e di
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leggeri ottenuti per fusione; Allidea S.r.l. - Realizzazione di oggetti in
materiale sintetico; Allident S.r.l. - Fabbricazione di modelli di veicoli ed
aeromobili ad alta definizione; Allog S.r.l. - Magazzinaggio e gestione
logistica dei magazzini per conto terzi; Almedia S.r.l. - Fabbricazione di
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Fabbricazione di articoli cavi in vetroresina adatti anche al contenimento di
sostanze pericolose; Anidech S.r.l. - Fabbricazione di articoli elettrici ed
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dispositivi per la difesa personale e la cattura non offensiva; Anticaria
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antica S.r.l. - Fabbricazione di apparati per la depurazione dell’aria; Armote
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Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; Autall
S.r.l. - Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli
metallici dotati di automatismi integrati; Authome S.r.l. - Fabbricazione di
elettrodomestici; Autoblock S.r.l. - Fabbricazione prodotti per edilizia con
calcestruzzo addizionato con sostanze sintetiche, plastica e gomma; Autobox
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alla protezione dalle intemperie; Autostat S.r.l. - Fabbricazione di macchine
per il lavaggio automatico di veicoli; Autostore S.r.l. - Fabbricazione di
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Ayas S.r.l. - Fabbricazione di oggetti componibili in ferro, in rame ed altri
metalli; Baiwave S.r.l. - Fabbricazione di accessori e connessioni per
elaboratori elettronici via etere; Berit S.r.l. - Costruzione e montaggio di
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Fabbricazione di sistemi di archiviazione dati per elaboratori elettronici;
Bikeet S.r.l. - Progettazione, Costruzione ed il montaggio di motocicli; Biobox
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per il riconoscimento personale e la sorveglianza; Biosynt S.r.l. - Ricerca e
sviluppo di tecniche di biologia genetica per applicazioni tecniche; Bisferit
S.r.l. - Fabbricazione di elementi cavi in plastica con curvature di varia
complessità, anche di grandi dimensioni; Blight S.r.l. - Fabbricazione di parti
e accessori per il taglio dei materiali nelle macchine utensili; Bodem S.r.l. -
Progettazione, Fabbricazione di organi artificiali; Boxbio S.r.l. -
Fabbricazione di articoli cavi in materiale biodegradabile, anche adatti al
contenimento di sostanze alimentari.; Brainpos S.r.l. - Fabbricazione di unità
e sistemi di calcolo e controllo; Brakeet S.r.l. - Costruzione di impianti
frenanti con tecnologie aerospaziali; Cabletech S.r.l. - Fabbricazione di fili
e cavi isolati; Calama S.r.l. - Fabbricazione ed installazione di macchine per
Produzione e la lavorazione del cacao; Callic S.r.l. - Fabbricazione di latte e
lattine metalliche; Carbonmax S.r.l. - Fabbricazione ed installazione di
macchine per la lavorazione della fibra di carbonio; Carbox S.r.l. -
Fabbricazione di articoli in materie plastiche, anche riciclate; Cares S.r.l. -
Fabbricazione di calzature a base di pellami e tessuti, anche sintetici,
confezionate con fogge su richiesta; Cartel S.r.l. - Fabbricazione di sistemi
elettronici portatili per la scrittura e la memorizzazione di testi ed
immagini; Centerzinco S.r.l. - Trattamento metalli ferrosi con zincatura,
cromature e cataforesi, verniciature a forno, decapaggi e sabbiature; Cerart
S.r.l. - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
Cerlant S.r.l. - Fabbricazione di antenne per telecomunicazioni; Certek S.r.l.
- Fabbricazione di prodotti ceramici per applicazioni tecniche con caratteristiche
strutturali di alto livello; Ceyen S.r.l. - Fabbricazione di occhiali; Choman
S.r.l. - Fabbricazione ed installazione di macchine per Produzione e la
lavorazione del miele; Cinotoba S.r.l. - Fabbricazione articoli sostitutivi
delle sigarette ed altri prodotti ed accessori contro la dipendenza dei
tabacchi; Cles S.r.l. - Fabbricazione di circuiti stampati e schede
elettroniche complete; Closer S.r.l. - Fabbricazione di serramenti, anche di
sicurezza, realizzati con materie sintetiche; ComMedia S.r.l. - Fabbricazione
di elaboratori elettronici portatili multimediali; Compuline S.r.l. -
Fabbricazione di mobili non metallici per ufficio e sistemazione ergonomica di
elaboratori e relative periferiche; Comsee S.r.l. - Fabbricazione di apparati
portatili per telecomunicazioni audiovisive; Comspace S.r.l. - Costruzione di
satelliti artificiali multifunzione; Corvitia S.r.l. - Fabbricazione di mobili
in legno, in particolare con metodi, forme e materiali caratteristici degli
stili del passato; Cosmat S.r.l. - Fabbricazione di prodotti per costruzioni;
Crafiber S.r.l. - Fabbricazione di prodotti in fibra di carbonio di varia
complessità; Criobox S.r.l. - Fabbricazione di contenitori in materiali
plastico; Crisit S.r.l. - Fabbricazione di contenitori in materiali plastico;
Cristal S.r.l. - Fabbricazione di prodotti in vetro cavo; Cromygen S.r.l. -
Fabbricazione generatori elettrici di ridotte dimensioni anche per applicazioni
orologiere e microelettroniche; Crower S.r.l. - Fabbricazione di macchine per
Produzione di energia meccanica in base a principi innovativi; CRV S.r.l. -
Fabbricazione di cambi di velocità; Cuplex S.r.l. - Fabbricazione di oggetti
cavi in plexiglass monolitici o componibili in strutture di notevoli
dimensioni; Cutrof S.r.l. - Fabbricazione di macchine per la fienagione; Cyclon
S.r.l. - Costruzione e montaggio di biciclette; Cyterpark S.r.l. -
Fabbricazione di apparati ed impianti dotati di automatismi di varia
complessità per il rimessaggio dei veicoli; Daidea S.r.l. - Realizzazione
oggetti in materiale sintetico anche a bassissima tiratura e in esemplari
unici; David S.r.l. - Fabbricazione di supporti preparati per registrazione
audio, video, informatica; Derren S.r.l. - Fabbricazione di accessori elettrici
per motori e generatori; Dersint S.r.l. - Fabbricazione di apparati per la
derattizzazione; DeTech S.r.l. - Fabbricazione di articoli elettrici ed
elettronici quali deterrenti per animali; Diag S.r.l. - Progettazione,
Fabbricazione di unità diagnostiche mobili; Diamed S.r.l. - Fabbricazione di
macchinari ed impianti elettrodiagnostici per strutture ospedaliere pubbliche e
private; Dietal S.r.l. - Fabbricazione di prodotti alimentari omogeneizzati e
di alimenti dietetici; Digisound S.r.l. - Fabbricazione di apparecchi riceventi
per la radiodiffusione e la riproduzione del suono; Digital Stampa S.r.l. -
Stampa di materiale per libri e pubblicazioni d’arte grafiche, anche a
bassissima tiratura; Digitek S.r.l. - Fabbricazione di apparecchiature
fotografiche e cinematografiche digitali; Digiview S.r.l. - Fabbricazione di
apparecchiature fotografiche e cinematografiche digitali; Digiwave S.r.l. -
Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la riproduzione
del suono; Disfer S.r.l. - Costruzione di aeromobili ad ala rotante; Disha S.r.l.
- Costruzione di diamanti sintetici per gioielleria e uso industriale; Disint
S.r.l. - Fabbricazione di apparati per la derattizzazione; Divad S.r.l. -
Fabbricazione di supporti preparati per registrazione audio, video,
informatica; DocU S.r.l. - Fabbricazione di apparecchi medicali elettrici ed
elettronici per diagnosi automatizzate; Domabo S.r.l. - Fabbricazione di
strutture metalliche e di parti di strutture; Domen S.r.l. - Fabbricazione di
apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono; Ecart S.r.l. -
Fabbricazione di sistemi elettronici portatili per la scrittura e la
memorizzazione di testi ed immagini; Ecoroute S.r.l. - Fabbricazione apparecchi
elettrici ed elettronici per la sicurezza stradale; Edilsint S.r.l. -
Fabbricazione di articoli derivati da materie sintetiche, anche con particolari
finiture superficiali, per ledilizia; Edimont S.r.l. - Fabbricazione ed
installazione di ponteggi e ponti mobili; Edocbio S.r.l. - Fabbricazione
apparecchi elettrici ed elettronici per riconoscimento personale e sistemi
elettronici per la sorveglianza; Elemot S.r.l. - Fabbricazione di motori
elettrici; Elmitalia S.r.l. - Fabbricazione di contatti, connettori ed altre
minuterie elettriche; Elseat S.r.l. - Fabbricazione di sedie e sedili dotati di
dispositivi elettrici ed elettronici; Embod S.r.l. - Progettazione,
Fabbricazione di organi artificiali; EMP S.r.l. - Fabbricazione di apparecchi
ed impianti elettromeccanici di precisione; Emut S.r.l. - Costruzione di
apparecchi e strumenti di precisione per la misura dello stato psicofisico
personale; Endom S.r.l. - Fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la
riproduzione del suono; Enerstat S.r.l. - Fabbricazione di gruppi di continuità
statica; Erasph S.r.l. - Fabbricazione di matite e penne a sfera; Erlad S.r.l.
- Fabbricazione dispositivi elettromagnetici per la difesa personale; Esolgen
S.r.l. - Fabbricazione di macchine per Produzione di energia eolica e solare,
anche in combinazione tra loro; Espire S.r.l. - Fabbricazione di aspiratori mobili
per aeriformi e liquidi; Etail S.r.l. - Fabbricazione di articoli elettronici
portatili per la visualizzazione di testi ed immagini; Eugen S.r.l. -
Fabbricazione di macchine per Produzione di energia eolica e solare, anche in
combinazione tra loro; Faliboat S.r.l. - Costruzione di unità galleggianti non
metalliche accessoriate in vario modo; Farmitalia S.r.l. - Fabbricazione ed il
confezionamento di medicinali; Fastruck S.r.l. - Servizi di trasporto merci via
aria, mare e terra; Fertitalia S.r.l. - Fabbricazione di concimi e di composti
azotati naturali e chimici; Fibercar S.r.l. - Fabbricazione di prodotti in
fibra di carbonio di varia complessità; Fibermax S.r.l. - Fabbricazione ed
installazione di macchine per la lavorazione della fibra di carbonio; Filtrall
S.r.l. - Fabbricazione di filtri e sistemi filtranti per apparecchiature,
macchinari ed impianti; Findme S.r.l. - Ricerca e studio riguardanti le
caratteristiche psicofisiche personali; Flexit S.r.l. - Fabbricazione ed
installazione di macchine utensili dotate di particolari caratteristiche di
flessibilità produttiva; Flyhol S.r.l. - Fabbricazione di articoli da viaggio,
borse, articoli da correggia e selleria anche in materiali sintetici; Fogless
S.r.l. - Fabbricazione di macchine ed impianti per l’abbattimento dei fenomeni
nebbiosi; Forana S.r.l. - Fabbricazione di articoli cavi in vetroresina con
caratteristiche e rivestimenti anche a contenere sostanze pericolose; Forcut
S.r.l. - Fabbricazione di macchine per la fienagione; Fotsol S.r.l. - Fabbricazione
di celle solari e fotovoltaiche; Funiper S.r.l. - Costruzione di turbine
termiche e turbofan; Fusall S.r.l. - Fabbricazione di prodotti in metalli
leggeri ottenuti per fusione; Fusole S.r.l. - Fabbricazione di apparati
antifumo; Galemat S.r.l. - Costruzione di cerchi in lega; Gapede S.r.l. -
Fabbricazione di gadget in materie plastiche, anche personalizzati; GenIt
S.r.l. - Ricerca e sviluppo di tecniche di biologia genetica animale e vegetale
e loro applicazioni; Gestit S.r.l. - Fabbricazione ed installazione di macchine
e apparecchi di sollevamento e movimentazione merci; Giad S.r.l. -
Progettazione, Fabbricazione di unità diagnostiche mobili; Glasstek S.r.l. -
Fabbricazione vetri e vetrature e di pannelli multistrato dotati di particolari
caratteristiche strutturali e funzionali; Gommit S.r.l. - Fabbricazione di
articoli in gomma anche mediante utilizzo di materie riciclate; Handworld
S.r.l. - Fabbricazione di prodotti a base di gomma con caratteristiche
elastiche adatte al gonfiaggio; Hardsyn S.r.l. - Fabbricazione di strutture e
contenitori in materiale sintetico, monolitiche e componibili; Herenow S.r.l. -
Fabbricazione di apparecchi elettronici per le comunicazioni di emergenza ed il
soccorso; Holifly S.r.l. - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse,
articoli da correggia e selleria anche in materiali sintetici; Homenew S.r.l. -
Fabbricazione di prefabbricati dotati di strutture metalliche portanti; Hydrel
S.r.l. - Fabbricazione apparecchi ed impianti elettroidraulici; Hydroneg S.r.l.
- Fabbricazione turbine e macchine che producono energia meccanica derivante
dallo sfruttamento delle fonti idriche; Ideal Plast S.r.l. - Stampaggio del
polietilene, della vetroresina e delle materie plastiche in genere; Identic
S.r.l. - Fabbricazione di modelli di veicoli ed aeromobili ad alta definizione;
Idrogen S.r.l. - Fabbricazione turbine e macchine che producono energia dallo
sfruttamento di fonti alternative; Idropul S.r.l. - Fabbricazione di
idropulitrici; Ignit S.r.l. - Fabbricazione di apparati ed impianti
antincendio; Imersit S.r.l. - Costruzione di unità sommergibili motorizzate in
materiali compositi; Imuta S.r.l. - Fabbricazione di apparati ed impianti per
la mungitura automatica del bestiame; Inca S.r.l. - Fabbricazione di
microprocessori; Incablock S.r.l. - Fabbricazione prodotti per edilizia a base
di calcestruzzo con sostanze sintetiche, plastica e gomma, anche riciclate;
Incit S.r.l. - Fabbricazione di apparati ed impianti antincendio; Inspire
S.r.l. - Fabbricazione di aspiratori mobili per aeriformi e liquidi; Instant
S.r.l. - Fabbricazione ed installazione di apparati per la climatizzazione,
fissi e mobili; Interav S.r.l. - Costruzione di apparati avionici; Intertexil
S.r.l. - Produzione di tessuti, confezioni ed articoli di maglieria; Iperfan S.r.l.
- Costruzione di turbine termiche e turbofan; ISM S.r.l. - Fabbricazione di
apparecchi ionizzanti e stimolatori muscolari; Isolit S.r.l. - Fabbricazione di
prodotti per isolamento dal calore e protezione contro elevate temperature; IT
Robots S.r.l. – Progettazione e fabbricazione articoli domestici elettronici ed
elettromeccanici ed applicazioni robotiche; Italfarm S.r.l. - Fabbricazione di
strutture prefabbricate, impianti, attrezzature, macchine e prodotti ad uso
agricolo e zootecnico; Italnet S.r.l. - Gestione di accessi pubblici e privati
ad Internet e delle loro connessioni; ItGen S.r.l. - Ricerca e sviluppo di
tecniche di biologia genetica animale e vegetale e loro applicazioni; ItMem
S.r.l. - Fabbricazione di componenti informatici a base di silicio ed altri
materiali adatti al transito o alla memorizzazione dati; ItNav S.r.l. -
Costruzione di strumenti elettronici per navigazione satellitare; ItSoft S.r.l.
- Progettazione e la realizzazione di software informatico; Jala S.r.l. -
Fabbricazione di apparati, macchine ed impianti per la depurazione e la
desalinizzazione dell’acqua; Jetirk S.r.l. - Fabbricazione di turbine ed altre
macchine di ridotte dimensioni che producono energia meccanica; Jetplast S.r.l.
- Fabbricazione di articoli a base di materie sintetiche; Keyit S.r.l. -
Fabbricazione di serrature e cerniere, anche con parti elettroniche; Kompower
S.r.l. - Fabbricazione di pompe e compressori; Koy S.r.l. - Fabbricazione di
attrezzature per palestre; Krijet S.r.l. - Fabbricazione di turbine ed altre
macchine di ridotte dimensioni che producono energia meccanica; Kusa S.r.l. -
Fabbricazione di preparati di erboristeria ad uso terapeutico e cosmetico;
Lader S.r.l. - Fabbricazione dispositivi elettromagnetici per la difesa
personale; Laja S.r.l. - Fabbricazione di apparati, macchine ed impianti per la
depurazione e la desalinizzazione dell’acqua; Legamat S.r.l. - Costruzione di
cerchi in lega; Lharys S.r.l. - Fabbricazione di articoli per abbigliamento
anche confezionati su misura; Liccal S.r.l. - Fabbricazione di latte e lattine
metalliche; Lifeultra S.r.l. - Fabbricazione di stimolatori cardiaci portatili
ed automatizzati; Lightcut S.r.l. - Fabbricazione di parti e accessori per il
taglio dei materiali nelle macchine utensili; Linecomp S.r.l. - Fabbricazione
di mobili non metallici per lufficio e la sistemazione ergonomica di
elaboratori e relative periferiche; Litorot S.r.l. - Stampa di pubblicazioni,
materiale pubblicitario ed altre arti grafiche mediante macchine tipografiche;
Logall S.r.l. - Magazzinaggio e gestione logistica dei magazzini per conto
terzi; Lure S.r.l. - Fabbricazione di orologi a funzionamento meccanico anche
in abbinamento con parti elettroniche; Machon S.r.l. - Fabbricazione ed
installazione di macchine per la produzione e la lavorazione del miele;
MagicWork S.r.l. - Produzioni audio-cine-televisive, studi registrazione
audio-video, apparati per grafica avanzata, sala incisione; Magstore S.r.l. -
Fabbricazione di magazzini automatici; Maistone S.r.l. - Fabbricazione ed
installazione di macchine industriali per il taglio di pietre, marmi, graniti
ecc.; Malaca S.r.l. - Fabbricazione ed installazione di macchine per Produzione
e la lavorazione del cacao; Mantex S.r.l. - Ricerca e sviluppo di tecniche di
biologia genetica rivolte alla produzione di tessuti biologici; Martel S.r.l. -
Fabbricazione di sistemi per il telemarketing automatizzato; Mastera S.r.l. -
Fabbricazione di maschere, copricapi ed altri articoli dotati di attrezzature
particolari per esigenze medicali; Matcos S.r.l. - Fabbricazione di prodotti
per costruzioni; Mator S.r.l. - Fabbricazione ed installazione di macchine
utensili per la tornitura dei metalli; Matrix S.r.l. - Fabbricazione di
televisori e proiettori privi di tubo catodico; Maya S.r.l. - Fabbricazione di
microprocessori; Meddia S.r.l. - Fabbricazione di macchinari ed impianti
elettrodiagnostici per strutture ospedaliere pubbliche e private; Mediacom
S.r.l. - Fabbricazione di elaboratori elettronici portatili multimediali;
Mediall S.r.l. - Fabbricazione di sistemi ed apparati informatici multimediali
pubblici e privati; Mefind S.r.l. - Ricerca e studio riguardanti le
caratteristiche psicofisiche personali; Memit S.r.l. - Fabbricazione componenti
informatici con silicio e materiali adatti a transito o memorizzazione
elettronica dei dati; Mesa S.r.l. - Fabbricazione di micro-apparati per la
segnalazione e la trasmissione istantanea dell’ubicazione; Metalmin S.r.l. -
Fabbricazione di minuterie metalliche; Metaltek S.r.l. - Fabbricazione di
componenti metallici per impieghi tecnici ed industriali; Mettor S.r.l. -
Fabbricazione di articoli metallici ottenuti per tornitura; Micren S.r.l. -
Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile; Microgen S.r.l. -
Fabbricazione generatori elettrici di ridotte dimensioni anche per applicazioni
orologiere e microelettroniche; Miles S.r.l. - Fabbricazione di supercomputer;
Mimetal S.r.l. - Fabbricazione di minuterie metalliche; Minetek S.r.l. -
Fabbricazione ed installazione di macchine operative da miniera, cava e cantiere;
Minuplast S.r.l. - Fabbricazione di articoli e componenti di piccole dimensioni
a base di materie plastiche; Modoba S.r.l. - Fabbricazione di strutture
metalliche e di parti di strutture; Monted S.r.l. - Fabbricazione ed
installazione di ponteggi e ponti mobili; Motera S.r.l. - Fabbricazione di
mobili metallici motorizzati; Multicar S.r.l. - Fabbricazione di veicoli
speciali dotati di allestimenti strutturali e multimediali particolari; Munit
S.r.l. - Fabbricazione di apparati ed impianti per la mungitura automatica del
bestiame; Muso S.r.l. - Fabbricazione di caschi dotati di dispositivi
multimediali; Nasti S.r.l. - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali per la
salute e la cura domestica; Nat S.r.l. - Fabbricazione di coperture e tende da
villeggiatura anche dotate di particolari meccanismi di apertura; Natu S.r.l. -
Fabbricazione di apparati portatili per comunicazioni telefoniche; Naturalit
S.r.l. - Fabbricazione di alimenti precotti anche surgelati; Naveet S.r.l. -
Costruzione di strumenti elettronici per navigazione satellitare; Neishu S.r.l.
- Fabbricazione di lampade elettriche; Neo S.r.l. - Fabbricazione di profumi e
prodotti per toeletta; Netalit S.r.l. - Gestione di accessi pubblici e privati
ad Internet e delle loro connessioni; Newhouse S.r.l. - Fabbricazione di
prefabbricati dotati di strutture metalliche portanti; Neyec S.r.l. -
Fabbricazione di occhiali; Nicrem S.r.l. - Fabbricazione di accumulatori, pile
e batterie di pile; Nisioctic S.r.l. - Fabbricazione di strumenti ottici di
precisione; NKA S.r.l. - Fabbricazione di dispositivi per la difesa personale e
la cattura non offensiva; Nofog S.r.l. - Fabbricazione di macchine ed impianti
per abbattimento dei fenomeni nebbiosi; Octicision S.r.l. - Fabbricazione di
strumenti ottici di precisione; Offistyle S.r.l. - Fabbricazione di accessori
per ufficio in materie plastiche, anche riciclate; Ohxo S.r.l. - Costruzione di
dispositivi ammortizzanti e per sospensioni avanzate tramite tecnologie
aerospaziali; Omit S.r.l. - Fabbricazione di preparati farmaceutici di tipo
omeopatico; Oncycle S.r.l. - Costruzione e montaggio di biciclette; One S.r.l.
- Fabbricazione di profumi e prodotti per toeletta; Parkercity S.r.l. -
Fabbricazione di apparati ed impianti dotati di automatismi di varia
complessità per il rimessaggio dei veicoli; Pavit S.r.l. - Fabbricazione di
rivestimenti sintetici con finitura simile a marmo, granito ed altri materiali
naturali; Pegade S.r.l. - Fabbricazione di gadget in materie plastiche, anche
personalizzati; PEM S.r.l. - Fabbricazione di apparecchi ed impianti
elettromeccanici di precisione; Photherm S.r.l. - Fabbricazione di elementi e
pannelli fonoassorbenti e termoisolanti; Plastal S.r.l. - Fabbricazione di
imballaggi in materie plastiche; Plastamp S.r.l. - Fabbricazione e la manutenzione
di macchine per la lavorazione delle materie plastiche; Plastir S.r.l. -
Recupero e riciclaggio di materiale plastico per Produzione di materie prime
plastiche e resine sintetiche; Plastjet S.r.l. - Fabbricazione di articoli a
base di materie sintetiche; Plastos S.r.l. - Fabbricazione di articoli in
materie plastiche prodotti mediante stampaggio; Plastotraf S.r.l. -
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche;
Plastreet S.r.l. - Fabbricazione di segnaletica stradale avanzata ed altri
apparecchi elettrici per la segnalazione luminosa; Plastsys S.r.l. -
Fabbricazione di elementi in materiale sintetico; Plastumin S.r.l. -
Fabbricazione di articoli e componenti di piccole dimensioni a base di materie
plastiche; Plat S.r.l. - Fabbricazione di macchine semoventi per la
perforazione e la trivellazione del suolo; Plexup S.r.l. - Fabbricazione di
oggetti cavi in plexiglass monolitici o componibili in strutture di notevoli
dimensioni; Plintist S.r.l. - Fabbricazione di macchine semoventi per la
plintatura rapida; Plustime S.r.l. - Fabbricazione di orologi elettronici
digitali multifunzioni; Polivoc S.r.l. - Sistemi elettronici portatili per la
traduzione multilingue; Poliword S.r.l. - Fabbricazione di apparati elettronici
portatili per la traduzione multilingue; Posibrain S.r.l. - Fabbricazione di
unità e sistemi di calcolo e controllo; Powekom S.r.l. - Fabbricazione di pompe
e compressori; Powergrip S.r.l. - Fabbricazione di pneumatici e di camere daria
anche mediante l’utilizzo di materie riciclate; Powertech S.r.l. - Costruzione
e montaggio di motori e relativi accessori per motoveicoli; Pratika S.r.l. -
Fabbricazione piccoli aspirapolvere, asciugacapelli, spazzole elettriche ed
altri piccoli elettrodomestici di largo uso; Printek S.r.l. - Fabbricazione di
periferiche informatiche per Stampa; Pulidro S.r.l. - Fabbricazione di
idropulitrici; Pulind S.r.l. - Fabbricazione di macchine pulitrici industriali;
Radless S.r.l. - Fabbricazione di articoli dotati di protezioni contro le radiazioni
nocive; Raxer S.r.l. - Costruzione di sovrastrutture per motoveicoli in materie
plastiche, compositi e fibra di carbonio; RealDream S.r.l. - Produzioni
audio-cine-televisive e studi di registrazione audio e video, apparati per
grafica avanzata, sala incisione; Relhyd S.r.l. - Fabbricazione apparecchi ed
impianti elettroidraulici; Render S.r.l. - Fabbricazione di accessori elettrici
per motori e generatori; Resist S.r.l. - Test, prove di resistenza ed analisi
tecniche sui materiali; Ribox S.r.l. - Fabbricazione carta e cartoni ondulati
ed imballaggi di carta e cartone anche con materiali riciclati; Riplast S.r.l.
- Recupero e riciclaggio di materiale plastico per Produzione di materie prime
plastiche e resine sintetiche; Robit S.r.l. - Progettazione, fabbricazione di
articoli domestici elettronici ed elettromeccanici ed applicazioni robotiche
domestiche; Robix S.r.l. - Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di
imballaggi di carta e cartone anche mediante lutilizzo di materiale riciclato;
Root S.r.l. - Fabbricazione di calzature moderne a base di pellami e tessuti,
anche sintetici; Rotek S.r.l. - Costruzione di aeromobili ad ala rotante;
Rotolit S.r.l. - Stampa di pubblicazioni, materiale pubblicitario ed altre arti
grafiche mediante macchine tipografiche; Routeco S.r.l. - Fabbricazione
apparecchi elettrici ed elettronici per la sicurezza stradale; Rule S.r.l. -
Fabbricazione di orologi a funzionamento meccanico anche in abbinamento con
parti elettroniche; Rystroll S.r.l. - Fabbricazione di cuscinetti a sfera;
Sacultra S.r.l. - Fabbricazione di buste, sacchi e sacchetti in materie
plastiche; Saku S.r.l. - Fabbricazione di preparati di erboristeria ad uso
terapeutico e cosmetico; Salis S.r.l. - Fabbricazione e installazione di
ascensori e montacarichi; Salvage S.r.l. - Costruzione di dispositivi di
salvataggio per aeromobili; Same S.r.l. - Fabbricazione di micro-apparati per
la segnalazione e la trasmissione istantanea dell’ubicazione; Sanit S.r.l. -
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali per la salute e la cura domestica;
Sary S.r.l. - Fabbricazione di materiale medico ed articoli medicali di largo
uso; Saya S.r.l. - Fabbricazione di oggetti componibili in ferro, in rame ed
altri metalli; Scalta S.r.l. - Fabbricazione e installazione di scale e tappeti
mobili; Scare S.r.l. - Fabbricazione di calzature a base di pellami e tessuti,
anche sintetici, confezionate con fogge su richiesta; Scel S.r.l. -
Fabbricazione di circuiti stampati e schede elettroniche complete; Seasub
S.r.l. - Fabbricazione prefabbricati, componibili ed elementi completi adatti
all’installazione subacquea con strutture metalliche; Seatel S.r.l. -
Fabbricazione di sedie e sedili dotati di dispositivi elettrici ed elettronici;
Seava S.r.l. - Mantenimento, conservazione, surgelazione ed inscatolamento di
prodotti ittici; Secont S.r.l. - Costruzione di apparecchi di misura elettrici
ed elettronici basati su contatti e sensori elettronici; Seecom S.r.l. -
Fabbricazione di apparati portatili per telecomunicazioni audiovisive; Sefulo
S.r.l. - Fabbricazione di apparati antifumo; Senrad S.r.l. - Fabbricazione di
articoli dotati di protezioni contro le radiazioni nocive; Sentyx S.r.l. -
Fabbricazione di articoli tessili mediante utilizzo di fibre sintetiche; Serist
S.r.l. - Test, prove di resistenza ed analisi tecniche sui materiali; Serloc
S.r.l. - Fabbricazione di serramenti, anche di sicurezza, realizzati con
materie sintetiche; Sferibit S.r.l. - Fabbricazione di elementi cavi in
plastica con curvature di varia complessità, anche di grandi dimensioni; Shadi
S.r.l. - Costruzione di diamanti sintetici per gioielleria e uso industriale;
Sharyl S.r.l. - Fabbricazione di articoli per abbigliamento anche confezionati
su misura; Shox S.r.l. - Costruzione di dispositivi ammortizzanti e per
sospensioni avanzate tramite tecnologie aerospaziali; Shuaki S.r.l. -
Fabbricazione di articoli di largo consumo per igiene personale, derivati da
materie prime sintetiche; Shuine S.r.l. - Fabbricazione di lampade elettriche;
Silair S.r.l. - Fabbricazione di macchine per la depurazione dell’aria ed il
disinquinamento acustico; Silas S.r.l. - Fabbricazione e installazione di
ascensori e montacarichi; Simmer S.r.l. - Costruzione di unità sommergibili
motorizzate in materiali compositi; Sintedil S.r.l. - Fabbricazione di articoli
derivati da materie sintetiche, anche con particolari finiture superficiali,
per ledilizia; Sintex S.r.l. - Fabbricazione di materie prime sintetiche;
Sintri S.r.l. - Fabbricazione di piante artificiali; Skicar S.r.l. -
Costruzione di dirigibili, sonde e mongolfiere; Skyir S.r.l. - Costruzione di
aeromobili ad ala fissa; Skyrac S.r.l. - Costruzione di dirigibili, sonde e
mongolfiere; SMI S.r.l. - Fabbricazione di apparecchi ionizzanti e stimolatori
muscolari; S-Mile S.r.l. - Fabbricazione di supercomputer; Softit S.r.l. -
Progettazione e la realizzazione di software informatico; Solater S.r.l. -
Fabbricazione di puntatori ed altre apparecchiature laser; Solfot S.r.l. -
Fabbricazione di celle solari e fotovoltaiche; Somu S.r.l. - Fabbricazione di
caschi dotati di dispositivi multimediali; Sonect S.r.l. - Costruzione di
apparecchi di misura elettrici ed elettronici basati su contatti e sensori
elettronici; Soplast S.r.l. - Fabbricazione di articoli in materie plastiche
prodotti mediante stampaggio; Sorten S.r.l. - Fabbricazione di strutture
tensostatiche; Soytek S.r.l. - Fabbricazione ed installazione di macchine per
la lavorazione e Produzione di alimenti a base di soja; Spacecom S.r.l. -
Costruzione di satelliti artificiali multifunzione; Spacesun S.r.l. -
Fabbricazione di articoli per abbigliamento moderno; Spacetrash S.r.l. -
Raccolta e selezione dei rifiuti di origine industriale e commerciale ed il
loro smaltimento; Sphera S.r.l. - Fabbricazione di matite e penne a sfera;
Spicetek S.r.l. - Costruzione di apparecchiature aerospaziali per il controllo
di vettori e la gestione di apparati satellitari; Stamperia digitale S.r.l. -
Stampa di materiale per libri e pubblicazioni d’arte grafiche, anche a
bassissima tiratura; Stampit S.r.l. - Stampa di materiale per libri e
pubblicazioni d’arte grafiche, anche a bassissima tiratura; Stamplast S.r.l. -
Fabbricazione e la manutenzione di macchine per la lavorazione delle materie
plastiche; Statiner S.r.l. - Fabbricazione di gruppi di continuità statica; STF
S.r.l. - Fabbricazione di
conservatori e congelatori; Stiplint
S.r.l. - Fabbricazione di
macchine semoventi per la plintatura rapida; Stonemia
S.r.l. - Fabbricazione ed
installazione di macchine industriali per il taglio di pietre, marmi, graniti
ecc.; Storebig S.r.l.
- Fabbricazione di sistemi di archiviazione dati per
elaboratori elettronici; Streetplast
S.r.l. - Fabbricazione di
segnaletica stradale avanzata ed altri apparecchi elettrici per la segnalazione
luminosa; Stryroll S.r.l.
- Fabbricazione di cuscinetti a sfera;
Styloff S.r.l.
- Fabbricazione di accessori per ufficio in materie
plastiche, anche riciclate; Subsea
S.r.l. - Fabbricazione
prefabbricati, componibili ed elementi completi per installazione subacquea a
struttura metalliche; Sunball
S.r.l. - Fabbricazione
prodotti in gomma, elastiche, anche facenti parte di articoli con strutture
portanti plastiche o metalliche; Sunglass
S.r.l. - Fabbricazione di
superfici con caratteristiche di trasparenza o semi trasparenza a base di
materie prime sintetiche; Sunspace
S.r.l. - Fabbricazione di
articoli per abbigliamento moderno; Suntrek
S.r.l. - Fabbricazione di
articoli ed accessori da viaggio; Supretex
S.r.l. - Produzione di
tessuti, confezioni ed articoli di maglieria; Sutema
S.r.l. - Fabbricazione ed installazione
macchine per produzione e lavorazione di zucchero, anche dietetico ed
ipocalorico; Sweedfood S.r.l.
- Produzione, la lavorazione di prodotti ittici;
Swidfud S.r.l.
- Produzione, la lavorazione di prodotti ittici;
Synbiot S.r.l.
- Ricerca e sviluppo di tecniche di biologia genetica
rivolta a nuove sostanze per applicazioni tecniche ed ingegneristiche;
Synglass S.r.l.
- Fabbricazione superfici con caratteristiche di
trasparenza o semi trasparenza a base di materie prime sintetiche;
Synhard S.r.l.
- Fabbricazione di strutture e contenitori in
materiale sintetico, monolitiche e componibili; Syntex S.r.l.
- Fabbricazione di articoli tessili mediante utilizzo
di fibre sintetiche; Syra
S.r.l. - Fabbricazione di
materiale medico ed articoli medicali di largo uso; Sysplast
S.r.l. - Fabbricazione di
elementi in materiale sintetico, monolitici e componibili anche per rilevanti
sollecitazioni fisiche; Talp S.r.l.
- Fabbricazione di macchine semoventi per la
perforazione e la trivellazione del suolo; Tan
S.r.l. - Fabbricazione di
coperture e tende da villeggiatura anche dotate di particolari meccanismi di
apertura; Tanu S.r.l.
- Fabbricazione di apparati portatili per
comunicazioni telefoniche; Tascal
S.r.l. - Fabbricazione e installazione
di scale e tappeti mobili; Tebike
S.r.l. - Progettazione,
Costruzione ed il montaggio di motocicli; Tebrake
S.r.l. - Costruzione di
impianti frenanti con tecnologie aerospaziali; Techpower
S.r.l. - Costruzione e
montaggio di motori e relativi accessori per motoveicoli;
Techview S.r.l.
- Fabbricazione di schermi per la riproduzione
luminosa di immagini; Tekcer
S.r.l. - Fabbricazione
prodotti ceramici per applicazioni tecniche di precisione e con caratteristiche
strutturali di alto livello; Tekglass
S.r.l. - Fabbricazione di
vetri e vetrature e di pannelli multistrato dotati di particolari
caratteristiche strutturali e funzionali; Teklecab
S.r.l. - Fabbricazione di
fili e cavi isolati; Tekmetal
S.r.l. - Fabbricazione di
componenti metallici per impieghi tecnici ed industriali;
Tekmine S.r.l.
- Fabbricazione ed installazione di macchine
operative da miniera, cava e cantiere; Tekprint
S.r.l. - Fabbricazione di
periferiche informatiche per Stampa; Teksoy
S.r.l. - Fabbricazione ed installazione
di macchine per la lavorazione e Produzione di alimenti a base di soja;
Tekspice S.r.l.
- Costruzione di apparecchiature aerospaziali per il
controllo di vettori e la gestione di apparati satellitari;
Telmar S.r.l. -
Fabbricazione di sistemi per il telemarketing automatizzato;
Tensor S.r.l. -
Fabbricazione di strutture tensostatiche; Teramas
S.r.l. - Fabbricazione di
maschere, copricapi ed altri articoli dotati di attrezzature particolari per
esigenze medicali; Terasol
S.r.l. - Fabbricazione di
puntatori ed altre apparecchiature laser; Texit
S.r.l. - Fabbricazione di
prodotti per la protezione da urti, percussioni ed impatti, ausiliari per le
industrie tessili e del cuoio; Texsin
S.r.l. - Fabbricazione di
materie prime sintetiche; Therphom
S.r.l. - Fabbricazione di
elementi e pannelli fonoassorbenti e termoisolanti; Tiflex
S.r.l. - Fabbricazione ed
installazione di macchine utensili dotate di particolari caratteristiche di
flessibilità produttiva; Tigest
S.r.l. - Fabbricazione ed
installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione merci;
Timeplus S.r.l.
- Fabbricazione di orologi elettronici digitali
multifunzioni; Timgom S.r.l.
- Fabbricazione di articoli in gomma anche mediante
lutilizzo di materie riciclate; Timo
S.r.l. - Fabbricazione di
preparati farmaceutici di tipo omeopatico; Tipav
S.r.l. - Fabbricazione di
rivestimenti sintetici con finitura simile a marmo, granito ed altri materiali
naturali; Tisoli S.r.l.
- Fabbricazione prodotti per isolamento dal calore e
la protezione contro elevate temperature; Tixet S.r.l.
- Fabbricazione di prodotti per la protezione da
urti, percussioni ed impatti, ausiliari per le industrie tessili e del cuoio;
Tobacino S.r.l.
- Fabbricazione articoli sostitutivi delle sigarette
ed altri prodotti ed accessori per combattere la dipendenza da tabacco;
Toor S.r.l. -
Fabbricazione di calzature moderne a base di pellami e tessuti, anche
sintetici; Torme S.r.l.
- Fabbricazione ed installazione di macchine utensili
per la tornitura dei metalli; Tormet
S.r.l. - Fabbricazione di
articoli metallici ottenuti per tornitura; Trackuni
S.r.l. - Fabbricazione di
prefabbricati per edilizia a base di calcestruzzo predisposti per impianti con
elementi per giunzione; Trafiplast S.r.l.
- Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in
materie plastiche; Traspace
S.r.l. - Raccolta e selezione
dei rifiuti di origine industriale e commerciale ed il loro smaltimento;
Treksun S.r.l.
- Fabbricazione di articoli ed accessori da viaggio;
Tribe S.r.l. -
Costruzione e montaggio di motoveicoli e di quadricicli, anche a
trazione elettrica; Trimax
S.r.l. - Fabbricazione di
televisori e proiettori privi di tubo catodico; Trisin
S.r.l. - Fabbricazione di
piante artificiali; Trukfast
S.r.l. - Servizi di trasporto
merci via aria, mare e terra; TSF
S.r.l. - Fabbricazione di
conservatori e congelatori; UDoc
S.r.l. - Fabbricazione di
apparecchi medicali elettrici ed elettronici per diagnosi automatizzate;
Ultralife S.r.l.
- Fabbricazione di stimolatori cardiaci portatili ed
automatizzati; Ultrasac S.r.l.
- Fabbricazione di buste, sacchi e sacchetti in
materie plastiche; Umet
S.r.l. - Costruzione di
apparecchi e strumenti di precisione per la misura dello stato psicofisico
personale; Unitrack S.r.l.
- Fabbricazione prefabbricati per edilizia a base di
calcestruzzo; Vasea S.r.l.
- Mantenimento, conservazione, surgelazione ed
inscatolamento di prodotti ittici; Vetral
S.r.l. - Fabbricazione di
prodotti in vetro cavo; Victoria
S.r.l. - Fabbricazione di mobili
in legno, in particolare con metodi, forme e materiali caratteristici degli
stili del passato; Viewgraph
S.r.l. - Fabbricazione di
strumentazioni basate su soluzioni grafiche elettroniche multimediali;
Viewgraph S.r.l.
- Fabbricazione di strumentazioni basate su soluzioni
grafiche elettroniche multimediali; Viewtech
S.r.l. - Fabbricazione di
schermi per la riproduzione luminosa di immagini; Vinios
S.r.l. - Fabbricazione di
apparecchi riceventi per la televisione e per la riproduzione dell’immagine tramite
tecniche olovisive; Vision
S.r.l. - Fabbricazione di
apparecchiature tele-rice-trasmittenti; VMG
S.r.l. - Fabbricazione di
cambi di velocità; Waap
S.r.l. - Fabbricazione di
mobili non metallici per negozi, espositori, grandi uffici di vendita, ecc.;
Waco S.r.l. -
Fabbricazione ed installazione di macchine per la ventilazione, la
refrigerazione e la climatizzazione; Waveat
S.r.l. - Costruzione di
apparecchi elettronici di misura e controllo per la rilevazione di sicurezza;
Wavebay S.r.l.
- Fabbricazione accessori e connessioni per
elaboratori elettronici con largo uso di tecnologie senza filo; Windair
S.r.l. - Test, collaudi ed
analisi aerodinamiche per ogni applicazione; Woca
S.r.l. - Fabbricazione ed
installazione di macchine per la ventilazione, la refrigerazione e la
climatizzazione; Wonhere
S.r.l. - Fabbricazione di
apparecchi elettronici per le comunicazioni di emergenza ed il soccorso;
Woop S.r.l. -
Fabbricazione di mobili non metallici per negozi, espositori, grandi
uffici di vendita, ecc.; Wopergrip
S.r.l. - Fabbricazione di
pneumatici e di camere d’aria anche mediante utilizzo di materie riciclate;
Worldhand S.r.l.
- Fabbricazione di prodotti a base di gomma con
caratteristiche elastiche adatte al gonfiaggio; Yekit S.r.l.
- Fabbricazione di serrature e cerniere, anche con
parti elettroniche; Yok
S.r.l. - Fabbricazione di
attrezzature per palestre; Zincocenter
S.r.l. - Trattamento dei
metalli ferrosi tramite zincatura a caldo o a freddo; Zutema
S.r.l. - Fabbricazione ed
installazione di macchine per la produzione e la lavorazione di sostanze
dietetiche ed ipocaloriche.>>
- MONDIAL CLEARING S.r.l. emise nei confronti di VAST S.p.A. n. 446 fatture il 30 novembre 2000 ed una fattura il 10 dicembre 2000 per un ammontare complessivo di lire 15.839.492.152.050, I.V.A. compresa; si tratta di fatture il cui oggetto ed importo è “speculare” rispetto ai documenti emessi nei giorni 30 novembre e 29 dicembre 2000 nei confronti di MONDIAL CLEARING S.r.l.: così, a titolo di esempio, la fattura n. 41 del 29 dicembre 2000 emessa da SISTEMICA S.r.l. nei confronti di MONDIAL CLEARING S.r.l. recava la descrizione “cessione stampe periodiche e stampa pubblicazioni rilegate da produrre e consegnare nel 2003” e l’importo di lire 36.019.462.675, così come quella emessa il 10 dicembre 2000 da MONDIAL CLEARING S.r.l. nei confronti di VAST S.r.l. indicava la causale “cessione di componenti per macchinari, impianti ed attrezzature destinati alla produzione di stampe periodiche e stampa pubblicazioni rilegate da consegnare nel 2001-2002” e lo stesso importo complessivo di lire 36.019.462.675;
<<No. L’oggetto delle
fatture emesse da Mondial Clearing S.r.l. nei confronti di Vast S.p.A. non è
speculare agli oggetti delle fatture emesse dalle imprese che vogliono
realizzare gli investimenti. La “cessione
di componenti per macchinari, impianti ed attrezzature destinati alla
produzione di stampe periodiche e stampa pubblicazioni rilegate da consegnare
nel 2001-2002”, indicata sulle fatture emesse da Mondial Clearing a Vast
S.p.A. non è speculare alla descrizione “cessione” di beni “… da produrre e
consegnare nel 2003” delle fatture emesse dalle imprese a carico di Mondial
Clearing S.r.l.. Quelle emesse da Mondial Clearing S.r.l. a carico di Vast
S.p.A. si riferiscono a materiali necessari a Vast S.p.A. per realizzare gli
investimenti, mentre quelle emesse dalle imprese che intendono realizzare gli
investimenti a carico di Mondial Clearing S.r.l. si riferiscono ai beni che le
imprese produrranno con i nuovi impianti (vendita di cose future).
c) le operazioni di finanziamento e quelle sul capitale; i relativi ordini di bonifico
-
VAST S.p.A. - sempre il 30 novembre 2000 -
incaricò BANCA SANPAOLO INVEST S.p.A. di eseguire n. 2682 “bonifici” in favore
di MONDIAL CLEARING S.r.l.; l’importo complessivo dei bonifici - recanti tutti
la causale “conto aumento capitale
sociale” - è di complessive lire 15.839.492.152.050; deve segnalarsi al
riguardo che MONDIAL CLEARING S.r.l.,
società con sede in Parma alla via Emilio Lepido n. 283/bis, fu costituita il
26 novembre 1999 con atto del notaio BUSANI; il capitale sociale fu ripartito
tra le società di diritto lussemburghese KARMAN HOLDING S.A. e MEDHA HOLDING
S.A., rappresentante nell’atto dai rispettivi presidenti Cheti FRANCESCHI e
Tristano MARUSI GUARESCHI, amministratore unico della società - costituita con
un capitale di euro 10.000 ed avente quale oggetto l’“importazione ed esportazione di beni e servizi” - fu nominato lo
stesso Tristano MARUSI GUARESCHI; l’assemblea dei soci di MONDIAL CLEARING S.r.l.,
riunita il 20 novembre 2000, - sul presupposto che “… circa 450 nuove imprese promosse da MAGURO S.p.A. sono in procinto di
realizzare nuovi impianti la cui attivazione, prevista nel 2003, consentirà
loro di produrre beni per un importo complessivo di oltre 9 miliardi di euro,
pari a circa 17.500 miliardi di lire, nel 2003…”, che “…C.P.P.S. s. cons.le p.a. si è dichiarato disposto ad acquistare i beni
prodotti dalle suddette nuove imprese anche mediante l’intermediazione di
MONDIAL CLEARING S.r.l., che dovrà quindi acquistare i beni dalle suddette
imprese e venderli a C.P.P.S. s. cons.le p.a.…”, che “… appare necessario dotare la società di risorse finanziarie
sufficienti a saldare le suddette fatture…” - deliberò “… a) un conferimento dei soci in conto
aumento del capitale sociale per l’importo di almeno 14.909 miliardi di lire,
da effettuarsi mediante operazioni finanziarie italiane e/o estere; b) di
investire i conferimenti dei soci in Italia e/o all’estero attraverso
operazioni che consentano un rapido smobilizzo…”; l’ammontare complessivo
dei bonifici eseguiti in favore di MONDIAL CLEARING S.r.l., con la causale “conto aumento capitale sociale”, su
disposizione di VAST S.p.A. - lire 15.839.492.152.050 - è dunque
(apparentemente) in funzione dell’operazione di conferimento di nuovi mezzi
finanziari deliberata il 20 ottobre 2000 da MONDIAL CLEARING S.r.l.;
<<L’assemblea di Mondial Clearing S.r.l. ha validamente deliberato un conferimento soci in conto aumento capitale, il cui importo doveva necessariamente essere investito in operazioni che consentissero un rapido smobilizzo. In realtà, la somma totale di tali versamenti era già disponibile ma smobilizzabile alla sola condizione che venissero realizzati gli impianti.>>
- il 30 novembre 2000, MONDIAL CLEARING S.p.A. incaricò BANCA SANPAOLO INVEST S.p.A. di eseguire bonifici nei confronti di PROJEOS S.r.l., KADH S.r.l., VIKA S.r.l., VIKRA S.r.l., VARGA S.r.l., TEJAS S.p.A., KASI S.r.l., MEKH S.r.l., DHANA S.r.l., AVKA S.r.l., EVEK S.r.l. e SAHD S.r.l. (complessivamente 2682 ordini di bonifico) con la causale “anticipo su acquisto partecipazioni” e per un ammontare complessivo di lire 15.839.492.152.050, importo in tutto corrispondente a quello oggetto di analoghe disposizioni impartite quello stesso giorno da VAST S.p.A. in favore di MONDIAL CLEARING S.r.l.; è necessario rimarcare che PROJEOS S.r.l., KADH S.r.l., VIKA S.r.l., VIKRA S.r.l., VARGA S.r.l., TEJAS S.p.A., KASI S.r.l., MEKH S.r.l., DHANA S.r.l., AVKA S.r.l., EVEK S.r.l. e SAHD S.r.l., società (apparenti) beneficiarie degli ordini di bonifico disposti da MONDIAL CLEARING S.p.A., erano detentrici delle quote di proprietà delle 458 società costituite nei giorni 21 e 22 ottobre 2000 con atti dei notai SPADOLA e SPAGNA MUSSO, 444 delle quali avevano formulato domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie; l’operazione posta in essere da MONDIAL CLEARING S.r.l. - con la causale “anticipo su acquisto partecipazioni” - è dunque speculare a quella eseguita da VAST S.r.l. e anch’essa da mettere in relazione alla delibera assunta dall’assemblea della società il 20 novembre 2000, nella parte in cui disponeva “…di investire i conferimenti dei soci in Italia e/o all’estero attraverso operazioni che consentano un rapido smobilizzo…”
<<Appunto. Projeos
S.r.l., Kadh S.r.l., Vika S.r.l., Vikra S.r.l., Varga S.r.l., Tejas S.p.A.,
Kasi S.r.l., Mekh S.r.l., Dhana S.p.Al., Avka S.r.l., Evek S.r.l. e Sahd S.r.l.
sono partecipanti delle imprese alle quali hanno versato i conferimenti in
conto aumento capitale ed hanno ricevuto da Mondial Clearing S.r.l. anticipi in
conto acquisto di partecipazioni. Sono quelle partecipazioni che dovranno
essere oggetto di una delle operazioni previste dallo schema operativo del
progetto economico nazionale.>>
- PROJEOS S.r.l., KADH S.r.l., VIKA S.r.l., VIKRA S.r.l., VARGA S.r.l., TEJAS S.p.A., KASI S.r.l., MEKH S.r.l., DHANA S.r.l., AVKA S.r.l., EVEK S.r.l. e SAHD S.r.l., partecipanti - nelle forme con cui sopra si è riferito (in due separati gruppi composti da sei società ciascuno) - al capitale di 444 delle 452 società richiedenti l’ammissione alle agevolazioni alle attività produttive, sempre il 30 novembre 2000 incaricarono BANCA SANPAOLO INVEST di eseguire n. 2682 “bonifici” (uno per ciascuna delle sei società proprietarie delle quote; in dettaglio da PROJEOS S.r.l., KADH S.r.l., VIKA S.r.l., VIKRA S.r.l., VARGA S.r.l., TEJAS S.p.A. furono disposti 1392 “bonifici” nei confronti di 232 società e da KASI S.r.l., MEKH S.r.l., DHANA S.r.l., AVKA S.r.l., EVEK S.r.l. e SAHD S.r.l. furono disposti 1.290 bonifici nei confronti di 215 società), tutti con la causale “versamento decimi e conferimento soci in conto aumento di capitale”, per l’importo complessivo di lire 15.839.492.152.050 in favore delle seguenti 447 società … segue elenco … (tutte costituite anteriormente al 21 ottobre 2000, come si è detto) che pure non erano partecipate da alcuna delle società “ordinanti”.
<<Le società che hanno
versato i conferimenti erano partecipanti al momento dei versamenti del
30/11/2000, come è agevole rilevare dai libri soci delle partecipate, oggetto
di sequestro dell’8/5/2001.>>
III.IV. Deve segnalarsi ancora:
- che nel complesso delle operazioni di “bonifico” eseguite sui conti correnti intrattenuti presso la sede di Roma di BANCA SANPAOLO INVEST S.p.A. - tanto in accredito quanto in addebito - furono coinvolte anche le società S.I.C.C.M.A. - SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONE COMMERCIO MOBILI ARREDAMENTO S.p.A., sede in Quargnento (amministratore unico Walter LETO; sul conto corrente di S.I.C.C.M.A. S.p.A. fu accreditato l’importo di lire 26.135.000.000, giusta disposizione di “bonifico” impartita da DHANA S.r.l. con la causale “anticipo conto acquisto partecipazioni”; S.I.C.C.M.A. S.p.A., a sua volta, dispose un versamento per il medesimo importo in favore di VAST S.p.A. con la causale “acconto fatture”), AVATAR S.p.A., sede in Sant’Ilario d’Enza (destinataria, nel periodo dal 28 novembre al 14 dicembre, di n. due disposizioni di bonifico impartite da PROJEOS S.r.l., per lire 6.003.501.949 ciascuna, e di un versamento disposto da DHANA S.r.l. per lire 600.000.000; AVATAR S.p.A. - nello stesso periodo - impartì n. due disposizioni di “bonifico” in favore di PROJEOS S.r.l. per lire 6.003.501.949 ciascuna, una disposizione di “bonifico” in favore di DHANA S.r.l. per lire 620.000.000 ed una disposizione di “bonifico” in favore di VIKRA S.r.l. per lire 165.000.000), M. S. S.r.l. e TRICAD SERVICE S.r.l., sede in Milano, amministrate entrambe da F. D. (sul conto corrente di M. S. S.r.l. fu accreditato il 30 novembre 2000 l’importo di lire 3.240.000.000 su disposizione di MONDIAL CLEARING S.r.l. con la causale “versamento in conto aumento capitale sociale”; M. S. S.r.l., quello stesso giorno, dispose un “bonifico” dello stesso importo in favore di TRICAD SERVICE S.r.l., sempre con la causale “versamento in conto aumento capitale sociale”; quest’ultima società, lo stesso giorno, diede incarico a BANCA SANPAOLO INVEST S.p.A. di eseguire un bonifico del medesimo importo di lire 3.240.000.000 in favore di PROJEOS S.r.l. a titolo di “anticipo acquisto partecipazioni”);
- che la società ANTHESIS S.p.A., ITALFARM S.r.l. (sede in Milano), EBOOK S.r.l., INTERTEXIL S.r.l. e STAMPERIA DIGITALE S.r.l., pur avendo presentato domanda di concessione delle agevolazioni ed essendo intestatarie di conto corrente presso BANCA SANPAOLO INVEST S.p.A., tuttavia non parteciparono ad alcuna delle operazioni sopra specificate (i relativi conti correnti (con) non registrano alcuna attività).
<<Le sopra citate società sono state
ricondotte al progetto economico nazionale per l’occupazione anche se non erano
state costituite per questo motivo>>
III.V. Per quanto sopra esposto emerge con evidenza il carattere fraudolento delle operazioni poste in essere dalle società del c.d. gruppo MAGURO - oltre alle 447 società richiedenti l’erogazione delle agevolazioni, nel coacervo di attività risultano coinvolte anche VAST S.p.A., MONDIAL CLEARING S.r.l., PROJEOS S.r.l., KADH S.r.l., VIKA S.r.l., VIKRA S.r.l., VARGA S.r.l., TEJAS S.p.A., KASI S.r.l., MEKH S.r.l., DHANA S.r.l., AVKA S.r.l., EVEK S.r.l. e SAHD S.r.l. - tanto se riguardate singolarmente ma soprattutto nella loro generalità e connessione:
- ancora una volta - come già esposto in precedenza per l’operazione di aumento di capitale sociale di TEXMA S.p.A. - emerge l’artificiosità e la “circolarità” del complesso di operazioni poste in essere il 30 novembre 2000: per un verso - come si legge nella segnalazione 12 febbraio 2001 di BANCA SANPAOLO INVEST S.p.A. all’UFFICIO ITALIANO CAMBI - i bonifici, “…pur avendo fatto circolare una cifra enormemente rilevante, hanno di fatto lasciato la quasi totalità dei suddetti conti correnti con saldo zero…”; sotto altro profilo, l’importo complessivo di lire 15.839.492.152.050 pervenuto alle 447 società a titolo di “versamento decimi e conferimento soci in conto aumento di capitale” - attraverso i successivi “trasferimenti”, con causali diverse, da VAST S.p.A. a MONDIAL CLEARING S.r.l. e da quest’ultima società a PROJEOS S.r.l., KADH S.r.l., VIKA S.r.l., VIKRA S.r.l., VARGA S.r.l., TEJAS S.p.A., KASI S.r.l., MEKH S.r.l., DHANA S.r.l., AVKA S.r.l., EVEK S.r.l. e SAHD S.r.l. - corrisponde esattamente all’ammontare versato, quello stesso giorno, dalle 447 società a VAST S.p.A. a titolo di “anticipo forniture”;
- tuttavia non si può mancare di sottolineare la particolare insidiosità delle condotte poste in essere dal gruppo familiare dei MARUSI GUARESCHI e dai loro complici (amministratori/legali rappresentanti delle società coinvolte e loro istigatori) in uno alla idoneità ed univocità delle condotte in funzione dell’illecito conseguimento delle agevolazioni, come in precedenza era accaduto per l’indebita erogazione della prima quota del contributo a TEXMA S.p.A.; deve rimarcarsi, al riguardo, che l’erogazione delle agevolazioni è subordinata, anzitutto, all’accertamento - in seguito ad istruttoria delegata alla banca concessionaria - della consistenza patrimoniale e finanziaria dell’impresa richiedente anche e soprattutto in relazione al rapporto tra capitale investito e da investire nell’iniziativa e l’investimento complessivo dell’iniziativa medesima (cfr. circolare Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 15 dicembre 1995 n. 38522, par. 6 “Graduatorie e concessioni provvisorie”): a tal fine è stabilito che “… l’ammontare e la ripartizione temporale degli aumenti del capitale sociale, dei conferimenti in c/aumento di capitale… deve essere dichiarato al momento della presentazione della domanda di agevolazioni” (par. 6.2. circolare Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 15 dicembre 1995 n. 38522); sotto questo profilo è di tutta evidenza che i (fittizi) bonifici disposti con la causale “versamento decimi e conferimento soci in conto aumento di capitale” in favore delle 447 società richiedenti l’ammissione alle agevolazioni erano operazioni (formalmente) idonee a soddisfare una delle condizioni indispensabili ai fini dell’erogazione delle agevolazioni; ciò spiega, d’altro canto, l’insistenza con la quale Rodolfo MARUSI GUARESCHI richiese al MONACHESI e ai funzionari di BANCA SANPAOLO INVEST S.p.A. l’immediato rilascio delle c.d. “contabili” o, in alternativa, una “dichiarazione” attestante “… solo le operazioni eseguite in accredito e non anche quelle in addebito sui singoli conti…” (v. al riguardo le dichiarazioni di MONACHESI e di BETTI, nonché la “Dichiarazione sostitutiva dei bonifici eseguiti” con la quale la banca attestò il “transito” sui conti correnti di importi “… a titolo di versamento decimi e conferimento soci conto aumento capitale…”, soggiungendo tuttavia - contro il volere del MARUSI GUARESCHI - che trattavasi di “flussi di denaro in entrata ed in uscita dai conti intestati alle società in elenco…”); è evidente il disegno del MARUSI GUARESCHI di utilizzare le c.d “contabili” - separando le operazioni in accredito da quelle, contemporanee, in addebito sui vari conti correnti - al fine di trarre in inganno le banche concessionarie - attraverso apparenti conferimenti a titolo di “aumento del capitale sociale” o “conferimento dei soci in c/aumento di capitale sociale” - ed indurle fraudolentemente ad una positiva verifica circa degli adempimenti previsti ai fini dell’erogazione della prima delle tre quote; allo stesso modo l’esibizione alla banca concessionaria delle c.d. “contabili bancarie” relative alle disposizioni di bonifico impartite dalle 447 imprese richiedenti in favore di VAST S.p.A., con la causale “anticipo su forniture” unitamente alle (fittizie) operazioni di “fornitura di azienda completa…” attestate nelle 447 fatture emesse sempre il 30 novembre 2000 da VAST S.p.A. nei confronti di ciascuna delle imprese richiedenti, era idonea - soprattutto nell’ipotesi di ritardo nella messa a disposizione dell’area - per integrare l’ulteriore requisito del “primo stato d’avanzamento” o anche solo per trarre in inganno banche o compagnie assicurative, ove si tenga conto che - come già accaduto per TEXMA S.p.A. - la prima erogazione “… può, a richiesta, essere svincolata dall’avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato…” (cfr. par. 7.3. circolare Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 15 dicembre 1995 n. 38522).
<<L’ipotesi di frode dovrebbe essere
funzionale a fini illeciti ma, nella fattispecie, al di là della quantità dei
soggetti che sono intervenuti nelle operazioni (né complesse, né artificiose)
ciascuna operazione è stata compiuta in modo giuridicamente e contrattualmente
regolare, legittimo, a meno che la Magistratura non possa sindacare sui mezzi
impiegati per eseguire operazioni finanziarie che non sono vietate da alcuna
norma. Non esiste e non poteva esistere alcun fine illecito, dal momento che le
operazioni bancarie e le fatturazioni del 30/11/2000 non potevano certamente
servire alla ammissione delle domande sulla Legge 488/92 e ad ottenere le erogazioni.
La “circolarità” del complesso di operazioni non può essere censurabile per il
fatto che, come da segnalazione all’U.I.C., i bonifici, “…pur avendo fatto circolare una cifra enormemente rilevante, hanno di
fatto lasciato la quasi totalità dei suddetti conti correnti con saldo zero…”
Né le operazioni possono essere considerate illecite perché “l’importo
complessivo di lire 15.839.492.152.050 pervenuto alle 447 società a titolo di “versamento decimi e conferimento soci in
conto aumento di capitale” … corrisponde esattamente all’ammontare versato,
quello stesso giorno, dalle 447 società a VAST S.p.A. a titolo di “anticipo forniture”. Proprio così doveva
essere, cioè i versamenti dei soci dovevano essere destinati al fornitore dei
nuovi impianti. Così prescrive la normativa quando dispone che le richiedenti
debbano deliberare aumenti di capitale da destinare “unicamente” alla
realizzazione dei progetti di investimento. La sollevazione di eccezioni in tal
senso assomigliano di più ad una piazzata, a pettegolezzi, ad una sorta di
dietrologia. È un fatto che nel provvedimento non viene citata alcuna norma
violata in relazione alle operazioni bancarie, mentre per le fatture si è
ricorsi alla classica contestazione che siano state emesse ed utilizzate per
operazioni inesistenti. Compresa quella emessa da Holos Holding S.A. nei
confronti di Avatar S.p.A., senza I.V.A. (perché esente ai sensi dell’ art. 10
del D.P.R. 633/72). Senza rendersi conto che le fatture sono state emesse in
base a precisi contratti scritti e con data certa e che, essendo state registrate sia dalle emittenti
(che le hanno dichiarato la relativa imposta sul valore aggiunto a debito) sia
dalle destinatarie-utilizzatrici, non possono aver provocato alcuna evasione né
per chi le ha emesse né per chi le ha utilizzate. La fattura emessa da Holos
Holding S.A., poi non ha nemmeno esposto l’imposta sul valore aggiunto. Come si
può considerarla emessa al fine di evadere le imposte?
Un’operazione è insidiosa se è ingannevole
e costituisce un pericolo non facilmente individuabile od un tranello per
qualcuno, non se è pensata, posta in essere, formalizzata in modo chiaro,
preciso, trasparente, senza riserve di sorta. Il richiamo a Texma non poteva
mancare. È da lì che si è partiti, a Lecce e poi altrove, per contestare le
domande delle imprese promosse da Maguro S.p.A..
Dopo che si è fatto tutto il possibile per
completare Texma, sentirsi dire proprio dalla Magistratura, che ha iniziato a
disporre ed eseguire sequestri mentre si stava correndo, d’inverno, nonostante
il cattivo tempo, per realizzare le opere murarie, come era stato fatto per i
macchinari, entro il 31/3/2001, impedendo di fatto il completamento dell’opera,
appare veramente più che una farsa una sorta di azione preventiva tesa ad
impedire che non vengano accertate le reali responsabilità per cui
quell’azienda non è ancora in funzione. E non può essere un caso se, a distanza
di pochi mesi da quando un legale incaricato da Marusi Guareschi ha chiesto al
Pubblico Ministero se fosse disponibile a liberare i manufatti in prefabbricato
sequestrati e dopo alcune settimane da quando Maguro S.p.A. ha rilanciato il
progetto economico con una lettera ai Comuni del Sud nella quale si precisava
che i progetti sarebbero stati realizzati senza finanziamenti pubblici (come
era previsto all’inizio), sono state chieste, il 3/12/2002, le misure
coercitive.
Circa il rapporto fra consistenza
patrimoniale e finanziaria dell’impresa richiedente anche e soprattutto in
relazione al rapporto tra capitale investito e da investire nell’iniziativa e
l’investimento complessivo dell’iniziativa medesima, si fa sommessamente
presente che la circolare citata nell’ordinanza genetica (circolare Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 15 dicembre 1995 n. 38522,) è
stata seguita da almeno sei circolari (alcune sono citate in premessa, fra le
norme richiamate) le quali, se non hanno modificato il principio, ne hanno
certamente rideterminato le modalità di accertamento.
La dichiarazione sostitutiva non era urgente
ai fini dell’ammissione (l’istruttoria, per legge, avrebbe dovuto durare tre
mesi e fra l’altro, il termine è anche stato derogato con decreto del Ministro)
ma ai fini degli impegni assunti in relazione alla concreta possibilità di
operare delle nuove imprese. La dichiarazione sostitutiva di Banca Sanpaolo
Invest è stata trasmessa al Ministero per sollecitare un intervento al fine di
consentire alle imprese promosse da Maguro S.p.A. di entrare in graduatoria,
con una forte riduzione del contributo e
contemporaneamente non escludere le altre richiedenti.
Contrariamente a quanto riportato sull’ordinanza, la prima erogazione “… può, [certamente] a richiesta, essere svincolata dall’avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato…” ma senza la presentazione delle contabili. Questa è la realtà normativa, non quella che si vorrebbe che fosse per sostenere il provvedimento.>>
Aggiungasi che, nel caso di specie, le imprese richiedenti le agevolazioni posero in essere ulteriore attività con rilevanza esterna (es. contatti con enti territoriali per l’individuazione delle aree degli erigendi stabilimenti industriali, anche con l’adozione di atti formali di assegnazione dei suoli da parte dell’amministrazione locale, v. al riguardo il decreto 30 marzo 2001 n. 936079 Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato - all.to alla nota Ministero delle Attività Produttive 21 novembre 2002 n. 937939, nel relativo sottofascicolo - nel quale vi è riferimento a corrispondenza intercorsa col comune di Palma di Montechiaro in relazione al progetto presentato da AVKA S.r.l. ed al “subentro” di AGRIT S.r.l.: “... Per quanto riguarda il requisito prescritto della piena disponibilità del fondo, si osserva che dopo la comunicazione del Comune di Palma di Montechiaro di assegnazione del lotto di terreno alla AGRIT, la stessa P.A. ha autorizzato il trasferimento alla AVKA S.r.l., precisando che “con il subentro della società AGRIT il suolo si intenderà assegnato alla stessa”... ”), così che indubbia - avuto riguardo alle circostanze in cui operavano gli agenti ed alle complesse modalità dell’azione - l’attitudine causale a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalle norme incriminatrici (cfr. al riguardo Cass. sez. V, 13 maggio 1998, Condoluci, per la quale “... l’idoneità di un atto criminoso, ai fini della sussistenza della ipotesi di cui all’art. 56 c.p., consiste nella sua capacità causale e, cioè, nella sua suscettibilità a produrre l’evento che rende consumato il delitto voluto; l’azione è inidonea solamente se, in assoluto e con valutazione ex ante, difetti intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale, e senza tener conto delle circostanze impreviste... che abbiano impedito il verificarsi dell’evento). Nell’ipotesi in esame, sull’impedimento alla produzione dell’evento voluto dai compartecipi hanno influito anche circostanze esterne, non prevedibili (così le reazioni in ambienti industriali - ed il clamore, anche su organi di stampa - conseguenti alla presentazione delle domande da parte delle aziende del c.d. “gruppo MAGURO”, come pure il provvedimento cautelare adottato nei confronti di Rodolfo MARUSI GUARESCHI dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, intervenuto pochi mesi dopo la presentazione delle domande di contributo e mentre era in corso l’iter istruttorio di esame delle stesse, v. ordinanza G.I.P. Palermo 12 gennaio 2001, nel relativo sottofascicolo).
<<Le domande delle imprese promosse
da Maguro S.p.A. sono state rigettate perché non si è voluto accettare, né da
parte di concorrenti, né da parte del Ministero, né da parte delle banche
concessionarie, che si fosse in buona fede e si volesse fare qualcosa di buono
e di importante per il nostro Paese. E non si è voluto accettare sia perché,
come si dice «il ladro ha sempre paura di essere derubato», sia perché da
fastidio il solo pensare che venga realizzato un progetto per la piena
occupazione. Come controllare, poi, il territorio? Come egemonizzare la gente?
Come ricattarla? La gente deve avere bisogno del potere affinché il potere
possa continuare ad essere esercitato come sempre.>>
Deve segnalarsi infine che il Ministero delle Attività Produttive - in seguito all’istruttoria espletata dalle banche concessionarie con esito negativo sull’agevolabilità delle domande, per l’insussistenza delle prescritte condizioni di ammissibilità per l’accesso alla fase di formazione della graduatoria - escluse i progetti presentati dalle 452 società dalle graduatorie ordinarie e speciali delle regioni dell’“obiettivo 1” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) e dalla graduatoria dei “grandi progetti” relativa alle dette regioni e ad Abruzzo e Molise (decreto 9 aprile 2001, in G.U. n. 121 del 26 maggio 2001). Conseguentemente il Ministero adottò, per ciascuna società, un decreto col quale comunicò, ai sensi dell’art. 6 co. 3 D.M. 20 ottobre 1995 n. 527, l’esclusione della relativa domanda (v., a titolo esemplificativo, il decreto 20 marzo 2001 n. 936079 relativo alla società AGRIT S.r.l., sede in Sant’Ilario d’Enza, nel quale si fa riferimento anche - in generale - ai “... numerosi elementi comuni che legano la domanda di codesta impresa a quella delle altre citate imprese... (i quali)... danno luogo di fatto alla costituzione di un medesimo unico centro decisionale e configurano una sorta di associazionismo, non previsto dalla normativa 488/92, in misura tale da terminare... posizioni di non reciproca ed effettiva concorrenza nonché una situazione potenzialmente atta ad ingenerare effetti distorsivi sulla trasparenza, regolarità e “par condicio” del procedimento concorsuale in questione, con riferimento a tutte le altre imprese concorrenti...”, all.to alla nota 21 novembre 2002 n. 937939 Ministero Attività Produttive, nel relativo sottofascicolo).
<<Certo, così è accaduto. Ma non è
vero che le domande erano l’una la fotocopia dell’altra, non è vero che si
sarebbe trattato di un unico centro direzionale (è noto ad alcuni indagati chi
ha suggerito - certamente un maestro in fatto di finanziamenti pubblici -
questa soluzione) perché invece era previsto, anzi è previsto, che ogni impresa
sia partecipata per l’80% da una fondazione (alla quale sarà donato, sempreché
non debba versare imposte) costituita dai lavoratori dell’impresa per tutto il
tempo in cui lavorerà per la stessa. Ogni impresa avrebbe avuto, quindi, soci
diversi dalle altre. E forse anche questo elemento (la partecipazione dei
lavoratori alla gestione delle imprese, prevista dalla Costituzione) è
un’esperienza che si vuole evitare.>>
IV. HOLOS HOLDING S.A.: dall’acquisto
dei crediti da MONDIAL CLEARING S.r.l. e VAST S.p.A. alla cessione delle
partecipazioni in AVATAR S.p.A.
IV.I. Da ultimo deve segnalarsi che, con nota del 12 dicembre 2000 indirizzata a HOLOS HOLDING S.A., sede in Lussemburgo, MONDIAL CLEARING S.r.l. - premesso che “... in seguito alla emissione di fatture di anticipo a carico di VAST S.p.A.... vanta crediti verso quest’ultima per l’importo complessivo di lire 15.839.492.152.050...” propose a HOLOS HOLDING S.A. “di acquistare al loro valore nominale tutti i suddetti crediti pro-soluto con effetto dalla data odierna e di compensare il loro importo complessivo mediante cessione per girata a nostro favore di partecipazioni sociali interamente liberate da Voi detenute in AVATAR S.p.A.... al valore nominale, libere da ogni vincolo e pegno...”.
Una “proposta” in tutto simile fu formulata ad HOLOS HOLDING S.A. - sempre con nota del 12 dicembre 2000 - da VAST S.p.A., assumendo di vantare un credito nei confronti di MONDIAL CLEARING S.r.l. di lire 15.839.492.152.050 “... in seguito a versamenti effettuati a favore di MONDIAL CLEARING S.r.l.... a titolo di finanziamenti in conto aumento di capitale...”
HOLOS HOLDING S.A., con separate note del 19 dicembre 2000 (spedite lo stesso giorno e recanti il timbro postale di partenza di Sant’Ilario d’Enza), comunicò a MONDIAL CLEARING S.r.l. e VAST S.p.A. l’accettazione delle proposte di acquisto dei rispettivi - reciproci - crediti, con compensazione dell’“…importo complessivo mediante cessione per girata a Vostro favore di partecipazioni sociali interamente liberate detenute dalla scrivente in AVATAR S.p.A., con sede in Sant’Ilario d’Enza… al valore nominale, libere da ogni vincolo e pegno…”
AVATAR S.p.A., sede in Sant’Ilario d’Enza (società intestataria di conto corrente n. 16772 presso BANCA SAN PAOLO INVEST S.p.A., sul quale sono transitate - nel periodo dal 28 novembre al 14 dicembre 2000 - le operazioni in addebito ed accredito più sopra esposte) risulta amministrata da Tristano MARUSI GUARESCHI e partecipata - in base ai libri sociali aggiornati alla data del 21 ottobre 2000 - da AVAGAM HOLDING S.A., EVAM HOLDING S.A. ed HOLOS HOLDING S.A., società anonime con sede in Lussemburgo (v. annotazione, sul libro soci, del verbale dell’assemblea straordinaria del 21 ottobre 2000, che deliberò l’aumento del capitale sociale a euro 155.000.000.000 e l’ingresso nella compagine sociale di HOLOS HOLDING S.A., con conseguente acquisizione della maggioranza azionaria, quale detentrice di n. 154.990.884.000 azioni pari al 99,994 per centro del capitale; in precedenza, l’assemblea del 22 dicembre 1999 - costituita dai soli soci da AVAGAM HOLDING S.A. e EVAM HOLDING S.A. - aveva deliberato l’aumento del capitale sociale “… da euro 103.291,378… a euro 9.116.000… mediante utilizzo del conto “Prestiti sociali” per un importo di lire 17.451.037.323,5… risultante da una situazione patrimoniale al 30 novembre 1999 presentata all’assemblea che approva…”, all.ti all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 11 maggio 2001 n. 6456). AVATAR S.p.A. - come si è detto più sopra - partecipa al capitale di MAGURO S.p.A.
Il trasferimento delle azioni da HOLOS HOLDING S.A. a MONDIAL CLEARING S.r.l. e VAST S.p.A. - titoli corrispondenti all’importo di lire 31.678.984.304.100 - non risulta annotato sul libro soci di AVATAR S.p.A..
<<Era l’ultima operazione prevista
dallo schema del progetto economico per produrre effetti giuridici. Con questa
operazione, il capitale di Avatar S.p.A., che era quasi interamente intestato
ad Holos Holding S.A. sarebbe stato detenuto per il 5% da Vast S.p.A. e per il
5% da Mondial Clearing S.p.A.. A conclusione del progetto, che non prevede 450
ma 19.000 nuove imprese, il capitale di Avatar S.p.A. sarà interamente
intestato a società italiane e le società estere, costituite al solo scopo di
mantenete l’anonimato di chi finanzia il progetto e per evitare che le risorse
possano essere sottratte alle destinazioni per le quali sono state messe a
disposizione, non serviranno più.>>
E’ stata tuttavia acquisita dai militari della G. di F. (all.to all’informativa G. di F. - Comando Nucleo P.T. di Lecce 11 maggio 2001 n. 6456) la fattura n. 1 del 15 settembre 2000 (priva dell’indicazione del luogo di emissione) emessa da HOLOS S.A. - a quella data non ancora titolare di partecipazioni in AVATAR S.p.A. - nei confronti di AVATAR S.p.A. per l’ingente importo di euro 155.000.000.000 (155 miliardi), sostanzialmente corrispondente all’ammontare del capitale sociale in seguito all’aumento deliberato il 21 ottobre dall’assemblea straordinaria di AVATAR S.p.A. che segnò anche l’ingresso nella compagine sociale di HOLOS HOLDING S.A. e l’acquisizione del controllo (deve ritenersi proprio col conferimento del credito portato dalla fattura del 15 settembre 2000).
E’ di tutta evidenza - anche per quanto esposto in precedenza - l’artificiosità dell’intera operazione (che “chiude il cerchio” del complesso di operazioni bancarie poste in essere il 30 novembre 2000 sui conti correnti di BANCA SANPAOLO INVEST, consentendo a MONDIAL CLEARING S.r.l. e a VAST S.p.A. - presunte cedenti di inesistenti, reciproci crediti e, a loro volta, cessionarie delle quote di partecipazione detenute da HOLOS HOLDING S.A. - di acquisire quote di partecipazione in AVATAR S.p.A.) e la totale inesistenza della prestazione - di “cessione sistema informativo…” - indicata nella fattura n. 1/2000 emessa da HOLOS S.A.
Parimenti è in tutto inesistente l’operazione di cui all’“autofattura” n. 1 del 18 ottobre 2000 emessa da AVATAR S.p.A. con la causale “Cessione sistema informativo fattura HOLOS n. 1 del 15 settembre 2000” che reca l’importo complessivo di euro 186.000.000.000, con indicazione dell’I.V.A. in euro 31.000.000.000 (emessa sulla base di una presunta, inesistente operazione intracomunitaria portata dalla fattura HOLOS S.A.).
<<Secondo le norme sull’I.V.A., il
cliente italiano che riceve fattura da un soggetto interno all’Unione Europea ,
deve emettere una autofattura e registrarla sia sul libro degli acquisti sia
sul libro delle vendite. La disposizione è del 1972 ed è entrata in funzione
nel 1973. Non si tratta di una fattura per operazione inesistente ma di una
autofattura emessa ed annotata secondo le vigenti disposizioni.>>
Quanto a HOLOS HOLDING S.A. emerge dalla informativa del Comando Compagnia Carabinieri di Parma - N.O.R. 18 febbraio 2002 n. 92/154 (a cui è allegata altra precedente informativa 13 luglio 2001 trasmessa al P.M. presso il Tribunale di Parma, v. nel relativo sottofascicolo) che essa fu costituita il 18 gennaio 2000 ed è partecipata da ADHARA S.A. (presidente del consiglio di amministrazione Rodolfo MARUSI GUARESCHI) e ARAMBHA S.A. (presidente del consiglio di amministrazione Cheti FRANCESCHI). Il consiglio di amministrazione di HOLOS HOLDING S.A. risulta composto da Rodolfo MARUSI GUARESCHI (presidente), Tristano MARUSI GUARESCHI e Cheti FRANCESCHI (vicepresidenti).
<<Sì. I Carabinieri di Parma hanno
anche fatto chiedere informazioni dal Ministero dell’Interno su Holos Holding
S.A. e su altre società lussemburghesi e la risposta che hanno ricevuto è
stata, tradotta dall’inglese “le società da voi citate non risultano fra i
nostri file criminali”.>>
Alle informative del Comando Compagnia Carabinieri di Parma si fa riferimento e rinvio anche per lumeggiare ulteriormente il ruolo di F. D. (foll. 10-11 dell’informativa 13 luglio 2001) e .... ed illustrare la composizione e la struttura delle società anonime con sede in Lussemburgo, ripetutamente nella presente richiesta (EKATA S.A., KUMARA S.A., KANA S.A., ADHARA S.A., ARHAMBA S.A., DHANA S.A., KANIKA S.A., VIKARA S.A., SARGA S.A., DHATU S.A., EVAM S.A., AVAGAM S.A., AVKA S.A., KARMAN S.A., MEDHA S.A., etc., costituite per la massima parte il 27 maggio 1999) controllanti l’intero “gruppo MAGURO” e rappresentate tutte - con alternanza nelle cariche di presidente e vicepresidente - da consigli di amministrazione costituiti da Rodolfo MARUSI GUARESCHI, Tristano MARUSI GUARESCHI e Cheti FRANCESCHI.
Sussistono nei confronti di tutti gli indagati - anche in considerazione del non lunghissimo tempo trascorso dalla commissione dei reati - esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivanza (art. 274, lett. c), c.p.p.) in quanto la ramificazione della struttura associativa in diverse aree geografiche - basti pensare che le società capofila del gruppo Maguro, amministrate da Rodolfo e Tristano Marusi Guareschi, nonché da Cheti Franceschi, hanno sede in Lussemburgo - , la sistematicità e disinvoltura delle condotte, i documentati rapporti compiacenti intrattenuti con banche, intermediari finanziari ed assicurativi ed i raffinati meccanismi societari che hanno dato vita ad una gigantesca macchina “predatoria”, costantemente operativa e quindi sempre in grado di approfittare indebitamente di ulteriori contributi statali e/o europei alle attività produttive, per importi rilevantissimi, oltre che di realizzare ulteriori illeciti fiscali e/o tributari sempre per somme ingenti, sono indicativi del concreto pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose e dell’elevata pericolosità sociale dei loro autori.
<<Predare significa sottrarre o strappare con la violenza, mettere a sacco, ed è detto di animale che vive predando altri animali. Chi ha promosso il progetto economico nazionale ha lavorato negli ultimi vent’anni per far vincere gli altri, per farli vivere meglio. E non ha mai pensato a se stesso né a difendere stesso né a far castigare chi nei suoi confronti ha commesso ogni sorta di angherie. Da questo momento sarà diverso. Tristano Marusi Guareschi e Cheti Franceschi non dovevano essere toccati, perché sono onesti e non lo meritavano. Rodolfo Marusi Guareschi ha dovuto sopportare sentenze di condanna solo perché non si è difeso con tutti i mezzi che aveva per affermare la sua innocenza. Gli altri coindagati, innocenti, non dovevano essere limitati con misure coercitive e soprattutto non meritavano di essere segnalati dai sistemi informativi di tutti i Paesi di Shengen, come sarà dal 18/2/2003. È ingiusto ed è irresponsabile, perché se qualcuno potrà fare veramente qualcosa per cambiare davvero quello che non va bene, loro sono tra quelli.>>
In particolare, va rimarcata la centralità del ruolo rivestito in tutte le vicende illecite passate in rassegna da Rodolfo MARUSI GUARESCHI, la cui spiccata propensione alla consumazione di condotte fraudolente emerge anche dai plurimi e specifici precedenti penali e giudiziari di cui è portatore: va segnalato, quando a questi ultimi, che egli è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in forza di ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo emessa in data 12/1/2001, in atti, per i reati di associazione a delinquere, furto aggravato di centinaia di miliardi in danno di istituti di credito ed accesso abusivo ai sistemi informatici.
<<Rodolfo Marusi Guareschi non ha mai
rubato una lira ad alcuno né ha mai tentato di farlo. È stato derubato, di
soldi, di aziende, di onore, di dignità. Questo e solo questo è vero.>>
Certamente di non marginale rilievo è stato, poi, l’apporto causale offerto - nell’ambito del sodalizio e nella consumazione dei reati fine - da Marusi Guareschi Tristano, Cheti Franceschi, Marusi Guareschi Valerio, Zecchetti Roberto, ..... e D. F.
<<Credono in quello che fanno, quindi
sono certamente colpevoli.>>
Quanto a quest’ultimo, in particolare, occorre osservare che egli, oltre ad essere l’amministratore della Marketing S.r.l. e della Tricad Service, società coinvolte nella vorticosa operazione di girofondi del 30/11/2000, è anche presidente del consiglio di amministrazione della Sistemica S.r.l. dal 27/12/2000, società anch’essa partecipe al tentativo di usufruire fraudolentemente di sovvenzioni comunitarie di cui s’è detto e che emette in favore della Mondialclearing la fattura nr. 41 per L. 36.019.462.675, per operazioni inesistenti, in data 29/12/2000, quando il D. ha già assunto la prefata carica, segno di una piena adesione all’operato di Franchini Alessandro, anch’egli indagato, che fino al 27/12/2000 (e quindi anche al momento di presentazione della domanda di finanziamento, avvenuta il 31/10/2000) della Sistemica era stato l’amministratore.
Lo stretto legame del D. alla famiglia Marusi Guareschi e la sua partecipazione alle strategie ed alle illecite iniziative del gruppo - sì da poterne fondatamente desumere il suo inserimento nell’associazione sub A)- si coglie, oltre che dalle emblematiche vicende delle società da lui rappresentate e di cui s’è detto, dalla sua significativa presenza in occasione del sopralluogo del 19/4/1999 con i tecnici della SOVIS in rappresentanza della M. & G., nonché dell’ispezione dell’ing. Bennati del 23/1/2001 sull’area dell’erigendo stabilimento industriale in Gallipoli, insieme a Cheti Franceschi, in qualità di consulente della Texma S.p.A.; rappresenta quest’ultima società nell’incontro del 27/9/2000 con il Mediocredito; suggerisce al Virgili l’opportunità di un investimento nell’area industriale di Manfredonia e lo coadiuva nella predisposizione del progetto; ancora, come evidenziato dai C.C. di Parma nell’informativa del 13/7/2001, contatta tale Latorraca Salvatore da Massafra affidandogli l’incarico di individuare, per la successiva acquisizione, nr. 26 suoli da destinare ad insediamenti produttivi per conto del gruppo Maguro.
<<Rodolfo Marusi Guareschi non vede
F. D. da prima delle elezioni del 13/5/2001. Dopo di allora, è venuto una volta
presso la sede di sant’Ilario d’Enza (RE) ma Rodolfo Marusi Guareschi non
c’era.>>
Parimenti sussistenti deve ritenersi il pericolo di recidivanza anche per chi (Virgili Alvaro, Buontempo Giancarlo ed Esposito Vincenzo), pur non partecipando all’associazione rubricata sub A), s’è reso comunque responsabile - almeno in termini di qualificata probabilità di colpevolezza - di gravi condotte fraudolente e/o lesive della pubblica fede che, per le modalità e la non episodicità delle stesse, ben potrebbero essere suscettibili di reiterazione.
<<Sarà contento Virgili, che dopo
aver atteso cinque anni per avere un suolo che gli era stato promesso in tre
mesi, dopo aver messo a disposizione tutto quello che aveva per fare l’impianto
di Manfredonia, si trova indagato per reati infamanti.>>
La misura coercitiva massima appare, allo stato, l’unica strumentalmente idonea ad adeguatamente garantire il fine cautelare, oltre che proporzionata alla gravità dei fatti ed all’irroganda pena, quanto a Marusi Guareschi Rodolfo, Marusi Guareschi Tristano e Franceschi Cheti, tenuto conto della fitta trama di rapporti illeciti tra loro intercorrenti non altrimenti recidibile.
Quanto agli altri (compreso D. F.), invece, le sussistenti esigenze special-preventive possono convenientemente tutelarsi con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari chiesta dal P.M.
<<La misura coercitiva massima
corrispondeva ad un’esigenza di pubblicità ed al tentativo di ottenere una
qualche confessione. Non per il pericolo di reiterazione, dopo che erano
trascorsi oltre due anni dai fatti contestati e mai più erano stati chiesti
finanziamenti pubblici. Per il caso in cui il pericolo fosse stato valutato
esistente, si sarebbero potute adottare misure interdittive (suggerite con la
memoria integrativa all’istanza presentata al G.I.P. di Lecce ai sensi
dell’art. 299 c.p.p.), non misure coercitive per sbatterli in galera per
umiliarli e per indebolirli.>>
Presso atto del negativo riscontro di fatti e circostanze accertati dal P.M., nonché di elementi presentati dalla difesa a favore degli indagati a termini degli artt. 358 e 327 bis c.p.p. (la documentazione prodotta dalla Franceschi in data 23/2/2001 - perizie del direttore dei lavori, dichiarazione del produttore dei prefabbricati, foto etc. - non è assolutamente idonea a contrastare le inequivoche risultanze probatorie sopra esposte, che vanno ben oltre la documentazione dell’avvio della realizzazione dello stabilimento industriale);
<<Il Pubblico Ministero non era in
possesso soltanto della memoria di Cheti Franceschi del 23/2/2001 ma di diverse
altre informazioni le quali, o non sono state allegate alla richiesta
presentata il 3/12/2002, oppure non sono state valutate dal Giudice che, due
mesi dopo (evidentemente non tenendo conto di un imminente pericolo di
reiterazione) ha disposto le misure cautelari.>>
L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL RIESAME DI
LECCE DEL 7/3/2003
La motivazione dell’ordinanza del Tribunale del Riesame riporta pedissequamente il testo dell’ordinanza genetica. Ad essa quindi, per una questione di spazio, per evitare ripetizioni e per rispetto di chi legge, si rinvia per la gran parte delle osservazioni.
Nell’ordinanza in esame non c’è traccia, invece, di alcuna valutazione circa due memorie scritte da Rodolfo Marusi Guareschi e presentate in minuta e trascritte. Tali due memorie, recanti i fatti accaduti in relazione alle contestazioni mosse dall’ordinanza genetica, erano state allegate ad una istanza presentata al G.I.P. in data 27/2/2003 e riproposte al Tribunale del Riesame.
Appare pertanto opportuno, al fine di inquadrare tutti gli elementi utili ad un corretto giudizio, riportare, oltre a quanto già citato nelle osservazioni relative al capo M) della rubrica, alcuni passaggi essenziali di tali memorie, che comunque sono rinvenibili nel fascicolo.
Dalla memoria presentata al 27/2/2003 e poi
al Tribunale del Riesame:
Capo A - Art. 416 c.p. - Gli indagati si sono impegnati da anni per realizzare progetti in cui credono. Si tratta di iniziative economiche che hanno sempre e solo avuto l’obiettivo di produrre più ricchezza attraverso libere iniziative economiche, senza mai creare danni a privati o allo Stato.
Naturalmente non tutte le iniziative riescono e si ottengono risultati positivi. Ma è proprio escluso che queste persone abbiano lavorato per compiere un numero indeterminato di delitti, anzi, anche un solo delitto.
Se così fosse stato, penso che sarebbe stato rilevato prima ed altrove e non dalla Procura della Repubblica della provincia in cui le uniche attività svolte da queste persone sono state l’acquisto di un suolo già promesso a Texma e l’inizio della costruzione di un nuovo impianto.
Non può sfuggire a nessuno che il delitto di cui all’art. 416 c.p. sia essenzialmente stato considerato in relazione alla maggiore pena massima rispetto alle altre ipotesi di reato e per giustificare le esigenze e le misure cautelari disposte dal GIP di Lecce.
Capo B - Art. 640 bis c.p. - Le operazioni bancarie del 30/8/2000 relative a Texma sono operazioni lecite, che derivano da rapporti reali e che hanno prodotto effetti giuridici effettivi.
Non c’è stato ingiusto profitto per le società coinvolte, che hanno speso molto di più di quanto hanno riscosso e non c’è stato né può esserci danno.
L’anticipo è stato garantito allo Stato da SIC SpA e a SIC SpA da MAGURO SpA. Affinché vi sia danno, bisognerebbe che né SIC, ne Texma, né Maguro rimborsassero la quota erogata nel momento in cui la revoca del contributo fosse confermata dal TAR competente. È questo che si vuole? Distruggere Texma e Maguro perché hanno “osato” proporre un investimento in provincia di Lecce senza legarsi ad alcuna forza politica?
Capo C - Art. 56, 640 bis c.p. - Escluso il reato di cui al capo B) è necessariamente escluso il tentativo relativo a questo capo.
Capi D, E, F - Art. 8 D. Lgs. 74/2000 - Le fatture emesse da Vast a Texma, in data 30/8/00 e quella emessa da Projeos a Texma in data 30/10/2000 sono relative ad anticipi effettivamente versati per banca. Le operazioni sottostanti ed oggetto delle fatture emesse corrispondono esattamente a quanto liberamente e lecitamente concordato fra le parti. Sono state registrate dalle emittenti Vast e Projeos e non hanno prodotto effetti di evasione fiscale. Osservo che la fattura n. 19 del 20/10/2000 è stata emessa da Projeos a Vast e non da Projeos a Texma, come invece si deduce da pagina 13 dell’ordinanza.
Capo G - Art. 640 bis c.p. - È vero che M. aveva avviato il programma in data 30/4/1998 ed è vero che in data 8/4/1999 M. aveva sostenuto le spese dichiarate. L’operazione di conferimento dei soci non è stata affatto simulata. Nessuna norma stabilisce che i conferimenti debbano essere effettuati per contanti. Le operazioni descritte corrispondono esattamente a quanto concordato (nessuna simulazione), sono state debitamente registrate e non hanno violato alcuna norma.
Non ho mai conosciuto i signori Buontempo ed Esposito, ma so che le loro verifiche sono state sempre estremamente fiscali. Dubito che abbiano dichiarato il falso. Il signor Zecchetti mi disse che per verificare l’esistenza fisica dei beni forniti a M. dalla nostra IHS Srl avevano impiegato diverse ore, erano stati registrati i numeri di matricola e descritti i beni.
Capi J, K, L - Art. 2/8 D. Lgs. 74/2000 - L'art. 6 del D.P.R. 633/72 stabilisce che se prima della consegna dei beni mobili viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione. Se, naturalmente, alcuni o tutti i beni oggetto delle fatture non risultano mai consegnati, sarà necessario fare note di accredito. Tutte le fatture sono state regolarmente registrate dalle emittenti. Il loro prezzo corrisponde a quanto concordato fra le parti e quindi sono veri e reali.
Capo M - Art. 640 bis - Le operazioni bancarie del 30/11/2000 eseguite da Banca Sanpaolo Invest per le 447 nuove imprese non sono vietate da alcuna norma. Esse sono vere e reali e, comunque, non finalizzate ad ottenere l’ammissione alle graduatorie (in quanto le operazioni stesse non sono richieste per l’ammissione da alcuna norma) né finalizzate ad ottenere erogazioni, in effetti mai neppure richieste. Il fine contestato è solo un processo alle intenzioni, del tutto avulso dagli obiettivi che le 447 imprese si proponevano, e cioè quello di disporre dei suoli sui quali realizzare nuove aziende.
Le operazioni del 30/11/2000 sono state eseguite come previsto dallo schema operativo previsto dal progetto economico nazionale per l’occupazione per predisporre gli strumenti giuridici per avviare le operazioni commerciali e finanziarie necessarie a realizzare il progetto. Non esiste alcun elemento, nemmeno immaginabile, per poter sostenere il tentativo di truffa. D’altro canto, le operazioni bancarie del 30/11/2000 non sono idonee a sostenere presunzioni di reato. Non sono false, non sono simulate. Sono soltanto movimenti tecnici e finanziari reali per consentire di concretizzare altre operazioni necessarie ad ottenere il risultato di fare imprese.
Capi da N a T - Art. 2/8 D. Lgs. 74/2000 - Non sono fatture per operazioni inesistenti ma fatture emesse secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 633/72 in relazione alla fatturazione delle operazioni. Le fatture non hanno prodotto alcun effetto evasivo, ma sono assolutamente neutrali, essendo state registrate tanto dalle emittenti quanto dalle utilizzatrici. Le stesse fatture sono state emesse in seguito ad accordi scritti e sottoscritti, con data certa.
Art. 132 D.P.R. 385/93 - A parte la forma in parte imprecisa, l’operazione non può essere considerata un prestito. Essa rappresenta invece un anticipo in conto acquisto partecipazioni.
In sostanza:
- le operazioni di cui ai capi B) e C) non sono artifizi e/o raggiri ma richieste di erogazione da sottoporre al vaglio del controllo amministrativo. Texma aveva effettivamente sostenuto spese per anticipi versati a Vast ed i soci avevano effettivamente versato gli importi dichiarati, a prescindere dalle loro disponibilità originarie. Non sono stati esibiti documenti o dichiarazioni false ma atti esattamente rispondenti alla realtà delle operazioni sottostanti;
- le fatture di cui ai punti D), E), F), come quelle di cui ai punti J), K), L) e di cui ai capi da N) a T) non sono state emesse per evadere o per far evadere le imposte. Le fatture corrispondono esattamente a quanto era stato concordato fra le parti e sono state registrate dalle emittenti e dalle destinatarie, quindi assolutamente neutrali;
- la fattura di cui al capo T), in particolare: Avatar ha registrato la fattura senza ottenere, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 (operazioni intracomunitarie) alcun credito I.V.A., né mai ha portato la fattura a costo. Cheti Franceschi e F. D. non c’entrano.
- l’operazione di cui al capo M), anzi l’insieme delle operazioni bancarie del 30/11/2000 sono vere e reali, giuridicamente corrette, non servivano ai fini dell’ammissione, (non sono, anzi, state richieste) e non è mai stata richiesta alcuna erogazione (attualmente, a valere sull’8° bando). La erogazione della 1° quota come anticipazione non è subordinata alla presentazione delle contabili relative ai versamenti dei soci ma solo alla garanzia).
- circa il capo G), Maguro non ha fatto una operazione vietata dal D.P.R. 385/93, ma una semplice anticipazione su futuro acquisto di partecipazioni. Fra l’altro, non si può sostenere che Maguro abbia prestato soldi ai soci di M. e poi sostenere che l’operazione sarebbe fittizia. O Maguro ha dato oppure Maguro non ha dato. Per quanto riguarda i rapporti con M. ed i suoi soci, il Tribunale di Reggio Emilia, in seguito ad udienza ex art. 700 c.p.c., ha accertato che M. ed i suoi soci hanno riscosso più di quanto hanno versato. E l’emissione di note di accredito a storno parziale delle fatture emesse in relazione ai beni poi acquistati direttamente da M. non inciderà sul saldo attuale.
L’ordinanza cautelare è costituita per il 95% da un mero verbale di constatazione della Guardia di Finanza, un verbale di verifica contabile che prescinde completamente dalla realtà progettuale e dalle attività effettivamente poste in essere per realizzare gli obiettivi dichiarati: fare aziende, produrre di più, occupare più addetti, vendere beni all’estero, compiere investimenti utilizzando il fatturato potenziale delle aziende da realizzare per ottenere le necessarie risorse. Ciò vale sia per Texma, la cui realizzazione non è certamente stata sospesa per le operazioni bancarie del 30/8/2000, sia per le domande sulla legge 488/92. Il tutto risolve in un assunto tautologico secondo il quale, siccome si volevano, secondo i verificatori e secondo tanti altri «interessati», rubare fondi pubblici, necessariamente le operazioni per ottenere questo risultato ci devono essere state. È per questo che operazioni ineccepibili sono state contestate e considerate reato.
L’ipotesi di cui all’art. 416 c.p. era l’unico modo per attribuire la competenza al Tribunale di Lecce. M. è partita (si è manifestata con l’esterno) a Reggio Emilia ed a Foggia. Texma si è manifestata all’esterno con gli accordi fatti con Malerba (ero a Sant’Ilario d’Enza) con l’acquisto delle quote a Varese e con le operazioni del 30/8/2000 presso la COMIT di Parma. Non certamente a Lecce, dove l’unica cosa che è stata fatta è l’acquisto del suolo e l’inizio delle opere murarie. E queste attività non sono le prime manifestazioni esterne degli indagati e non sono, almeno credo, reati. Rispetto alle domande sulla legge 488/92, Lecce non c’entra nulla, perché gli atti relativi a quelle operazioni sono stati fatti altrove.
Texma ha certamente speso più di quanto ha riscosso da Mediocredito.
M. & G. ed i suoi soci hanno certamente ricevuto più di quanto hanno pagato.
Le domande delle 447 imprese sono solo costate. Il costo sarebbe stato coperto se il contributo fosse stato del 2% della spesa ammessa.
Le fatture relative all’operazione Texma ed alle 447 NEW sono fiscalmente neutre sia ai fini I.V.A. sia ai fini delle imposte dirette.
Lo Stato non ha rischiato nulla con Texma poiché l’erogazione è stata garantita da SIC e contro garantita. Per adesso non esiste danno.
M. & G. ed i suoi soci non hanno subito alcun danno.
Lo Stato non ha avuto alcun danno per le fatture relative all’operazione Texma e per le fatture relative alle 447 nuove imprese.
Manfredonia Sviluppo potrebbe avere ricevuto un danno se si dimostrasse che l’impianto di M. vale meno di quanto dichiarato.
Dall’1/11/2000 non sono mai più state presentate domande per ottenere alcun finanziamento pubblico in Italia. Ho solo informato il Commissario Europeo per lo Sviluppo Regionale sui metodi con cui in Italia vengono assegnati fondi pubblici. La vicenda di Texma e delle 447 domande mi ha permesso di capire la realtà delle cose sia a livello centrale, sia ai livelli regionali e comprensoriali. Tutto sembra perfettamente regolato dalle apposite norme. In effetti, invece, i fondi pubblici vengono ripartiti in ambito politico e coinvolgono interessi di banche, consulenti, lobbies, tutti accomunati in una sorta di grande consorteria. Gran parte dei contributi per il Sud vengono trasferiti al Nord, attraverso pratiche ormai perfettamente rodate dal 1994, anzi, dalla legge 64, dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Né questa supposta “gigantesca macchina predatoria” - che invece è stato e rimane un progetto ambizioso per creare aziende, produrre di più, eliminare il sommerso, aumentare l’occupazione - si è prestata a far ottenere finanziamenti pubblici ad altre imprese.
Non c’erano esigenze cautelari prima dell’ordinanza del 7/2/2003 né tanto meno, ci sono oggi. Paradossalmente, l’esecuzione dell’ordinanza special-preventiva ha reso impossibile, nel futuro, qualsiasi possibilità di reiterazione, anche se lo volessi.
Le misure adottate hanno, infatti inibito ogni affidabilità, sia alle imprese sia ai loro esponenti, di rivolgersi ai soggetti che assegnano fondi pubblici ad ogni livello.
Le attuali misure non servono a nulla ai fini di eliminare il pericolo di reiterazione. Servono solo a ritardare la realizzazione di un progetto utile, non certamente per me ma per centinaia di migliaia di italiani. Può darsi che non ci riesca, ma non è giusto non lasciarmi tentare di realizzarlo. Ciò che posso garantire è l’impegno costante, la determinazione, la buona fede, la verità delle cose che dico e la regolarità e legalità delle cose che faccio. Posso certamente commettere errori. Errori miei (lavorando, e di corsa, è più facile sbagliare) ed errori di altri che mi coinvolgono e dei quali ho sempre assunto piena responsabilità. Ma si tratta di errori, di colpe, non di frode, non di delitti.
Come è possibile presumere un fine fraudolento a carico di chi, una volta ottenuta l’erogazione di un anticipo, garantito da una cassaforte, invece di scomparire (non lo farei nemmeno per 75.000 miliardi di lire, figuriamoci per 7,5 miliardi), fa di tutto per realizzare un investimento programmato e concordato, anche senza contributo.
La verità è dimostrabile semplicemente considerando tutti i fatti relativi a Texma ed alle 477 nuove imprese. Tutti i fatti, non solo le operazioni bancarie del 30/8/2000 e del 30/11/2000 con le relative fatture.
Non credo di essere un “affabulatore”. È vero che ho
progettato più di quanto sia stato realizzato. Purtroppo gli ostacoli non sono
dipesi da me. Non ho saputo superarli tutti. Anche questo è vero. Ma bisogna
provare ad essere condannati ingiustamente e per due volte per bancarotta, una
volta per calunnia, un’altra per reati finanziari che oggi non sarebbero più
reati (non lo erano nemmeno quando sono stato condannato, ma si è voluto
considerarli tali) per capire quanto sia facile essere aggrediti, denigrati,
irrisi, mal giudicati. Bisogna provare ad usare le regole, tutte le regole,
senza coperture e senza compromessi, per capire quanto sia difficile migliorare
un sistema marcio, un sistema complesso che le regole non riescono più a tenere
insieme. Siamo in un momento di svolta. Oggi, come ieri e come domani, sono
morti 13/14 mila bambini di fame. Chi, nei 96 paesi nei quali si vive meglio,
se ne rende conto? Chi fa qualcosa? Siamo governati da chi ha vinto con i
soldi, la pubblicità, la finzione. Per modificare questa situazione non si può
pensare «che tutto cambi perché tutto rimanga come prima». Sarebbe un disastro.
Per tutti. Ed allora servono idee nuove, disinteressate. Utopia? Quante realtà
concrete sono state giudicate utopie dagli stati, dalle chiese, dalla scienza e
dal potere? Purtroppo, dalla teoria alla pratica sono trascorsi decenni, a
volte secoli. Ora non c’è più tempo. Anche i poveri fanno la guerra. E talvolta
vincono le battaglie. E non accetteranno di perdere la guerra. Perché non hanno
più nulla da perdere. Roberto, ...., Valerio, Tristano, ed altri hanno fatto
quello che ho chiesto di fare. Mi conoscono. Si sono fidati. Non hanno colpa
alcuna. Sono persone oneste, persone sane, che hanno accettato di pensare più
agli altri che a se stessi. E così tanti altri ancora, che fortunatamente non
sono rimasti coinvolti in questa vicenda in cui, come altre volte, troppe
volte, è accaduto, devono pagare per il male che subiscono e non per quello che
vogliono e che fanno. Cheti, invece, ti spinge a fare se pensa sia giusto.
Io infine non faccio quello che mi viene chiesto, ma quello in cui credo. E credo che questo sistema vada cambiato, perché è necessario e perché è possibile.
Così, per ritardare il cambiamento, è meglio tenermi in cella.
Dopo le operazioni bancarie del 30/11/2000 sono state effettuate le seguenti:
VAST |
HA CEDUTO CREDITO V/MONDIAL |
A HOLOS |
HOLOS |
HA PROMESSO AZIONI AVATAR |
A VAST |
MONDIAL |
HA CEDUTO CREDITO V/SOCI NEW |
A AVATAR |
AVATAR |
SI È ACCOLLATA DEBITO MONDIAL VERSO NEW PER FATTURE ANTICIPO VENDITA BENI LIBERANDO |
MONDIAL |
MONDIAL |
HA CEDUTO CREDITO V/VAST PER ANTICIPO C/ACQUISTO COMPONENTI |
A HOLOS |
HOLOS |
HA PROMESSO AZIONI AVATAR |
A MONDIAL |
In questo modo, il capitale di Avatar, oggi detenuto al 100% da Holos, sarà per il 5% intestato a Vast e per il 5% intestato a Mondial Clearing.
Al termine del programma (progetto economico nazionale) tutto il capitale di Avatar sarà intestato a società italiane. Ed allora, non prima, il cerchio sarà chiuso.
Va precisato che l’80% del capitale sociale delle nuove imprese sarà donato a Fondazioni costituite dai lavoratori delle nuove imprese stesse, con la sola condizione di non poter vendere le quote ricevute in donazione.
|
|
|
|
|
1 |
NEW |
VENDE |
A MONDIAL |
210 |
2 |
MONDIAL |
VENDE |
A CLIENTE A |
300 |
3 |
CLIENTE A |
VENDE |
A MONDIAL |
300 |
4 |
MONDIAL |
VENDE |
A CLIENTE B |
300 |
5 |
ASSICURAZIONE A |
GARANTISCE CONSEGNA |
A CLIENTE B |
300 |
6 |
TERZI GARANTI |
CONTRO GARANTISCONO |
ASSICURAZIONE A |
300 |
7 |
BANCA CLIENTE B |
GARANTISCE PAGAMENTO |
A MONDIAL |
300 |
8 |
MONDIAL |
CEDE CREDITO VERSO CLIENTE B GARANTITO DA ASSICURAZIONE A |
A BANCA X |
300 |
9 |
BANCA X |
ANTICIPA |
A MONDIAL |
150 |
10 |
MONDIAL |
VERSA PER CONTO DI NEW |
A VAST |
50 |
VERSA |
A NEW |
100 |
||
11 |
VAST |
REALIZZA IMPIANTO |
DI NEW |
50 |
12 |
NEW |
PRODUCE E CONSEGNA |
A MONDIAL |
210 |
13 |
MONDIAL |
CONSEGNA BENI NEW |
A CLIENTE A |
300 |
14 |
CLIENTE A |
CONSEGNA (PERMUTA) |
A MONDIAL |
300 |
15 |
MONDIAL |
CONSEGNA |
A CLIENTE B |
300 |
16 |
CLIENTE B |
LIBERA |
ASSICURAZIONE A |
300 |
17 |
CLIENTE B |
VERSA |
A BANCA X |
300 |
18 |
BANCA X |
LIBERA |
BANCA CLIENTE A |
300 |
19 |
BANCA X |
VERSA SALDO AL NETTO |
A MONDIAL (300-150-50) |
100 |
20 |
MONDIAL |
VERSA SALDO FORNITURA (210-150) |
A NEW |
60 |
Trattandosi di beni fuori programma, non era possibile concordare la permuta, anche perché la produzione era destinata ad Anthesis, per la distribuzione in Italia ed all’estero.
Per questo non volevo fare Texma.
Poi ho concordato con i soggetti dello schema del progetto nazionale che l’operazione sarebbe stata fatta in partecipazioni.
Sarebbe stata garantita la consegna di partecipazione al posto dei beni.
L’anticipo sarebbe stato versato a metà febbraio 2001. Ecco perché, anche quando sembrava probabile la revoca del contributo, Texma si poteva completare. Ma il secondo sequestro ha inceppato il giro perché ha avuto per oggetto anche libri e documenti della società che aveva promesso partecipazioni. Ora bisogna sostituire quelle partecipazioni con altre. È possibile, ma devo essere completamente libero per farlo.
I terzi garanti non hanno accettato di contro garantire la consegna delle partecipazioni che quindi devono essere garantiti da una polizza sulla vita che dovrei stipulare io.
Lecce, 26 febbraio 2003.
Rodolfo Marusi Guareschi
Dalla memoria integrativa presentata al
G.I.P. e poi al Tribunale del Riesame:
1. L’ordinanza di custodia cautelare eseguita il 18/02/03 è fondata su gravi indizi di colpevolezza per fatti considerati reati consumati e/o tentati di cui all’art. 640 bis c.p., agli artt. 2 e 8 del D.lgs. N. 74/2000 ed all’art. 132 del D.P.R. N. 385/93, indicati connessi alla più grave ipotesi di reato prevista dall’art. 416 c.p., nonché delle relative esigenze cautelari previste dall’art. 274, comma 1, lettera c) c.p.p..
2. In relazione ai gravi indizi, confermo le dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio cui sono stato sottoposto ai sensi dell’art. 294 c.p.p. e le precisazioni contenute nella memoria, con relativi documenti, allegata alla suddetta istanza depositata il 27/02/2003, con l’ulteriore precisazione che Maguro S.p.a. non ha mai finanziato FINLEASING LOMBARDA S.p.A. e che è escluso che Franceschi Cheti abbia partecipato insieme a D. F. ed all’ing. Bennati alla visita dello stabilimento di Texma a Gallipoli il 23/01/2001.
3.
Dall’ordinanza cautelare, in relazione a quanto disposto dall’art.
292, comma 1, lettere c) e c bis) c.p.p., risulta che le esigenze cautelari
sono state fondate sul pericolo di reiterazione previsto dall’art. 274, comma
1, lettera c) c.p.p. “ in quanto, anche
in considerazione del non lunghissimo tempo trascorso dalla commissione dei
reati, la ramificazione della struttura associativa in diverse aree
geografiche, la sistematicità e disinvoltura delle condotte, i documentati
rapporti compiacenti intrattenuti con le banche, intermediari finanziari ed
assicurativi ed i raffinati meccanismi societari che hanno dato vita ad una
gigantesca macchina predatoria, costantemente operativa e quindi sempre in
grado di approfittare indebitamente di ulteriori contributi statali e/o europei
per importi rilevantissimi, oltre che di realizzare ulteriori illeciti fiscali
e/o tributari sempre per somme ingenti, sono indicativi del concreto pericolo
di reiterazione di analoghe condotte delittuose e dell’elevata pericolosità
sociale dei loro autori ” e che “ la
misura coercitiva massima appare, allo stato, l’unica strumentalmente idonea ad
adeguatamente garantire il fine cautelare….” quanto al sottoscritto, al
figlio Tristano ed a Franceschi Cheti, “ tenuto
conto della fitta trama di rapporti illeciti tra loro intercorrenti non
altrimenti recidibile ” mentre,
quanto agli altri “ le sussistenti
esigenze special-preventive possono convenientemente tutelarsi con la misura
meno affittiva degli arresti domiciliari ”.
4.
Nell’invitare la S.V. a voler considerare che dopo il
31/10/2000 (data di presentazione delle domande sul penultimo bando della legge
488/92) non sono mai più state presentate domande di finanziamenti pubblici da
parte di società mie rappresentate e/o ad esse collegate e/o da esse promosse,
né dopo il mese di marzo 2001 sono stati più forniti beni ad imprese
richiedenti e/o beneficiarie di finanziamenti pubblici (dopo che abbiamo,
nostro malgrado, ben compreso l’ambiente, le condizioni concrete, le richieste
di compromesso ai quali viene sottoposto chi entra in quei meccanismi), mi permetto
di richiamare l’attenzione della S.V. sui seguenti elementi:
5. Nel
ribadire che tutte le fatture indicate nell’ordinanza genetica sono assolutamente
neutrali dal punto di vista fiscale e/o tributario (come risulta dal confronto
tra i totali delle fatture emesse ed utilizzate) e che la maggioranza delle
stesse, avendo per oggetto anticipi, non ha prodotto nemmeno effetti economici,
confermo alla S.V., come più volte dichiarato pubblicamente e nel corso del
presente procedimento, che mai più società che in qualche modo siano da me
rappresentate o promosse avranno a che fare con finanziamenti pubblici.
6. Ciò
premesso, nel caso in cui la S.V. non ritenesse che, allo stato, nonostante
l’effetto special-preventivo del provvedimento cautelare eseguito, risultino
mancanti le esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione, o che le
stesse non risultino attenuate, ritengo che le esigenze cautelari descritte
nell’ordinanza e sopra riportate possano essere validamente soddisfatte, nel
caso concreto, con le misure interdittive previste dal citato art. 290 c.p.p.
in quanto tali misure interdittive impedirebbero, di fatto e con il massimo
grado di probabilità, qualsiasi pericolo di reiterazione dei fatti descritti e
considerati reato nell’ordinanza, più e meglio delle misure coercitive
applicate, senza limitare le libertà individuali (di lavorare, di tentare di
riparare ai disastri che il provvedimento ha provocato e potrà provocare in
futuro) dal momento che non è affatto dimostrato (art.275, comma 3 c.p.p.) che
ciò sia necessario.
7. In
tal modo, si otterrebbe il duplice risultato di soddisfare pienamente le
esigenze cautelari indicate nell’ordinanza genetica (che non condivido ma che
allo stato devo accettare) e nello stesso tempo non provocare alcun effetto
negativo sulle persone e sulle loro attività lecite, tenendo conto che le
stesse, non hanno alcuna intenzione di avvalersi di finanziamenti pubblici per
realizzare le loro iniziative. Ovviamente io posso parlare per me e per tutto
quello che in qualche misura può dipendere da me.
Ringrazio la S.V. per l’attenzione.
Lecce, 3 marzo 2003
Rodolfo
Marusi Guareschi
I MOTIVI DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL
RIESAME
Ritiene il Collegio che ‘nulla quaestio’ con riferimento alla sussistenza del requisito di gravità del quadro indiziario richiesto dall’art. 273 c.p.p. per l’applicabilità di misure cautelari, atteso che gli elementi enucleabili ‘ex actis’ a carico degli odierni ricorrenti si appalesano dotati di un grado di certezza e concludenza di tale spessore da non consentire alcuna lettura alternativa degli stessi in senso favorevole ai predetti, così discendendone un elevato grado di probabilità in ordine sia alla esistenza dei reati oggetto di addebito, che alla attribuibilità agli stessi indagati.
<<Se i fatti contestati sono reati,
sono certamente stati commessi dagli indagati. Tuttavia, agli atti del
fascicolo, esistono anche tutti gli elementi idonei a rimuovere l’intero quadro
indiziario. Non è sufficiente formulare ipotesi di reato per far rientrare un
provvedimento nell’ambito dell’art. 273 c.p.p. ma, per farlo, servono anche gli
elementi di fatto e di diritto che giustifichino le misure adottate. Nelle
memorie e documenti allegati alla richiesta di riesame sono rinvenibili tutte
le spiegazioni circa fatti contestati ed i richiami normativi la cui semplice
valutazione avrebbe escluso che siano stati commessi i delitti per cui si è
proceduto.>>
In tema di
misure cautelari peraltro, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 1/3/2001
n. 63, deve escludersi che gli indizi debbano essere valutati secondo gli
stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 co. 2° c.p.p.
- e cioè con i requisiti della gravità, della precisione, e della concordanza -
essendo ancora sufficiente, nella fase cautelare, il requisito della sola
gravità (si veda l’art. 273 co 1° c.p.p.), atteso che il comma 1-bis dell’art. 273
c.p.p. (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i
soli commi 3° e 4°, ma non il comma 2° dell’art. 192 c.p.p., che prescrive la
precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi (cfr. Cass. Pen.
Sez. III^, sent. 27/3-27/5/2002, n.
20583, Parziale).
La genesi e l’evoluzione delle vicende ‘de quibus’, nonché la individuazione delle specifiche condotte ‘contra legem’ poste in essere dai prevenuti, hanno costituito oggetto di esaustiva illustrazione nel contesto argomentativo del provvedimento custodiale.
<<Relativamente ai gravi indizi di
colpevolezza, desunti dal confronto fra fatti contestati e norme che si
suppongono violate, si osserva che:
- circa l’erogazione a favore di Texma
S.p.A., secondo la Circolare n. 234363 (come anche secondo quella del 1995
citata nell’ordinanza genetica) relativa ai documenti da allegare alle
richieste dei erogazione dei contributi concessi prima dell’entrata in vigore
della Circolare n. 900315, le contabili bancarie relative alle operazioni
bancarie del 30/8/2000 non erano necessarie ai fini delle erogazioni stesse;
- circa le domande presentate il 31/10/2000
sulla Legge 488/92, secondo la Circolare n. 900315, le contabili bancarie non
erano necessarie ai fini della ammissione e, secondo la Circolare n. 900012, le
stesse contabili non erano più necessarie ai fini delle erogazioni, ad
eccezione dell’ultima;
- circa le fatture considerate per
operazioni inesistenti, secondo il quarto comma dell’art. 6 del D.P.R. 633/72,
le fatture aventi per oggetto beni mobili possono essere emesse anche prima
della consegna e, secondo i combinati disposti di cui agli artt. 1 e 8 ed 1 e 2
del D.Lgs 74/2000, il reato di emissione ed utilizzazione di fatture per
operazioni inesistenti si ha, rispettivamente, quando, al fine di consentire a
terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono
emesse o rilasciate fatture per operazioni inesistenti e quando nelle
dichiarazioni annuali vengono indicati elementi passivi fittizi al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti, intendendosi per tali quelle emesse
a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che
indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a
quella reale;
- circa l’abusiva attività finanziaria nei confronti del pubblico,
secondo l’art. 5 del D.M. 6/7/1994, le attività finanziarie sono esercitate nei
confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con
carattere di professionalità.>>
In particolare è stato evidenziato che l’indagine in oggetto, condotta dalla G.d.F. di Lecce (Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria), aveva preso le mosse da un’interrogazione parlamentare presentata in data 7/12/2000 anche alla locale Procura della Repubblica, con cui - in relazione all’erogazione di contributi ex L. n. 488/1992 in favore di TEXMA s.p.a., società facente parte del “gruppo MAGURO”, e che era stata interessata da “straordinaria rapidità nell’adempimento delle operazioni di trasformazione societaria, di ricapitalizzazione e soprattutto di dotazione di mezzi che nel giro di poche ore si assicura essere già pronti per i due terzi…” - erano state evidenziate significative anomalie che avevano destato interrogativi e perplessità circa l’effettiva destinazione ed utilizzazione dei finanziamenti percepiti e da percepire per un investimento produttivo e per un rilancio occupazionale nel Sud.
<<Nessun documento, nessuna prova
legittima a ritenere che Texma S.p.A. abbia fatto o faccia parte del gruppo
Maguro. L’interrogazione parlamentare di Mantovano ha supposto del tutto
gratuitamente significative anomalie, probabilmente solo per ingenerare
sospetti.>>
Analoghe indicazioni di una possibile truffa ai danni dello Stato erano pervenute al Pubblico Ministero, il 19/12/2000, dal Giudice Monocratico di Gallipoli, il quale, adito in sede monitoria dalla SAIM s.r.l. - che rivendicava un credito per L. 817.000.000 nei confronti della TEXMA s.p.a. per attività di consulenza ed assistenza nella pratica di ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla L. n. 488/1992 - aveva appreso (stando a quanto evidenziato nel ricorso per decreto ingiuntivo) che la TEXMA “… in virtù del D.M. dell’industria e del commercio e dell’artigianato nr. 54929 del 14/8/1998 aveva avuto un contributo in conto capitale di oltre 22 miliardi per un programma di investimento nell’ambito della propria attività produttiva ubicata in Gallipoli senza poi realizzare le iniziative industriali progettate…”.
<<La segnalazione del Giudice
Monocratico di Gallipoli prendeva le mosse da una falsa rappresentazione dei
fatti dichiarata dalla ricorrente Saim, secondo la quale Texma S.p.A. avrebbe
riscosso l’intero contributo senza realizzare alcunché.>>
In data 1/2/2001 il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato aveva richiesto accertamenti in merito alle agevolazioni finanziarie concesse a TEXMA s.p.a., e la G.d.F. di Roma (Nucleo Regionale della Polizia Tributaria del Lazio) con nota informativa del 28/2/2001, a seguito di sommarie verifiche condotte anche presso il comune di Gallipoli, aveva espresso anch’essa “… significative perplessità soprattutto per ciò che concerne le modalità ed i tempi di attuazione di alcune operazioni gestionali finalizzate all’ottenimento del finanziamento” (TEXMA s.p.a. aveva già ottenuto il pagamento della prima tranche pari a lire 7.459.820.000).
<<Le «significative perplessità»
indicate nella nota del 28/2/2001 sono le stesse che erano state indicate
nell’interpellanza di Mantovano, peraltro prive di fondamento. In quella data
del 28/2/2001, erano in corso (e di corsa contro il tempo) le opere murarie sul
suolo assegnato a Texma S.p.A. con tre
mesi di ritardo.>>
Le laboriose indagini così intraprese e proseguite dalla locale Procura della Repubblica, articolatesi principalmente attraverso l’acquisizione e l’esame di una smisurata documentazione contabile, bancaria e societaria, di sommarie informazioni testimoniali ed accertamenti presso l’anagrafe tributaria, avevano consentito così di disvelare le sofisticate modalità operative di un gruppo di operatori commerciali, facenti capo alla famiglia MARUSI GUARESCHI, che avevano creato una fittissima rete societaria, in gran parte costituita da strutture di comodo, precipuamente volta all’indebito ottenimento di cospicue sovvenzioni comunitarie con l’apparente dimostrazione dei requisiti e delle condizioni previste per l’ammissione e l’erogazione delle varie tranches ottenuta per mezzo di una serie impressionante - per numero, entità dei capitali e cronometrica precisione dei tempi d’esecuzione - di operazioni societarie, movimentazioni bancarie, cessioni di partecipazioni e fatturazioni infragruppo fittizie.
<<Quella smisurata documentazione si
riferisce a quasi 500 società, ciascuna delle quali ha almeno cinque libri
sociali, un giornale di contabilità, due libri IVA, estratti conto, lettere,
contratti. Le società non sono e non costituiscono alcuna struttura di comodo.
Quelle costituite prima del 2000 sono tutte operative. Quelle costituite per
presentare le domande del 31/10/2000 erano ovviamente, all’epoca, in attesa di
realizzare le progettate unità produttive. Le operazioni poste in essere non
sono fittizie ma reali, sostanzialmente e formalmente legittime.>>
Il sofisticato meccanismo frodatorio posto in essere dagli indagati aveva loro consentito, anche con l’apporto causale di chi era stato chiamato a verificare l’effettiva realizzazione delle condizioni previste dalla legge, in taluni casi di ottenere indebitamente cospicui sovvenzioni comunitarie, in altri di richiederle ma senza riuscire nell’intento per cause a loro estranee (di qui la configurazione del delitto di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 bis c.p., nella forma consumata, o tentata, a seconda dei casi).
<<Non sono state riscosse sovvenzioni
attraverso le operazioni contestate (peraltro senza citare alcuna norma
violata) ma solo attraverso documentazioni presentate e garanzie prestate come
previsto dalle norme vigenti all’epoca.>>
Tanto premesso, rileva per il resto il Tribunale quanto alla più dettagliata esposizione degli esiti della complessiva attività d’indagine e delle risultanze delle relative acquisizioni probatorie in relazione ai singoli episodi delittuosi, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ai fini della corretta motivazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la motivazione è integrabile mediante riferimento a quella dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, atteso che “in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari” (Cass., Sez. Un. Sent. N. 7 del 17/4/1996, Moni; e, negli stessi termini, tra le altre: Cass. Sez. I^, sent. N.3805 del 29/5/1997, Chioccia; Sez. I^, sent. N. 306 del 20/1/1997, Fabozi; Sez. VI^, sent. N. 1084 del 12/3/1996, Ciuffi; Sez. I^ n. 3431 del 13/11/-5/12/2002, Palma).
<<Uniformare la motivazione
dell’ordinanza del 7/3/2003 a quella genetica significa escludere qualsiasi
valutazione di tutti gli elementi prodotti ad integrazione della richiesta di
riesame. Il tutto si risolve nell’assunto tautologico che la motivazione
dell’ordinanza genetica sia fondata a prescindere da qualsiasi elemento critico
prodotto dai ricorrenti>>
Orbene, nel caso che occupa il Collegio non può che prendere atto della assoluta completezza e puntualità dell’ordinanza impositiva della misura sotto il profilo motivazionale, tenuto conto della approfondita illustrazione, disamina, e valutazione, degli esiti generali dell’attività d’indagine e della posizione cautelare degli odierni ricorrenti; di talchè - rimarcato che l’impugnato provvedimento coercitivo risulta complessivamente corretto e condivisibile - lo stesso deve intendersi qui integralmente richiamato relativamente a tutti i profili sostanziali e procedurali già trattati dal G.I.P., come detto in modo analitico ed esaustivo.
<<L’ordinanza impositiva è fondata su
fatti veri, dichiarati dagli indagati, ma interpretati in modo da pervenire ad
un giudizio di colpevolezza in base ad errati richiami di norme. Prima si è
decisa l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, poi si è andati alla
ricerca delle prove per dimostrarla.>>
Va peraltro detto che, la Difesa ha preliminarmente contestato - così costituendo oggetto di specifica censura - la competenza territoriale, a conoscere del presente procedimento, dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso l’ordinanza custodiale.
Ebbene - premesso, intanto, che pacificamente il delitto di cui all’art. 416 c.p. costituisce il reato più grave tra quelli che costituiscono l’addebito cautelare (così da radicare la competenza territoriale, per ragioni di connessione, anche per gli altri reati ex art. 16 comma 1° c.p.p.) - ritiene il Collegio che la detta doglianza si appalesi destituita di fondamento alla stregua degli elementi enucleabili ‘ex actis’.
Anzitutto, nella valutazione di tale aspetto, deve certamente prescindersi dai fatti - reato afferenti alla vicenda “M. & G.”, dovendo gli stessi considerarsi non ricompresi nel programma criminoso descritto sub capo A) della rubrica.
Tanto, invero, agevolmente si desume della espressa formulazione della contestazione ivi compendiata, rispetto alla quale non può che rilevarsi la mancanza di ogni riferimento che valga a far individuare un qualsiasi collegamento con la detta vicenda (“M. & G.”) sotto il profilo:
- soggettivo: tra i sodali non risulta ricompreso VIRGILI Alvaro, titolare della “M. & G.”;
- territoriale: le condotte criminose, secondo la contestazione sub capo A), si sono estrinsecate in varie località (ed anzitutto in Gallipoli), ma non anche in Corsico, ove invece (secondo la relativa contestazione) si è sviluppata tutta la vicenda “M. & G.”;
- temporale: analogamente, le condotte riferibili al sodalizio risultano ricomprese nell’arco temporale 2000-2001, mentre quelle collegate alla ridetta vicenda “M. & G.” sono (già secondo la espressa contestazione) riconducibili ‘ab initio’ all’anno 1999 (il 29 aprile di quell’anno fu emesso il primo bonifico di lire 1.725.900.073).
Tanto puntualizzato - e dunque limitando la valutazione dell’aspetto che qui interessa unicamente alla vicenda “TEXMA” (in quanto, a sua volta, temporalmente antecedente rispetto a quella della costituzione delle oltre 400 società) - occorre allora rammentare che, in virtù della natura permanente del reato di associazione per delinquere, la competenza territoriale va individuata secondo i principi espressi dall’art. 8 co. 3° c.p.p., così che essa spetta al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato, e per tale deve intendersi - secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità ‘in subiecta materia’ - il luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all’esterno (cfr. Cass. pen. 4/10/1999, Piersanti).
Se tali sono, dunque, i principi da applicare al caso di specie, non è allora revocabile in dubbio che il primo atto di evidenziazione esterna del sodalizio ‘de quo’ debba essere individuato nella nota del 31/8/2000 con la quale Cheti FRANCESCHI, A.U. di TEXMA, richiese al MEDIOCREDITO CENTRALE l’erogazione della prima quota del contributo (e poi, con separata nota dello stesso giorno, anche della seconda); nota che, si ripete, costituì il primo momento di operatività - appunto con rilevanza “esterna” - del complesso societario TEXMA (riconducibile al gruppo MAGURO), che tra l’altro già dal giorno precedente, 30 agosto, aveva ormai sede sociale in Gallipoli.
<<Anche a voler prescindere dalle
diverse pronunzie della Suprema Corte con le quali si individua il luogo di
commissione del reato associativo laddove esso è stato organizzato e non dove
sono stati commessi i reati fine, i due fatti contestati che costituirebbero,
secondo il Tribunale, i reati fine, non sono stati posti in essere in
Gallipoli, bensì in Roma, presso la sede di Mediocredito Centrale S.p.A., ove, in
data 31 ottobre 2000, vennero presentate, personalmente dall’Amministratore
Unico, le richieste di erogazione per i primi due stati di avanzamento. Dal
giorno precedente ha efficacia la nomina del nuovo Amministratore Unico, non il
trasferimento di sede il quale, come è noto, trattandosi di modifica
statutaria, ha efficacia da quando la relativa delibera risulta omologata. Le
uniche due attività svolte da Texma S.p.A. in provincia di Lecce sono state
l’acquisto del suolo, a fine novembre 2000, e l’inizio della costruzione
dell’immobile, all’inizio di dicembre 2000, fatti che non costituiscono
certamente ipotesi di reato né sono stati, almeno giuridicamente, contestati. È
incomprensibile ed illogico, considerati i carichi di lavoro degli Uffici
Giudiziari, lo strano «amore» della Magistratura di Lecce nei confronti di
questo procedimento i cui fatti contestati si sono svolti tutti
altrove.>>
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi in considerazione del fatto che le attività pregresse e prodromiche alla operatività della società - il 29/8/2000 intervenne l’atto di cessione, in Parma, della TEXMA; il 30 agosto, presso la sede di Varese, l’assemblea della TEXMA s.r.l. deliberò la nomina della FRANCESCHI quale A.U. della società, e lo stesso giorno, in Besozzo, l’assemblea straordinaria della TEXMA s.r.l. deliberò l’aumento del capitale sociale e la trasformazione in società per azioni; sempre il 30 agosto, il conto corrente intestato alla TEXMA s.p.a. presso la B.C.I. sede di Parma, fu interessata dalle numerose operazioni (in accredito ed in addebito) descritte nella ordinanza custodiale - si fossero sviluppate altrove.
<<Non si comprende per quale motivo i
primi fatti considerati reati sarebbero la presentazione delle richieste di
erogazione, avvenute in Roma il 31/8/2000, e non invece le operazioni bancarie,
eseguite in data 30/8/2000, presso la Comit di Parma, considerate artifizi e
raggiri per truffare lo Stato. La richiesta di esecuzione delle operazioni del
30/8/2000 non sono manifestazioni esterne? Oppure non sono considerate ipotesi
di reato? Sulla seconda ipotesi non si può che dichiararsi d’accordo ma, sulla
prima, tenuto conto che Comit S.p.A. non è partecipata né da Texma S.p.A. né da
Maguro S.p.A. né dagli indagati, ci si permette di affermare che quella è una
manifestazione esterna precedente a quella della presentazione delle richieste
di erogazione del 31/10/2000.>>
Tutte tali attività - ed ancor prima le trattative per la cessione di TEXMA da parte della famiglia Malerba - costituirono, infatti, solo l’attuazione di operazioni decise, intervenute e definite “infragruppo”, eppertanto prive di rilevanza esterna sotto il profilo che qui interessa, e dunque non qualificanti in funzione associativa, al contrario invece, si ripete, della summenzionata richiesta di erogazione del 31 agosto, che - correlata alla già avvenuta attivazione della sede (il 30/8) in Gallipoli, e destinata ad un “ente” esterno al “gruppo” - costituì inequivoca manifestazione e concreta estrinsecazione della operatività esterna dell’associazione; solo a partire da tale momento, invero, la società - ormai legalmente trasferita in Gallipoli ove trovavasi, a livello organizzativo e strutturale, tutto quanto sarebbe stato funzionale all’ottenimento della (richiesta) erogazione (e, dunque, per rispondere ad una osservazione difensiva sul punto, risultando irrilevante che il legale rappresentante ed i suoi “collaboratori” fossero mai stati, o meno, fisicamente presenti ‘in loco’) - era divenuta l’effettivo centro di imputazione della relativa attività economica.
Tanto vale, dunque, ad effettivamente radicare la competenza ‘ratione loci’ innanzi al G.I.P. di Lecce.
<<L’esecuzione dei bonifici bancari
del 30/8/2000 non è un’operazione infragruppo ed è stata eseguita da un terzo
(Comit di Parma), esattamente come non sono stati presentati documenti
infragruppo il 31/10/2000 ad un altro terzo (Mediocredito Centrale S.p.A.). Le
uniche attività economiche svolte in Lecce sono state l’acquisto del suolo di
Texma S.p.A. e l’inizio della costruzione del fabbricato. Niente altro. A meno
che non si voglia coinvolgere nella vicenda di Texma S.p.A. (ma non sarebbe
vero e comunque non risulta), qualche soggetto della provincia di Lecce che
avrebbe agito da quella provincia fin da prima delle operazioni bancarie
eseguite in Parma il 30/8/2000 e delle richieste di erogazione presentate in
Roma il 31/8/2000.
Si precisa che la questione della
incompetenza per territorio non viene posta – nonostante i numerosi indizi che
porterebbero ad ipotizzare una situazione locale che potrebbe determinare
motivi di legittimo sospetto – per sfuggire ad eventuali responsabilità in capo
agli indagati, bensì per correttezza processuale, tenuto anche conto che già un
anno prima della data del provvedimento genetico, sulla parte più consistente
dei fatti oggetto dello stesso, la Magistratura di Parma aveva già inviato,
agli indagati per il reato di cui all’art. 416 c.p. di questo procedimento,
avviso di conclusione delle indagini preliminari senza, poi, avere mai
presentato richieste di rinvio a giudizio.>>
Passando, quindi, ai profili attinenti al merito, rileva il Tribunale che la Difesa nulla ha argomentato con riferimento all’effettivo coinvolgimento ed ai ruoli dei soggetti, che, secondo l’ipotesi accusatoria, hanno posto in essere, unitamente agli odierni ricorrenti, le condotte criminose a questi attribuite; neppure si è specificatamente soffermata sulla contestazione di cui all’art. 416 c.p. (richiamata solo con riferimento alla eccezione di incompetenza), nonché alla vicenda “M. & G.” (salvo quanto più oltre si dirà), ed alla contestazione di abusiva attività di concessione di finanziamenti, di talché, anche per tali aspetti, è possibile richiamare in questa sede le condivisibili argomentazioni poste in proposito a fondamento della ordinanza custodiale.
<<I gravi indizi del reato di cui
all’art. 416 c.p. sono fondati essenzialmente sulle ipotesi dei reati fine ed è
per questo motivo che la difesa non ha insistito sulla inesistenza del reato
associativo per dedicarsi, invece, alla contestazione delle ipotesi di reato
relative ai fatti considerati come tali.>>
Ciò, dunque,
segnatamente, quanto alla configurazione del delitto associativo, del quale
certamente ricorrono, almeno a livello di gravità indiziaria, tutti gli elementi
costitutivi. Ed invero, come ha osservato il G.I.P., il reticolo di società
appositamente create in Italia ed all’estero e la sperimentata compiacenza di
funzionari di banca che hanno avvallato disinvolte operazioni bancarie in cui
sostanzialmente si movimentavano cifre, ma non denaro (emblematica, in
proposito, l’apertura in una stessa giornata di ben 496 conti correnti
intestati a società del gruppo MAGURO, sui quali furono fatti transitare solo
nominalmente ingenti somme di denaro) hanno consentito a MARUSI GUARESCHI
Rodolfo ed ai suoi familiari e sodali - avvinti da un legame associativo
conclamato dalla reciproca disponibilità all’assunzione di cariche sociali in
società fittizie ed all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, dalla
capillare organizzazione e dalla sintonia operativa tra gli agenti - di
costituire uno spregiudicato nucleo imprenditoriale dotato di stabile
organizzazione per il fraudolento emungimento di sovvenzioni comunitarie senza
predeterminazione o limitazione quantitativa e temporale.
<<Trattandosi di un unico progetto, del quale i previsti circa 450 nuovi impianti sono l’iniziale tentativo di realizzazione, non c’era alcun motivo per non trattare le relative necessarie operazioni commerciali e finanziarie in tempi diversi. Non c’era nulla da nascondere, e nemmeno ora. Ci si permetta sommessamente di chiederci se siano stati più spregiudicati gli indagati che hanno compiuto operazioni che ritengono del tutto lecite, fatte alla luce del sole, ed hanno esibito sempre tutti i documenti richiesti e poi sequestrati, oppure chi ha disposto misure coercitive massime motivate da esigenze fondate sul pericolo di reiterazione dopo oltre due anni dai fatti per cui si è proceduto senza che fossero stati ravvisati altri fatti del genere e dopo un anno da quando la Procura della Repubblica presso un altro Tribunale aveva concluso le indagini preliminari senza avere chiesto, in seguito a presentazione di memorie documentate ai sensi del terzo comma dell’art. 415-bis c.p.p., il rinvio a giudizio.>>
Sempre sotto il profilo della gravità indiziaria sufficiente in questa sede, ricorrono altresì i presupposti di configurabilità della fattispecie di cui all’art. 132 T.U. Legge Bancaria, avendo MAGURO s.p.a., in più occasioni, erogato finanziamenti in favore non solo di società del gruppo, ma anche di soggetti - indicati sub capo U) della rubrica - a questo estranei. Si è trattato, quindi, di attività creditizia da considerarsi abusiva in quanto non proveniente da soggetto iscritto nell’albo degli intermediari finanziari, ed integrante gli estremi della fattispecie ex art. 132 cit., per la cui configurazione, peraltro, come pure correttamente osservato dal G.I.P. sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, non è necessario che la concessione di finanziamenti – in tal modo sottratta ai controlli di legge – sia resa al “pubblico” inteso in senso di comunità indifferenziata dei destinatari, essendo sufficiente che, come nella fattispecie, sia rivolta ad una ristretta cerchia di soggetti (Cass., Sez. VI, 21/4/1999 n. 5118 D’Anna).
<<Risulta una sola operazione che
potrebbe essere considerata finanziamento, quella di Maguro S.p.A. con i soci
di M. & G. S.r.l.. Non pare esistere la condizione prevista dal D.M. del
6/7/1994 circa la professionalità con la quale ci si dovrebbe rivolgere al
pubblico affinché si possa considerare il reato di cui all’art. 132 del D. Lgs.
385/93.>>
Quanto, poi, alla vicenda “M. & G.”, la stessa, come anticipato, non ha costituito oggetto di specifico approfondimento difensivo (v. memoria), salvo a genericamente sostenersi, in sede di discussione, la liceità dell’intera operazione, ed evidenziarsi come l’esistenza di rapporti collusivi del VIRGILI con i MARUSI GUARESCHI risulterebbe smentita ‘ex se’ dal fatto che lo stesso VIRGILI, a fronte di inadempienze (nel pagamento dei fornitori) da parte di MAGURO S.p.A., avviò ad un certo punto addirittura un procedimento d’urgenza in sede civile contro C.P.P.S. (CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE E SCAMBI) ed IMMOBILIARE CARISMA.
A tale ultimo
proposito, non può tuttavia che rilevarsi la certamente non decisiva rilevanza
di siffatta circostanza, atteso che tale “contrasto” – tra l’altro, per quanto
consti, unico “incidente di percorso” verificatosi in relazione ai rapporti tra
i predetti – intervenne solo in epoca successiva al giugno 2001, e pertanto in
una fase ormai avanzatissima rispetto alla già avvenuta consumazione degli
illeciti oggetto dei relativi addebiti.
<<Ad integrazione della richiesta di riesame non è stata presentata solo una memoria ma più memorie e documenti, uno dei quali è stato oggetto di precisa illustrazione da parte della difesa in Camera di Consiglio. A chi rappresenta Maguro S.p.A. e le società fornitrici Gestioni Immobiliari Carisma S.r.l. e C.P.P.S. S.C.p.A., è stata rivolta l’accusa di aver incassato da M. & G. S.r.l. più di quanto le stesse società abbiano speso per realizzare il nuovo impianto di M. & G. S.r.l.. In sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da M. & G. S.r.l., è stato spiegato e dimostrato, con i numeri ed i documenti, che le società fornitrici, a fronte di fatture emesse e riconosciute valide per un totale, IVA compresa, di lire 10.3543.469.880, le stesse avevano un saldo a credito di lire 1.340.574.571, mentre Maguro S.p.A. aveva erogato in più di quanto pattuito e dovuto lire 1.685.309.140, per un totale di lire 2.386.883.711.>>
Per il resto il Tribunale – a fronte della rappresentazione, da parte del G.I.P., di un coacervo di elementi che si reputano idonei a comporre un quadro indiziario/accusatorio di oggettivo spessore in quanto logico, unitario, e coerente – ritiene sufficiente qui richiamare facendole proprie, in relazione a tale vicenda nel suo complesso, le argomentazioni portate dal G.I.P. a supporto del provvedimento impositivo (pagg. 81-110).
<<Le argomentazioni del G.I.P. sono
state puntualmente contestate ma le contestazioni non sono state nemmeno
sommariamente valutate. Si è avuto un classico caso di procedimento a senso
unico, per cui vale e viene confermato quanto riportato nell’ordinanza
impugnata e non vale e non viene nemmeno valutato quasi tutto quanto viene
sostenuto in contrario dalla difesa.>>
Le deduzioni difensive sono state invece incentrate (v. memoria in atti) sulle operazioni bancarie del 30 agosto e del 30 novembre 2000, e ciò per sostenere la legittimità/liceità sia ‘ex se’, sia quanto agli effetti giuridici prodotti. In proposito è dunque opportuno rammentare quali furono le effettive modalità di attuazione ed estrinsecazione di tali condotte, ed all’uopo, per completezza e comodità espositiva, di seguito si ripropongono gli addebiti compendiati sub capi B)-C)-G), ove le dette condotte sono state più che esaustivamente descritte.
… seguono, letteralmente trascritti
dall’ordinanza genetica i capi B), C) ed M) … al posto del capo G) …
A fronte di tali specifiche contestazioni, la Difesa si è sostanzialmente limitata ad obiettare (v. memoria): che le operazioni bancarie del 30 agosto e del 30 novembre 2000 avevano prodotto effetti giuridici leciti e reali; che “a prescindere dalle originarie disponibilità dei soggetti che hanno effettuato i versamenti”, questi ultimi e le relative fatture avevano costituito diritti ed obblighi concreti, giuridicamente esercitabili in ogni momento; che le società che avevano versato somme di denaro in conto aumento capitale o finanziamento soci non avevano ripreso quanto versato per interposta persona, poiché, fra ogni società che aveva ricevuto i versamenti e le società che dalle prime avevano ricevuto gli anticipi, risultavano fissati accordi veri ed effettivi (stante l’obbligo di realizzare il relativo impianto da parte di chi aveva ricevuto l’anticipo); che considerando che la legge n. 488/92 prevedeva che i versamenti dei soci dovessero essere destinati esclusivamente alla realizzazione degli investimenti previsti, era normale che l’impresa che intendeva realizzare il nuovo impianto avesse versato le somme ricevute dai soci ai fornitori degli impianti stessi; che, sotto tale aspetto, non poteva avere rilevanza la disponibilità iniziale dei soci, i quali, per effettuare, i versamenti, avrebbero potuto ricevere finanziamenti da terzi, siano essi o meno istituti di credito.
Ciò posto, pare allora opportuno, anzitutto, soffermare l’attenzione sul contenuto dell’art. 640 bis c.p. (sulla natura di circostanza aggravante del conseguimento di erogazioni pubbliche e non di figura autonoma di reato, cfr. Cass., SS.UU., 10/7/2002 nr. 26351) e sul suo inquadramento sistematico, per rilevare che tale norma incriminatrice punisce le condotte fraudolente – realizzate con “artifizi” e “raggiri” – che determinano l’indebito ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità europea.
In particolare tale norma, appunto incriminando il fraudolento ottenimento di contributi pubblici, si inserisce nel novero delle norme che danno attuazione alla dimensione costituzionale di tutela del patrimonio. La condotta incriminata, cioè, non solo è in grado di alterare la distribuzione delle risorse conseguente ad un corretto funzionamento degli equilibri di mercato ma, ancor prima, realizzando uno sviamento delle risorse pubbliche dal perseguimento dei fini istituzionali cui sono destinate, viola quei programmi e controlli legislativamente prestabiliti perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, e dunque, per il tramite di tale meccanismo, viene anche, sebbene indirettamente, tutelato il buon andamento, l’imparzialità ed in definitiva l’efficienza della pubblica amministrazione che trova espressa previsione nell’art. 97 Cost.
In termini di “interesse tutelato”, quindi, è evidente come l’art. 640 bis non miri soltanto a tutelare il patrimonio pubblico da determinate forme di aggressione, ma, segnatamente, ad introdurre uno strumento diretto a contrastare le condotte che si traducono in un abusivo sviamento delle erogazioni pubbliche dalla realizzazione delle finalità programmate, così da garantire, attraverso tale fattispecie, l’intera attività di programmazione economica generale attuata dallo Stato e diretta a realizzare una efficiente allocazione delle risorse pubbliche.
Alla base della scelta del Legislatore vi è, dunque, la volontà di adottare sanzioni fortemente repressive al fine di stigmatizzare tale fenomeno e combatterne la diffusività, e, dunque, la finalità di sanzionare le condotte fraudolente che incidono sul momento stesso dell’”ottenimento” della prestazione (finanziamento o altro). La stessa strutturazione della fattispecie consente, infatti, di individuare due eventi – l’induzione in errore ed il danno patrimoniale con correlativo ingiusto profitto – quali conseguenze, rispettivamente, della condotta truffaldina (qualificata dal legislatore in termini di artifici e raggiri), e dell’atto dispositivo a contenuto patrimoniale (nella specie, il provvedimento di concessione di finanziamento) requisito implicito dell’ipotesi considerata; dall’ottenimento fraudolento dell’attribuzione patrimoniale di favore consegue, infatti, necessariamente, il danno patrimoniale per l’ente erogante, e, quindi, è ‘in re ipsa’ la mancata soddisfazione dell’interesse pubblico che ha motivato l’erogazione.
In definitiva, pertanto, se alla base della condotta incriminata vi è un finanziamento illegittimamente ottenuto, ciò che si vuol punire è proprio quella condotta fraudolenta che incide, a monte, sullo stesso momento genetico del finanziamento, determinando per l’agente l’erogazione di una prestazione di favore indebita perché provocata dall’errore in cui è stato indotto l’ente pubblico erogante.
<<Si è completamente d’accordo sui principi delle norme, sulle ipotesi tipiche e sui mezzi di violazione. Si tratta di valutare se, nella fattispecie non tipica ma concreta, i fatti contestati in questo procedimento, raffrontati alle norme, possano davvero essere considerati ipotesi di reato. Affinché possano essere tali, è dunque necessario che vi siano artifizi e raggiri, ingiusto profitto ed altrui danno.>>
Se tali sono, dunque, i principi cui attenersi alla stregua sia della modalità descrittiva della fattispecie quale operata dal Legislatore, che dell’ambito di applicabilità della norma ‘de qua’ rispetto alla finalità che la contraddistingue – ossia l’esigenza di tutelare efficacemente gli interesse pubblici – tanto preclude evidentemente la possibilità di condividere, sotto qualsivoglia aspetto, quanto dedotto dalla Difesa (v.sopra) in funzione “giustificativa” delle condotte dei prevenuti, atteso che:
- in
relazione al passaggio costituente il punto nodale della vicenda che occupa,
sono rimasti in concreto insuperati i rilievi (accusatori) di artificiosità
e mera “circolarità” – e dunque fittizietà, in mancanza di alcun apporto reale
di mezzi finanziari propri – del complesso di operazioni che avrebbero dovuto
costituire ‘ab initio’ il supporto dimostrativo all’adempimento delle condizioni
di accesso ai finanziamenti;
<<In primo luogo, le operazioni considerate artificiose, fittizie e meramente cartolari non sono state eseguite in violazione di alcuna norma. In secondo luogo, quelle stesse operazioni, sia con riguardo alle erogazioni richieste da Texma S.p.A., sia con riguardo alle domande presentate il 31/10/2000, non potevano costituire il supporto dimostrativo per l’erogazione alla prima e per l’ammissione e l’erogazione alle seconde (in proposito, le Circolari citate sono chiarissime). In sostanza, le operazioni contestate non erano richieste da alcuna normativa vigente all’epoca in cui sono state poste in essere.>>
- attraverso lo spostamento, per così dire, “in avanti”, del momento valutativo delle condotte dei prevenuti, ossia valorizzandosi solo i pretesi “effetti” leciti (con riferimento ai rapporti instaurati ‘inter partes’), è stato però, di fatto, “bypassata” la fase prodromica connotata dalle illecite modalità comportamentali che – rientranti a pieno titolo nell’ambito di operatività della fattispecie in oggetto – hanno in concreto costituito, di detti “effetti”, la ‘condicio sine qua non’.
<<Non è stato fatto alcun tentativo di spostare in avanti un giudizio che invece dovrebbe certamente essere prodromico ma si è semplicemente affermato che le operazioni bancarie poste in essere non sono mai state strumentali a concessioni od erogazioni di contributi, perché non previsti da alcuna norma, bensì strumentali alla realizzazione, nel concreto, di progetti, a prescindere dai contributi pubblici. È questo che sfugge. Non esiste rapporto causale fra azione (le operazioni bancarie) ed evento (concessione od erogazione) e nemmeno rapporto collaterale fra l’azione e l’evento, il cui verificarsi non dipende assolutamente dall’azione.>>
Appunto in relazione a tali aspetti è d’uopo dunque rimarcare quanto segue con riferimento, anzitutto, alla vicenda “TEXMA”:
- Il D.M.14/8/1998, di ammissione all’agevolazione, stabiliva che la stessa era subordinata alla presentazione di documentazione utile a comprovare l’apporto di capitale proprio (sino all’ammontare di lire 32.200.000.000); apporto di capitale proprio che – a prescindere dalla esistenza di forme di garanzia (polizza fideiussoria) – doveva comunque esserci, (all’epoca, anche ai fini della erogazione della quota a titolo di anticipazione), mentre così non è stato;
<<La documentazione utile a
comprovare l’apporto di capitale proprio era quella prevista dall’Allegato 18
alla Circolare n. 234363, fra la quale non risultano le contabili bancarie. Le
delibere di aumento di capitale non dimostrano l’esistenza fisica dei capitali
che i soci si impegnano a versare a titolo di aumento di capitale e che,
secondo la stessa Circolare, non dovevano essere presentate nemmeno in sede di
richiesta di concessione definitiva.>>
- Il termine ultimo per la produzione della documentazione finale di spesa era stabilito alla data del 31/3/2001, mentre alla data del 9/2/2000, non era stato ancora assegnato il suolo su cui avrebbe dovuto sorgere lo stabilimento.
<<È vero. Il suolo è stato assegnato
il 17/11/2000 (con un ritardo di quasi tre mesi dalla data del 23/8/2000 nella
quale era stato sollecitato la prima di numerose altre volte) e dato concesso
in concessione il 7/12/2000 (dopo venti giorni di telefonate e fax per
conoscere il numero di conto corrente sul quale versare il 50% del prezzo), la
concessione edilizia è stata concessa il 22/11/2000 (dopo l’assegnazione del
suolo e prima della sua concessione), i lavori di costruzione delle opere
murarie sono iniziati l’11/12/2000 (nonostante l’assenza del prescritto parere
positivo della Sovrintendenza alle Belle Arti, rilasciato solo il 4/5/2001,
quando lo stabilimento avrebbe dovuto essere ormai completato). Nonostante
tutto ciò, alla data del 2/2/2001, quando fu eseguito il primo sequestro
probatorio, erano state realizzate opere murarie per oltre il 70% del totale e,
avendo a disposizione i macchinari da installare, era previsto che entro il
mese di marzo 2001 sarebbero stati completati gli impianti generali (idrico ed
elettrico) ed installati i macchinari i quali, certo sarebbero stati attivati
nel mese di aprile 2001. Questa era la realtà che risulta. Entro il 31/3/2001
era possibile completare lo stabilimento ed emettere tutte le documentazioni di
spesa. È proprio questo che si è voluto, da più parti, impedire.>>
- La prima quota di contributo venne versata il 19/10/2000 (sulla base del rilascio di fideiussione e della documentazione comprendente le contabili bancarie relative all’aumento del capitale sociale), e la seconda fu richiesta in data 22/11/2000 a titolo di stato d’avanzamento lavori, e tuttavia la banca concessionaria MEDIOCREDITO rilevò:
<<L’erogazione della prima quota di
contributo non venne erogata sulla base della presentazione delle contabili
bancarie. Nessuno aveva chiesto quelle contabili, anzi in un primo momento
vennero rifiutate poiché non necessarie. È stata la dottoressa Franceschi –
sembra paradossale – ad insistere affinché le contabili fossero acquisite nella
pratica, proprio perché i versamenti dei soci erano da considerarsi effettuati
anche se i fornitori sarebbero stati pagati da terzi, proprio per evitare che
le relative somme potessero essere bloccate, come è poi avvenuto per tutte le
somme che sono state trovate sui conti bancari.
E le contabili non erano richieste perché,
come ricordato più volte, la Circolare
n. 234363 non prevedeva che fossero presentate.
A ben vedere, nonostante che nel 2000 fosse
superata da circolari successivamente emanate, la Circolare n. 38522 del
15/12/1995, più volte citata nell’ordinanza genetica e nell’ordinanza del
riesame, in relazione alle erogazioni stabiliva:
- al punto 7.4, che «Ai fini di ciascuna
erogazione, l'impresa, o, per le operazioni di locazione finanziaria,
l'istituto collaboratore, trasmette alla banca concessionaria la relativa
richiesta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 9, con allegata la
documentazione di cui all'Allegato n. 10 e, limitatamente alla terza ed ultima
erogazione, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al
successivo punto 8.4. Per le operazioni diverse da quelle realizzate con il
sistema della locazione finanziaria, detta richiesta può essere trasmessa anche
tramite l'istituto collaboratore.»
- all’Allegato n. 10 - Documentazione da
inviare alla banca concessionaria insieme alla richiesta di erogazione (punto
7.4 della circolare):
1) certificato di vigenza rilasciato dalla
cancelleria del Tribunale ovvero, nel caso di ditte individuali, certificato
della competente CCIAA;
2) fidejussione bancaria o polizza
assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a
favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
importo pari alla somma da erogare (prima disponibilità); la fidejussione o la
polizza devono avere effetto dalla data della disponibilità e fino alla data in
cui la banca concessionaria, ricevuta, da parte dell'impresa, la documentazione
di cui al punto B), anche se relativa alla seconda disponibilità, abbia
effettuato i necessari accertamenti di cui al punto 7.5 della circolare,
dandone comunicazione all'impresa interessata ed al fidejussore. Il Ministero
dispone la restituzione della polizza o della fidejussione successivamente alla
comunicazione degli esiti positivi dei suddetti accertamenti;
3) in relazione a quanto previsto dal punto
6.2 della circolare per quanto concerne la parte nuova dei capitali propri da
investire nell'iniziativa e con esclusione delle ditte individuali:
a) nel caso di aumento del capitale sociale:
I - copia autenticata del relativo verbale
di Assemblea Straordinaria o, per le società di persone, del relativo atto
notarile
II - copia autenticata dell'attestazione
del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso la competente
cancelleria del tribunale
b) nel caso di conferimento dei soci in
conto aumento del capitale sociale:
I - copia autenticata del relativo verbale
del Consiglio di Amministrazione o del competente organo sociale che ha
deliberato il conferimento con le relative quote
II - copia autenticata dell'attestazione
dell'avvenuto pagamento di quanto prescritto al competente Ufficio del Registro
4) dichiarazione del legale rappresentante
dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 di non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere
restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per il programma di
investimenti oggetto della concessione, altre eventuali agevolazioni di
qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte
di enti o istituzioni pubbliche;
5) la documentazione correlata ad eventuali
condizioni particolari contenute nel decreto di concessione provvisoria.
B) in caso di erogazione per stato
d'avanzamento
1) certificato di vigenza rilasciato dalla
cancelleria del Tribunale ovvero, nel caso di ditte individuali, certificato
della competente CCIAA;
2) dichiarazione, resa dal legale
rappresentante dell'impresa o da un procuratore speciale con le modalità di cui
all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 secondo lo schema di cui
all'Allegato n. 10a, ovvero, nel caso di iniziative realizzate con il sistema
della locazione finanziaria, dalla società di leasing, secondo lo schema di cui
all'Allegato n. 10b, attestante l'importo delle spese sostenute per le opere
realizzate, i brevetti ed i macchinari, impianti e attrezzature acquistati o
realizzati e presenti in azienda, espresso in lire ed in percentuale del
programma di investimenti approvato, alla data cui si riferisce lo stato
d'avanzamento anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data
dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa relativi a
beni presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di
investimenti; la dichiarazione deve inoltre attestare la sostanziale conformità
dei lavori eseguiti al programma di investimenti approvato. Nel caso di
impianti acquistati con contratti «chiavi in mano», si prescinde dalla presenza
fisica dei beni relativi allo stato d'avanzamento;
3) nel caso in cui lo stato d'avanzamento
riguardi opere murarie, perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto
all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla
concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli
estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al
Sindaco; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in
assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di
sanatoria edilizia, la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo
stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio
della concessione edilizia in sanatoria; la stessa perizia, limitatamente alla
prima, deve inoltre attestare che l'immobile ove viene esercitata l'attività,
anche se in locazione o in comodato, ha destinazione conforme all'attività
stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a
seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi,
la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli
ostativi al rilascio della concessione in sanatoria);
4) solo per la prima erogazione, quanto
previsto dal punto 3) della precedente lettera A);
5) solo per la prima erogazione, quanto
previsto dal punto 4) della precedente lettera A);
6) solo per la prima erogazione, quanto
previsto dal punto 5) della precedente lettera A);
7) solo per la prima erogazione utile
successiva all'ultimazione del programma, la documentazione finale di spesa di
cui al punto 8.2 della circolare e, a seconda dei casi, le dichiarazioni di cui
agli Allegati 11, 12, 13, 14 e 15.
Nessuna copia autentica di contabili
bancarie o altre dimostrazioni che i soci avessero effettuato versamenti. Non
diversamente da quanto stabilito, per quanto concerne le modalità di
erogazione, dalla Circolare n. 234363 vigente all’epoca dell’erogazione a
Texma>>
- che le opere non risultavano neanche iniziate;
<<Quando Mediocredito Centrale S.p.A.
ha versato la prima quota, le opere non murarie (macchinari ed impianti) erano
quasi interamente predisposte (erano solo incorso integrazioni) e questo si
sarebbe potuto accertare se Mediocredito Centrale S.p.A. non avesse detto di
non avere tempo per effettuare le verifiche degli stati di avanzamento. Da
questa indisponibilità è nata l’idea, da parte dell’ing. Borrelli del Ministero
dell’Industria, di far chiedere l’erogazione della prima quota a titolo di
anticipazione, garantita da fideiussione. Il 19/10/2000 mancavano solo tutte le
opere murarie (ed i relativi impianti idrico ed elettrico, considerati nel
capitolo di spesa delle opere murarie).>>
- che nessuno dei soci TEXMA risultava avere esperienza nel settore manifatturiero;
<<I soci di Texma erano cinque
società e non cinque persone fisiche. Si trattava di produrre dei reggiseno e
degli slip, non delle macchine elettroniche o altri beni sofisticati. Lo sbocco
di mercato era stato assicurato da Anthesis S.p.A., i fornitori della quale, a
sostegno della iniziativa (lo hanno sempre dimostrato) erano disponibili a
partecipare insieme ai lavoratori di Texma all’avviamento dell’azienda.>>
- che TEXMA non era in grado neanche di provare la proprietà del terreno, sebbene le opere dovessero essere concluse entro il 31/3/2001, e la concessione edilizia fosse stata rilasciata solo il 17/11/2000;
<<La dichiarazione dei primi due
stati di avanzamento (relativi ai macchinari, non alle opere murarie) e la
richiesta di erogazione a titolo di anticipazione non erano condizionati dalla
concessione del suolo. Solo con la Circolare n. 900315 del 14/7/2000, la
disponibilità del suolo è diventata necessaria fin dalla data della
presentazione della domanda. Dalle fotografie depositate al Pubblico Ministero
dalla dottoressa Cheti Franceschi in data 23/2/2001 si vede chiaramente che il
fabbricato era quasi pronto: mancavano pavimento, porte, vetrate ed impianti
idrico ed elettrico oltre alla … recinzione che si stava installando.>>
- che VAST, incaricata della realizzazione del progetto “chiavi in mano”, non risultava avere pregressa esperienza nel settore;
<<Non è vero. Vast, fin dal 5/9/2000,
aveva dimostrato al Mediocredito Centrale di avere già avuto esperienze di
ristrutturazione di impianti nello stesso settore di Texma. Del resto, con la
lettera a Texma del 29/9/2000, Mediocredito Centrale aveva convenuto «si
considera … che la realizzazione “particolarmente complessa” può essere in
questo caso estensivamente interpretata quale oggettiva difficoltà tecnica di
realizzare in tempi stretti (entro il termine del 31/3/2001) un investimento di
notevole entità»>>
- che TEXMA non aveva consentito di verificare la realizzazione fisica delle opere di cui alle fatture prodotte per acconto ai fornitori, e che non potevano avere ad oggetto che l’acquisto dei macchinari (e, ciò, sul mero richiamo di una circolare ministeriale che, in caso di contratti chiavi in mano, fa eccezione alla individuabilità fisica dei beni previsti nella richiesta di stato di avanzamento.
<<Da quando anche il Ministero
dell’Industria, anzi suoi funzionari, avevano deciso (così si dimostra dalle
lettere agli atti) di avversare l’iniziativa di Texma per servirsi anche del
mancato completamento del suo impianto per rigettare le domande presentate il
31/10/2000, Mediocredito Centrale ed i suoi consulenti ebbero campo libero per
frapporre ogni tipo di ostacolo al completamento di Texma. Perché, nel momento
in cui era già stato deciso di revocare il contributo (e la dottoressa
Franceschi lo sapeva, perché al Ministero dell’Industria non erano tutti
d’accordo e qualcuno ha parlato), prendendo a pretesto la modifica del progetto
(in proposito si ricorda che il cambio di destinazione si ha solo quando si
introduce un’attività con un codice Istat i cui primi quattro numeri - primi
due indicano la divisione, i secondi due la specie - sono diversi quelli della
attività originariamente prevista, caso che non ricorreva nella fattispecie),
l’Amministratore Unico di Texma avrebbe dovuto autorizzare la verifica di tutti
i macchinari, implementati con nuove tecnologie, già pronti dal 27/28 agosto
2000, da parte di persone che non esibivano neppure un patto di riservatezza,
del tutto naturale e ricorrente in questi casi?>>
- Il Ministero dell’I.C.A., con nota dell’8/1/2001, riscontrò la comunicazione del MEDIOCREDITO, significativamente manifestando adesione al “… prudente comportamento assunto… a seguito delle sostanziali innovazioni che hanno interessato l’iniziativa…”, ed invitando la banca ad effettuare una ulteriore attività istruttoria, espletando gli accertamenti “… secondo modalità adeguate rispetto all’attuale stato di realizzazione degli investimenti e dell’iniziativa produttiva, verificando ad esempio, quando ciò sia possibile, anche lo stato di avanzamento fisico, oltre che contabile, del programma e, ove ciò non sia possibile… acquisendo tutte le informazioni atte ad assicurare sugli esiti della nuova istruttoria…”
<<È proprio con questa lettera
dell’8/1/2001, che la dottoressa Franceschi ebbe chiaro, a prescindere dalle
informazioni già in suo possesso, che non si voleva che Texma fosse
completata.>>
Con relazione del 23/1/2001, l’ing. BENNATI, informò il MEDIOCREDITO sull’esito dell’ispezione effettuata il 17/1/2001 sull’area dell’erigendo stabilimento industriale in Gallipoli e nella sede della DE LUCA COSTRUTTORI s.r.l. (impresa fornitrice della struttura prefabbricata dell’edificio), e, nella relativa relazione sullo stato dei lavori – in fase del tutto iniziale – ne quantificò l’entità in lire 2.578.600.000, ma rimarcando la circostanza che “…non è stato possibile effettuare controlli sui pagamenti”.
<<Mediocredito Centrale non aveva
alcun diritto di effettuare alcun controllo sui pagamenti ma doveva soltanto accertare
lo stato di avanzamento dei lavori. Ad un certo momento, si ebbe la netta
impressione (più dell’impressione) che ogni informazione venisse usata contro
l’iniziativa. In quella relazione si eccepisce anche che non c’era recinzione
…>>
- Il 30/1/2001 fu effettuata un’altra relazione (sempre per conto di MEDIOCREDITO) a cura del prof. CERIANI, il quale riscontrò nel progetto in esame “due elementi negativi di notevole importanza. Innanzitutto, per quelle che sono le mie specifiche competenze, rilevo un gonfiamento dei prezzi esposti (fatta eccezione per quelli dei telai circolari di tessitura) che non hanno alcuna possibile giustificazione. In secondo luogo c’è una grande carenza di analisi delle scelte effettuate…”
<<L’incaricato di Mediocredito “doveva”
bocciare l’iniziativa, non sostenerla. I macchinari di Texma sono stati
allestiti partendo da beni standard ed implementati secondo le indicazioni dei
fornitori di Anthesis. Il costo di tali implementazioni era consistente, anche
per i tempi ristretti in cui si dovevano realizzare. L’impianto, una volta
completato, sarà oggetto di valutazione e si scoprirà che un impianto del
genere sarà unico in Europa.>>
- Ancora, con relazione del 30/1/2001, Ernesto ORLANDI (responsabile dell’Ufficio Revisioni Tecniche del MEDIOCREDITO) informò l’istituto sull’esito dei sopralluoghi presso gli stabilimenti delle aziende fornitrici dei macchinari ed impianti e sulla congruità dei relativi prezzi, ed in particolare segnalando, quanto a quest’ultimo aspetto, che era stato determinato in complessive lire 7.370.500.000 il valore dei macchinari e degli impianti indicati ai fini dell’investimento, a fronte di un costo esposto da TEXMA per complessive lire 37.203.550.000, e che presso le aziende fornitrici non aveva potuto visionare le macchine da trasferire; il funzionario rilevò conclusivamente che il “…progetto anche in base a quanto detto dal responsabile (ZECCHETTI) desta…molte perplessità…”, e consigliando conseguentemente “… la sospensione della erogazione ed una comunicazione ufficiale all’ente erogatore…”
<<La fantasia per ostacolare non è
mancata agli incaricati di Mediocredito. Tutto serviva per sollecitare “la
sospensione della erogazione”, non solo, la sospensione
dell’iniziativa.>>
- Con nota del 7/2/2001, il MEDIOCREDITO informò TEXMA sull’esito dei sopralluoghi eseguiti presso il cantiere di Gallipoli, presso l’opificio della DE LUCA COSTRUTTORI s.r.l. nonché presso le aziende fornitrici, sollecitando ulteriormente la trasmissione della documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività istruttoria. L’Istituto segnalò tra l’altro l’anomalia dell’operazione di acquisto di ANTHESIS s.p.a. da parte di TEXMA s.p.a., con “… un significativo esborso di circa 10 MLD (indicativamente pari al patrimonio netto della ANTHESIS risultante dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2000 che – secondo l’atto di cessione fornitoci – costituisce sostanzialmente la base del prezzo di vendita)…”, esprimendo al riguardo eri dubbi, giacchè “… non conoscendo gli effettivi soci di riferimento, né le loro effettive capacità patrimoniali, resta indeterminata la reale possibilità di immissione di tali capitali…”
<<L’acquisto dell’azienda di Anthesis
da parte di Texma non è un’anomalia, era funzionale al progetto complessivo di
Texma (dalla produzione alla distribuzione) e non doveva in alcun modo
riguardare chi aveva il solo compito di verificare che l’impianto venisse
completato. È mai possibile che Magistrati, Guardia di Finanza ed altri
soggetti che dovrebbero avere a cuore la realizzazione di iniziative
economiche, certo, nella legalità, non si siano resi conto di questa assurda
sequenza di azioni tese unicamente ad impedire, ad avversare? Che cosa doveva
accadere, di più? Che fossero fatte saltare le opere realizzate?>>
- Con nota del 16/3/2001, il MEDIOCREDITO propose al ministero I.C.A. la revoca delle agevolazioni accordate alla TEXMA, riassumendo le carenze riscontrate in fase istruttoria, rimaste insolute in assenza degli elementi di valutazione che avrebbero dovuto essere forniti dalla società: “… a) conferma dell’inquadramento dell’iniziativa originale divisione ISTAT 17; b) verifica dell’insussistenza di un mero ruolo di intermediazione commerciale e/o assistenza agli acquisti da parte di VAST s.p.a. (soggetto incaricato dell’intera realizzazione delle opere del programma, con contratto “chiavi in mano”) nonché della sua comprovata esperienza progettuale e tecnica (peraltro dal certificato camerale in atti, il settore tessile non è compreso nell’oggetto sociale che neppure prevede espressamente l’attività di realizzazione di immobili), con particolare riferimento all’avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari, con l’obbligo della richiedente di fornire tutti gli elementi necessari; c) congruità dei prezzi esposti con particolare riferimento a quelli dei macchinari e impianti produttivi; il costo di questi ultimi, a seguito di una valutazione di massima… appare microscopicamente elevato: è emersa, infatti, una rilevante differenza tra i costi esposti e quelli ritenuti congrui… d) impatto economico finanziario sulla TEXMA s.p.a. dell’operazione di “acquisto ANTHESIS2 considerato anche il suo ruolo di soggetto cui è affidato l’accesso al mercato della produzione…”
- Il Ministero, con nota del 4/2/2001, informò TEXMA s.p.a. e la banca concessionaria dell’avvio della procedura di revoca delle agevolazioni finanziarie, ed il ministero competente, con decreto del 13/9/2001, dispose la revoca del decreto di concessione del 14/8/1998 e “… il recupero dell’importo di lire 7.459.820.000…”
<<Ed alla fine si è arrivati alla
revoca, pretestuosa, illegittima, incredibile, dopo che diverse persone avevano
lavorato per Ferragosto e per Natale del 2000 per completare quell’impianto. Ma
non bastava. Bisognava impedire che lo stabilimento si completasse anche senza
contributo e, da qui, le numerose azioni giudiziarie, investigative, scoperte e
coperte, per sospendere la sua realizzazione.>>
Analogamente emerge, con evidenza, il carattere fraudolento delle operazioni poste in essere dalle società del c.d. gruppo MAGURO, rispetto alle quali la Difesa ha osservato che “… né (può dirsi) che le 447 imprese richiedenti abbiano posto in essere illeciti di qualsiasi tipo, in quanto dette società mai hanno presentato richiesta di erogazione di fondi pubblici”.
In realtà, in relazione a tale specifico aspetto, ed a quelli concernenti i passaggi più significativi di tale ulteriore vicenda, deve rimarcarsi che:
- 452 società presentarono – quasi tutte il 30/10/2000 – domanda di concessione di agevolazioni finanziarie in conto impianti, ai sensi della legge n. 488/1992, alle banche convenzionate con il Ministero dell’Industria, e le 452 domande facevano riferimento all’8° “bando di attuazione normativa”, ovvero il primo dell’anno 2000 per il settore “industria”.
<<Il che non è vietato.>>
- Contestualmente alla presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni, le società del c.d. gruppo MAGURO posero in essere tutta la serie di attività (v. imputazione) – concretatesi in operazioni societarie, bancarie e commerciali – con l’unico fine di predisporre tempestivamente le condizioni per l’erogazione delle quote di contributo agevolato.
<<No, le operazioni contestate non
sono state compiute contestualmente alla presentazione delle domande.>>
- Il 30 ottobre, e soprattutto il 30 novembre 2000, tra i vari conti correnti intrattenuti dalle società intercorsero le numerosissime operazioni in “entrata” ed in “uscita” innanzi indicate (v. imputazione).
<<Operazioni regolari, legittime, che
non hanno violato alcuna norma e che non servivano ai fini dell’ammissione né,
più tardi ai fini delle erogazioni.>>
- Come si legge nella segnalazione ex art. 3 l.n. 197/91 di BANCA SANPAOLO INVEST all’UFFICIO ITALIANO CAMBI, gli indicati bonifici “… pur avendo fatto circolare una cifra enormemente rilevante, hanno di fatto lasciato la quasi totalità dei suddetti conti correnti con saldo zero…”.
<<Che non significa nulla, né ai fini
della segnalazione all’U.I.C., né ai fini dei reati contestati.>>
- Nel corso delle dichiarazioni rese al P.M., Ettore BETTI, funzionario di BANCA SANPAOLO INVEST s.p.a., nel riferire sulle vicende relative all’apertura dei rapporti di conti corrente e sulle anomale modalità con le quali si procedette all’esecuzione delle operazioni di addebito/accredito del 30 ottobre e del 30 novembre, ha tra l’altro significativamente affermato: “ La S.V. mi domanda quale giustificazione avrebbero dovuto avere le numerosissime operazioni “reciproche” sui vari conti correnti e quale utilizzo il MARUSI GUARESCHI avrebbe dovuto fare delle “contabili”, richieste con insistenza.
Mi pare evidente – considerati anche i
successivi sviluppi della vicenda – che il MARUSI GUARESCHI aveva interesse a
far apparire come eseguite sui conti correnti intestati alle varie società le
operazioni di accredito, operazioni – come ho detto – meramente virtuali,
perché ad esse corrispondevano contemporaneamente operazioni di segno
contrario. Con ogni probabilità, attraverso l’esibizione al Ministero
dell’Industria delle “contabili in accredito”, il MARUSI GUARESCHI sarebbe
riuscito a provare una disponibilità economica sui conti correnti meramente
fittizia ed apparente.
… …
Il turbinio di movimentazioni poste in
essere sui conti correnti – secondo la mia esperienza – non poteva avere altra
giustificazione se non quella di fare apparire delle disponibilità di fatto
insussistenti”.
<<Il signor Betti della Banca
Sanpaolo Invest poteva non conoscere i motivi delle operazioni del 30/11/2000
ma certamente lo sapevano tutti coloro che se ne sono occupati, compreso
l’Amministratore Delegato: servivano a costituire gli effetti giuridici
attraverso i quali avrebbero operato fornitori e clienti ed a gestire le
risorse per realizzare le nuove unità produttive senza farsi sottrarre le risorse
stesse. Per questo è stato detto ai rappresentanti della Banca che le somme
riscosse a titolo di contributo non sarebbero state utilizzate ma sarebbero
rimaste su conti o fondi indisponibili fino a quando i nuovi impianti non
fossero stati completati. Insomma, tutto per impedire che un qualsiasi
Sostituto Procuratore d’Italia, in base a notizie false o tendenziose, potesse
bloccare somme tanto ingenti (per le 450 imprese, si trattava di circa 26.250
miliardi di lire, più del totale dei versamenti del 30/11/2000 dei soci delle
nuove imprese.>>
L’importo complessivo di lire 15.839.492.152.050 pervenuto alle 447 società a titolo di “versamento decimi e conferimento soci in conto aumento di capitale” – attraverso i successivi “trasferimenti”, con causali diverse, da VAST s.p.a. a MONDIAL CLEARING s.r.l. e da quest’ultima società a PROJEOS s.r.l., KADH s.r.l., VIKA s.r.l., VIKRA s.r.l., VARGA s.r.l., TEJAS s.p.a., KASI s.r.l., MEKH s.r.l., DHANA s.r.l., AVKA s.r.l., EVEK s.r.l. e SAHD s.r.l. – corrisponde esattamente all’ammontare versato, quello stesso giorno, dalle 447 società a VAST s.p.a. s titolo di “anticipo forniture”.
Come altresì correttamente osservato dal G.I.P., l’erogazione delle agevolazioni era subordinata, anzitutto, all’accertamento – in seguito ad istruttoria delegata alla banca concessionaria – della consistenza patrimoniale e finanziaria dell’impresa richiedente anche e soprattutto in relazione al rapporto tra capitale investito e da investire nell’iniziativa e l’investimento complessivo dell’iniziativa medesima (cfr. circolare Ministeri dell’I.C.A. 15/12/1995 n.38522, par. 6 “Graduatorie e concessioni provvisorie”): a tal fine era stabilito che “… l’ammontare e la ripartizione temporale degli aumenti del capitale sociale, dei conferimenti in c/aumento di capitale… deve essere dichiarato al momento della presentazione della domanda di agevolazioni” (par. 6.2 circolare Ministero dell’I.C.A: 15/12/1995 n. 38522); sotto questo profilo è pertanto di tutta evidenza che i (fittizi) bonifici disposti con la causale “versamento decimi e conferimento soci in conto aumento di capitale” in favore delle 447 società richiedenti l’ammissione alle agevolazioni erano operazioni (formalmente) idonee a soddisfare una delle condizioni indispensabili ai fini dell’erogazione delle agevolazioni. Ragione, evidentemente, della istanza con la quale Rodolfo MARUSI GUARESCHI richiese al p.f. MONACHESI ed ai funzionari di BANCA SANPAOLO INVEST l’immediato rilascio delle c.d. “contabili” o, in alternativa, una “dichiarazione” attestante “… solo le operazioni eseguite in accredito e non anche quelle in addebito sui singoli conti… “; e ciò all’evidente fine di utilizzare le c.d. “contabili” – separando le operazioni in accredito da quelle, contemporanee, in addebito sui vari conti correnti – al fine di trarre in inganno le banche concessionarie - attraverso apparenti conferimenti a titolo di “aumento di capitale sociale” – ed indurle fraudolentemente ad una positiva verifica relativamente agli adempimenti previsti ai fini dell’erogazione della prima quota delle tre quote; allo stesso modo l’esibizione alla banca concessionaria delle c.d. “contabili bancarie” relative alle disposizioni di bonifico impartite dalle 447 imprese richiedenti in favore di VAST s.p.a., con la causale “anticipo su forniture”unitamente alle (fittizie) operazioni di “fornitura di azienda completa…” attestate nelle 447 fatture emesse sempre il 30 novembre 2000 da VAST s.p.a. nei confronti di ciascuna delle imprese richiedenti, era idonea – soprattutto nell’ipotesi di ritardo nella messa a disposizione dell’area – per integrare l’ulteriore requisito del “primo stato d’avanzamento” o anche solo per trarre in inganno banche o compagnie assicurative, ove si tenga conto che – come già accaduto per TEXMA s.p.a. – la prima erogazione “…può a richiesta, essere svincolata dall’avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato…” (cfr. par. 7.3. circolare Ministero dell’I.C.A. 15/12/1995 n. 38522).
<<La consistenza patrimoniale e
finanziaria dell’impresa richiedente anche e soprattutto in relazione al
rapporto tra capitale investito e da investire nell’iniziativa e l’investimento
complessivo dell’iniziativa medesima (di cui alla Circolare del 15/12/1995 n.
38522, non si misura dai versamenti dei soci delle imprese richiedenti (che
comunque non servivano per l’erogazione a favore di Texma, né per l’ammissione
delle domande del 31/10/2000, né per la loro erogazione); non dalle delibere di
aumento di capitale; non dalle consuete lettere rilasciate dalle banche con le
quali dichiarano, di solito, che un’azienda e/o i suoi soci sono in grado di
sostenere un investimento, concludendo sempre con la frase “senza garanzia”. La
capacità patrimoniale e finanziaria si misura con l’affidabilità di un’azienda
riconosciuta da chi deve riconoscere un credito alla stessa. Texma ha fatto
garantire da S.I.C. S.p.A. un’erogazione di circa 7,5 miliardi. Questo è un
riconoscimento di affidabilità. Texma ha fatto realizzare beni mobili
(macchinari) per oltre 40 miliardi di lire, prima di pagare i fornitori. Anche
questa è affidabilità. Tutte le nuove imprese che hanno presentato domanda il
31/10/2000 hanno presentato una polizza fidejussoria “sul fare” richiesta come
cauzione e quelle che hanno presentato domanda per i “grandi progetti” hanno
versato la cauzione in denaro (che hanno riottenuto dopo mesi dalla data dei
rigetti). Anche questa è solvibilità. A prescindere da chi sono i soci, i
finanziatori, purché, naturalmente, vengano utilizzate risorse di fonte lecita.
Circa le disposizioni normative relative alla Legge 488/92, sarebbe opportuno,
anzi indispensabile, citare norme vigenti all’epoca dei fatti e non circolari
obsolete e superate. Se non altro, con riferimento all’art. 2 del codice
penale.>>
Le imprese richiedenti le agevolazioni posero in essere anche ulteriore attività con rilevanza esterna (quali i contatti con enti territoriali per l’individuazione delle aree degli erigendi stabilimenti industriali, anche con l’adozione di atti formali di assegnazione dei suoli da parte dell’amministrazione locale).
Il Ministero
delle Attività Produttive – in seguito all’istruttoria espletata dalle banche
concessionarie – escluse i progetti presentati dalle 452 società dalle relative
graduatorie, ed adottò, per ciascuna società, un decreto con il quale comunicò,
ai sensi sdell’art.6 co.3 D.M. 20/10/1995 n. 527, l’esclusione della relativa
domanda; a titolo esemplificativo va richiamato l’emblematico contenuto del
decreto 20/3/2001 n. 936079 relativo alla società AGRIT s.r.l. (con sede in
Sant’Ilario d’Enza), ove, tra l’altro, si faceva riferimento ai “… numerosi elementi comuni che legano la
domanda di codesta impresa a quella delle altre citate imprese… (i quali)…
danno luogo di fatto alla costituzione di un medesimo unico centro decisionale
e configurano una sorta di associazionismo, non previsto dalla normativa
488/92, in misura tale da determinare … posizioni di non reciproca ed effettiva
concorrenza nonché una situazione potenzialmente atta ad ingenerare effetti distorsivi
sulla trasparenza, regolarità e “par condicio” del procedimento concorsuale in
questione, con riferimento a tutte le altre imprese concorrenti…”
<<Ciascuna impresa ha ottenuto un
suolo sul quale realizzare il suo progetto ed ha pagato un anticipo. La
sospensione del progetto e tutte le azioni subite hanno provocato danni
economici di elevatissima entità. Quella dell’unico centro decisionale, come è
stato osservato in relazione ai motivi dell’ordinanza genetica, è stata una
buona “trovata”, da professore. Non esiste alcun centro decisionale né alcuna
forma di associazionismo. Ogni impresa era ed è destinata a svolgere la sua
attività in completa autonomia, con la partecipazione dei suoi lavoratori alla
gestione dell’azienda (art. 46 della Costituzione – Ai fini della elevazione
economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione,
la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.)>>
In tali contesti dunque – caratterizzati, si ripete, esclusivamente da apparenti versamenti e fatturazioni “infragruppo” – certamente rimangono irrilevanti la circostanza che ”cartolarmente” siano rimasti fissati accordi (con i connessi diritti e obblighi) tra i “soggetti” intervenuti nelle operazioni innanzi descritte, ovvero la circostanza che sia effettivamente scaturito un obbligo di realizzazione dell’impianto da parte del beneficiario della erogazione; tanto invero nulla spostano circa la illiceità dello strumento utilizzato, e costituito dall’ottenimento della sovvenzione con modalità non consentite.
<<In alcuna parte dell’ordinanza
genetica e di quella del riesame sono citate le norme secondo le quali le
operazioni bancarie (perché è questo il nodo centrale) sarebbero illecite. La
certezza del diritto, derivante dai giudicati, deve essere almeno accompagnata
dalla certezza della legittimità di una contestazione rispetto ad un atto che
la legge considera obbligo o divieto. Un fatto, un’azione, per cui non esistono
divieti, ma anzi sono previsti come obbligo da norme precise, non possono
essere contestati sol perché ricondotti a presunzione di reato ove tale reato
non possa in alcun modo essere consumato o tentato mediante quell’azione o quel
fatto.>>
Emblematico, a tal proposito, è il rilievo conclusivo della Difesa, che – onde confutare la fondatezza dell’ipotesi accusatoria secondo il quale Texma ha fraudolentemente guadagnato l’importo dell’anticipo – ha osservato che “la somma ricevuta è stata destinata esclusivamente per la creazione dell’opificio industriale di Gallipoli”, laddove è evidente che tale circostanza mai potrebbe costituire una sorta di (non prevista) “scriminante” rispetto ai profili di illiceità delle condotte finalizzate all’ottenimento di tale somma. D’altra parte, quale considerazione di carattere generale, è altrettanto evidente che, diversamente opinando, si produrrebbe un effetto, per così dire, “discriminatorio” nei confronti di altri soggetti che, pure egualmente interessati ad ottenere erogazioni pubbliche funzionali all’avvio di erogazioni pubbliche, tale strada non hanno potuto seguire nella consapevolezza di non poter soddisfare le condizioni previste dalla legge.
<<La difesa non ha potuto entrare in
possesso di tutti gli elementi necessari perché uno dei difesi si trovava in
carcere ed impiegava tre ore per parlare per pochi minuti con i propri
difensori e non ha avuto la possibilità di entrare in possesso del fascicolo
del procedimento e di altra documentazione idonea a chiarire i fatti per come
sono accaduti e delle norme di riferimento per provocare un confronto
definitivo.
Circa il citato principio discriminatorio,
basterà osservare che il decreto di concessione del contributo di Texma è stato
emanato il 14/8/1998, in base al presupposto che i soci di allora (la famiglia
Malerba) fosse in condizione di sostenere l’investimento. Nel prescritto parere
istruttorio, Mediocredito Centrale lasciò completamente in bianco la parte
relativa alla consistenza patrimoniale della società e dei suoi soci.
Nonostante questo, la domanda venne accolta. Dopo due anni, Texma non aveva
fatto nulla rispetto al progetto di Gallipoli. Stava per essere revocato il
contributo. Fino a quel momento, inizio agosto 2000, è certamente vero che
fossero stati assegnati fondi a chi non era in grado di realizzare il progetto,
negandoli ad altri che forse avrebbero potuto realizzare i loro progetti (nel
bando del 1998, restarono escluse dal finanziamento migliaia di richiedenti
ammesse in graduatoria con indicatori più bassi di quelli di Texma.
Dopo la cessione delle quote, anzi ancora
prima, per quanto attiene ai macchinari ed allo sbocco di mercato, a distanza
di sette dei trenta mesi che originariamente erano a disposizione per
realizzare l’impianto entro il 31/3/2001, Texma ha attivato il progetto, con
tre mesi di ritardo ha potuto acquisire il suolo e, quando restavano solo meno
di quattro mesi dal termine (dall’11/12/2000 al 31/3/2001), ha iniziato le
opere murarie che, dopo due mesi, a metà febbraio 2001, erano eseguite al 70%
(più di così non si poteva fare) e, se non fossero intervenute azioni
giudiziarie, campagne denigratorie di stampa, diffamatorie di parlamentari e
tutto il complotto descritto in queste pagine, entro il 31/3/2001 l’impianto
sarebbe stato completato. Lo si completerà anche senza contributo, che sarà
completamente perso se il Giudice Amministrativo confermerà la revoca.>>
Tali rilievi “sostanziali” assumono valenza assorbente rispetto a quant’altro dedotto dalla Difesa (in sede di discussione) relativamente ad alcuni specifici profili concernenti le vicende “de quibus” (ad esempio è stata contestata – sulla base di una più completa lettura della circolare del luglio 2000 menzionata nella propria relazione dal Consulente del P.M. – l’affermazione accusatoria secondo cui alla Vast, in quanto società di sola intermediazione, fosse precluso di concludere un contratto “chiavi in mano”). Al di là, infatti, di possibili margini di opinabilità relativamente, peraltro, ad aspetti (solo) settoriali delle singole vicende, non è revocabile in dubbio che, allo stato, la visione globale dei fatti oggetto del procedimento consente di (agevolmente) intravedere l’attuazione – da parte (anche) degli odierni ricorrenti – di una strategia unica, comune, e pervicacemente finalizzata all’ottenimento di pubblici contributi attraverso, si ripete, la costante attuazione di un meccanismo “truffaldino” sostanziatosi, pur nella diversificazione dei percorsi burocratico/procedimentali, nella effettuazione di operazioni finanziarie deliberatamente solo virtuali.
<<Le operazioni bancarie del
30/8/2000 e del 30/11/2000 non sono né artificiose né truffaldine. Intanto
perché non sono vietate, poi perché sono ordinate da numerosi ed affermati
operatori economici e finanziari ed eseguite dalle banche, infine perché non
sono servite per rappresentare una realtà inesistente ma per preservare da un
rischio. Tuttavia, sulla carta, oggi, se quelle operazioni fossero servite per
rappresentare formalmente una situazione in effetti solo virtuale, si
potrebbero considerare come ostentazione di ricchezza che non risulta presente
sul territorio nazionale ma mai come artifizi occulti o raggiri per indurre in
errore, ove non fossero, come non sono state, strumentali al conseguimento di
un ingiusto profitto né di alcuno altrui danno.
La Legge consente al sistema bancario di prestare cinquanta volte il valore dei depositi. È il cosiddetto “moltiplicatore monetario”, mediante il quale il sistema porta a riserva, fino a ieri il 10%, oggi, con la BCE, solo il 2%, dei depositi. In sostanza, il sistema bancario fabbrica denaro virtuale, semplicemente accreditando ad un correntista una somma di denaro che in realtà, fisicamente non ha mai ricevuto. Alcuni esimi docenti lo considerano un sistema distorto, una pseudo-truffa nei confronti di tutti i cittadini, poiché per ogni euro che viene emesso entrano in circolazione fino a cinquanta euro. E sulla differenza di interessi chiesti al prestatario rispetto a quelli riconosciuti al depositante, il sistema lucra i propri guadagni, guadagni sul niente, su numeri che vengono registrati su un calcolatore e rispetto ai quali non esiste e non esisterà mai denaro concreto, fisico. Questo è denaro virtuale, non quello che, attraverso le forme consentite dalla Legge, ed in mancanza di altre norme di garanzia, non per indurre alcuno (che sapeva e sa benissimo) in errore e non per ottenere un ingiusto profitto è stato messo a disposizione per realizzare aziende.>>
Rispetto a tale contesto va altresì riaffermato il (negato) coinvolgimento di MARUSI GUARESCHI Rodolfo rispetto alla vicenda “TEXMA”, atteso che le relative quote societarie furono trasferite (e proprio in funzione del “passaggio” della pratica di ottenimento del contributo pubblico) alle società facenti capo, appunto, a MARUSI GUARESCHI Rodolfo – oltre che ai figli Tristano e Valerio, ed a Cheti FRANCESCHI – e dunque, di fatto, al c.d. “gruppo Maguro” (di cui MARUSI GUARESCHI Rodolfo ed i figli Tristano e Valerio erano, rispettivamente, Presidente e componenti del consiglio di amministrazione); “gruppo MAGURO” che fu appunto “protagonista”, sia direttamente, che attraverso le società di riferimento (v.”supra”), delle operazioni transitate, il 30 agosto 2000, sul conto corrente di TEXMA s.p.a. in funzione dell’apporto (virtuale) dei mezzi finanziari necessari per l’aumento di capitale di tale società.
<<Nel fascicolo sono presenti le
trascrizioni degli interrogatori davanti al G.I.P. e davanti al Pubblico
Ministero di Rodolfo Marusi Guareschi, dalle quali risulta quello che ha
dichiarato. E non pare che abbia negato – ma anzi ha affermato – il suo ruolo
nella vicenda Texma. Egli non intende, né prima, né ora, né mai defilarsi, come
hanno fatto alcuni funzionari di banca, dalle proprie eventuali responsabilità.
Non ci sono sue firme su alcun documento ma la verità è una sola ed è che fu
lui, dopo aver risolto le incognite relative allo sbocco di mercato con
Anthesis, ad impostare il piano per realizzare Texma in pochi mesi. Se ci sarà
un processo, alla fine si accerterà anche se a suo carico sussistano, insieme
alle responsabilità morali che gli derivano dal non aver saputo spiegare prima
e meglio come sono andate le cose e per questo di aver provocato, suo malgrado,
i provvedimenti coercitivi eseguiti il 18/2/2003, anche responsabilità penali.>>
Per il resto, a fronte della mole di dati desumibili in proposito dalle carte del procedimento, non pare necessario ulteriormente soffermarsi sulla assoluta “centralità” della figura e del ruolo di MARUSI GUARESCHI Rodolfo rispetto a tutte le vicende in oggetto; come pure superflua – perché pacifica “ex actis” – sarebbe la (ulteriore) evidenziazione del “contributo” e della funzione “collaborativa” del figlio Tristano sia, in generale, rispetto alle attività del padre, che, nello specifico, rispetto ai fatti che qui occupano, e dunque circa l’apporto causale da questi offerto nell’ambito del sodalizio e nella consumazione dei reati fine. Basta rammentare in proposito, relativamente alle società risultate coinvolte nelle specifiche vicende, che MARUSI GUARESCHI Tristano è risultato essere:
- quanto alla vicenda TEXMA, componente del consiglio di amministrazione di MAGURO S.p.A., ed amministratore unico e legale rappresentante di DHANA S.p.A.;
- quanto alla vicenda relativa alla costituzione delle oltre 400 società, amministratore unico e legale rappresentante di VIKRA s.r.l., MEKH s.r.l., DHANA S.r.l. e MONDIAL CLEARING S.r.l..
<<Si condivide.>>
Un cenno pare opportuno fare anche alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia da MARUSI GUARESCHI Rodolfo per evidenziare che, anche in questo caso, è risultato disgelato, potrebbe dirsi, lo sforzo di giustificare il “fine”, piuttosto che il “mezzo”.
P.M.: “ha detto che era l’unico modo per fare l’operazione, quindi non nega l’artificiosità dell’operazione, però dice che era l’unico modo per fare TEXMA”;
<<Dicendo che era l’unico modo non si
intendeva proprio ammettere alcuna artificiosità che desume invece il
P.M.>>
MARUSI: “Io nego una cosa molto semplice, che è quella di aver fatto delle operazioni bancarie per impossessarsi del contributo; tutto quello che è riportato qui è stato fatto per fare TEXMA”.
<<Si conferma. Ma, anche qui, il non
aver fatto quelle operazioni per impossessarsi del contributo non significa
ammettere che, comunque, quelle operazioni fossero reati.>>
Per il resto il prevenuto:
- su domanda del G.I.P. (pag.35), ha riconosciuto che il 30/08/2000 disponeva solo di 520 milioni;
- pur negando (pag. 41) che qualcuno degli indagati abbia “preso niente da questi 7 miliardi e mezzo”, ha confermato che tale somma non è stata ancora restituita pur dopo la revoca del finanziamento, sia pure per la pendenza di controversie giudiziarie in proposito;
<<La somma sarà restituita il giorno
dopo che la revoca risultasse definitiva.>>
- salvo la prospettata diversa ricostruzione giuridica e procedimentale della vicenda, ha ammesso, con riferimento ai 2.600 bonifici emessi “infragruppo”, che “è stato movimentato quello che è indicato nell’ordinanza” (pag. 62); ed ancora (65): “E’ vero quello che è scritto, i fatti che sono riportati su questa ordinanza, tranne alcune imprecisioni …”.
<<Si conferma.>>
Sulla vicenda “M. & G.” (pag. 69), in risposta al G.I.P. che gli chiedeva se avesse letto le dichiarazioni di Alvaro VIRGILI riportate nella ordinanza custodiale, e pur sostenendo la liceità dell’operazione, ha affermato: “Si … è tutto vero”.
<<Si conferma.>>
In relazione a tale vicenda, vale poi anche riportare i significativi
passaggi dell’interrogatorio successivi a quelli in cui MARUSI GUARESCHI
Rodolfo ha ammesso di aver ricevuto il denaro in concomitanza con la ricezione
dei finanziamenti, e negato la fittizietà delle fatture emesse nel corso
dell’operazione (80 ss.):
G.I.P.: “E non le sembra strano che Virgili nonostante non avesse ricevuto sostanzialmente per un anno, un anno e mezzo, due anni, questi macchinari, glieli pagasse con tanto anticipo,prima ancora di avere addirittura assegnato il suolo? Cioè il Virgili quanto le ha dato? Questi due bonifici, questi due assegni a quanto ammontavano? Siamo oltre il miliardo”;
MARUSI R.: “Virgili ha dato 800 milioni una volta e un miliardo forse e mezzo un’altra volta, quindi ha dato 2 miliardi e 300 milioni”;
<<Si conferma.>>
G.I.P.: “In pagamento di che cosa? Cioè, le ha dato 2 miliardi e 300 milioni contanti, denaro, moneta sonante, in pagamento di che cosa?”;
P.M.: “Di niente”;
MARUSI R.: “No, come di niente?! Adesso io non ce l’ ho qui davanti quello che abbiamo depositato a Reggio, ma a Reggio abbiamo fatto fare i conti noi”;
G.I.P.: “Di che cosa? Lasciamo stare gli ordinativi, gli ordini di acquisto, Virgili quando le ha consegnato 2 miliardi e 300 milioni nel suo stabilimento, che non c’era, non c’era neanche il suolo, figuriamoci se c’era lo stabilimento, che cosa è arrivato, quali macchinari sono arrivati, di cosa ha disposto?”;
MARUSI R.: “La somma di quello che abbiamo dato ai soci di M. e ai fornitori di quegli impianti, che poi sono i fornitori di C.P.P.S. E G.I. CARISMA, è superiore ai 2 miliardi e 300, se parliamo di contanti…”.
Di tale ultima affermazione non esiste tuttavia, allo stato, riscontro sostanziale.
<<Si allega copia della comparsa depositata al Tribunale di Reggio Emilia il 5/6/2002.>>
Per quanto concerne, poi, gli addebiti ex artt. 2 e 8 D.Lgs.vo nr. 74/2000 in relazione alla emissione di moltissime fatture per operazioni inesistenti (trattasi di falsi importi indicati nelle dichiarazioni), deve rilevarsi che il richiamo della Difesa alla normativa fiscale in tema di obbligo di fatturazione, e di cui al D.P.R. n. 633/72, non appare conferente rispetto ai rapporti che sono stati appunto contestati come fittizi, ossia connotati dalla predisposizione di documentazione attestante operazioni prive di riscontro reale;
<<I rapporti fatturati non sono
fittizi, cioè falsi. Gli accordi ed i contratti scritti su quali sono fondate
le fatture non possono in alcun modo essere contestati, perché veri e validi.
In quei contratti ed accordi non c’è scritto nulla di diverso da quello che
realmente è e che corrisponde alle fatture. Una diversa valutazione
equivarrebbe a voler contestare ad ogni costo legittimi accordi al solo fine di
poter contestare le relative fatture.>>
né vi sono elementi concreti che consentano allo stato di discostarsi dalle attuali risultanze, le quali invece, come detto, depongono – quanto meno sotto il profilo della gravità indiziaria, sufficiente in questa fase – nel senso del riconoscimento dei contestati artifici documentali (da parte degli indagati), e dunque per una falsa rappresentazione della realtà rispetto alle operazioni sottostanti alle fatture, appunto emesse, in tesi d’accusa, al fine di evadere le imposte e per l’utilizzazione in sede di dichiarazioni annuali.
<<Con particolare riferimento alle
fatture, non sono certamente gli indagati ad aver compiuto una falsa
rappresentazione della realtà ma chi si ostina a negare l’evidente, e cioè
l’esistenza degli accordi sottostanti l’emissione di ogni singola fattura. Così
è per Texma (contratti d’appalto registrati ai quali è stata data esecuzione
concreta) e così è per le imprese che hanno presentato domanda il
31/10/2000.>>
Va detto, d’altra parte, che, proprio nelle ipotesi di truffa ex art.640 bis c.p., si registra come consueto, sul piano fattuale, proprio l’impiego di fatture fittizie, invero risultando influenzate, le manovre fraudolente, anche dalla opportunità di ottenere un indebito risparmio fiscale, così rivelandosi, la falsa fatturazione, appunto funzionale alla percezione di indebiti vantaggi fiscali. Ciò, soprattutto, ove si sia in presenza di fenomeni di criminalità economica che, soprattutto se a dimensione plurisoggettiva ed organizzata – come deve riscontrarsi nel caso di specie – si sviluppano in una logica di massimizzazione del profitto in danno di qualsivoglia risorsa finanziaria pubblica.
<<A parte le esperienze di altri
circa l’impiego di fatture fittizie, è certo che le fatture emesse il 30/8/2000
a Texma e quelle emesse il 30/11/2000 non possono avere avuto altro effetto se
non quello di aver dato corso, sul piano amministrativo, a ciò che
civilisticamente era stato stabilito a livello contrattuale, senza alcuna
difformità. Certamente le fatture non avuto effetti fiscali, essendo state
registrate sia dalle emittenti, in capo alle quali hanno dato luogo ad un
debito IVA, sia dalle destinatarie.>>
Un’annotazione va poi fatta con riferimento alla ulteriore deduzione difensiva (anche evidentemente funzionale alla dimostrazione di insussistenza del prescritto dolo specifico) secondo la quale “Le fatture emesse il 30/11/2000 e quelle relative a SISTEMICA S.r.l. emesse il 10/!2/2000, sono assolutamente neutre fiscalmente, sia per le emittenti, sia per le destinatarie. VAST s.p.a. ha emesso fatture alle 447 nuove imprese e per lo stesso importo ha ricevuto fatture emesse da MONDIAL CLEARING S.r.l.. Le 447 nuove imprese hanno emesso a carico di MONDIAL CLEARING S.r.l. fatture per lo stesso importo delle fatture ricevute da VAST S.p.A.. MONDIAL CLEARING S.r.l. ha emesso a VAST S.p.A. fatture dello stesso importo delle fatture ricevute dalle 447 nuove imprese. Tutte le predette fatture sono state registrate tanto dalle emittenti, quanto dalle destinatarie. Il saldo I.V.A. delle suddette fatture per ogni società è zero. Le 447 nuove imprese che nel 2000 non avevano emesso e ricevuto altre fatture, infatti, hanno dichiarato un saldo annuale I.V.A. pari a zero. Sostanzialmente, pertanto, le fatture contestate nell’ambito dell’ordinanza non hanno arrecato alcun danno all’Erario…”.
Osserva il Collegio che, in realtà, tale pretesa “neutralità” fiscale configge con l’obbligo di imposta comunque riveniente dal disposto dell’art. 21 comma 7° del cit. D.P.R. n. 633/72, il quale prevede che, anche ove venga emessa fattura per operazioni inesistenti (e tale è l’attuale ipotesi accusatoria) ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative siano indicati in misura superiore a quella reale, l’imposta è comunque dovuta, e per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. Nel caso di specie, le fatture contestate hanno avuto (quanto meno ad oggetto) la corresponsione di anticipi, così scaturendone la “equiparabilità” fiscale ad una effettiva erogazione patrimoniale, e – avendo appunto comunque evidenziato un introito (pur fittizio), e quindi attestato un arricchimento – l’assoggettabilità alla imposizione fiscale; le dette fatture, in altri termini, non avrebbero mai potuto portare all’indicato “saldo zero”.
<<Non è in discussione il settimo
comma dell’art. 21 del D.P.R. 633/72. Le fatture emesse sono state registrate
e, a meno che non si voglia sostenere che, secondo il sopra citato art. 21, le
fatture che vengano contestate come emesse per operazioni inesistenti debbano
essere registrate due volte e sia dovuta un’IVA raddoppiata, risultando, come risultano, registrate, il problema
non si pone nemmeno.
Circa la neutralità fiscale delle fatture,
si riprecisa quanto segue:
1) le imprese che hanno presentato domanda
il 31/10/2000 hanno emesso in data 30/11/2000 fatture di anticipo a carico di
Mondial Clearing S.r.l., le hanno registrate ed hanno portato la relativa IVA a
loro debito; nella stessa data e per lo stesso importo, le stesse imprese hanno
ricevuto fatture di anticipo da Vast S.p.A., le hanno registrate ed hanno
portato la relativa IVA a loro credito: la differenza fra IVA a debito ed IVA a
credito di ciascuna delle imprese che hanno presentato domanda il 31/10/2000 è
zero;
2) in data 30/11/2000, Vast S.p.A. ha
emesso fatture di anticipo a carico delle imprese che hanno presentato domanda
il 31/10/2000 ed ha portato a suo debito la relativa IVA; nella stessa data,
Vast S.p.A. ha ricevuto fatture di pari importo da Mondial Clearing S.r.l. ed
ha portato la relativa IVA a credito: la differenza fra IVA a debito ed IVA a
credito di Vast S.p.A. è zero;
3) ed ancora, in data 30/11/2000, Mondial Clearing S.r.l. ha emesso fatture di anticipo a carico di Vast S.p.A. – come da precedente punto 2) – ed ha portato a suo debito la relativa IVA; nella stessa data, Mondial Clearing S.r.l. ha ricevuto fatture di anticipo dalle imprese che hanno presentato domanda il 31/10/2000 – come da precedente punto 1) – ed ha portato a credito la relativa IVA: la differenza fra IVA a debito ed IVA a credito di Mondial Clearing S.r.l. è zero.>>
Ribadito dunque, conclusivamente, che il complessivo quadro accusatorio risulta certamente qualificabile in termini di gravità indiziaria nei confronti degli odierni ricorrenti, ritiene il Collegio, sotto il profilo dello “status libertatis” dei prevenuti, che debba essere riconosciuto, e sia tuttora persistente, il concreto pericolo di recidivanza specifica ex art. 274 lett. c) c.p.p.; ciò alla luce della notevole gravità delle attività delittuose contestate ai predetti e delle specifiche modalità e circostanze dei fatti in oggetto, denotanti sia la oggettiva sistematicità delle condotte, che la proclività a condotte “contra legem” da parte sia di MARUSI GUARESCHI Tristano, in virtù dell’importante apporto causale offerto nelle (varie) vicende oggetto del presente procedimento, e sia di MARUSI GUARESCHI Rodolfo. Quest’ultimo, in particolare, è stato già protagonista di altre vicende giudiziarie anche afferenti ad analoghe tipologie delittuose rispetto a quelle per le quali è oggi indagato, e risulta comunque gravato da plurimi precedenti penali; consta, altresì, che sia stato sottoposto ad ordinanza custodiale carceraria emessa dal G.I.P: di Palermo in data 12/1/2001 per il reato, tra l’altro, di associazione a delinquere.
<<Sempre sulla memoria depositata in
minuta ed in caratteri di stampa per l’udienza del riesame, si legge:
Dal 1970 al 1974, ho lavorato nella
cooperazione, promovendo aziende e dedicandomi alla loro supervisione. Ho
dovuto andarmene quando ho capito che si operava in modo diverso da quello che
si diceva.
Alla fine del 1974, ho fondato la
Cooperativa Styl Tecnic di Parma. Distribuiva prodotti per ufficio in tutta
Italia. Nel 1978 è stata posta in liquidazione perché, a causa di una scelta
imposta dall’esterno, i soci avevano percepito stipendi anche quando non
avevano prodotto niente. Nell’ultimo anno la cooperativa ha subito una perdita
di oltre 300 milioni di lire. Per una «svista» del commissario liquidatore,
quella perdita fu addebitata a me, in qualità di presidente. I fatti hanno poi
dimostrato che la perdita era vera e reale e non era dipesa da me ma io ero già
stato condannato. Forse serviva che qualcuno, comunque, pagasse.
Nel 1979 ho costituito l’Italmec Srl,
sempre a Parma. Installava i primi personal computer della Apple di Cupertino
(USA) con i relativi programmi. Nel 1982, una banca commissionò all’Italmec
merce per 270 milioni di lire. L’ordine venne annullato dopo la consegna. Fui
costretto a sospendere l’attività. Nel 1983, il Tribunale di Parma mi affidò
l’incarico di salvare un’azienda ceramica dal fallimento. Ci riuscii. La feci
produrre e vendere, in Italia ed all’estero. Ma, dopo un anno di attività
sempre in ripresa, un esponente politico la volle far fallire. La contabilità,
della quale non mi ero mai occupato, fu considerata insufficiente e mi venne
addebitata la responsabilità di non avere ben vigilato. Fui condannato per la
seconda volta. Dopo il fallimento, feci sequestrare un assegno di 9 milioni di
lire dato in garanzia ad un fornitore dell’azienda ceramica. L’assegno era
stato abusivamente posto all’incasso. Chi aveva abusato del titolo venne
assolto ed io fui condannato per averlo denunziato.
Nel 1985 ho fondato il Gruppo Carisma. Più
di venti società in grado di progettare e produrre macchinari ed impianti di
500 diverse tipologie. Nessun dipendente. Solo consiglieri di amministrazione,
associati in partecipazione per sola opera, collaboratori, professionisti e
consulenti esterni. L’iniziativa ebbe successo. Esortai i clienti ad avere
un’amministrazione trasparente, senza nero, per poter agire liberi da qualsiasi
condizionamento o ricatto. Il 15 marzo 1989, la Guardia di Finanza, in seguito
a lettere anonime, iniziò una verifica fiscale nei confronti di tutte le
società del Gruppo Carisma. Non avendo potuto contestare alcun rapporto con
clienti e fornitori, per giustificare l’intervento furono contestate tutte le
fatture infragruppo. Dalla verifica ebbe origine un elevatissimo contenzioso.
Per non coinvolgere collaboratori, professionisti, fornitori e clienti con i
quali si sono avuti rapporti dopo l’inizio del contenzioso, decisi di
promuovere una struttura societaria esterna e parallela al Gruppo Carisma, alla
quale sono stati affidati, salvo alcune eccezioni, i contratti da evadere. Nel
1999, avevo deciso di far entrare quella struttura parallela nel Gruppo Carisma
ma la verifica venne ripetuta e fui costretto a sospendere ogni attività del
gruppo dalla fine del 2001.
…
La situazione precipitò quando il 17/1/2001
[ordinanza del 12/1/2001] accadde la vicenda di Palermo, della quale allego la
memoria presentata al G.I.P., in data 7/2/2001.
Successivamente, la Corte di Cassazione ha
escluso la mia partecipazione a quell’associazione per delinquere ed alla fine
di dicembre 2002, il GUP di Palermo ha escluso i reati di furto.>>
Peraltro, come in effetti segnalato dal G.I.P., indicativi “ex se” del concreto pericolo di recidiva rispetto ad analoghe condotte delittuose e dell’elevata pericolosità sociale dei loro autori, sono certamente da considerarsi:
- la ramificazione della struttura associativa in diverse aree geografiche (addirittura le società capofila del gruppo MAGURO, amministrate proprio da Rodolfo e Tristano MARUSI GUARESCHI, nonché da Cheti FRANCESCHI, hanno sede in Lussemburgo);
<<Il Lussemburgo è un Paese dell’Unione Europea. È il Paese che trent’anni fa ha proposto l’imposta sul valore aggiunto per tutti i Paesi dell’allora Comunità Economica Europea. Non è un Paese incivile ma adotta gran parte del diritto francese. Nell’ambito del progetto Holos, Rodolfo Marusi Guareschi ha promosso la costituzione di decine di migliaia di imprese in 233 Paesi. L’insieme di tutte le imprese ha un valore smisurato se rapportato non solo alla realtà della provincia di Lecce ma anche quella nazionale. E normalmente vengono gestite operazioni finanziarie con provviste consistenti e controllate dagli organismi internazionali di vigilanza. Senza mai aver avuto rapporti con cosche, corporazioni e senza avere mai accettato coperture e compromessi con alcuno. Tali precisazioni, delle quali si chiede scusa sia per i toni sia perché non dovrebbero riguardare il procedimento in esame, non sono certamente mirate ad alcuna ostentazione né ad una manifestazione di superbia o di tracotanza (si tratta solo di lavoro, di tanto lavoro e di volontà di fare, di costruire) ma hanno il solo scopo di chiarire un poco meglio e per quanto in questa sede possa essere di interesse quale sia l’entità delle iniziative promosse e qual è stato, è e sarà il danno provocato dal provvedimento adottato, soprattutto i ritardi rispetto ad impegni da adempiere. Rodolfo Marusi Guareschi non fa conferenze stampa, non vive nel lusso e non se la prende con chi insiste nel non voler capire ma si sforza, certo in modo insistente, di dimostrare come stanno le cose. Si dirà che, comunque, dietro le operazioni del 30/8/2000 e del 30/11/2000 non c’era nulla. Non è vero, dietro quelle operazioni c’erano e ci sono le risorse per realizzare in Italia non 450 ma 19.050 imprese, delle quali oltre 10.000 nel Sud. Ma la manifestazione concreta di quelle risorse richiede almeno una certezza: che non vengano sottratte al fine cui sono destinate, vale a dire per fare delle imprese produttive e creare lavoro ed aumentare la produzione senza “nero”. Rodolfo Marusi Guareschi non provoca danni, salvo che a se stesso ed alle persone che lo aiutano.>>
- la sistematicità e disinvoltura delle condotte;
- i documentati rapporti compiacenti intrattenuti con le banche, gli intermediari finanziari ed assicurativi;
- i raffinati meccanismi societari che hanno dato vita ad una gigantesca macchina “predatoria”, costantemente operativa e quindi sempre in grado di approfittare indebitamente di ulteriori contributi statali e/o europei alle attività produttive, per importi rilevantissimi, oltre che di realizzare ulteriori illeciti fiscali e/o tributari sempre per somme ingenti.
<<Si rimanda alle osservazioni svolte
sugli stessi passaggi letterali dell’ordinanza genetica già sopra
riportati.>>
Ciò posto, ritiene tuttavia il Collegio che, pur a fronte della perdurante sussistenza della segnalata esigenza cautelare, la stessa possa tuttavia allo stato reputarsi attenuata alla stregua del lasso di tempo decorso dai fatti, nonché dall’intervenuta adozione di misure coercitive nei confronti degli altri soggetti che più direttamente hanno partecipato alle iniziative illecite del gruppo riconducibile alla famiglia MARUSI GUARESCHI, nonché, ancora, in considerazione della sottoposizione a provvedimento cautelare reale (in forma prima di sequestro probatorio, e poi di sequestro preventivo), di MAGURO s.p.a. (con riferimento a “locali, beni aziendali, merci, denaro, crediti, depositi e conti correnti di pertinenza”), ossia della società che – direttamente riferibile agli odierni ricorrenti e fulcro della imponente rete societaria descritta nel provvedimento impositivo – ha svolto una funzione primaria e centrale nella attuazione dei meccanismi fraudolenti che hanno consentito la percezione degli indebiti profitti oggetto del procedimento.
<<Maguro S.p.A. è una società che
attualmente detiene partecipazioni in imprese (Gruppo Carisma) la cui attività
è stata sospesa dopo che si sono trovate ad affrontare un contenzioso fiscale
di oltre 1,3 milioni di euro (più di 2.500 miliardi di lire) ed alle quali è
stato accertato un reddito pari al 140% dei ricavi accertati dalla stessa
Amministrazione Finanziaria dello Stato, con un’IVA contestata pari all’805%
degli imponibili accertati dalla stessa Amministrazione. Un paradosso. È la
società che ha elaborato e proposto, fin dal 1995, un progetto economico
nazionale per l’occupazione. È una società che in diciotto anni non aveva mai
subito un provvedimento giudiziale fino a quando la Magistratura di Lecce non
ha eseguito ben sei sequestri (2/2/2001, 10/3/2001, 8/5/2001, 9/5/2001,
18/2/2003 e 6/3/2003).>>
Alla stregua di quanto innanzi, e segnatamente tenuto conto dei criteri espressi dall’art. 275 c.p.p. circa la scelta della misura da adottare in concreto, ritiene in definitiva il Tribunale che la detta esigenza di cautela possa essere adeguatamente salvaguardata – rispetto ad entrambi i prevenuti – anche attraverso la misura coercitiva degli arresti domiciliari (peraltro, come anticipato, “medio tempore” già concessi dal G.I.P. a MARUSI GUARESCHI Tristano); né valgono ad incidere sfavorevolmente sulla valutazione di adeguatezza di tale misura – che, pur meno affittiva, rimane pur sempre di tipo restrittivo – le circostanze rappresentate dal P.M. in udienza ed afferenti alla effettuazione (da parte di tal GIMELLI Antonio) di operazioni sul conto corrente di MAGURO S.p.A. il giorno 18 febbraio 2003, e cioè il giorno di esecuzione delle ordinanze custodiali.
<<Il 18/2/2003, Gimelli Antonio non
sapeva di alcun sequestro di Maguro S.p.A., Gli stessi Rodolfo e Tristano
Marusi Guareschi ne sono venuti a conoscenza pochi minuti prima di partire per
Lecce, nella tarda mattinata. Non si è pensato di comunicare a Gimelli di non
operare sui conti correnti bancari, come fa ogni giorno, non potendo il
sequestro sulla società rendere indisponibili i suoi conti bancari. A Gimelli
sono stati sottratti un assegno circolare che aveva da dieci giorni e circa
mille euro di sua proprietà. Sono stati bloccati i conti bancari della società
e forse proprio quando chi ha disposto il sequestro si è reso conto che non era
legittimo quel blocco, ha chiesto ed ottenuto un sequestro preventivo, la cui
legittimità e fondatezza è tutta da verificare. Meno male che sui conti di
Maguro S.p.A. non c’erano saldi elevati.>>
Quanto fin qui evidenziato, ed il persistente giudizio prognostico negativo, si pongono in ogni caso certamente come ostativi alla liberazione dei suddetti, e sconsiglia l’applicazione della pure (subordinatamente) invocata misura interdittiva ex art. 290 c.p.p., che, determinando comunque uno stato di libertà, risulterebbe non idonea nell’ottica di salvaguardia della specifica esigenza innanzi evidenziata.
<<E tuttavia, dovrebbe far pensare il
fatto che le misure interdittive di cui all’art. 290 c.p.p. siano state
suggerite proprio da un indagato, dapprima la G.I.P., con la memoria
integrativa all’istanza presentata il 27/2/2003 ai sensi dell’art. 299 c.p.p.,
poi al Tribunale del Riesame, dai difensori.>>
ALLEGATI
E CONTENUTI
Allegato 1 – Cronologia della vicenda di Texma.
Allegato 2 - Stralci della Circolare n. 234363 relativi ai punti 5.7, 5.8, 6.2, 7.4 ed Allegato n. 18, in vigore per le modalità di erogazione a favore di Texma S.p.A., con i quali si dimostra:
- come la banca concessionaria Mediocredito di Roma S.p.A. (poi Mediocredito Centrale S.p.A., secondo il punto 5.8, avrebbe dovuto accertare la consistenza patrimoniale di Texma S.r.l. al momento della domanda e come invece (Allegato 2) non lo abbia fatto;
- in che modo Texma S.r.l., con la domanda originaria, avrebbe dovuto, secondo il punto 6.2, dimostrare la volontà di apporto di capitale dei soci che invece non ha adottato;
- a quali condizioni, secondo il punto 7.4, avrebbero dovuto essere richieste da Texma S.p.A. le erogazioni delle quote e quali documenti allegare alle richieste, secondo l’Allegato n. 18 alla circolare, fra i quali non figurano le contabili relative ai versamenti dei soci che, fra l’altro, non dovevano neppure essere effettuati per ricevere l’erogazione delle prime due quote.
Allegato 3 – Incarico di Mediocredito di Roma S.p.A. con cui venne dato incarico a Program Meridionale S.r.l. di Roma di procedere all’analisi tecnico-amministrativa della domanda di Texma S.r.l., relazione di Program Meridionale S.r.l. e parere di Mediocredito di Roma S.p.A. al Ministero dell’Industria, con i quali si dimostra che:
- Program Meridionale S.r.l. aveva espresso parere favorevole nonostante Texma S.r.l. avesse un capitale di lire 80.000.000, versati i tre decimi, e senza fare alcun accenno al capitale proprio;
- al punto B8.1 – PRODUZIONI E CAPITALE PROPRIO – dell’ultima parte (F - DATI CONCLUSIVI) del parere di Mediocredito Centrale S.p.A., dove secondo lo schema predisposto dal Ministero per i pareri delle banche concessionarie previsti dalla loro convenzione con il Ministero deve essere riportato il giudizio sul capitale proprio (che è il primo indicatore ai fini della graduatoria) non viene scritto nulla e, nonostante ciò, sia stato dato parere positivo.
Allegato 4 – Promemoria su Texma S.p.A. trasmesso il 21/9/2000 da Mediocredito Centrale S.p.A. all’ing. Borrelli del Ministero dell’Industria, con promemoria per il Direttore Generale dottor Sappino, dai quali si evince:
- dalla pagina All. 1 4/5, che «le principali difficoltà per il prosieguo dell’iter agevolativi sono costituite dall’impossibilità di reperire adeguate informazioni sui promotori dell’iniziativa (con particolare riguardo alla loro situazione patrimoniale), dalla nuova modalità di acquisto a mezzo contratti “chiavi in mano” e non ultimo dal cambio di produzione finale inquadrabile in una diversa divisione della classificazione ISTAT, e, tutto questo, dopo che la banca concessionaria aveva dato parere favorevole ad un’impresa con 24 milioni di lire di capitale versato per un investimenti di quasi 50 miliardi di lire e senza mai essere entrata nel merito delle risorse che avrebbero dovuto costituire il capitale proprio dell’impresa stessa, dopo che era stato dimostrato, con apposite referenze, ai primi di settembre 2000, che il fornitore Vast S.p.A. si era già occupato di impianti del settore di Texma S.p.A. e mentre era del tutto certo che il nuovo progetto rientrava nella stessa divisione ISTAT (17) del progetto originario; ma, insomma, questo Marusi Guareschi non andava proprio bene … per Mediocredito Centrale S.p.A.;
- con la nota al dottor Sappino, evidentemente di data successiva al 19/12/2000, Mediocredito Centrale S.p.A. informava degli ultimi sviluppi il dottor Sappino, che stava ricevendo pressioni (e le copie delle interpellanze) rispetto a Texma S.p.A..
Allegato n. 5 – Lettera di Mediocredito Centrale del 29/9/2000 a Texma S.p.A., con la quale, al punto 4. si accoglieva il contratto “chiavi in mano”; lettera di Mediocredito Centrale S.p.A. del 3/1/2001 al Ministero dell’Industria (Borrelli) con la quale, fra l’altro, si rimettevano in discussione i contratti con la formula “chiavi in mano” (dopo che era stata accolta con lettera del 29/9/2000 e mentre si stava procedendo velocemente alla costruzione delle opere murarie (ma c’era stato l’effetto Mantovano); lettera 16/3/2001 con la quale si rinnegano definitivamente tutte aperture di cui alla lettera del 29/9/000.
Allegato 6 - Stralci della Circolare n. 900315 ai punti 5.8, 6.2, 7.4 con Allegato n. 26 e Circolare n. 900012, in vigore per le modalità di erogazione a favore di Texma S.p.A., con i quali si dimostra:
- come le banche concessionarie, secondo il punto 5.8, dovessero accertare la consistenza patrimoniale delle richiedenti per l’8° bando del 2000 per l’industria ed eventualmente dei propri soci, in base a delibere di assemblea e non mediante versamenti dei soci;
- quali fossero i documenti da allegare alle richieste di erogazione delle quote, salvo l’ultima, secondo il punto 7.4 che richiama l’Allegato n. 26, poi modificato con Circolare n. 900012 con la quale il Ministero ha stabilito che per ottenere le erogazioni non era più necessario dimostrare i versamenti dei soci.
Allegato 7 – Copia della parte descrittiva del business plan redatto da ogni impresa che ha presentato domanda il 31/10/2000, nella cui premessa si era fatto riferimento al progetto economico nazionale e si era dichiarato esattamente che cosa si intendeva fare.
Allegato 8 – Trasmissione da parte dell’avv. Francesco Sanna, del Ministero dell’Industria (che aveva avversato le domande del 31/10/2000 perché in Sardegna era interessato all’ammissione di altre imprese; è uno dei consulenti che curano le domande delle imprese) del comunicato di Mantovano del 10/1/2001 al dottor Sappino che lo ha girato all’ing Borrelli.
Allegato 9 – Lettera di Maguro S.p.A. al Ministro Enrico Letta, trasmessa per fax il 20/1172000, con la quale ci si dichiarava disponibili ad operare per non far escludere altre richiedenti.
Allegato 10 – Lettera 6/12/2000 di Banca Sanpaolo Invest recante dichiarazione sostitutiva dei bonifici eseguiti il 30/11/2000, trasmessa due volte per fax, in data 14/12/2000, al Ministro Enrico Letta, con relativi rapporti di trasmissione.
Allegato 11 – Testo comunicato del 18/2/2003 riportato sul sito Internet del Comando Generale della Guardia di Finanza con relative osservazioni.
Allegato 12 – Testo comunicati di Mantovano.
Allegato 13 – Memoria e memoria integrativa presentate al G.I.P. ed al Tribunale del Riesame di Lecce.
Allegato 14 – Comparsa di costituzione nel procedimento ai sensi dell’art. 700 c.p.c. intentato da M. & G. S.r.l..
Allegato 15 – Lettera inviata in ottobre 2002 da Maguro S.p.A. ai Comuni del Sud per riproporre il progetto economico senza contributi.
Allegato 16 – Il progetto Holos inviato nelle diverse lingue nazionali a tutti gli Stati ed i Governi con allegata la parte del programma relativa ad ogni Paese, (con l’esempio dell’Afghanistan).
Sant’Ilario d’Enza, marzo 2003.
Rodolfo Marusi Guareschi