Articolo 3
La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili della persona umana e promuove lo sviluppo di tutti
gli esseri umani, dei quali riconosce le singole diversità e ne modera gli effetti in funzione del bene comune, garantendo ai singoli ed ai gruppi libertà di
pensiero, di espressione e di azione ed assicurando l'affrancamento dai
bisogni essenziali e, per quanto possibile, dalla paura.
Essa si ispira ai principi di verità,
di giustizia e di bellezza che possono e devono animare tutto il genere
umano e richiede l'adempimento dei doveri necessari a garantire il migliore
sviluppo di ogni persona e la sua massima evoluzione, assumendosi il compito
di rimuovere gli ostacoli che possono impedire tali risultati.
Note all'Art. 3
Articolo 7
La Repubblica sostiene tutte le iniziative orientate a promuovere processi per realizzare il massimo livello di sviluppo, proponendosi come base e, quindi, come principio organizzativo, l'equilibrio.
Sollecita la presa di coscienza della
realtà e della natura dei problemi, inducendo al riconoscimento dei fatti corrispondenti ad evidenza o verità, stabilendo il grado di priorità dei
diversi problemi in funzione del bene comune, individuando le loro origini
e le loro cause ed indicando gli obiettivi possibili, le soluzioni realizzabili
e le conseguenze prevedibili.
Essa identifica altresì le risorse disponibili e verifica i metodi per produrre i mezzi necessari ad impostare le strategie, quali presupposti organizzativi che consentano il miglior utilizzo delle risorse stesse e dei mezzi prodotti, orientando le persone alla prassi più idonea
a conseguire i risultati attesi in coerenza con le strategie adottate, analizzando
gli ostacoli ed elaborando i modi per superarli, considerata la verifica
dei risultati e degli effetti prodotti.
Note all'Art. 7
Articolo 8
La Repubblica, nel riconoscere che gli
esseri umani hanno necessità di nutrirsi per vivere, promuove e sostiene
la trasformazione delle risorse naturali mediante il lavoro, favorendo l'adeguamento
dei rapporti di produzione al livello di sviluppo delle forze produttive.
Essa riconosce altresì l'esigenza di uno spazio territoriale minimo per ogni persona e la naturale necessità di
rapportarsi con le altre.
Tutela perciò i rapporti sociali, garantendo
sufficienza alimentare ed abitazioni adeguate.
Salvaguarda la salute fisica e mentale mediante ogni mezzo di cura disponibile e promuovendo la ricerca di soluzioni per la prevenzione e la cura delle malattie, contribuendo attivamente all'ottenimento della massima spettanza di vita possibile.
Garantisce pari dignità a tutti gli abitanti, favorendo e tutelando la composizione della famiglia e della coppia come base naturale della società.
Protegge la maternità e l'infanzia, promuovendo
un'educazione flessibile e responsabile dei figli.
Assiste i più anziani e ne favorisce la permanenza integrale nella società,
riconoscendo la loro esperienza.
Assicura assistenza alimentare e sanitaria
agli indigenti, agli infortunati, agli ammalati, agli invalidi, ai disoccupati
involontari, agli anziani ed a quanti si trovano in stato di necessità od
impediti per qualsiasi causa, recuperando ed attivando quanti possono concorrere
utilmente alla vita sociale e produttiva.
Sollecita l'ideazione e la realizzazione
dell'ambiente più adatto e confortevole per ogni abitante.
Affermando piena libertà delle arti e
delle scienze, sostiene i processi culturali e formativi, rendendo l'informazione
trasparente ed incondizionata e riducendo gli ostacoli alla massima conoscenza,
garantendo un'istruzione ed una formazione culturale orientate al miglioramento
dei rapporti umani ed adeguate alle esigenze del mondo del lavoro, dell'arte,
delle scienze, della tecnica e dell'etica.
Impedisce qualsiasi iniziativa tesa ad
alienare le coscienze ed a comprimere le libertà di giudizio dei propri
abitanti.
Riconosce l'unità di tutti gli individui ed interviene nei conflitti tra istinti e ragione e tra individualità e comunità, sostenendo la diffusione dell'altruismo e della previdenza e garantendo effettiva solidarietà tra
i popoli, promuovendo attivamente ogni azione per la pace.
Si impegna ad eliminare la criminalità e
le sue cause ed a garantire l'ordine pubblico, mitigando in modo adeguato
ogni degenerazione e correggendone gli effetti.
Garantisce la vita umana in ogni sua
espressione e promuove i valori dell'essere e del divenire, salvaguardando
la libertà della donna senza impedire a nuove vite di venire al mondo, pur
nella considerazione degli effetti di un eccessivo sviluppo demografico,
da mantenere entro limiti sostenibili.
Note all'Art. 8
Articolo 10
La Repubblica garantisce la piena sovranità di
tutti i suoi abitanti e la loro uguaglianza rispetto alle leggi.
Promuove l'integrazione politica di tutti i popoli della Terra, riconoscendo le autonomie locali in termini di programmazione e decentramento politico, amministrativo ed impositivo.
Garantisce a tutti gli abitanti libertà di associarsi in qualsiasi forma, purché non
segreta, per realizzare il miglioramento dei singoli e dei gruppi mediante
il libero processo dialettico delle idee.
La Repubblica si divide in governi internazionali, nazionali, regionali e locali, tutti costituiti nelle forme volute dai popoli che li eleggono.
Essa promuove la partecipazione politica
mediante un sistema elettorale nel quale i popoli esercitano un'effettiva
e costante sovranità sui governi e sono protagonisti del loro continuo rinnovamento.
Gli abitanti della Repubblica sono rappresentati nell'Assemblea internazionale costituita da un rappresentante per ogni dieci milioni di abitanti.
La facoltà di fare le leggi spetta normalmente
all'Assemblea internazionale, ma anche gli abitanti della Repubblica possono
prendere l'iniziativa di proporle, di farle e di abrogarle osservando le
leggi.
I rappresentanti nell'Assemblea internazionale sono eletti direttamente dagli abitanti della Repubblica e durano in carica quattro anni, salvo inadempimento degli impegni assunti con gli elettori.
Il Governo della Repubblica è costituito
da dodici governanti eletti dall'Assemblea internazionale che elegge tra
di essi il Presidente.
Il Governo resta in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea internazionale e comunque non oltre sei anni dalla data dell'elezione.
Il Governo è diretto dal Presidente ed ha il compito di realizzare le decisioni prese dall'Assemblea internazionale nonché di
prendere decisioni urgenti.
Tali decisioni devono essere ratificate entro un anno dall'Assemblea internazionale e l'eventuale mancata ratifica comporta le dimissioni del Governo.
Note all'Art. 10
Articolo 11
Le risorse della Terra appartengono a tutti i suoi abitanti e sono a disposizione di chi vuole produrre nel rispetto dell'ambiente.
La Repubblica garantisce un'equa disponibilità delle risorse e dei mezzi di produzione e la libertà di
intraprendere, sollecitando la produzione e gli scambi con la partecipazione
dei lavoratori alla gestione ed ai risultati delle imprese.
I modi di produzione e di destinazione della ricchezza devono corrispondere alle esigenze ed all'impegno di tutti gli abitanti della Terra e devono essere orientati al massimo reinvestimento produttivo della ricchezza.
La Repubblica garantisce un'utile occupazione
a tutta la popolazione attiva che a sua volta è tenuta a svolgere le attività più confacenti
alle esigenze ed alle caratteristiche individuali, tenendo conto di quelle
generali.
Le imposte dai privati sono applicate unicamente sui consumi non produttivi.
La Repubblica contribuisce al risanamento dei bilanci dei governi che la costituiscono.
Il bilancio della Repubblica deve essere improntato alla massima trasparenza.
La Repubblica non può indebitarsi se
non per ricevere anticipazioni rispetto ad entrate future certe.
Note all'Art. 11
Articolo 12
La Repubblica sollecita la coerenza tra
logica ed azione ed incoraggia la sincerità e l'altruismo come funzioni della massima espressione dell'individualità.
Sulla Terra è garantita la completa indipendenza
di ogni concezione morale e religiosa.
La Repubblica promuove attivamente la comprensione e l'integrazione tra le differenti culture ed i diversi costumi e considera patrimonio irrinunciabile ogni etnia ed ogni carattere genetico.
La Repubblica ha l'obbligo di difendere i propri abitanti da qualsiasi violenza interna od esterna.
Compone e, se necessario, elimina i conflitti
che mettono in pericolo l'incolumità dei suoi abitanti utilizzando la forza
solo se indispensabile.
L'Assemblea internazionale stabilisce
tutto quanto non previsto e non impedito dalla presente Costituzione ed
adotta tutti i provvedimenti necessari a realizzare i principi e gli obiettivi
stabiliti dalla stessa, con validità per tutti i governi ed i popoli che
fanno parte della Repubblica della Terra.
Note all'Art. 12