AUTORITÀ DI GIUSTIZIA DEGLI ABITANTI DELLA TERRA

(Earth Inhabitants Justice Authority)

[www.eija.org]

Titolo I

Istituzione

Articolo 1

L’Autorità di giustizia degli abitanti della Terra è un’organizzazione mondiale formata da esperti del diritto di tutto il pianeta.

Articolo 2

L’autorevolezza dell’organizzazione è fondata sulla conoscenza giuridica e sulla piena libertà di giudizio dei suoi membri.

Articolo 3

L’Autorità è indipendente ed incondizionata da qualsiasi potere.

Titolo II

Competenza

Articolo 4

L’Autorità di giustizia giudica soltanto persone le cui azioni o decisioni incidono direttamente o indirettamente, positivamente o negativamente, sulla vita di un ampio numero di persone di uno o più popoli.

Articolo 5

Non possono essere giudicate persone che non possono più compiere azioni od assumere decisioni con i suddetti effetti.

Titolo III

Composizione

Articolo 6

Possono essere membri dell’Autorità di giustizia soltanto esperti del diritto che non abbiano mai ricoperto incarichi politici e non abbiano mai svolto attività economiche estranee al diritto.

Articolo 7

Possono essere nominati membri dell’Autorità un uomo ed una donna per ogni etnia oltre ad un uomo ed una donna per ogni paese.

Articolo 8

I primi sessanta membri dell’Autorità sono nominati dal Comitato dei rappresentanti della Repubblica della Terra.

Articolo 9

Ciascuno dei primi membri dell’Autorità accerta e riconosce i requisiti per la nomina di ciascuno degli altri primi membri.

Articolo 10

Ogni altro membro dell’Autorità è nominato dai membri in carica.

Articolo 11

I membri dell’Autorità durano in carica sei anni e possono essere nominati per più volte.

Articolo 12

Ogni membro decade dall’incarico se non partecipa alle decisioni per più di tre volte di seguito.

Articolo 13

I membri dell’Autorità ricevono un compenso mensile ed un rimborso delle spese sostenute per adempire l’incarico.

Titolo IV

Funzionamento

Articolo 14

L’Autorità di giustizia può emettere sentenze quando ne fanno parte almeno seicento membri.

Articolo 15

I membri dell’Autorità si riuniscono in Assemblea generale per decidere sull’ordinamento e sul funzionamento dell’Autorità, per nominare nuovi membri, per decidere sull’ammissibilità dei giudizi e per emettere le sentenze.

Articolo 16

L’ordinamento ed il funzionamento dell’Autorità sono stabiliti da apposito regolamento e non possono essere in contrasto con il presente statuto.

Articolo 17

Le decisioni e le sentenze dell’Assemblea generale dell’Autorità di giustizia sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

Articolo 18

Le riunioni dell’Assemblea generale devono essere sempre registrate e rese pubbliche.

Titolo V

Ammissione

Articolo 19

Ogni abitante del pianeta può chiedere all’Autorità di giustizia di giudicare una o più persone sulle cui azioni o decisioni l’Autorità abbia competenza.

Articolo 20

Ogni domanda di giudizio deve essere presentata od inviata per iscritto alla sede dell’Autorità e deve indicare le azioni specifiche per le quali si chiede di procedere al giudizio.

Articolo 21

Fino a quando non è ammessa, la domanda di giudizio deve restare segreta.

Articolo 22

Previa assunzione delle necessarie informazioni da parte del personale dell’Autorità di giustizia, l’Assemblea generale decide sull’ammissibilità della domanda ed in caso di ammissione indica il tempo, non superiore a tre mesi dalla data dell’ammissione, entro il quale emetterà il giudizio.

Titolo VI

Giudizio

Articolo 23

L’Autorità comunica l’ammissione al giudizio a chi ha presentato la domanda ed alle persone che dovrà giudicare.

Articolo 24

L’Autorità non può rendere pubblica l’ammissione al giudizio prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dall’avvenuta comunicazione alla persona da giudicare.

Articolo 25

Con la comunicazione dell’ammissione al giudizio, l’Autorità indica alla persona da giudicare i motivi del giudizio e chiede se ed in quale modo intenda partecipare al procedimento.

Articolo 26

La sentenza deve essere fondata esclusivamente su fatti accertati e dimostrati con esclusione di qualsiasi presunzione.

Articolo 27

La sentenza non contiene condanna.

Articolo 28

La sentenza è comunicata a chi ha presentato la domanda ed alla persona giudicata.

Articolo 29

Trascorsi almeno dieci giorni dall’avvenuta comunicazione della sentenza, la stessa può essere resa pubblica insieme a tutti gli atti del procedimento.

Titolo VII

Mezzi

Articolo 30

L’Autorità è dotata del personale e dei mezzi materiali necessari a svolgere la sua funzione.

Articolo 31

Le spese di funzionamento dell’Autorità sono sostenute esclusivamente dalla Repubblica della Terra.

Titolo VIII

Sicurezza

Articolo 32

La Forza di sicurezza della Repubblica della Terra si occupa della protezione e dell’incolumità dei membri e del personale dell’Autorità di giustizia e delle loro famiglie.

Articolo 33

I membri dell’Autorità ed i componenti delle loro famiglie sono tenuti ad osservare le disposizioni di sicurezza predisposte a loro favore dalla Forza di sicurezza della Repubblica della Terra.