Costituzione
della Repubblica della Terra

Articolo 1

La Repubblica della Terra è un sistema di governo democratico degli abitanti del pianeta e dei loro gruppi per vivere in pace nel miglior modo possibile.

Essa trae origine dalle strutture politiche esistenti e trova la sua causa nella necessità di affrontare i problemi materiali, per garantire ad ogni essere umano il diritto di credere nella propria felicità e di agire per realizzarla nel rispetto degli altri e della natura.

Fanno parte della Repubblica della Terra quanti, accettandone la Costituzione, lo richiedono.

Note all'Art.1




Articolo 2

La direzione e la gestione della Repubblica viene conferita dai popoli a loro rappresentanti, eletti nelle forme e nei modi ritenuti più validi secondo il livello di percezione e di consapevolezza dei popoli stessi.

È proibita qualsiasi iniziativa tesa a modificare nella forma e nella sostanza il sistema democratico.

Note all'Art. 2




Articolo 3

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona umana e promuove lo sviluppo di tutti gli esseri umani, dei quali riconosce le singole diversità e ne modera gli effetti in funzione del bene comune, garantendo ai singoli ed ai gruppi libertà di pensiero, di espressione e di azione ed assicurando l'affrancamento dai bisogni essenziali e, per quanto possibile, dalla paura.

Essa si ispira ai principi di verità, di giustizia e di bellezza che possono e devono animare tutto il genere umano e richiede l'adempimento dei doveri necessari a garantire il migliore sviluppo di ogni persona e la sua massima evoluzione, assumendosi il compito di rimuovere gli ostacoli che possono impedire tali risultati.

Note all'Art. 3




Articolo 4

Tutti gli abitanti della Repubblica hanno la stessa dignità ed assoluta parità di diritti e di doveri.

La Repubblica compone i conflitti tra i suoi abitanti, garantendone la libera, corretta e pacifica competizione, moderando gli eccessi.

Note all'Art. 4




Articolo 5

La Repubblica riconosce che il sistema umano è un insieme organizzato di soggetti e di relazioni tra di essi e tra i loro comportamenti, mentre la Terra è l'ambiente costituito dall'insieme di tutte le parti che influenzano tale sistema ed anche di tutte le altre parti i cui comportamenti sono influenzati dal sistema stesso.

Note all'Art. 5




Articolo 6

La Repubblica si propone il miglioramento dei sistemi sociali, civili, politici, economici, morali e religiosi e, quindi, il miglioramento dei rapporti e dei comportamenti tra gli esseri umani e di questi con gli altri sistemi della Terra, in considerazione della reciproca interconnessione.

Essa, in modo democratico:

  1. analizza i rapporti sociali e la loro influenza sulle relazioni interpersonali, promuovendo la massima solidarietà in ogni campo ed assicurando i modi per conseguire l'accordo di ogni persona con i propri simili e con la natura;

  2. stabilisce le regole più opportune per garantire i migliori rapporti civili in funzione della maggiore libertà individuale possibile e della giustizia tra tutti gli esseri umani;

  3. imposta i rapporti politici, la loro legittimità e le forme più idonee a promuovere la partecipazione dei popoli alla formazione ed alla gestione delle loro istituzioni;

  4. programma i rapporti economici ed i processi di produzione e di destinazione della ricchezza per il soddisfacimento dei bisogni essenziali, come caratteri indispensabili per garantire la sopravvivenza del genere umano e sconfiggere la povertà su tutto il pianeta;

  5. considera e tutela i rapporti morali ed i modi per conseguire il benessere spirituale, attraverso la formazione della forza interiore di agire in coerenza con quanto viene universalmente riconosciuto vero, giusto e bello;

  6. garantisce la libertà dei rapporti religiosi e promuove la ricerca della causa originaria e del fine ultimo dell'umanità.

Note all'Art. 6




Articolo 7

La Repubblica sostiene tutte le iniziative orientate a promuovere processi per realizzare il massimo livello di sviluppo, proponendosi come base e, quindi, come principio organizzativo, l'equilibrio.

Sollecita la presa di coscienza della realtà e della natura dei problemi, inducendo al riconoscimento dei fatti corrispondenti ad evidenza o verità, stabilendo il grado di priorità dei diversi problemi in funzione del bene comune, individuando le loro origini e le loro cause ed indicando gli obiettivi possibili, le soluzioni realizzabili e le conseguenze prevedibili.

Essa identifica altresì le risorse disponibili e verifica i metodi per produrre i mezzi necessari ad impostare le strategie, quali presupposti organizzativi che consentano il miglior utilizzo delle risorse stesse e dei mezzi prodotti, orientando le persone alla prassi più idonea a conseguire i risultati attesi in coerenza con le strategie adottate, analizzando gli ostacoli ed elaborando i modi per superarli, considerata la verifica dei risultati e degli effetti prodotti.

Note all'Art. 7




Articolo 8

La Repubblica, nel riconoscere che gli esseri umani hanno necessità di nutrirsi per vivere, promuove e sostiene la trasformazione delle risorse naturali mediante il lavoro, favorendo l'adeguamento dei rapporti di produzione al livello di sviluppo delle forze produttive.

Essa riconosce altresì l'esigenza di uno spazio territoriale minimo per ogni persona e la naturale necessità di rapportarsi con le altre.

Tutela perciò i rapporti sociali, garantendo sufficienza alimentare ed abitazioni adeguate.

Salvaguarda la salute fisica e mentale mediante ogni mezzo di cura disponibile e promuovendo la ricerca di soluzioni per la prevenzione e la cura delle malattie, contribuendo attivamente all'ottenimento della massima spettanza di vita possibile.

Garantisce pari dignità a tutti gli abitanti, favorendo e tutelando la composizione della famiglia e della coppia come base naturale della società.

Protegge la maternità e l'infanzia, promuovendo un'educazione flessibile e responsabile dei figli.

Assiste i più anziani e ne favorisce la permanenza integrale nella società, riconoscendo la loro esperienza.

Assicura assistenza alimentare e sanitaria agli indigenti, agli infortunati, agli ammalati, agli invalidi, ai disoccupati involontari, agli anziani ed a quanti si trovano in stato di necessità od impediti per qualsiasi causa, recuperando ed attivando quanti possono concorrere utilmente alla vita sociale e produttiva.

Sollecita l'ideazione e la realizzazione dell'ambiente più adatto e confortevole per ogni abitante.

Affermando piena libertà delle arti e delle scienze, sostiene i processi culturali e formativi, rendendo l'informazione trasparente ed incondizionata e riducendo gli ostacoli alla massima conoscenza, garantendo un'istruzione ed una formazione culturale orientate al miglioramento dei rapporti umani ed adeguate alle esigenze del mondo del lavoro, dell'arte, delle scienze, della tecnica e dell'etica.

Impedisce qualsiasi iniziativa tesa ad alienare le coscienze ed a comprimere le libertà di giudizio dei propri abitanti.

Riconosce l'unità di tutti gli individui ed interviene nei conflitti tra istinti e ragione e tra individualità e comunità, sostenendo la diffusione dell'altruismo e della previdenza e garantendo effettiva solidarietà tra i popoli, promuovendo attivamente ogni azione per la pace.

Si impegna ad eliminare la criminalità e le sue cause ed a garantire l'ordine pubblico, mitigando in modo adeguato ogni degenerazione e correggendone gli effetti.

Garantisce la vita umana in ogni sua espressione e promuove i valori dell'essere e del divenire, salvaguardando la libertà della donna senza impedire a nuove vite di venire al mondo, pur nella considerazione degli effetti di un eccessivo sviluppo demografico, da mantenere entro limiti sostenibili.

Note all'Art. 8




Articolo 9

Le leggi della Repubblica si ispirano ai principi del diritto internazionale universalmente riconosciuti e sono caratterizzate dalla semplicità di significato e di sintassi.

La Repubblica richiede l'adempimento dei doveri sociali e civili nell'interesse di tutti gli abitanti della Terra, eliminando le contraddizioni fra le norme ed abrogando quelle obsolete.

Garantisce la dimostrazione della ragione e del torto anche nei rapporti con le istituzioni, promuovendo la revisione dei processi civili, penali ed amministrativi e dimostrando le conseguenze di uno scarso senso del dovere.

Note all'Art. 9




Articolo 10

La Repubblica garantisce la piena sovranità di tutti i suoi abitanti e la loro uguaglianza rispetto alle leggi.

Promuove l'integrazione politica di tutti i popoli della Terra, riconoscendo le autonomie locali in termini di programmazione e decentramento politico, amministrativo ed impositivo.

Garantisce a tutti gli abitanti libertà di associarsi in qualsiasi forma, purché non segreta, per realizzare il miglioramento dei singoli e dei gruppi mediante il libero processo dialettico delle idee.

La Repubblica si divide in governi internazionali, nazionali, regionali e locali, tutti costituiti nelle forme volute dai popoli che li eleggono.

Essa promuove la partecipazione politica mediante un sistema elettorale nel quale i popoli esercitano un'effettiva e costante sovranità sui governi e sono protagonisti del loro continuo rinnovamento.

Gli abitanti della Repubblica sono rappresentati nell'Assemblea internazionale costituita da un rappresentante per ogni dieci milioni di abitanti.

La facoltà di fare le leggi spetta normalmente all'Assemblea internazionale, ma anche gli abitanti della Repubblica possono prendere l'iniziativa di proporle, di farle e di abrogarle osservando le leggi.

I rappresentanti nell'Assemblea internazionale sono eletti direttamente dagli abitanti della Repubblica e durano in carica quattro anni, salvo inadempimento degli impegni assunti con gli elettori.

Il Governo della Repubblica è costituito da dodici governanti eletti dall'Assemblea internazionale che elegge tra di essi il Presidente.

Il Governo resta in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea internazionale e comunque non oltre sei anni dalla data dell'elezione.

Il Governo è diretto dal Presidente ed ha il compito di realizzare le decisioni prese dall'Assemblea internazionale nonché di prendere decisioni urgenti.

Tali decisioni devono essere ratificate entro un anno dall'Assemblea internazionale e l'eventuale mancata ratifica comporta le dimissioni del Governo.

Note all'Art. 10




Articolo 11

Le risorse della Terra appartengono a tutti i suoi abitanti e sono a disposizione di chi vuole produrre nel rispetto dell'ambiente.

La Repubblica garantisce un'equa disponibilità delle risorse e dei mezzi di produzione e la libertà di intraprendere, sollecitando la produzione e gli scambi con la partecipazione dei lavoratori alla gestione ed ai risultati delle imprese.

I modi di produzione e di destinazione della ricchezza devono corrispondere alle esigenze ed all'impegno di tutti gli abitanti della Terra e devono essere orientati al massimo reinvestimento produttivo della ricchezza.

La Repubblica garantisce un'utile occupazione a tutta la popolazione attiva che a sua volta è tenuta a svolgere le attività più confacenti alle esigenze ed alle caratteristiche individuali, tenendo conto di quelle generali.

Le imposte dai privati sono applicate unicamente sui consumi non produttivi.

La Repubblica contribuisce al risanamento dei bilanci dei governi che la costituiscono.

Il bilancio della Repubblica deve essere improntato alla massima trasparenza.

La Repubblica non può indebitarsi se non per ricevere anticipazioni rispetto ad entrate future certe.

Note all'Art. 11




Articolo 12

La Repubblica sollecita la coerenza tra logica ed azione ed incoraggia la sincerità e l'altruismo come funzioni della massima espressione dell'individualità.

Sulla Terra è garantita la completa indipendenza di ogni concezione morale e religiosa.

La Repubblica promuove attivamente la comprensione e l'integrazione tra le differenti culture ed i diversi costumi e considera patrimonio irrinunciabile ogni etnia ed ogni carattere genetico.

La Repubblica ha l'obbligo di difendere i propri abitanti da qualsiasi violenza interna od esterna.

Compone e, se necessario, elimina i conflitti che mettono in pericolo l'incolumità dei suoi abitanti utilizzando la forza solo se indispensabile.

L'Assemblea internazionale stabilisce tutto quanto non previsto e non impedito dalla presente Costituzione ed adotta tutti i provvedimenti necessari a realizzare i principi e gli obiettivi stabiliti dalla stessa, con validità per tutti i governi ed i popoli che fanno parte della Repubblica della Terra.

Note all'Art. 12